Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 550
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    L'intimazione di pagamento, se emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo atto impositivo. Pertanto, resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.

  • Rigettato
    Omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora

    L'intimazione di pagamento, se emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo atto impositivo. Pertanto, resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    Qualsiasi eccezione relativa alla prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica dell'intimazione è preclusa, dato che l'atto impositivo sottostante è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Inoltre, la sospensione dei termini prescrizionali per la normativa emergenziale covid è stata correttamente richiamata dalle resistenti, escludendo la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    L'intimazione di pagamento, se emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo atto impositivo. Pertanto, resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.

  • Rigettato
    Omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora

    L'intimazione di pagamento, se emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo atto impositivo. Pertanto, resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    Qualsiasi eccezione relativa alla prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica dell'intimazione è preclusa, dato che l'atto impositivo sottostante è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Inoltre, la sospensione dei termini prescrizionali per la normativa emergenziale covid è stata correttamente richiamata dalle resistenti, escludendo la maturazione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 550
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 550
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo