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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/09/2025, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
NRG 20945/2023
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 20945/2023 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, via Parte_1 P.IVA_1
Gropello n. 11, presso lo studio dell'avv. Michele Palladino
( ), che lo rappresenta e difende per delega in Email_1 atti;
attore; contro
(Cf. /P.Iva ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata in Roma, Via della Camilluccia n. 19, presso lo studio dell'avv. Antonina Accardi
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2 convenuta.
Oggetto: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…A) nel merito
A1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del , ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti (indicati al § III.
2. dell'atto di citazione) effettuati dalla in favore di per il Parte_1 Controparte_2 complessivo ammontare di euro 450.256,41 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2
alla restituzione al del predetto importo di euro
[...] Parte_1
450.256,41 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
B) nel merito (e in cumulo con le domande sub A)
B1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del , ai sensi e per gli Parte_1 effetti degli artt. 161, comma 7, 167, comma 2, e 168 l. fall., 182-quinquies, comma 5, l. fall., art. 2033 c.c., e art. 44 l. fall., dei pagamenti (indicati al § IV.
2. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 68.707,11 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2
alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro 68.707,11 (e/o,
[...] comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
B2) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub A1), accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
67, comma 2, l. fall. dei pagamenti (indicati al § IV.
2. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 68.707,11 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro 68.707,11 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
B3) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub B1-B2), accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della Parte_1 Controparte_2
e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di concorso) la responsabilità
[...] della ex art. 2043 c.c., anche in combinato disposto con l'art. Controparte_2
185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
al ristoro dei danni subiti dalla e dalla Controparte_2 Parte_1 massa dei suoi creditori e alla restituzione alla Procedura degli importi (indicati al § IV.
2. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 68.707,11 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
2 C) nel merito (e in cumulo con le domande sub A-B)
C1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del , ai sensi e per gli Parte_1 effetti degli artt. 161, comma 7, 167, comma 2, e 168 l. fall., 182-quinquies, comma 5, l. fall., art. 2033 c.c., e art. 44 l. fall., dei pagamenti (indicati al § V.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare
[...]
alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro Controparte_2
80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
C2) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub C1), accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
67, comma 2, l. fall. dei pagamenti (indicati al § V.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro 80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
C3) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub C1-C2), accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della Parte_1 Controparte_2
e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di concorso) la responsabilità
[...] della ex art. 2043 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p., per i fatti di CP_2 cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_2
al ristoro dei danni subiti dalla e dalla massa dei suoi creditori
[...] Parte_1
e alla restituzione alla Procedura degli importi (indicati al § V.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
D) nel merito (e in cumulo con le domande sub A-B-C)
D1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del , ai sensi e per gli Parte_1 effetti degli artt. 161, comma 7, 167, comma 2, e 168 l. fall., 182-quinquies, comma 5, l. fall., art. 2033 c.c., e art. 44 l. fall., dell'atto di costituzione del deposito e/o del relativo pagamento
3 attuativo (indicati al § VI.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro
10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_2 restituzione al Fallimento del predetto importo di euro 10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
D2) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub D1), accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
67, comma 1, n. 4) e/o, comunque, dell'art. 67, comma 2, l. fall., l'atto di costituzione del pegno e/o il relativo pagamento attuativo (indicati al § VI.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro Controparte_2
10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
D3) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub D1-D2), accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della Parte_1 Controparte_2
e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di concorso) la responsabilità
[...] della ex art. 2043 c.c., anche in combinato Controparte_2 disposto con l'art. 185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la al ristoro dei danni subiti dalla e Controparte_2 Parte_1 dalla massa dei suoi creditori e alla restituzione alla Procedura degli importi (indicati al § VI.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
E) in ogni caso con vittoria di competenze e spese, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.”;
Convenuta: “… In via principale e nel merito:
- rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.
- dichiarare le stesse domande totalmente o in parte temerarie e, per l'effetto, ai sensi dell'art.96 1° comma c.p.c., condannare il al pagamento della somma di Parte_1
4 €.100.000,00(euro centomila/zero zero) o quella maggiore o minore che sarà ritenuto di
Giustizia.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVAZIONE
1. In fatto.
Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti è emerso quanto segue:
- la in bonis era una società operante nel settore degli autotrasporti (cfr. Parte_1 doc. 10 fasc. att.);
- la in bonis si è resa destinataria di due atti di pignoramento di crediti Parte_1 verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, notificati dall'Agenzia delle Entrate, rispettivamente, in data 24/09/2019, per l'importo di € 4.493.295,77, e, in data 27/11/2019, per l'importo di € 5.157.748,87 (cfr. doc. 23-24 fasc. att.), e di un sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo di € 436.930,00, disposto con decreto del Gip del Tribunale di Torino del 29/06/2020, Rgnr. 21377/19 (cfr. doc.
4 fasc. att.), eseguito in data 20/07/2020 sul conto corrente aperto dalla Parte_1 presso il Banco di Desio e della Brianza;
- in data 20/04/2021, il Pubblico Ministero ha presentato istanza di fallimento della
[...] cfr. doc. 7 fasc. att.); Parte_1
- in data 12/05/2021 la ha presentato domanda di ammissione al Parte_1 concordato preventivo con riserva ex art. 161 c. 6 (cfr. doc. 9 fasc. att.), pubblicata nel Pt_2 registro delle imprese in data 13/05/2021 (cfr. doc. 10 fasc. att.);
- con decreto del 27/05/2021, pubblicato in data 1/06/2021, il Tribunale di Torino ha concesso alla il “termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nel Parte_1 registro delle imprese -dunque fino al 12/07/2021- per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa …) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti”; in particolare, nel decreto veniva segnalato alla società istante che, pena l'improcedibilità della domanda, “non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i
5 caratteri di urgenza ed utilità” e che “non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo” (cfr. doc. 11 fasc. att.);
- in data 29/06/2021, la ha chiesto la proroga del termine per la Parte_1 presentazione della domanda definitiva di concordato preventivo (cfr. doc. 12 fasc. att.), istanza rigettata dal Tribunale di Torino con decreto del 14/07/2021, pubblicato in data
20/07/2021, avuto riguardo agli “intervenuti pagamenti di crediti anteriori in assenza della procedura prevista dall'art. 182 quinquies 1.f. e in palese violazione dell'art. 168 1.f. nonché delle ulteriori e rilevanti criticità emerse in punto continuità dell'attività di impresa e segalate dal Commissario Giudiziale e non sanate dalle generiche note di chiarimenti depositate in atti da parte istante” (cfr. doc. 13 fasc. att.);
- con decreto del 25/08/2021, il Tribunale di Torino ha dichiarato improcedibile il ricorso per concordato preventivo ex art. 161 c. 6 L. Fall., tenuto conto della mancata presentazione da parte della della documentazione o, in alternativa, dell'accordo di Parte_1 ristrutturazione dei debiti nel termine di 60 giorni concesso (cfr. doc. 19 fasc. att.);
- con sentenza del Tribunale di Torino del 25/08/2021, pubblicata in data 27/08/2021
(RG n. 201/2021), è stato dichiarato il fallimento della (cfr. doc. 6, 14 fasc. Parte_1 att.);
- in data 23/11/2021, la ha presentato domanda di ammissione Controparte_1 al passivo fallimentare del proprio credito chirografario per complessivi € 70.609,09 (cfr. doc.
53-54 fasc. att.; progetto stato passivo doc. 11 fasc. conv.).
2. Le domande delle parti.
Le domande attoree hanno ad oggetto la dichiarazione di inefficacia -nei confronti del
Parte_1
- dei pagamenti eseguiti dalla in bonis in favore della Parte_1 Controparte_1 el periodo tra il 4/12/2020 e il 10/05/2021 (come da estratti conto cfr. doc. 37-38 fasc.
[...] att.) -cioè nel semestre precedente alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161 c. 6 L. Fall. (13/05/2021 cfr. doc.
9-10 fasc. att.)- per complessivi €
450.256,41 - pagamenti rispetto ai quali l'attore ha chiesto la revocatoria ai sensi dell'art. 67
c. 2 e 69 bis c. 2 L. Fall.;
- del pagamento di € 68.707,11, eseguito dalla n bonis in favore della Parte_1 [...] in data 10/06/2021 [mediante addebito diretto su c/c (come da estratto Controparte_1 conto cfr. doc. 38 fasc. att.; fatture doc. 48-49 fasc. att.)], dopo la presentazione della
6 domanda di concordato preventivo e relativo a debiti preconcordatari – pagamento di cui l'attore ha chiesto la revocatoria ai sensi degli art. artt. 161 c. 7, 167 c. 2, 168, 182-quinquies c. 5 e art 44 L. Fall. in quanto eseguito senza la previa autorizzazione del Tribunale o, in subordine, la revocatoria ex art. 67 c. 2 L. Fall. in quanto compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- dei pagamenti eseguiti dalla in bonis in favore della Parte_1 Controparte_1 in data 12/07/2021 e in data 10/08/2021 [mediante addebito diretto su c/c (come da
[...] estratto conto cfr. doc. 38 fasc. att.; fatture doc. 50-52 fasc. att.)], dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo e relativi a fatture successive rispetto alla domanda stessa, per complessivi € 80.531,13 - pagamenti rispetto ai quali l'attore ha chiesto la revocatoria ex artt. 161 c. 7, 167 c. 2, 168, 182-quinquies c. 5 e art 44 L. Fall. in quanto eseguiti senza la previa autorizzazione del Tribunale o, in subordine, la revocatoria ex art. 67
c. 2 L. Fall. in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- dell'atto di costituzione di pegno sulla somma di € 10.000,00, sottoscritto dalla
[...] in bonis, a garanzia del credito vantato dalla (cfr. doc. 44 Parte_1 Controparte_1 fasc. att.), in data 26/07/2021 (cfr. doc. 45-47 fasc. att.), dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo [in conformità al piano di rientro proposto dalla Parte_1 in bonis (cfr. doc. 42-43 fasc. att.)]; somma poi versata dalla in bonis alla
[...] Parte_1 in data 9/08/2021 mediante bonifico bancario (come da estratto conto Controparte_1 cfr. doc. 38 fasc. att.) – atto di cui l'attore ha chiesto la revocatoria ex artt. 161 c. 7, 167 c. 2,
168, 182-quinquies c. 5 e art 44 L. Fall. o, in subordine, la revocatoria ex art. 67 c. 1 n. 4) o c.
2 L. Fall.
In via ulteriormente subordinata, il ha chiesto la condanna Parte_1 della alla restituzione delle somme versate dalla in Controparte_1 Parte_1 bonis dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, per complessivi €
159.238,24 (importo risultante dalla somma di € 68.707,11 + € 80.531,13 + € 10.000,00) a ristoro dei danni subiti dal fallimento e dalla massa di creditori, dovendo configurare i pagamenti eseguiti in favore della quali “fatti di bancarotta Controparte_1 preferenziale” (cfr. cit., p. 22), in quanto “disposti nell'esclusiva ottica di favorire la società prenditrice rispetto agli altri creditori, e in un contesto di assodata consapevolezza…dello stato di insolvenza della ” (cfr. cit., p. 21), con la conseguenza che le relative Parte_1
7 somme andrebbero comunque restituite risolvendosi “nell'oggetto materiale dell'illecito” (cfr. cit., p. 23).
Con riguardo alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Controparte_1 il Fallimento a allegato (quali fattori presuntivi):
[...] Parte_1
- che l'insolvenza della “è verosimilmente riconducibile già all'esercizio Parte_1
2010” come emerge “dalle insinuazioni al passivo presentate dall'Ente di riscossione” nelle quali “emergono tributi non pagati risalenti proprio al periodo d'imposta 2010” (cfr. cit., p. 3; doc.
2-3 fasc. att.);
- che, mentre nel corso del rapporto, il pagamento dei servizi prestati dalla CP_1 era sempre avvenuto “tramite bonifico bancario dopo la ricezione delle fatture di
[...] riferimento”, “a partire dal 10 febbraio 2020 la ha modificato i termini di CP_2 pagamento, iniziando ad addebitare le singole fatture direttamente sui conti correnti intrattenuti dalla ” (cfr. cit., p. 6); in particolare, tale modifica è intervenuta in epoca Parte_1 successiva: alla “comunicazione del 6/03/2019, con cui l'INPS segnalava alla
[...] ccertamento di irregolarità contributive” (cfr. cit., p. 7; doc. 26-27 fasc. att.); Pt_3 all'istanza di rateazione dei debiti contributivi, inviata all'Inail in data 6/06/2019, con cui il legale rappresentante della ( ha dichiarato di trovarsi in Parte_1 Testimone_1
“mancanza di liquidità”(cfr. doc. 28-29 fasc. att.); alla ricezione da parte della Controparte_1 con mail del 26/06/2019, del bilancio di verifica della al 30/04/2019,
[...] Parte_1 riportante una consistente esposizione debitoria (cfr. doc. 30-31 fasc. att.); alla notifica dei pignoramenti ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 del 24/09/2019 e del 27/11/2019 (cfr. doc. 23-24 fasc. att.); al sollecito di pagamenti inviato dalla alla Controparte_1 Parte_1 con mail del 5/11/2019 riportante fatture insolute pari a € 78.092,84 (cfr. doc. 34-35 fasc. att.);
- che, con mail del 29/04/2020, la ha inviato alla Parte_1 Controparte_1 copia del bilancio di esercizio al 31/12/2018 e del bilancio di verifica al 31/12/2019 (cfr. doc.
39-41 fasc. att.) dai quali risultava un'esposizione debitoria consistente;
- che, in data 15/09/2020, la ha proposto alla un piano di Parte_1 CP_1 rientro (cfr. doc. 36 fasc. att.; doc. 16 fasc. conv.), da quest'ultima accettato, per il pagamento di due fatture rimaste insolute (“segnatamente le nn. FR -VF20008917 e IT-VFS20055753” cfr. cit., p. 7) a seguito dell'esecuzione (in data 20/07/2020) del sequestro preventivo penale
(disposto con decreto del Tribunale di Torino del 29/06/2020 - cfr. doc. 4 fasc. att.) sul conto corrente aperto dalla presso il Banco di Desio e della Brianza - sequestro che Parte_1
8 aveva determinato l'interruzione del sistema di addebito diretto su conto corrente, poi ripreso
“a partire dal mese di dicembre 2020…a valere sul nuovo conto corrente aperto dalla
[...]
presso ” (cfr. cit., p. 7); Pt_1 Controparte_3
- che, nel contratto di affitto di ramo d'azienda Rep. n. 21770Bis, sottoscritto in data
27/01/2021 dalla e dalla società collegata (interamente Parte_1 CP_4 partecipata da socio unico della e parimenti dichiarata Persona_1 Parte_1 fallita con sentenza del Tribunale di Ivrea del 14/02/2022, pubblicata in data 16/02/2022 - cfr. visure doc. 10, 25 fasc. att.; cfr. sentenza fallimento doc. 16 fasc. att.), è riportato CP_4 che “la ha da tempo subito una significativa erosione della marginalità…e che Parte_1
l'interesse principale della la salvaguardia del valore di avviamento del ramo Parte_1
d'azienda in questione nel solo ed esclusivo interesse dei creditori di quest'ultima che a seguito di eventuali aggressioni potrebbe essere disperso” (cfr. doc. 5 fasc. att.).
