Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/05/2026, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02269/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3768 del 2025, proposto da
RA ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Togna, Giorgia Melchiorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' Telematica "E-Campus", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini, Claudia Figliolia, Mario Figliolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Uliana, Andrea Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della graduatoria conclusiva della Procedura selettiva per titoli e discussione pubblica per la copertura di n. 1 (uno) posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il Gruppo Scientifico Disciplinare 01/MATH-05 ANALISI NUMERICA; Settore Scientifico Disciplinare: MATH-05/A Analisi numerica – Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Facoltà di
Ingegneria, indetta con D.R. n. 545/24 del 6 novembre 2024;
nonché, occorrendo, e nei limiti dell’interesse della ricorrente
di ogni atto e documento, anche di estremi non noti, presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: a tutti i verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento alle operazioni di fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, nonché di valutazione dei titoli stessi; al decreto rettorale 9 maggio 2025, n. 237/2025,
recante approvazione degli atti della procedura; ad ogni atto, anche non conosciuto, ad essi consequenziale, ivi compresi gli atti integranti proposta di chiamata, chiamata e presa di servizio del candidato dichiarato vincitore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' Telematica "E-Campus" e del prof. RO TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa SI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per titoli e discussione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il Gruppo Scientifico Disciplinare 01/MATH-05 ANALISI NUMERICA- Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Facoltà di Ingegneria”, indetto con Decreto rettorale n. 545/24 del 6 novembre 2024 dall’Università telematica eCampus.
La selezione si è svolta nelle due fasi, stabilite dal Bando: la valutazione dei candidati, a seguito della quale è stato espresso un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, quindi il colloquio, durante il quale i candidati hanno illustrato alla Commissione i propri titoli ed esperienze.
All’esito delle prove, veniva stilata la graduatoria finale, nella quale la ricorrente si collocava al secondo posto, con punteggio totale pari a 339, così suddiviso: 246 punti per titoli e 93 per pubblicazioni, dopo il dott. RO TI con punteggio pari a 355 (di cui 260 punti per titoli e 95 per pubblicazioni), dichiarato quindi vincitore, con D.R. 9 maggio 2025, n. 237/2025.
Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, punto 11 del bando, nonché degli artt. 3, 6, 10, comma 1 e 18 l. n. 241 del 1990; 15 l. n. 183 2011; 40, 41 e 43 D.P.R. n. 445 del 2000; 24 l. n. 240 del 2010. Violazione del generale principio del soccorso istruttorio. Difetto di istruttoria e di motivazione. In subordine, ove occorra: illegittimità in parte qua del bando della procedura: alla ricorrente non sarebbero stati valutati alcuni titoli. In particolare l’esperienza maturata all’estero, in occasione della collaborazione con atenei e centri di ricerca stranieri, in quanto la Commissione ha ritenuto che tali esperienze non sarebbero certificate. La corretta valorizzazione delle esperienze maturate all’estero avrebbe garantito alla dott.ssa ON un maggior punteggio, che permette di collocarsi al primo posto, stante lo scarto di 16 punti con il primo classificato.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente la Commissione avrebbe comunque dovuto attivare il soccorso istruttorio.
2) Manifesta inattendibilità della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere. Disparità di trattamento: secondo la ricorrente vi sarebbero indici di inattendibilità della valutazione, anche comparativa, dei titoli e delle pubblicazioni.
Si sono costituiti in giudizio l’Università intimata e il controinteressato, primo classificato, chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda cautelare veniva rinunciata.
All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
TT
1) La ricorrente ha impugnato gli della selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il Gruppo Scientifico Disciplinare 01/MATH-05 ANALISI NUMERICA presso l’Università telematica eCampus.
Si è classificata al secondo posto, con un distacco di sedici punti dal primo classificato, odierno controinteressato; afferma di aver diritto ad un maggior punteggio, tale da superare il primo classificato.
2) Nel primo motivo lamenta la mancata valutazione delle sue esperienze di ricerca e didattica presso il KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma e la partecipazione alle numerose conferenze svolte all’estero, in quanto ritenute “ non certificate ” dalla Commissione.
Secondo la tesi di parte ricorrente l’attività di Teaching Assistant per il corso “Applied Numerical Methods” svolto al KTHRoyal Institute of Technology di Stoccolma (Svezia) nell’anno accademico 2018-2019 è stata provata allegando la dichiarazione del Prof. Olof Runborg; mentre tutte le altre attività svolte all’estero sono state autocertificate direttamente nella domanda, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ritiene di aver rispettato le prescrizioni del bando e in particolare l’art. 3, punto 11 - “ Fermo restando quanto descritto nel presente bando, non vengono presi in considerazione ai fini della presente selezione l’attività didattica svolta all’estero e i titoli di provenienza estera che non siano accompagnati da idonea documentazione e traduzione, da allegare in formato PDF alla domanda nella apposita sezione «Titoli» ”, anche perché viene precisato “ Non occorre traduzione qualora il documento sia redatto in inglese”.
