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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5791/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5791/2023
tra
Parte_1
[...] Parte_2
OPPONENTE
e
NC AN
Parte_3
OPPOSTI
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. ST Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per e per l'avv. PINZONE NUNZIO Parte_1 Controparte_1 Per NC AN e per l'avv. SALVA' LUISA oggi sostituito Parte_3 dall'avv. è presente personalmente l'Avv. Francesco Batticani Parte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. ST Gaia Cosentino
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5791/2023 promossa da:
, (C.F. , nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. , nata a [...], il [...], elett. dom. in Controparte_1 C.F._2
BRONTE C.SO UMBERTO 495; rappresentati e difesi dall'avv. PINZONE NUNZIO giusta procura in atti.
OPPONENTI
contro
AN NC, (C.F. ), nato a [...] il [...], e C.F._3
, (C.F. ), nata a [...] il [...], elett. dom. in Parte_3 C.F._4
VIA S. T. FALLICO, 85 RANDAZZO CT;
rappresentati e difesi dall'avv. SALVA' LUISA giusta procura in atti.
OPPOSTI
pagina 2 di 11 Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
e hanno promosso opposizione avverso il Decreto Parte_1 Pt_2 Controparte_1
Ingiuntivo n. 1326/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 06.03.2023, notificato in data 27-
29.03.2023, con il quale veniva ingiunto alla SI.ra , il pagamento della Controparte_1 somma di € 14.777,50, oltre rimborso spese di liquidazione parcella nella misura del 50% di €.
1.263,20 (e quindi pari a € 631,60), spese generali, IVA e Cpa come per legge, oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'Avv. Francesco Batticani e dell'Avv. al Dott. Parte_3
, il pagamento della somma di € 6.587,50, oltre rimborso spese di liquidazione Parte_1 parcella nella misura del 50% di € 1.263,20 (e quindi pari a € 631,60), spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre interessi legali, in favore dell'Avv. Francesco Batticani e dell'Avv.
[...]
oltre spese processuali, per l'attività professionale espletata in favore dei coniugi Parte_3
e , nei seguenti procedimenti civili e penali: 1) Controparte_1 Parte_1
Procedimento penale N. 8634/15 RGNR ( ; 2) Procedimento penale n. 8951/15 RGNR Pt_2
( ; 3) Procedimento penale n. 11582/15 ( e ); 4) Procedimento penale n. Pt_2 CP_2 Pt_1
11583/15 RGNR ( ; e nei seguenti procedimenti civili: 5) R.G. 7802/2015 – Azione Pt_2
possessoria Tribunale di Catania ( Cassiba e Ciraldo) 6) R.G. 18108/2015 Reclamo collegio
Tribunale Catania (Cassiba e Ciraldo). Eccepivano la legittimazione attiva dell'Avv.
[...]
e, comunque, che non vi era prova di accordo tra le parti circa il compenso e, pertanto, Parte_3
esso doveva essere calcolato nei valori medi in relazione alla tariffa professionale, non essendo necessaria la preventiva acquisizione del parere del ConSIlio dell'Ordine del foro di appartenenza. Contestavano il quantum richiesto anche in relazione alla dazione di parziali acconti e chiedevano: sospendere il decreto ingiuntivo e non concedere la provvisoria esecutorietà dello stesso qualora venga richiesta ricorrendo sia il fumus boni iuris che il pericolo in mora tenuto conto dell'importo dell'ingiunzione e della palese infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente, nonché l'evidente fondatezza della presente opposizione avverso il D.I. n.1329/2023 del 06/03/2023 reso nel procedimento monitorio iscritto al N. 2172/2023 R.G. Nel merito dichiarare che nessuna somma a nessun titolo o ragione è dovuta dagli opponenti a favore degli odierni opposti per le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa. In via subordinata e senza recedere dalla superiore richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto si chiede che l'Ill.mo
Giudice adito Voglia ridurre il presunto importo dovuto a favore degli odierni opposti ad una somma non superiore a €. 5.484,10 e più precisamente la Sig.ra €. 3.630,71 CP_1 mentre il Dott. la somma di €. 1.853,39 riducendo in ogni caso le somme tenuto Parte_1
pagina 3 di 11 conto delle attività superflue e inopportune espletate durante tutti i giudizi sia civili che penali.