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, sostenendo che:
- nell'agire in revocatoria, il Fallimento avrebbe “scientemente mescola(to) e somma(to) due partite diverse” (cfr. comp. risp., p. 3), dovendo in realtà distinguersi, ai fini della dichiarazione di inefficacia, tra: € 603.078,59, non revocabili, trattandosi delle somme anticipate dalla “per il pagamento di corrispettivi di servizi logistici Controparte_1 utilizzati da (cfr. comp. risp., p.3); e la più esigua somma, pari a € 6.416,06, Parte_1
“riferite alle commissioni percepite dalla Comparente” (cfr. comp. risp., p. 3; fatture doc. 6 fasc. conv.; prospetto fatture doc. 6 a) fasc. conv.);
- i pagamenti eseguiti dalla sarebbero riconducibili alla causa di Parte_1 esclusione di cui all' art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall. e, dunque, insuscettibili di revocatoria, in quanto “atti di ordinaria amministrazione”, “finalizzati all'esercizio dell'impresa e…perfezionati nei termini d'uso” essendo invero “essenziali per qualsiasi operatore di settore poiché concernono l'anticipazione del pagamento di pedaggi autostradali, italiani ed esteri” (cfr. comp. risp., p. 4-5), con la conseguenza che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta sarebbe in ogni caso “del tutto ininfluente rispetto alla revocabilità dei pagamenti” (cfr. comp. risp., p. 5);
- non sarebbe stato “sottratto dal petitum della causa l'importo di € 54.208,08 corrispondente alle note di credito… relative alle riduzioni compensate ed alla scontistica dei trafori francesi, restituite da al (cfr. comp. risp., p. CP_1 Parte_1
9 10; note di credito doc. 12; corrispondenza via mail con il curatore fallimentare doc. 13 fasc. conv.).
La causa (assegnata alla scrivente Giudice in data 8/10/2024) è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e, con ordinanza del 19/08/2025, è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
3. Sui pagamenti eseguiti nel semestre anteriore rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo.
3.1. In punto di diritto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 67 c. 2 L. Fall.,
“sono…revocati se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Ai fini della revocatoria ex art. 67 c. 2 L. Fall. deve, dunque, sussistere:
- sia un requisito oggettivo temporale: l'atto, di cui si richiede la revoca, deve essere stato effettuato nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- sia un requisito soggettivo: la conoscenza, da parte del creditore convenuto in revocatoria, dello stato di insolvenza del debitore, cioè della situazione di dissesto in cui versava l'imprenditore al momento del compimento dell'atto (cd. scientia decoctionis).
Con riguardo al requisito temporale, l'art. 69 bis c. 2 L. Fall. stabilisce che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64,65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 67 c. 2 e 69 bis c. 2 L. Fall., pertanto, nel caso in cui venga presentata domanda di concordato preventivo [espressione a cui la giurisprudenza attribuisce portata ampia, comprensiva anche della domanda di concordato con riserva ex art. 161 c. 6 L. Fall., essendo sufficiente l'esistenza di siffatta procedura concorsuale, poi sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di un'unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa (cfr. Cass. 31051/2019; Cass.
5619/2020)] e a questa segua la dichiarazione di fallimento, il termine di sei mesi previsto dall'art. 67 c. 2 decorre non già dalla dichiarazione di fallimento, ma dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
10 Con riguardo al requisito soggettivo, non avendo il legislatore previsto una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (a differenza di quanto previsto per gli atti cd. anormali di cui al c. 1 dell'art. 67 L. Fall.), incombe sul curatore che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova della cd. scientia decoctionis.
Tale conoscenza che dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, sicché, ai fini dell'accoglimento della domanda, non è sufficiente la dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto stato, rilevando, di converso, la concreta situazione psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto impugnato, fermo restando che la dimostrazione della conoscenza può fondarsi su elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli art. 2727 e 2729 Cc, tali cioè da condurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) in cui egli si trovato concretamente ad operare-, non possa non aver percepito i sintomi rilevatori della situazione di decozione del debitore (cfr. da ultimo, Cass. 10780/2024; Cass. 27074/2022; Cass.
27070/2022; Cass. 23650/2021; Cass. 22387/2019).
Il c. 3 dell'art. 64 L. Fall. prevede poi che non sono soggetti all'azione revocatoria una serie di atti tassativamente indicati, tra cui “a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
L'espressione “termini d'uso” va riferita sia ai tempi che alle modalità di pagamento e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva non è la prassi del settore economico in questione, né i tempi e i modi del pagamento espressamente pattuiti tra le parti, quanto piuttosto le concrete tempistiche e modalità di adempimento invalse fra le parti, eseguite ed accettate, anche per comportamenti di fatto, tali cioè da far ritenere instaurata una prassi, anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile (cfr. Cass. 4482/2021; Cass. 27939/2020; Cass. 9851/2019; Cass. 7580/2019; Cass.
5587/2018; Cass. 25162/2016).
3.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, il Tribunale ritiene che debba essere accolta la domanda attorea, ex art. 67 c. 2 e 69 bis c. 2 L. Fall., di dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eseguiti nel semestre anteriore rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo, per complessivi € 450.256,41.
11 Quanto al presupposto oggettivo-temporale, è circostanza pacifica e documentale
(estratti conto cfr. doc. 37-38 fasc. att.) che i pagamenti per complessivi € 450.256,41 siano stati eseguiti da parte della n bonis in favore della tra il Parte_1 Controparte_1
4/12/2020 e il 10/05/2021, e dunque nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161 c. 6 L. Fall. nel registro delle imprese, del
13/05/2021 (cfr. doc.
9-10 fasc. att.).
Quanto al presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, si ritiene che il abbia assolto all'onere probatorio sullo Parte_1 stesso gravante, fornendo elementi tali da desumere la sussistenza, in capo alla CP_1
di tale concreta situazione psicologica al momento dei pagamenti.
[...]
Ciò risulta provato, in particolare: dai bilanci inviati dalla alla Parte_1 CP_1 con mail del 26/06/2019 e del 29/04/2020 (cfr. doc. 30,31, 39,40 41 fasc. att.); dal
[...] sollecito di pagamenti inviato dalla alla con mail del Controparte_1 Parte_1
5/11/2019 e dal quale emergono fatture insolute pari a € 78.092,84 (cfr. doc. 34-35 fasc. att.); dal piano di rientro proposto dalla alla in data 15/09/2020 (cfr. Parte_1 CP_1 doc. 36 fasc. att.), per il pagamento di due fatture rimaste insolute a seguito dell'esecuzione del sequestro preventivo penale (cfr. doc. 4 fasc. att.); oltre che alle ulteriori circostanze allegate da parte attrice e non contestate dalla convenuta.
I predetti elementi dimostrano come la convenuta, al momento dei pagamenti in analisi, fosse consapevole della situazione di insolvenza in cui versava la non Parte_1 potendo non aver percepito i sintomi rilevatori della situazione di decozione della stessa.