Secondo la tesi della ricorrente la formula “ idonea documentazione ” richiesta per la valutazione dell’attività svolta all’estero e dei titoli di provenienza estera andrebbe rivista alla luce dei consolidati principi del diritto amministrativo in materia di partecipazione a procedure concorsuali, nonché alla stregua del complessivo tenore del bando e della modulistica allegata, per cui la Commissione doveva valutarla, in quanto oggetto dell’autocertificazione.
In via subordinata deduce l’illegittimità in parte qua del bando.
Il motivo non è fondato.
Il bando contiene una disciplina differente per l’attività didattica e i titoli conseguiti in Italia rispetto a quelli di provenienza estera, richiedendo per questi ultimi “ idonea documentazione ”: in base all’interpretazione letterale per i titoli e l’attività didattica svolta all’estero non è sufficiente quindi l’autodichiarazione, ma è necessaria una certificazione, che provenga dall’Università o dall’Ente presso cui l’attività didattica o di ricerca è stata svolta.
Nel caso in esame, l’unica attività certificata - Teaching Assistant per il corso “Applied Numerical Methods” – non è stata valutata, per assenza della firma del Prof. Runborg sulla certificazione, mentre le ulteriori attività erano prive di certificazione idonea, in quanto la mera autocertificazione contenuta nella domanda di partecipazione non può sanare l’omessa allegazione della documentazione probatoria richiesta dalla lex specialis .
La possibilità di autocertificazione non esonera il candidato dall’onere di produrre documentalmente i titoli di provenienza estera specificatamente richiesti dal bando, in quanto tale previsione si pone in una linea di continuità con il principio secondo cui le autodichiarazioni sono ammissibili a condizione che gli stati, le qualità personali e i fatti che ne sono oggetto siano agevolmente verificabili da parte di soggetti pubblici italiani, di cui è espressione l’art. 3, comma 4. del DPR 445/2000, secondo cui “ Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” , e di cui sono altresì espressione le norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e dei titoli accademici conseguiti all’estero (cfr. l’art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 e la legge n. 148/2002).
Il bando non si pone quindi in contrasto con le disposizioni sovraordinate.
Quanto alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, non si profila alcuna illegittimità, a fronte della chiara disposizione del bando (art. art. 3, punto 11), di non prendere in considerazione i titoli di provenienza estera “ non siano accompagnati da idonea documentazione .”
Ammettere l’integrazione della documentazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016)" (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331; Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 4 marzo 2019, n. 324; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, Sent. 03/03/2020, n. 154).
3).
Nella seconda censura la ricorrente lamenta l’inattendibilità della valutazione dei titoli e il difetto di istruttoria, contestando l’erronea attribuzione dei punteggi per le varie voci.
Deve essere premesso che, secondo l’orientamento consolidato, le censure che, non denotando alcuna manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti nell’operato dalla Commissione, eccedono l’ambito del sindacato di legittimità entro il quale, come noto, va contenuto, per rispetto «della notoria separazione dei poteri» (Cons. Stato, I, 08-08-2025, n. 872), il sindacato del giudice amministrativo adito.
Nel caso in esame talune censure esprimono un inammissibile dissenso della ricorrente rispetto alle valutazioni della Commissione, allo scopo di sovrapporre le valutazioni della stessa ricorrente a quelle effettuate dall'organo tecnico all’uopo incaricato.
Sennonché, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, «le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico (…). Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice» (così, Consiglio di Stato, VI, 8-04-2022, n. 2598, nonché, da ultimo, Cons. Stato, I, 08-08-2025, n. 872).
Inoltre, estrinsecandosi i giudizi espressi dalla Commissione in un'attività valutativa caratterizzata da discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può accertare il fatto e verificare l'attendibilità del criterio utilizzato dalla commissione, ma non può procedere a valutare il fatto accertato utilizzando un nuovo parametro, ovvero quello proposto da parte ricorrente, facendo derivare da tale valutazione l'esito del controllo dell'attendibilità del criterio oggetto di critica. Invero, «[i]l giudizio di non attendibilità del criterio e la conclusione della sua illegittimità non può derivare dal giudizio del merito scientifico attraverso i nuovi parametri proposti dal ricorrente, poiché ciò comporterebbe un inammissibile sindacato sostitutivo sulla sfera di discrezionalità tecnica riservata alla Commissione e, pertanto, non consentita in questa sede » (cfr., tra le tante, da ultimo, TAR Sardegna, I, 14-03-2025, n. 237; id., n. 76 del 2025; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 13157/2023; T.A.R. Lazio Roma, III-ter, Sent., 06-06-2024, n. 11497).
