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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/11/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023 / 1464
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /1464 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ZICCARDI VINCENZO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTRICE/OPPONENTE; contro
, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GENOVESE ANNAMARIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTA –
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note autorizzate depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 235/23, con cui pretendeva di ottenere il Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 108.699,37, oltre interessi, spese e accessori, dovuti per la esposizione debitoria maturata dalla società Giovanelli Costruzioni srl, di cui si sarebbe resa Parte_1 garante, giusta fideiussione rilasciata il 17.09.2012 e versata in atti.
L'opponente ha negato di aver mai sottoscritto la fideiussione prodotta in atti;
ha quindi contestato l'autenticità della propria sottoscrizione e disconosciuto formalmente la firma.
Parte opposta ha formulato istanza di verificazione.
La questione ha carattere assorbente.
Come ha appurato il CTU nominato nel corso dell'istruttoria
- le firme poste sul contrato di fideiussione in atti (17.09.2012) sono apocrife;
- le sottoscrizioni apocrife sono riconducibili alla stessa mano vergante le ulteriori sottoscrizioni apparentemente riferibile a Parte_2
E' giusto il caso di annotare che era amministratore (e, a sua volta, garante) Parte_2 della società GC srl.
Sulla scorta di tali considerazioni, si deve quindi concludere che il titolo negoziale, in forza del quale è stata chiamata a rispondere del debito maturato in capo alla società Parte_1 garantita, non ha alcuna efficacia vincolante essendo invalido a ogni effetto.
Ne consegue che l'opposta non aveva titolo per agire (sulla base dell'impegno fideiussorio dedotto) nei confronti di Parte_1
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
L'esistenza di una firma apocrifa impone verifiche di carattere penale, nelle sedi competenti (C.
Pen. n. 8186/25), con conseguenze diverse a seconda di chi sia l'autore della contraffazione;
il padre della iniziativa;
il beneficiario della erogazione.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1464/23 RG, così decide: accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, 2 condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre € 406,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto opposto;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di consulenza.
Così deciso, in Parma 06/11/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023 /1464 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ZICCARDI VINCENZO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTRICE/OPPONENTE; contro
, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GENOVESE ANNAMARIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTA –
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da note autorizzate depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 235/23, con cui pretendeva di ottenere il Parte_1 CP_1 pagamento della somma di € 108.699,37, oltre interessi, spese e accessori, dovuti per la esposizione debitoria maturata dalla società Giovanelli Costruzioni srl, di cui si sarebbe resa Parte_1 garante, giusta fideiussione rilasciata il 17.09.2012 e versata in atti.
L'opponente ha negato di aver mai sottoscritto la fideiussione prodotta in atti;
ha quindi contestato l'autenticità della propria sottoscrizione e disconosciuto formalmente la firma.
Parte opposta ha formulato istanza di verificazione.
La questione ha carattere assorbente.
Come ha appurato il CTU nominato nel corso dell'istruttoria
- le firme poste sul contrato di fideiussione in atti (17.09.2012) sono apocrife;
- le sottoscrizioni apocrife sono riconducibili alla stessa mano vergante le ulteriori sottoscrizioni apparentemente riferibile a Parte_2
E' giusto il caso di annotare che era amministratore (e, a sua volta, garante) Parte_2 della società GC srl.
Sulla scorta di tali considerazioni, si deve quindi concludere che il titolo negoziale, in forza del quale è stata chiamata a rispondere del debito maturato in capo alla società Parte_1 garantita, non ha alcuna efficacia vincolante essendo invalido a ogni effetto.
Ne consegue che l'opposta non aveva titolo per agire (sulla base dell'impegno fideiussorio dedotto) nei confronti di Parte_1
L'opposizione va dunque accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
L'esistenza di una firma apocrifa impone verifiche di carattere penale, nelle sedi competenti (C.
Pen. n. 8186/25), con conseguenze diverse a seconda di chi sia l'autore della contraffazione;
il padre della iniziativa;
il beneficiario della erogazione.
Le spese seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1464/23 RG, così decide: accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, 2 condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, che si liquidano in complessivi € 12.000,00, oltre € 406,5 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto opposto;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di consulenza.
Così deciso, in Parma 06/11/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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