Peraltro, la conoscenza dello stato di insolvenza non è stata neppure specificamente contestata dalla convenuta, che si è limitata ad allegare la sua irrilevanza, invocando la causa di esclusione di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall.
Sul punto, ritiene questo Tribunale che non possa considerarsi sussistente la causa di esclusione invocata, non potendosi ritenere i pagamenti in contestazione effettuati “nei termini
d'uso”, tenuto conto che:
- parte dei pagamenti (nella specie il bonifico di € 10.000,00 del 4/12/2020 e il bonifico di
€ 5.000,00 del 7/12/2020, la cui esecuzione è provata dall'estratto conto prodotto da parte convenuta - cfr. doc. 17 fasc. conv.), sono avvenuti in esecuzione di un piano di rientro (cfr. doc. 16 fasc. conv., doc. 36 fasc. att.), modalità di pagamento che esula dai “termini d'uso”, in quanto connotata da profili di anormalità rispetto al concreto svolgimento del rapporto
12 commerciale tra le parti, non essendovi prova che, prima di allora, fossero mai intervenuti accordi di rientro o piani di rateizzazione;
- sebbene la modalità di pagamento mediante addebito diretto in conto corrente sia stata espressamente pattuita dalle parti fin dal 2018 (cfr. mandati sepa 2018, 2019, 2020 cfr. 15 fasc. att.), si ritiene non possa essere considerata quale prassi stabilmente invalsa tra le stesse, tenuto conto che, come emerge dall'esame dell'estratto conto prodotto dalla convenuta (cfr. doc. 17 fasc. conv.), anteriormente al 10/02/2022 la maggior parte delle fatture emesse dalla veniva saldata mediante bonifico bancario. Controparte_1
Tali indici di anormalità escludono la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 67 c.
3 lett. a) L. Fall. e suffragano la sussistenza della cd. scientia decoctionis in capo alla convenuta.
4. Sui pagamenti eseguiti dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
4.1. In punto di diritto, si osserva che, dopo il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quelli di straordinaria amministrazione, è necessaria la previa autorizzazione del Tribunale (art. 161, c. 7 L. Fall.). Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 167 c. 2 L. Fall., norma che elenca quali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo, i mutui, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni).
Quanto ai pagamenti eseguiti dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, ma riferiti a prestazioni anteriori alla domanda stessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che questi non possono sottrarsi al regime autorizzatorio previsto dal legislatore. Ne consegue che, durante la procedura di concordato, non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum, anche se collegati a debiti sorti anteriormente.
Tale divieto, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 578/2007, che -attraverso argomenti logici sistematici- ha superato Cass. 26036/2005), anche se non espressamente sancito dal legislatore, “si desume in modo univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato” e in particolare:
13 - dall'art. 167 c. 2 L. Fall, che, “con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore, in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione poiché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio”;
- dall'art. 168 L. Fall., che, “nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in via di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato il principio di parità di trattamento dei creditori”;
- dall'art. 184 L. Fall., che, “nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema”.
Tale regime è derogato per il pagamento dei debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumono carattere prededucibile e si sottraggono quindi alla regola del concorso, ma ciò può avvenire solo per il tramite dell'autorizzazione del giudice ex art. 167 L. Fall.
Il divieto di pagamento di crediti preconcordatari risulta poi rafforzato dall'art. 182 quinques c. 5 L. Fall. -introdotto dal Dl. 82/2012 conv. L 134/2012- il quale prevede che “il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161 c. 6, può chiedere al tribunale di essere autorizzato …
a pagare crediti anteriori per beni e servizi”, il che conferma che il legislatore considera tali pagamenti quali atti di straordinaria amministrazione.
Del resto, come precisato dalla Suprema Corte, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto (ai fini dell'eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 167 L. Fall.), deve essere compiuta dal giudice di merito tenuto conto dell'idoneità dello stesso “ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi” (Cass. 578/2007).
Ne deriva che il pagamento riferito a prestazioni anteriori alla presentazione della domanda di concordato preventivo non può essere qualificato come atto dovuto - di ordinaria amministrazione, trattandosi di un atto potenzialmente lesivo dell'integrità del patrimonio del
14 debitore, che impone l'adozione di particolari cautele a tutela della garanzia dei creditori. Va, dunque, affermata la necessità della preventiva autorizzazione del giudice delegato al pagamento dei debiti sorti anteriormente rispetto al deposito della domanda di concordato, pena inefficacia dei pagamenti effettuati in suo difetto.
4.2. Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dei seguenti atti posti in essere dalla dopo la presentazione della domanda di Parte_1 concordato preventivo con riserva (domanda di ammissione del 12/05/2021, pubblicata nel registro delle imprese in data 13/05/2021 - cfr. doc.
9-10 fasc. att.) e senza la previa autorizzazione del Tribunale:
- pagamento di € 68.707,11 eseguito in data 10/06/2021 (come da estratto conto cfr. doc. 38 fasc. att.), relativo a debiti preconcordatari (fatture IT-VFS21031385 e FR-
VF21005165 del 30/04/2021 - cfr. doc. 48-49 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.);
- pagamenti per complessivi € 80.531,13 eseguiti in data 12/07/2021 e in data
10/08/2021 (come da estratto conto cfr. doc. 38 fasc. att.), relativi a fatture emesse dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo (fatture IT-VFS21039646 e FR-
VF21006580 del 31/05/2021 e fattura IT-VFS21048030 del 30/06/2021 - cfr. doc. 50-52 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.);
- atto di costituzione di pegno sulla somma di € 10.000,00, sottoscritto dalla Parte_1 in data 26/07/2021 (cfr. doc. 45-47 fasc. att.); somma poi versata dalla lla
[...] Parte_1 in data 9/08/2021, mediante bonifico bancario (come da estratto conto Controparte_1 cfr. doc. 38 fasc. att.; fattura doc. 6 fasc. conv.).
Parte convenuta ha sostenuto che i succitati atti configurerebbero atti di ordinaria amministrazione non necessitanti dell'autorizzazione del Tribunale in quanto “essenziali per qualsiasi operatore di settore poiché concernono l'anticipazione del pagamento di pedaggi autostradali, italiani ed esteri” (cfr. comp. risp., p. 5).
Ebbene, alla luce dei principi sovraesposti, la tesi della convenuta non può trovare accoglimento, atteso che:
- con riguardo al pagamento di € 68.707,11, non possono essere qualificati come atti di ordinaria amministrazione i pagamenti relativi a debiti preconcordatari;
- con riguardo ai pagamenti per complessivi € 80.531,13 e all'atto di costituzione di pegno, si tratta di atti che, tenuto conto degli ingenti importi e della consistente esposizione debitoria della senza dubbio risultano idonei a pregiudicare le ragioni dei Parte_1
15 creditori, incidendo negativamente sul patrimonio del debitore e gravandolo di vincoli e pesi cui non corrisponde l'acquisizione di alcuna utilità reale prevalente, con la conseguenza che non sono suscettibili di essere inquadrati quali atti di ordinaria amministrazione.