Nel caso in esame la ricorrente non contesta l’irragionevolezza o arbitrarietà dei criteri e dei sotto criteri utilizzati dalla Commissione, ma si limita a censurare l’erronea applicazione per le singole voci.
3.1 Rispetto alle attività svolte all’estero, cioè partecipazione a conferenze, attività di docenza e di ricerca, voci per le quali afferma di aver diritto a 32 punti in più, si rinvia a quanto dedotto nel punto precedente, circa la corretta scelta di non valutare l’attività per assenza di certificazione.
3.2 Parte ricorrente lamenta la mancata valutazione della docenza dell’anno in corso al momento della domanda, che al contrario sarebbe stata considerata per il controinteressato: la censura è infondata, in quanto anche per la ricorrente è stato assegnato il punteggio per la docenza in corso, in base ai criteri predeterminati, cioè l’attinenza al SSD di riferimento, la modalità erogativa (in presenza o telematica), la tipologia dell’attività di docenza, (esercitazioni, tutoraggio).
3.3 Rispetto alla voce premi e partecipazione a commissioni (voce VII), afferma di aver diritto al maggior punteggio, rispetto a 8 punti assegnati, così come non sarebbe motivato il punteggio di 12 punti per attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionale e internazionale (voce V).
In disparte la genericità delle affermazioni, anche rispetto a queste due voci, parte della partecipazione a commissioni e dell’attività di organizzazione si è svolta all’estero e quindi non è stata certificata (in particolare il Seal of Excellence conseguito nel 2018, la IS Research Fellowship, l’esperienza come Membro del Management Group per il Linnè Flow Centre, Sweden, 2018-2019, il Certificate of Appreciation for Outstanding Contributions assegnato da ACS e Petroleum Research Fund nel 2024).
Per le altre attività, la Commissione ha applicato i criteri approvati nella seduta del 5.3.2025 (verbale n.1), che distinguono l’attinenza e la modalità di partecipazione.
3.4 Per le pubblicazioni la ricorrente afferma che siano “ singolari ” le valutazioni dei report e degli abstract, delle pubblicazioni apparse in riviste di classe A, soprattutto a fronte dei punteggi assegnati al controinteressato.
Anche questa censura, oltre che generica, è infondata.
Nel giudizio complessivo la produzione scientifica della dott.ssa ON è stata ritenuta « di qualità molto buona » e nella valutazione delle singole pubblicazioni la Commissione ha applicato i criteri prestabiliti: “ l’originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza, fino a un massimo di 4 punti per articolo su rivista o monografia o tesi di dottorato, fino ad un massimo di punti 2 per atti di convegno contributi sul volume;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale diffusione all’interno della comunità scientifica: fino ad un massimo di punti 4 per articolo su rivista o monografia, fino ad un massimo di punti 2 per atti di convegno contributi sul volume, fino ad 1 punto per la tesi di dottorato; determinazione analitica dell’apporto individuale: fino ad un massimo di 2 punti. L’attinenza all’SSD è un fattore moltiplicativo tra zero e uno che va a moltiplicare la somma delle tre voci precedenti»
Preme evidenziare che la Commissione ha valutato “ continua nel tempo ” la produzione scientifica, decurtando i periodi di congedo e in applicazione ai criteri sopra indicati, ha valutato le pubblicazioni sulle riviste di classe A considerando però i temi meno pertinenti al bando.
Anche rispetto alla pubblicazione n. 3, su rivista di classe A, il punteggio di 8/10 è determinato dalla non piena attinenza al profilo messo a concorso.
3.5 Afferma la ricorrente che “ l’inattendibilità della valutazione appare peraltro ancora più evidente dal punto di vista comparativo” : al controinteressato sarebbe stato assegnato il massimo punteggio per l’insegnamento, l’attività di tutoraggio e la partecipazione ai convegni.
Anche queste censure non sono fondate, poiché la Commissione ha applicato i criteri predeterminati nella valutazione dei titoli del controinteressato: la Commissione ha ritenuto « nel complesso la produzione scientifica è continua nel tempo e di ottima qualità, anche in relazione alla giovane età accademica del candidato » e nella valutazione delle singole pubblicazione ha applicato i criteri della originalità, rilevanza scientifica, determinazione dell’apporto individuale e dell’attinenza, quale è fattore moltiplicativo tra 0 e 1 che va a moltiplicare la somma delle tre voci precedenti.
Le pubblicazioni del controinteressato hanno avuto il maggior punteggio non solo perché apparse su riviste più prestigiose, ma per la maggior attinenza al settore oggetto della selezione.
3.6 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4) Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate complessivamente in € 3.000 (tremila/00), oltre oneri di legge, a favore dell’Università intimata e del Dott. TI, da ripartirsi in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LI, Presidente
SI IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| SI IN | FA LI |
IL SEGRETARIO