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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 332/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Guseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004119418000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004119418000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente alla Regione Calabria, chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione
03020249004119418000, riguardanti Tasse Automobilistiche 2016-2017, senza far alcun riferimento alle cartelle sottese. A sostegno della sua opposizione asseriva la mancata notifica degli atti prodromici, l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora e la intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni che, nel respingere il ricorso, produceva relate di notifica delle cartelle. Anche la Regione Calabria si costituiva producendo le relate degli avvisi di accertamenti inerenti la tassa auto per gli anni considerati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Si ricorda che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, nelle intenzioni del ricorrente, avuto riguardo agli anni della tassa in questione e alla data dell'atto opposto), è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ed infatti, il ricorrente nulla deduce, ad esempio, rispetto alle cartelle regolarmente ricevute come da allegazioni della resistente Agenzia. Avuto riguardo alla sospensione dei termini prescrizionali come da normativa emergenziale covid (correttamente richiamata dalle resistenti), alcuna prescrizione appare maturata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che quantifica in euro 450,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 332/2025 depositato il 16/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Guseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004119418000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004119418000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 280/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente alla Regione Calabria, chiedendo l'annullamento dell'avviso di intimazione
03020249004119418000, riguardanti Tasse Automobilistiche 2016-2017, senza far alcun riferimento alle cartelle sottese. A sostegno della sua opposizione asseriva la mancata notifica degli atti prodromici, l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora e la intervenuta prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni che, nel respingere il ricorso, produceva relate di notifica delle cartelle. Anche la Regione Calabria si costituiva producendo le relate degli avvisi di accertamenti inerenti la tassa auto per gli anni considerati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Si ricorda che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, nelle intenzioni del ricorrente, avuto riguardo agli anni della tassa in questione e alla data dell'atto opposto), è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ed infatti, il ricorrente nulla deduce, ad esempio, rispetto alle cartelle regolarmente ricevute come da allegazioni della resistente Agenzia. Avuto riguardo alla sospensione dei termini prescrizionali come da normativa emergenziale covid (correttamente richiamata dalle resistenti), alcuna prescrizione appare maturata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che quantifica in euro 450,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte resistente costituita.