Conseguentemente, essendo stati compiuti senza la previa autorizzazione del
Tribunale, devono essere dichiarati inefficaci, con condanna alla restituzione dei corrispondenti importi in favore del Parte_1
5. Quanto alla difesa della convenuta -secondo cui occorrerebbe distinguere, ai fini della dichiarazione di inefficacia, tra le anticipazioni rese dalla (€ Controparte_1
603.078,59) [non soggette a revocatoria in quanto rese “per il pagamento di corrispettivi di servizi logistici utilizzati da ” (cfr. comp. risp., p.3) e delle quali non ha pertanto Parte_1 beneficiato] e i compensi effettivamente goduti dalla società cooperativa (€ 6.416,06)
[soggetti a revocatoria in quanto “riferite alle commissioni percepite dalla Comparente” (cfr. comp. risp., p. 3; fatture doc. 6 fasc. conv.; prospetto fatture doc. 6 a) fasc. conv.)]- il
Tribunale ritiene che debba essere respinta, atteso che la revocatoria ha ad oggetto il pagamento eseguito dal debitore nella sua interezza, senza che rilevi a quali voci (se anticipazioni o compensi) vengono imputate le somme versate per il servizio reso.
Si osserva, invero, che il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Dal rapporto di scambio sorge, a carico del socio, l'obbligo di pagamento dei servizi prestati dall'ente, prestazione che non rappresenta un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del servizio reso, con conseguente piena assoggettabilità a revocatoria fallimentare.
6. Infine, la ha sostenuto che non sarebbe stato “sottratto dal Controparte_1 petitum della causa l'importo di € 54.208,08 corrispondente alle note di credito… relative alle riduzioni compensate ed alla scontistica dei trafori francesi, restituite da al CP_1
(cfr. comp. risp., p. 10). Parte_1
A sostegno di tale difesa, la convenuta ha prodotto:
16 - nota di credito n. IT-VNS21007578 del 29/11/2021 di € 25.730,24, recante la descrizione: “acconto riduzione compensata - pedaggi 2020 delibera 07/2021- veicoli euro iii
2,1942% - veicoli euro iv 4,3883% - veicoli euro 5 o sup. 9,508%” (cfr. doc. 12 fasc. conv.);
- nota di credito n. IT-VNS22005124 del 14/02/2022 di € 7.499,19, recante la descrizione: “saldo riduzione compensata pedaggi - 2020 delibera 07/2021 - veicoli euro iii
2,1942% - veicoli euro iv 4,3883% - veicoli euro 5 o sup. 9,508% - sconti notturni 2020 - delibera 07/2021” (cfr. doc. 12 fasc. conv.);
- nota di credito n. IT-VNS22006670 del 23/02/2022 di € 5.206,42, recante la descrizione: “sconto traforo frejus rif. 2021 - sconto traforo m.bianco rif. 2021” (cfr. doc. 12 fasc. conv.);
- nota di credito n. IT-VNS22012585 del 24/10/2022 di € 15.772,23, recante la descrizione: “riduzione compensata pedaggi 2021 - delibera 08/2022 - veicoli euro iv
4,5723% - veicoli euro 5 o sup. 9,9066% - sconti notturni 2021 - delibera 08/2022” (cfr. doc.
12 fasc. conv.).
- corrispondenza della con il curatore fallimentare (cfr. doc. 13, Controparte_1
20 fasc. conv.);
- deliberazioni del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili nn. 2/2020,
4/2020, 4/2021, 7/2022 e 8/2022 relative alle riduzioni sui pedaggi autostradali (cfr. doc. 18 fasc. conv.);
- copia delle dichiarazioni sostitutive presentate dal legale rappresentante della
[...]
( ai fini dell'ottenimento del rimborso dei pedaggi autostradali (cfr. Parte_1 Testimone_1 doc. 19 fasc. conv.).
Orbene, dalla documentazione prodotta si evince che le succitate note di credito si riferiscono non già alla restituzione, da parte della in favore del Controparte_1
Fallimento attoreo, degli importi riferiti ai pagamenti oggetto di revocatoria, ma a somme erogate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili alle imprese, a parziale rimborso dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali in misura corrispondente al relativo fatturato (sul punto, deliberazioni 2/2020, 4/2020, 4/2021, 7/2022 e 8/2022 - cfr. doc. 18 fasc. conv.).
Ad ogni modo, costituiva onere di parte convenuta –che ha eccepito l'avvenuta restituzione di parte delle somme– provare la riferibilità degli importi di cui alle note di credito
17 ai singoli pagamenti oggetto di revocatoria, onere che non è stato assolto, non potendosi ricavare dalla documentazione prodotta alcun dato rilevante in tal senso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
fase di studio € 4.607,00;
fase introduttiva € 3.039,00;
fase istruttoria € 6.767,00;
fase decisionale € 8.013,00; per complessivi € 22.426,00 per compenso, oltre a € 1.713,00 per spese vive (Cu e marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm
55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara inefficaci i seguenti atti eseguiti dalla in bonis in favore della Parte_1 [...]
Controparte_1
- pagamenti eseguiti nel periodo tra il 4/12/2020 e il 10/05/2021, per complessivi €
450.256,41;
- pagamento di € 68.707,11, eseguito in data 10/06/2021;
- pagamenti eseguiti in data 12/07/2021 e in data 10/08/2021, per complessivi €
80.531,13;
- atto di costituzione di pegno sulla somma di € 10.000,00, versata dalla Parte_1 in data 9/08/2021, così per complessivi € 609.494,65; condanna la a restituire al la somma Controparte_1 Parte_1 di € 609.494,65, oltre interessi come per legge dalla domanda giudiziale (29/11/2023) al saldo;
condanna la a rimborsare al le spese Controparte_1 Parte_1
18 di lite, che liquida in € 22.426,00 per compenso e € 1.713,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 18/09/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
NRG 20945/2023
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 20945/2023 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, via Parte_1 P.IVA_1
Gropello n. 11, presso lo studio dell'avv. Michele Palladino
( ), che lo rappresenta e difende per delega in Email_1 atti;
attore; contro
(Cf. /P.Iva ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata in Roma, Via della Camilluccia n. 19, presso lo studio dell'avv. Antonina Accardi
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_2 convenuta.
Oggetto: revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…A) nel merito
A1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del , ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti (indicati al § III.
2. dell'atto di citazione) effettuati dalla in favore di per il Parte_1 Controparte_2 complessivo ammontare di euro 450.256,41 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2
alla restituzione al del predetto importo di euro
[...] Parte_1
450.256,41 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
B) nel merito (e in cumulo con le domande sub A)
B1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del , ai sensi e per gli Parte_1 effetti degli artt. 161, comma 7, 167, comma 2, e 168 l. fall., 182-quinquies, comma 5, l. fall., art. 2033 c.c., e art. 44 l. fall., dei pagamenti (indicati al § IV.
2. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 68.707,11 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2
alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro 68.707,11 (e/o,
[...] comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
B2) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub A1), accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
67, comma 2, l. fall. dei pagamenti (indicati al § IV.
2. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 68.707,11 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro 68.707,11 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
B3) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub B1-B2), accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della Parte_1 Controparte_2
e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di concorso) la responsabilità
[...] della ex art. 2043 c.c., anche in combinato disposto con l'art. Controparte_2
185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
al ristoro dei danni subiti dalla e dalla Controparte_2 Parte_1 massa dei suoi creditori e alla restituzione alla Procedura degli importi (indicati al § IV.
2. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 68.707,11 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
2 C) nel merito (e in cumulo con le domande sub A-B)
C1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del , ai sensi e per gli Parte_1 effetti degli artt. 161, comma 7, 167, comma 2, e 168 l. fall., 182-quinquies, comma 5, l. fall., art. 2033 c.c., e art. 44 l. fall., dei pagamenti (indicati al § V.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare
[...]
alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro Controparte_2
80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
C2) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub C1), accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
67, comma 2, l. fall. dei pagamenti (indicati al § V.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro 80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
C3) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub C1-C2), accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della Parte_1 Controparte_2
e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di concorso) la responsabilità
[...] della ex art. 2043 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p., per i fatti di CP_2 cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_2
al ristoro dei danni subiti dalla e dalla massa dei suoi creditori
[...] Parte_1
e alla restituzione alla Procedura degli importi (indicati al § V.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 80.531,13 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
D) nel merito (e in cumulo con le domande sub A-B-C)
D1) accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del , ai sensi e per gli Parte_1 effetti degli artt. 161, comma 7, 167, comma 2, e 168 l. fall., 182-quinquies, comma 5, l. fall., art. 2033 c.c., e art. 44 l. fall., dell'atto di costituzione del deposito e/o del relativo pagamento
3 attuativo (indicati al § VI.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro
10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare alla Controparte_2 restituzione al Fallimento del predetto importo di euro 10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
D2) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub D1), accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti del e revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
67, comma 1, n. 4) e/o, comunque, dell'art. 67, comma 2, l. fall., l'atto di costituzione del pegno e/o il relativo pagamento attuativo (indicati al § VI.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa) e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la
[...]
alla restituzione al Fallimento del predetto importo di euro Controparte_2
10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
D3) in via subordinata e/o alternativa rispetto alle domande sub D1-D2), accertare e dichiarare (se del caso previo accertamento incidentale della responsabilità anche penale degli amministratori di fatto e di diritto della e della Parte_1 Controparte_2
e degli ulteriori soggetti coinvolti negli illeciti a titolo di concorso) la responsabilità
[...] della ex art. 2043 c.c., anche in combinato Controparte_2 disposto con l'art. 185 c.p., per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la al ristoro dei danni subiti dalla e Controparte_2 Parte_1 dalla massa dei suoi creditori e alla restituzione alla Procedura degli importi (indicati al § VI.
1. dell'atto di citazione) per il complessivo ammontare di euro 10.000,00 (e/o, comunque, la veriore somma accertanda in corso di causa), oltre agli interessi anche anatocistici sulle somme rivalutate dalla data della domanda sino al saldo;
E) in ogni caso con vittoria di competenze e spese, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.”;
Convenuta: “… In via principale e nel merito:
- rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.
- dichiarare le stesse domande totalmente o in parte temerarie e, per l'effetto, ai sensi dell'art.96 1° comma c.p.c., condannare il al pagamento della somma di Parte_1
4 €.100.000,00(euro centomila/zero zero) o quella maggiore o minore che sarà ritenuto di
Giustizia.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVAZIONE
1. In fatto.
Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti è emerso quanto segue:
- la in bonis era una società operante nel settore degli autotrasporti (cfr. Parte_1 doc. 10 fasc. att.);
- la in bonis si è resa destinataria di due atti di pignoramento di crediti Parte_1 verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, notificati dall'Agenzia delle Entrate, rispettivamente, in data 24/09/2019, per l'importo di € 4.493.295,77, e, in data 27/11/2019, per l'importo di € 5.157.748,87 (cfr. doc. 23-24 fasc. att.), e di un sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo di € 436.930,00, disposto con decreto del Gip del Tribunale di Torino del 29/06/2020, Rgnr. 21377/19 (cfr. doc.
4 fasc. att.), eseguito in data 20/07/2020 sul conto corrente aperto dalla Parte_1 presso il Banco di Desio e della Brianza;
- in data 20/04/2021, il Pubblico Ministero ha presentato istanza di fallimento della
[...] cfr. doc. 7 fasc. att.); Parte_1
- in data 12/05/2021 la ha presentato domanda di ammissione al Parte_1 concordato preventivo con riserva ex art. 161 c. 6 (cfr. doc. 9 fasc. att.), pubblicata nel Pt_2 registro delle imprese in data 13/05/2021 (cfr. doc. 10 fasc. att.);
- con decreto del 27/05/2021, pubblicato in data 1/06/2021, il Tribunale di Torino ha concesso alla il “termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nel Parte_1 registro delle imprese -dunque fino al 12/07/2021- per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa …) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti”; in particolare, nel decreto veniva segnalato alla società istante che, pena l'improcedibilità della domanda, “non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i
5 caratteri di urgenza ed utilità” e che “non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo” (cfr. doc. 11 fasc. att.);
- in data 29/06/2021, la ha chiesto la proroga del termine per la Parte_1 presentazione della domanda definitiva di concordato preventivo (cfr. doc. 12 fasc. att.), istanza rigettata dal Tribunale di Torino con decreto del 14/07/2021, pubblicato in data
20/07/2021, avuto riguardo agli “intervenuti pagamenti di crediti anteriori in assenza della procedura prevista dall'art. 182 quinquies 1.f. e in palese violazione dell'art. 168 1.f. nonché delle ulteriori e rilevanti criticità emerse in punto continuità dell'attività di impresa e segalate dal Commissario Giudiziale e non sanate dalle generiche note di chiarimenti depositate in atti da parte istante” (cfr. doc. 13 fasc. att.);
- con decreto del 25/08/2021, il Tribunale di Torino ha dichiarato improcedibile il ricorso per concordato preventivo ex art. 161 c. 6 L. Fall., tenuto conto della mancata presentazione da parte della della documentazione o, in alternativa, dell'accordo di Parte_1 ristrutturazione dei debiti nel termine di 60 giorni concesso (cfr. doc. 19 fasc. att.);
- con sentenza del Tribunale di Torino del 25/08/2021, pubblicata in data 27/08/2021
(RG n. 201/2021), è stato dichiarato il fallimento della (cfr. doc. 6, 14 fasc. Parte_1 att.);
- in data 23/11/2021, la ha presentato domanda di ammissione Controparte_1 al passivo fallimentare del proprio credito chirografario per complessivi € 70.609,09 (cfr. doc.
53-54 fasc. att.; progetto stato passivo doc. 11 fasc. conv.).
2. Le domande delle parti.
Le domande attoree hanno ad oggetto la dichiarazione di inefficacia -nei confronti del
Parte_1
- dei pagamenti eseguiti dalla in bonis in favore della Parte_1 Controparte_1 el periodo tra il 4/12/2020 e il 10/05/2021 (come da estratti conto cfr. doc. 37-38 fasc.
[...] att.) -cioè nel semestre precedente alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo ex art. 161 c. 6 L. Fall. (13/05/2021 cfr. doc.