Condannare parte opposta al pagamento delle spese processuali per la presente opposizione tenuto conto della pretestuosità della domanda formulata con ogni conseguenza di legge anche ai fini del risarcimento a favore degli odierni opponenti ai sensi dell'art. 96 CPC. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituivano gli Avv. Francesco e i quali eccepivano preliminarmente la Parte_3
nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164 e 163 cpc n. 1: poiché non è certo il Tribunale davanti al quale la domanda è stata proposta avendo controparte citato a comparire in giudizio i ricorrenti opposti dinanzi al Tribunale di Patti ed avendo adito il giudice monocratico; nonché
l'inammissibilità della domanda in quanto doveva essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc e del d.lgs. N. 150/2011 art. 14, innanzi il Tribunale in composizione collegiale e non monocratico. Nel merito, contestavano l'opposizione avanzata, deducevano che, per mero errore materiale non erano stati detratti parziali acconti ricevuti, e chiedevano: dichiarare inammissibile e nulla l'opposizione proposta per i motivi in diritto indicati al n. 1, 2, 3 della presente memoria di costituzione e risposta. Ai sensi dell'art. 647 cpc dichiarare esecutivo il Decreto Ingiuntivo per mancata opposizione. In via subordinata confermare il D.I. opposto ed emettere ogni provvedimento conseguenziale.
Con ordinanza del 06.12.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata pari ad €. 5.484,10, di cui €. 3.630,71 con riguardo a ed €. 1.853,39 a , e disposto il mutamento del rito in CP_1 Parte_1
quello regolato dagli artt. 281 decies e ss.c.p.c., in quanto, secondo l'orientamento della S.C.:
“L'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione chiesta ed ottenuta dall'avvocato, ai sensi del combinato disposto della l. n. 794 del 1942, art. 28,art. 633 c.p.c. e d.lg. n. 150 del 2011, art.
14, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal di della notificazione dell'ingiunzione di pagamento;
in simile evenienza, ai sensi del d.lg. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto;
in simile evenienza, ai sensi del d.lg. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, il giudice adito con l'opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito” (Cass., sez. II, 26 settembre 2019, n. 24069). Sicchè, poichè la citazione in opposizione a decreto pagina 4 di 11 ingiuntivo è stata notificata entro il quarantesimo giorno dalla notifica dell'ingiunzione, è stato disposto il mutamento del rito in quello regolato dagli artt. 281 decies e ss.c.p.c., che, a seguito della novella legislativa di cui al D.Lgs. 147/2022, ha sostituito il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt.702 bis e segg. c.p.c. innanzi il Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, già competente per i compensi relativi all'attività professionale espletata nei procedimenti penali.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale.
Posto che le eccezioni preliminari sollevate da parte opposta appaiono superate dalla suevidenziata ordinanza e, d'altronde, nessuna nullità può essere dichiarata in relazione all'atto di citazione in oggetto ai sensi dell'art.164 comma 1 c.p.c., non essendo, peraltro, stata dedotta alcuna violazione al diritto di difesa ed essendosi parte opposta regolarmente costituita, sanando in ogni caso tali nullità, l'opposizione avanzata merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
In linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36
Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass.
04/06/2018, n. 14293).
Inoltre, con riguardo al parere del ConSIlio dell'Ordine competente, è appena il caso di rilevare, in punto di diritto, che, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del ConSIlio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. Civ., n.712/2018). Inoltre, con riguardo alla prova dell'incarico professionale, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il pagina 5 di 11 difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem" (Cass. Civ., 14276/2017). D'altro canto, in difetto di incarico, deve presumersi che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura (Cass. Civ.,
n.4959/2012).
Nella specie, inoltre, occorre fare riferimento al DM n. 55/2014 vigente all'epoca dell'espletamento all'attività professionale espletata. In particolare, con riguardo ai compensi spettanti in ambito penale, ai sensi dell'art.12 comma 1 del succitato decreto: Ai fini della
liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Inoltre, alla luce del successivo comma 3: il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese
pagina 6 di 11 anche in udienze pubbliche o in camera di conSIlio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,
l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di conSIlio che in udienza pubblica.
Ciò premesso ed alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, con riguardo all'attività professionale svolta nel procedimento penale RGNR n.8634/15 innanzi il Tribunale di Catania, in favore della imputata per il delitto di tentata estorsione, conclusosi con sentenza di Pt_2
assoluzione n.3433/16 del 13.10.2016, deve osservarsi che, in seno al verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 13.05.2015, la stessa ha nominato entrambi gli opposti quali difensori, indice della sussistenza di un contratto di patrocinio tra le parti.