9-10 fasc. att.)- per complessivi €
450.256,41 - pagamenti rispetto ai quali l'attore ha chiesto la revocatoria ai sensi dell'art. 67
c. 2 e 69 bis c. 2 L. Fall.;
- del pagamento di € 68.707,11, eseguito dalla n bonis in favore della Parte_1 [...] in data 10/06/2021 [mediante addebito diretto su c/c (come da estratto Controparte_1 conto cfr. doc. 38 fasc. att.; fatture doc. 48-49 fasc. att.)], dopo la presentazione della
6 domanda di concordato preventivo e relativo a debiti preconcordatari – pagamento di cui l'attore ha chiesto la revocatoria ai sensi degli art. artt. 161 c. 7, 167 c. 2, 168, 182-quinquies c. 5 e art 44 L. Fall. in quanto eseguito senza la previa autorizzazione del Tribunale o, in subordine, la revocatoria ex art. 67 c. 2 L. Fall. in quanto compiuto entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- dei pagamenti eseguiti dalla in bonis in favore della Parte_1 Controparte_1 in data 12/07/2021 e in data 10/08/2021 [mediante addebito diretto su c/c (come da
[...] estratto conto cfr. doc. 38 fasc. att.; fatture doc. 50-52 fasc. att.)], dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo e relativi a fatture successive rispetto alla domanda stessa, per complessivi € 80.531,13 - pagamenti rispetto ai quali l'attore ha chiesto la revocatoria ex artt. 161 c. 7, 167 c. 2, 168, 182-quinquies c. 5 e art 44 L. Fall. in quanto eseguiti senza la previa autorizzazione del Tribunale o, in subordine, la revocatoria ex art. 67
c. 2 L. Fall. in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- dell'atto di costituzione di pegno sulla somma di € 10.000,00, sottoscritto dalla
[...] in bonis, a garanzia del credito vantato dalla (cfr. doc. 44 Parte_1 Controparte_1 fasc. att.), in data 26/07/2021 (cfr. doc. 45-47 fasc. att.), dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo [in conformità al piano di rientro proposto dalla Parte_1 in bonis (cfr. doc. 42-43 fasc. att.)]; somma poi versata dalla in bonis alla
[...] Parte_1 in data 9/08/2021 mediante bonifico bancario (come da estratto conto Controparte_1 cfr. doc. 38 fasc. att.) – atto di cui l'attore ha chiesto la revocatoria ex artt. 161 c. 7, 167 c. 2,
168, 182-quinquies c. 5 e art 44 L. Fall. o, in subordine, la revocatoria ex art. 67 c. 1 n. 4) o c.
2 L. Fall.
In via ulteriormente subordinata, il ha chiesto la condanna Parte_1 della alla restituzione delle somme versate dalla in Controparte_1 Parte_1 bonis dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, per complessivi €
159.238,24 (importo risultante dalla somma di € 68.707,11 + € 80.531,13 + € 10.000,00) a ristoro dei danni subiti dal fallimento e dalla massa di creditori, dovendo configurare i pagamenti eseguiti in favore della quali “fatti di bancarotta Controparte_1 preferenziale” (cfr. cit., p. 22), in quanto “disposti nell'esclusiva ottica di favorire la società prenditrice rispetto agli altri creditori, e in un contesto di assodata consapevolezza…dello stato di insolvenza della ” (cfr. cit., p. 21), con la conseguenza che le relative Parte_1
7 somme andrebbero comunque restituite risolvendosi “nell'oggetto materiale dell'illecito” (cfr. cit., p. 23).
Con riguardo alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Controparte_1 il Fallimento a allegato (quali fattori presuntivi):
[...] Parte_1
- che l'insolvenza della “è verosimilmente riconducibile già all'esercizio Parte_1
2010” come emerge “dalle insinuazioni al passivo presentate dall'Ente di riscossione” nelle quali “emergono tributi non pagati risalenti proprio al periodo d'imposta 2010” (cfr. cit., p. 3; doc.
2-3 fasc. att.);
- che, mentre nel corso del rapporto, il pagamento dei servizi prestati dalla CP_1 era sempre avvenuto “tramite bonifico bancario dopo la ricezione delle fatture di
[...] riferimento”, “a partire dal 10 febbraio 2020 la ha modificato i termini di CP_2 pagamento, iniziando ad addebitare le singole fatture direttamente sui conti correnti intrattenuti dalla ” (cfr. cit., p. 6); in particolare, tale modifica è intervenuta in epoca Parte_1 successiva: alla “comunicazione del 6/03/2019, con cui l'INPS segnalava alla
[...] ccertamento di irregolarità contributive” (cfr. cit., p. 7; doc. 26-27 fasc. att.); Pt_3 all'istanza di rateazione dei debiti contributivi, inviata all'Inail in data 6/06/2019, con cui il legale rappresentante della ( ha dichiarato di trovarsi in Parte_1 Testimone_1
“mancanza di liquidità”(cfr. doc. 28-29 fasc. att.); alla ricezione da parte della Controparte_1 con mail del 26/06/2019, del bilancio di verifica della al 30/04/2019,
[...] Parte_1 riportante una consistente esposizione debitoria (cfr. doc. 30-31 fasc. att.); alla notifica dei pignoramenti ex art. 72 bis DPR n. 602/1973 del 24/09/2019 e del 27/11/2019 (cfr. doc. 23-24 fasc. att.); al sollecito di pagamenti inviato dalla alla Controparte_1 Parte_1 con mail del 5/11/2019 riportante fatture insolute pari a € 78.092,84 (cfr. doc. 34-35 fasc. att.);
- che, con mail del 29/04/2020, la ha inviato alla Parte_1 Controparte_1 copia del bilancio di esercizio al 31/12/2018 e del bilancio di verifica al 31/12/2019 (cfr. doc.
39-41 fasc. att.) dai quali risultava un'esposizione debitoria consistente;
- che, in data 15/09/2020, la ha proposto alla un piano di Parte_1 CP_1 rientro (cfr. doc. 36 fasc. att.; doc. 16 fasc. conv.), da quest'ultima accettato, per il pagamento di due fatture rimaste insolute (“segnatamente le nn. FR -VF20008917 e IT-VFS20055753” cfr. cit., p. 7) a seguito dell'esecuzione (in data 20/07/2020) del sequestro preventivo penale
(disposto con decreto del Tribunale di Torino del 29/06/2020 - cfr. doc. 4 fasc. att.) sul conto corrente aperto dalla presso il Banco di Desio e della Brianza - sequestro che Parte_1
8 aveva determinato l'interruzione del sistema di addebito diretto su conto corrente, poi ripreso
“a partire dal mese di dicembre 2020…a valere sul nuovo conto corrente aperto dalla
[...]
presso ” (cfr. cit., p. 7); Pt_1 Controparte_3
- che, nel contratto di affitto di ramo d'azienda Rep. n. 21770Bis, sottoscritto in data
27/01/2021 dalla e dalla società collegata (interamente Parte_1 CP_4 partecipata da socio unico della e parimenti dichiarata Persona_1 Parte_1 fallita con sentenza del Tribunale di Ivrea del 14/02/2022, pubblicata in data 16/02/2022 - cfr. visure doc. 10, 25 fasc. att.; cfr. sentenza fallimento doc. 16 fasc. att.), è riportato CP_4 che “la ha da tempo subito una significativa erosione della marginalità…e che Parte_1
l'interesse principale della la salvaguardia del valore di avviamento del ramo Parte_1
d'azienda in questione nel solo ed esclusivo interesse dei creditori di quest'ultima che a seguito di eventuali aggressioni potrebbe essere disperso” (cfr. doc. 5 fasc. att.).