Seppur, all'udienza preliminare innanzi al G.U.P. del 03.03.2015, la ha revocato la sola Pt_2 nomina dell'Avv. confermando la nomina dell'Avv. Francesco Batticani e Parte_3 dell'Avv. Francesco Maglione, in ogni caso, viene richiesto un unico compenso professionale per l'attività svolta, non essendo rilevanti i rapporti interni tra i singoli professionisti. Sicchè, tenuto conto della documentazione depositata e della attività processuale espletata, non di particolare complessità, e dei vantaggi raggiunti, appare congruo liquidarsi, alla luce della tabella n.15, valori medi:
Scaglione G.I.P.
Fase di studio euro 810,00
Fase introduttiva euro 720,00
Totale euro 1.530,00.
Scaglione G.U.P.
Fase istruttoria euro 990,00 (valore medio)
Fase decisionale euro 1.350,00 (valore medio)
Totale euro 2.430,00.
Tale somma va ridotta della metà, per come ammesso da parte opposta, essendovi la presenza di altro difensore. Pertanto, il compenso è pari ad euro 1.215,00. Sicchè, per tale procedimento, tenuto conto del parziale acconto già pagato pari ad euro 1.000,00, il compenso è pari alla complessiva somma di euro 1.745,00 (1.530,00+1.215,00-1.000,00), oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento penale RGNR n. 8951/2015, deve osservarsi che tutta l'attività difensiva nel predetto procedimento, ove la era persona offesa, iniziata con l'opposizione Pt_2
pagina 7 di 11 avanzata avverso la richiesta di archiviazione, conclusosi nel rigetto dell'opposizione avanzata alla richiesta di archiviazione, con provvedimento del G.I.P. del 12.03.2016, è stata espletata dall'Avv.
Francesco Batticani, in quanto non risulta provato che la querela presentata dalla stessa sia stata redatta dagli opposti, non apparendo sufficiente a tal uopo la nomina anche dell'Avv.
[...]
in calce alla predetta. Parte_3
Sicchè, tenuto conto della documentazione depositata e della attività processuale espletata, di scarsa complessità, e dell'esito negativo del procedimento, appare congruo liquidarsi, alla luce della tabella n.15, valori bassi:
Scaglione Indagini preliminari
Fase di studio euro 405,00
Fase introduttiva euro 315,00
Fase istruttoria euro 495,00
Fase decisionale euro 585,00
Totale euro 1.800,00.
Sicchè, per tale procedimento, tenuto conto del parziale acconto già pagato pari ad euro 1.000,00, il compenso in favore dell'Avv. Francesco Batticani è pari alla complessiva somma di euro 800,00
(1.800,00 – 1.000,00), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento penale RGNR n.11582/15, nei confronti di entrambi gli opponenti per reati in violazione della normativa urbanistica, conclusosi con decreto di archiviazione per prescrizione del reato con provvedimento del G.I.P. del 03.11.2015, tenuto conto della documentazione depositata e della attività processuale espletata, non specificatamente contestata, di scarsa complessità, e del vantaggio raggiunto, appare congruo liquidarsi, alla luce della tabella n.15, valori medi:
Scaglione Indagini preliminari
Fase di studio euro 810,00
Fase introduttiva euro 630,00
Totale euro 1.440,00.
Sicchè, per tale procedimento il compenso è pari alla complessiva somma di euro 1.440,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento penale RGNR n.11583/15, nei confronti di per Parte_4
reati in violazione della normativa urbanistica, conclusosi con sentenza del 19.03.2019 n.1610/19 del Tribunale Penale di Catania di non doversi procedere per concessione in sanatoria e per prescrizione, tenuto conto della documentazione depositata e della eSIua attività processuale pagina 8 di 11 espletata, non specificatamente contestata, e del vantaggio raggiunto, appare congruo liquidarsi, alla luce della tabella n.15, valori bassi:
Scaglione Indagini preliminari
Fase di studio euro 405,00
Fase introduttiva euro 315,00
Totale euro 720,00.
Sicchè, per tale procedimento il compenso è pari alla complessiva somma di euro 720,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. E' appena il caso di rilevare al riguardo che non è stata fornita prova della dazione in contanti della somma di euro 800,00 in favore degli opposti, peraltro, specificatamente contestata.
Con riguardo al procedimento civile iscritto al n. 7802/2015 R.G., che riguarda entrambi gli opponenti, deve osservarsi che la procura in calce al ricorso indica la nomina di entrambi i professionisti opposti. Sicchè, seppur abbia partecipato alle udienze il solo Avv. Francesco
Batticani, non vi è dubbio che trattandosi della richiesta di un unico compenso, esso vada liquidato e, tenuto conto dell'attività espletata non particolarmente complessa, anche in relazione all'oggetto della domanda avanzata e dell'esito negativo, nonché del valore della controversia concernente un appezzamento di terreno di 45mq, appare congruo liquidarsi, alla luce del D.M. 55/14 vigente, tabella n.10, scaglione n.3, decurtata di due terzi la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata la fase istruttoria:
Fase di studio euro 945,00 (valore medio)
Fase introduttiva euro 640,00 (valore medio)
Fase di trattazione euro 382,00
Fase decisoria euro 302,50 (valore basso)
Totale euro 2.269,50
Sicchè, tenuto conto del parziale acconto già pagato pari ad euro 1.500,00, il compenso è pari alla complessiva somma di euro 769,50 (2.269,50 – 1.500,00), oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento civile di reclamo iscritto al N. 18108/2015 R.G., che riguarda anch'esso entrambi gli opponenti, tenuto conto dell'eSIua attività espletata, come da documentazione depositata, anche in relazione all'oggetto della domanda avanzata e dell'esito negativo, nonché del valore della controversia, appare congruo liquidarsi, alla luce del D.M. 55/14 vigente, tabella n.10, scaglione n.3, decurtata della fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata:
pagina 9 di 11 Fase di studio euro 472,50 (valore basso)
Fase introduttiva euro 320,00 (valore basso)
Fase decisoria euro 302,50 (valore basso)
Totale euro 1.095,00
Sicchè, tenuto conto del parziale acconto già pagato pari ad euro 300,00, il compenso è pari alla complessiva somma di euro 795,00 (1.095,00 – 300,00), oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Pertanto, a parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'attività professionale espletata dagli opposti, deve essere condannata a pagare la complessiva somma Controparte_1
di euro 2.545,00 (1,745,00+800,00), in favore degli opposti, di cui euro 800,00 in favore dell'Avv.
Francesco Batticani, mentre entrambi gli opponenti in solido devono essere condannati a pagare in favore degli opposti la complessiva somma di euro 3.724,50 (1.440,00+720,00+769,50+795,00), oltre il rimborso delle spese di liquidazione della parcella pari ad € 1263,20, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre interessi legali dalla domanda (si veda, Cass. Civ.,
n.22678/2014) al soddisfo.
E' appena il caso di rilevare che appaiono infondate le eccezioni di pagamento e di inadempimento sollevate da parte opponente in quanto sforniti di prova e, peraltro, solo genericamente affermate.
D'altro canto, deve rimarcarsi il non consono e non adeguato linguaggio difensivo adottato da entrambi i difensori che verrà valutato ai fini delle spese processuali. Stante l'esito del giudizio non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di condanna ex art.96 c.p.c.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura di un terzo tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 del DM n. 55/2014, e decurtato della fase istruttoria non espletata, pari ad euro 1.132,30 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre
I.V.A e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto,
-liquida in favore degli Avv.ti Francesco Batticani e per la causale di cui in Parte_3
motivazione, la somma di complessivi euro 2.545,00, di cui euro 800,00 in favore del solo Avv.
Francesco Batticani, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie (15%) come per legge, ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, e condanna al pagamento dei superiori Controparte_1
importi;
- liquida in favore degli Avv.ti Francesco Batticani e per la causale di cui in Parte_3
motivazione, la somma di complessivi euro 3.724,50, oltre il rimborso delle spese di liquidazione pagina 10 di 11 della parcella pari ad € 1263,20, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie (15%) come per legge, ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, e condanna e Controparte_1 Parte_1
in solido al pagamento in favore degli opposti del superiore importo;
- condanna parte opponente in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti, liquidate in complessivi euro 1.132,30 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e
C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.40.
Il Giudice
Dott.ssa ST Cosentino
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5791/2023
tra
Parte_1
[...] Parte_2
OPPONENTE
e
NC AN
Parte_3
OPPOSTI
Oggi 4 febbraio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. ST Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per e per l'avv. PINZONE NUNZIO Parte_1 Controparte_1 Per NC AN e per l'avv. SALVA' LUISA oggi sostituito Parte_3 dall'avv. è presente personalmente l'Avv. Francesco Batticani Parte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. ST Gaia Cosentino
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ST Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5791/2023 promossa da:
, (C.F. , nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. , nata a [...], il [...], elett. dom. in Controparte_1 C.F._2
BRONTE C.SO UMBERTO 495; rappresentati e difesi dall'avv. PINZONE NUNZIO giusta procura in atti.
OPPONENTI
contro
AN NC, (C.F. ), nato a [...] il [...], e C.F._3
, (C.F. ), nata a [...] il [...], elett. dom. in Parte_3 C.F._4
VIA S. T. FALLICO, 85 RANDAZZO CT;
rappresentati e difesi dall'avv. SALVA' LUISA giusta procura in atti.
OPPOSTI
pagina 2 di 11 Concisa esposizione dei motivi in fatto ed in diritto
e hanno promosso opposizione avverso il Decreto Parte_1 Pt_2 Controparte_1
Ingiuntivo n. 1326/2023 emesso dal Tribunale di Catania in data 06.03.2023, notificato in data 27-
29.03.2023, con il quale veniva ingiunto alla SI.ra , il pagamento della Controparte_1 somma di € 14.777,50, oltre rimborso spese di liquidazione parcella nella misura del 50% di €.
1.263,20 (e quindi pari a € 631,60), spese generali, IVA e Cpa come per legge, oltre interessi legali dalla domanda, in favore dell'Avv. Francesco Batticani e dell'Avv. al Dott. Parte_3
, il pagamento della somma di € 6.587,50, oltre rimborso spese di liquidazione Parte_1 parcella nella misura del 50% di € 1.263,20 (e quindi pari a € 631,60), spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre interessi legali, in favore dell'Avv. Francesco Batticani e dell'Avv.
[...]
oltre spese processuali, per l'attività professionale espletata in favore dei coniugi Parte_3
e , nei seguenti procedimenti civili e penali: 1) Controparte_1 Parte_1
Procedimento penale N. 8634/15 RGNR ( ; 2) Procedimento penale n. 8951/15 RGNR Pt_2
( ; 3) Procedimento penale n. 11582/15 ( e ); 4) Procedimento penale n. Pt_2 CP_2 Pt_1
11583/15 RGNR ( ; e nei seguenti procedimenti civili: 5) R.G. 7802/2015 – Azione Pt_2
possessoria Tribunale di Catania ( Cassiba e Ciraldo) 6) R.G. 18108/2015 Reclamo collegio
Tribunale Catania (Cassiba e Ciraldo). Eccepivano la legittimazione attiva dell'Avv.
[...]
e, comunque, che non vi era prova di accordo tra le parti circa il compenso e, pertanto, Parte_3
esso doveva essere calcolato nei valori medi in relazione alla tariffa professionale, non essendo necessaria la preventiva acquisizione del parere del ConSIlio dell'Ordine del foro di appartenenza. Contestavano il quantum richiesto anche in relazione alla dazione di parziali acconti e chiedevano: sospendere il decreto ingiuntivo e non concedere la provvisoria esecutorietà dello stesso qualora venga richiesta ricorrendo sia il fumus boni iuris che il pericolo in mora tenuto conto dell'importo dell'ingiunzione e della palese infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente, nonché l'evidente fondatezza della presente opposizione avverso il D.I. n.1329/2023 del 06/03/2023 reso nel procedimento monitorio iscritto al N. 2172/2023 R.G. Nel merito dichiarare che nessuna somma a nessun titolo o ragione è dovuta dagli opponenti a favore degli odierni opposti per le motivazioni e le deduzioni di cui in premessa. In via subordinata e senza recedere dalla superiore richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto si chiede che l'Ill.mo
Giudice adito Voglia ridurre il presunto importo dovuto a favore degli odierni opposti ad una somma non superiore a €. 5.484,10 e più precisamente la Sig.ra €. 3.630,71 CP_1 mentre il Dott. la somma di €. 1.853,39 riducendo in ogni caso le somme tenuto Parte_1
pagina 3 di 11 conto delle attività superflue e inopportune espletate durante tutti i giudizi sia civili che penali.
Condannare parte opposta al pagamento delle spese processuali per la presente opposizione tenuto conto della pretestuosità della domanda formulata con ogni conseguenza di legge anche ai fini del risarcimento a favore degli odierni opponenti ai sensi dell'art. 96 CPC. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituivano gli Avv. Francesco e i quali eccepivano preliminarmente la Parte_3
nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 164 e 163 cpc n. 1: poiché non è certo il Tribunale davanti al quale la domanda è stata proposta avendo controparte citato a comparire in giudizio i ricorrenti opposti dinanzi al Tribunale di Patti ed avendo adito il giudice monocratico; nonché
l'inammissibilità della domanda in quanto doveva essere proposta con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc e del d.lgs. N. 150/2011 art. 14, innanzi il Tribunale in composizione collegiale e non monocratico. Nel merito, contestavano l'opposizione avanzata, deducevano che, per mero errore materiale non erano stati detratti parziali acconti ricevuti, e chiedevano: dichiarare inammissibile e nulla l'opposizione proposta per i motivi in diritto indicati al n. 1, 2, 3 della presente memoria di costituzione e risposta. Ai sensi dell'art. 647 cpc dichiarare esecutivo il Decreto Ingiuntivo per mancata opposizione. In via subordinata confermare il D.I. opposto ed emettere ogni provvedimento conseguenziale.
Con ordinanza del 06.12.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata pari ad €. 5.484,10, di cui €. 3.630,71 con riguardo a ed €. 1.853,39 a , e disposto il mutamento del rito in CP_1 Parte_1
quello regolato dagli artt. 281 decies e ss.c.p.c., in quanto, secondo l'orientamento della S.C.:
“L'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione chiesta ed ottenuta dall'avvocato, ai sensi del combinato disposto della l. n. 794 del 1942, art. 28,art. 633 c.p.c. e d.lg. n. 150 del 2011, art.
14, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal di della notificazione dell'ingiunzione di pagamento;
in simile evenienza, ai sensi del d.lg. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto;
in simile evenienza, ai sensi del d.lg. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, il giudice adito con l'opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito” (Cass., sez. II, 26 settembre 2019, n. 24069). Sicchè, poichè la citazione in opposizione a decreto pagina 4 di 11 ingiuntivo è stata notificata entro il quarantesimo giorno dalla notifica dell'ingiunzione, è stato disposto il mutamento del rito in quello regolato dagli artt. 281 decies e ss.c.p.c., che, a seguito della novella legislativa di cui al D.Lgs. 147/2022, ha sostituito il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt.702 bis e segg. c.p.c. innanzi il Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, già competente per i compensi relativi all'attività professionale espletata nei procedimenti penali.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza a seguito di discussione orale.
Posto che le eccezioni preliminari sollevate da parte opposta appaiono superate dalla suevidenziata ordinanza e, d'altronde, nessuna nullità può essere dichiarata in relazione all'atto di citazione in oggetto ai sensi dell'art.164 comma 1 c.p.c., non essendo, peraltro, stata dedotta alcuna violazione al diritto di difesa ed essendosi parte opposta regolarmente costituita, sanando in ogni caso tali nullità, l'opposizione avanzata merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
In linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36
Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass.
04/06/2018, n. 14293).
Inoltre, con riguardo al parere del ConSIlio dell'Ordine competente, è appena il caso di rilevare, in punto di diritto, che, in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del ConSIlio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art.636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. Civ., n.712/2018). Inoltre, con riguardo alla prova dell'incarico professionale, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il pagina 5 di 11 difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte;
conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem" (Cass. Civ., 14276/2017). D'altro canto, in difetto di incarico, deve presumersi che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura (Cass. Civ.,
n.4959/2012).
Nella specie, inoltre, occorre fare riferimento al DM n. 55/2014 vigente all'epoca dell'espletamento all'attività professionale espletata. In particolare, con riguardo ai compensi spettanti in ambito penale, ai sensi dell'art.12 comma 1 del succitato decreto: Ai fini della
liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Inoltre, alla luce del successivo comma 3: il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attivita' istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese
pagina 6 di 11 anche in udienze pubbliche o in camera di conSIlio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,
l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di conSIlio che in udienza pubblica.
Ciò premesso ed alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, con riguardo all'attività professionale svolta nel procedimento penale RGNR n.8634/15 innanzi il Tribunale di Catania, in favore della imputata per il delitto di tentata estorsione, conclusosi con sentenza di Pt_2
assoluzione n.3433/16 del 13.10.2016, deve osservarsi che, in seno al verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 13.05.2015, la stessa ha nominato entrambi gli opposti quali difensori, indice della sussistenza di un contratto di patrocinio tra le parti.
Seppur, all'udienza preliminare innanzi al G.U.P. del 03.03.2015, la ha revocato la sola Pt_2 nomina dell'Avv. confermando la nomina dell'Avv. Francesco Batticani e Parte_3 dell'Avv. Francesco Maglione, in ogni caso, viene richiesto un unico compenso professionale per l'attività svolta, non essendo rilevanti i rapporti interni tra i singoli professionisti. Sicchè, tenuto conto della documentazione depositata e della attività processuale espletata, non di particolare complessità, e dei vantaggi raggiunti, appare congruo liquidarsi, alla luce della tabella n.15, valori medi:
Scaglione G.I.P.
Fase di studio euro 810,00
Fase introduttiva euro 720,00
Totale euro 1.530,00.
Scaglione G.U.P.
Fase istruttoria euro 990,00 (valore medio)
Fase decisionale euro 1.350,00 (valore medio)
Totale euro 2.430,00.
Tale somma va ridotta della metà, per come ammesso da parte opposta, essendovi la presenza di altro difensore. Pertanto, il compenso è pari ad euro 1.215,00. Sicchè, per tale procedimento, tenuto conto del parziale acconto già pagato pari ad euro 1.000,00, il compenso è pari alla complessiva somma di euro 1.745,00 (1.530,00+1.215,00-1.000,00), oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento penale RGNR n. 8951/2015, deve osservarsi che tutta l'attività difensiva nel predetto procedimento, ove la era persona offesa, iniziata con l'opposizione Pt_2
pagina 7 di 11 avanzata avverso la richiesta di archiviazione, conclusosi nel rigetto dell'opposizione avanzata alla richiesta di archiviazione, con provvedimento del G.I.P. del 12.03.2016, è stata espletata dall'Avv.
Francesco Batticani, in quanto non risulta provato che la querela presentata dalla stessa sia stata redatta dagli opposti, non apparendo sufficiente a tal uopo la nomina anche dell'Avv.
[...]
in calce alla predetta. Parte_3
Sicchè, tenuto conto della documentazione depositata e della attività processuale espletata, di scarsa complessità, e dell'esito negativo del procedimento, appare congruo liquidarsi, alla luce della tabella n.15, valori bassi:
Scaglione Indagini preliminari
Fase di studio euro 405,00
Fase introduttiva euro 315,00
Fase istruttoria euro 495,00
Fase decisionale euro 585,00
Totale euro 1.800,00.
Sicchè, per tale procedimento, tenuto conto del parziale acconto già pagato pari ad euro 1.000,00, il compenso in favore dell'Avv. Francesco Batticani è pari alla complessiva somma di euro 800,00
(1.800,00 – 1.000,00), oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento penale RGNR n.11582/15, nei confronti di entrambi gli opponenti per reati in violazione della normativa urbanistica, conclusosi con decreto di archiviazione per prescrizione del reato con provvedimento del G.I.P. del 03.11.2015, tenuto conto della documentazione depositata e della attività processuale espletata, non specificatamente contestata, di scarsa complessità, e del vantaggio raggiunto, appare congruo liquidarsi, alla luce della tabella n.15, valori medi:
Scaglione Indagini preliminari
Fase di studio euro 810,00
Fase introduttiva euro 630,00
Totale euro 1.440,00.
Sicchè, per tale procedimento il compenso è pari alla complessiva somma di euro 1.440,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento penale RGNR n.11583/15, nei confronti di per Parte_4
reati in violazione della normativa urbanistica, conclusosi con sentenza del 19.03.2019 n.1610/19 del Tribunale Penale di Catania di non doversi procedere per concessione in sanatoria e per prescrizione, tenuto conto della documentazione depositata e della eSIua attività processuale pagina 8 di 11 espletata, non specificatamente contestata, e del vantaggio raggiunto, appare congruo liquidarsi, alla luce della tabella n.15, valori bassi:
Scaglione Indagini preliminari
Fase di studio euro 405,00
Fase introduttiva euro 315,00
Totale euro 720,00.
Sicchè, per tale procedimento il compenso è pari alla complessiva somma di euro 720,00, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge. E' appena il caso di rilevare al riguardo che non è stata fornita prova della dazione in contanti della somma di euro 800,00 in favore degli opposti, peraltro, specificatamente contestata.
Con riguardo al procedimento civile iscritto al n. 7802/2015 R.G., che riguarda entrambi gli opponenti, deve osservarsi che la procura in calce al ricorso indica la nomina di entrambi i professionisti opposti. Sicchè, seppur abbia partecipato alle udienze il solo Avv. Francesco
Batticani, non vi è dubbio che trattandosi della richiesta di un unico compenso, esso vada liquidato e, tenuto conto dell'attività espletata non particolarmente complessa, anche in relazione all'oggetto della domanda avanzata e dell'esito negativo, nonché del valore della controversia concernente un appezzamento di terreno di 45mq, appare congruo liquidarsi, alla luce del D.M. 55/14 vigente, tabella n.10, scaglione n.3, decurtata di due terzi la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata la fase istruttoria:
Fase di studio euro 945,00 (valore medio)
Fase introduttiva euro 640,00 (valore medio)
Fase di trattazione euro 382,00
Fase decisoria euro 302,50 (valore basso)
Totale euro 2.269,50
Sicchè, tenuto conto del parziale acconto già pagato pari ad euro 1.500,00, il compenso è pari alla complessiva somma di euro 769,50 (2.269,50 – 1.500,00), oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Con riguardo al procedimento civile di reclamo iscritto al N. 18108/2015 R.G., che riguarda anch'esso entrambi gli opponenti, tenuto conto dell'eSIua attività espletata, come da documentazione depositata, anche in relazione all'oggetto della domanda avanzata e dell'esito negativo, nonché del valore della controversia, appare congruo liquidarsi, alla luce del D.M. 55/14 vigente, tabella n.10, scaglione n.3, decurtata della fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata:
pagina 9 di 11 Fase di studio euro 472,50 (valore basso)
Fase introduttiva euro 320,00 (valore basso)
Fase decisoria euro 302,50 (valore basso)
Totale euro 1.095,00
Sicchè, tenuto conto del parziale acconto già pagato pari ad euro 300,00, il compenso è pari alla complessiva somma di euro 795,00 (1.095,00 – 300,00), oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Pertanto, a parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'attività professionale espletata dagli opposti, deve essere condannata a pagare la complessiva somma Controparte_1
di euro 2.545,00 (1,745,00+800,00), in favore degli opposti, di cui euro 800,00 in favore dell'Avv.
Francesco Batticani, mentre entrambi gli opponenti in solido devono essere condannati a pagare in favore degli opposti la complessiva somma di euro 3.724,50 (1.440,00+720,00+769,50+795,00), oltre il rimborso delle spese di liquidazione della parcella pari ad € 1263,20, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre interessi legali dalla domanda (si veda, Cass. Civ.,
n.22678/2014) al soddisfo.
E' appena il caso di rilevare che appaiono infondate le eccezioni di pagamento e di inadempimento sollevate da parte opponente in quanto sforniti di prova e, peraltro, solo genericamente affermate.
D'altro canto, deve rimarcarsi il non consono e non adeguato linguaggio difensivo adottato da entrambi i difensori che verrà valutato ai fini delle spese processuali. Stante l'esito del giudizio non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di condanna ex art.96 c.p.c.
Le spese seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura di un terzo tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. 2 del DM n. 55/2014, e decurtato della fase istruttoria non espletata, pari ad euro 1.132,30 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre
I.V.A e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto,
-liquida in favore degli Avv.ti Francesco Batticani e per la causale di cui in Parte_3
motivazione, la somma di complessivi euro 2.545,00, di cui euro 800,00 in favore del solo Avv.
Francesco Batticani, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie (15%) come per legge, ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, e condanna al pagamento dei superiori Controparte_1
importi;
- liquida in favore degli Avv.ti Francesco Batticani e per la causale di cui in Parte_3
motivazione, la somma di complessivi euro 3.724,50, oltre il rimborso delle spese di liquidazione pagina 10 di 11 della parcella pari ad € 1263,20, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie (15%) come per legge, ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, e condanna e Controparte_1 Parte_1
in solido al pagamento in favore degli opposti del superiore importo;
- condanna parte opponente in solido al pagamento delle spese di lite in favore degli opposti, liquidate in complessivi euro 1.132,30 per compensi, oltre spese generali (15%), oltre I.V.A e
C.P.A. come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.40.
Il Giudice
Dott.ssa ST Cosentino
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