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, sostenendo che:
- nell'agire in revocatoria, il Fallimento avrebbe “scientemente mescola(to) e somma(to) due partite diverse” (cfr. comp. risp., p. 3), dovendo in realtà distinguersi, ai fini della dichiarazione di inefficacia, tra: € 603.078,59, non revocabili, trattandosi delle somme anticipate dalla “per il pagamento di corrispettivi di servizi logistici Controparte_1 utilizzati da (cfr. comp. risp., p.3); e la più esigua somma, pari a € 6.416,06, Parte_1
“riferite alle commissioni percepite dalla Comparente” (cfr. comp. risp., p. 3; fatture doc. 6 fasc. conv.; prospetto fatture doc. 6 a) fasc. conv.);
- i pagamenti eseguiti dalla sarebbero riconducibili alla causa di Parte_1 esclusione di cui all' art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall. e, dunque, insuscettibili di revocatoria, in quanto “atti di ordinaria amministrazione”, “finalizzati all'esercizio dell'impresa e…perfezionati nei termini d'uso” essendo invero “essenziali per qualsiasi operatore di settore poiché concernono l'anticipazione del pagamento di pedaggi autostradali, italiani ed esteri” (cfr. comp. risp., p. 4-5), con la conseguenza che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta sarebbe in ogni caso “del tutto ininfluente rispetto alla revocabilità dei pagamenti” (cfr. comp. risp., p. 5);
- non sarebbe stato “sottratto dal petitum della causa l'importo di € 54.208,08 corrispondente alle note di credito… relative alle riduzioni compensate ed alla scontistica dei trafori francesi, restituite da al (cfr. comp. risp., p. CP_1 Parte_1
9 10; note di credito doc. 12; corrispondenza via mail con il curatore fallimentare doc. 13 fasc. conv.).
La causa (assegnata alla scrivente Giudice in data 8/10/2024) è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e, con ordinanza del 19/08/2025, è stata riservata in decisione ex art. 281 sexies c. 3 Cpc.
3. Sui pagamenti eseguiti nel semestre anteriore rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo.
3.1. In punto di diritto, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 67 c. 2 L. Fall.,
“sono…revocati se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Ai fini della revocatoria ex art. 67 c. 2 L. Fall. deve, dunque, sussistere:
- sia un requisito oggettivo temporale: l'atto, di cui si richiede la revoca, deve essere stato effettuato nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento;
- sia un requisito soggettivo: la conoscenza, da parte del creditore convenuto in revocatoria, dello stato di insolvenza del debitore, cioè della situazione di dissesto in cui versava l'imprenditore al momento del compimento dell'atto (cd. scientia decoctionis).
Con riguardo al requisito temporale, l'art. 69 bis c. 2 L. Fall. stabilisce che “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64,65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 67 c. 2 e 69 bis c. 2 L. Fall., pertanto, nel caso in cui venga presentata domanda di concordato preventivo [espressione a cui la giurisprudenza attribuisce portata ampia, comprensiva anche della domanda di concordato con riserva ex art. 161 c. 6 L. Fall., essendo sufficiente l'esistenza di siffatta procedura concorsuale, poi sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di un'unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa (cfr. Cass. 31051/2019; Cass.
5619/2020)] e a questa segua la dichiarazione di fallimento, il termine di sei mesi previsto dall'art. 67 c. 2 decorre non già dalla dichiarazione di fallimento, ma dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
10 Con riguardo al requisito soggettivo, non avendo il legislatore previsto una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (a differenza di quanto previsto per gli atti cd. anormali di cui al c. 1 dell'art. 67 L. Fall.), incombe sul curatore che agisce in revocatoria l'onere di fornire la prova della cd. scientia decoctionis.
Tale conoscenza che dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, sicché, ai fini dell'accoglimento della domanda, non è sufficiente la dimostrazione della mera conoscibilità oggettiva del predetto stato, rilevando, di converso, la concreta situazione psicologica del terzo al momento del compimento dell'atto impugnato, fermo restando che la dimostrazione della conoscenza può fondarsi su elementi indiziari purché caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli art. 2727 e 2729 Cc, tali cioè da condurre a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) in cui egli si trovato concretamente ad operare-, non possa non aver percepito i sintomi rilevatori della situazione di decozione del debitore (cfr. da ultimo, Cass. 10780/2024; Cass. 27074/2022; Cass.
27070/2022; Cass. 23650/2021; Cass. 22387/2019).
Il c. 3 dell'art. 64 L. Fall. prevede poi che non sono soggetti all'azione revocatoria una serie di atti tassativamente indicati, tra cui “a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso”.
L'espressione “termini d'uso” va riferita sia ai tempi che alle modalità di pagamento e, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva non è la prassi del settore economico in questione, né i tempi e i modi del pagamento espressamente pattuiti tra le parti, quanto piuttosto le concrete tempistiche e modalità di adempimento invalse fra le parti, eseguite ed accettate, anche per comportamenti di fatto, tali cioè da far ritenere instaurata una prassi, anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile (cfr. Cass. 4482/2021; Cass. 27939/2020; Cass. 9851/2019; Cass. 7580/2019; Cass.
5587/2018; Cass. 25162/2016).
3.2. In applicazione dei suesposti principi di diritto, il Tribunale ritiene che debba essere accolta la domanda attorea, ex art. 67 c. 2 e 69 bis c. 2 L. Fall., di dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eseguiti nel semestre anteriore rispetto al deposito della domanda di concordato preventivo, per complessivi € 450.256,41.
11 Quanto al presupposto oggettivo-temporale, è circostanza pacifica e documentale
(estratti conto cfr. doc. 37-38 fasc. att.) che i pagamenti per complessivi € 450.256,41 siano stati eseguiti da parte della n bonis in favore della tra il Parte_1 Controparte_1
4/12/2020 e il 10/05/2021, e dunque nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161 c. 6 L. Fall. nel registro delle imprese, del
13/05/2021 (cfr. doc.
9-10 fasc. att.).
Quanto al presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, si ritiene che il abbia assolto all'onere probatorio sullo Parte_1 stesso gravante, fornendo elementi tali da desumere la sussistenza, in capo alla CP_1
di tale concreta situazione psicologica al momento dei pagamenti.
[...]
Ciò risulta provato, in particolare: dai bilanci inviati dalla alla Parte_1 CP_1 con mail del 26/06/2019 e del 29/04/2020 (cfr. doc. 30,31, 39,40 41 fasc. att.); dal
[...] sollecito di pagamenti inviato dalla alla con mail del Controparte_1 Parte_1
5/11/2019 e dal quale emergono fatture insolute pari a € 78.092,84 (cfr. doc. 34-35 fasc. att.); dal piano di rientro proposto dalla alla in data 15/09/2020 (cfr. Parte_1 CP_1 doc. 36 fasc. att.), per il pagamento di due fatture rimaste insolute a seguito dell'esecuzione del sequestro preventivo penale (cfr. doc. 4 fasc. att.); oltre che alle ulteriori circostanze allegate da parte attrice e non contestate dalla convenuta.
I predetti elementi dimostrano come la convenuta, al momento dei pagamenti in analisi, fosse consapevole della situazione di insolvenza in cui versava la non Parte_1 potendo non aver percepito i sintomi rilevatori della situazione di decozione della stessa.
Peraltro, la conoscenza dello stato di insolvenza non è stata neppure specificamente contestata dalla convenuta, che si è limitata ad allegare la sua irrilevanza, invocando la causa di esclusione di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) L. Fall.
Sul punto, ritiene questo Tribunale che non possa considerarsi sussistente la causa di esclusione invocata, non potendosi ritenere i pagamenti in contestazione effettuati “nei termini
d'uso”, tenuto conto che:
- parte dei pagamenti (nella specie il bonifico di € 10.000,00 del 4/12/2020 e il bonifico di
€ 5.000,00 del 7/12/2020, la cui esecuzione è provata dall'estratto conto prodotto da parte convenuta - cfr. doc. 17 fasc. conv.), sono avvenuti in esecuzione di un piano di rientro (cfr. doc. 16 fasc. conv., doc. 36 fasc. att.), modalità di pagamento che esula dai “termini d'uso”, in quanto connotata da profili di anormalità rispetto al concreto svolgimento del rapporto
12 commerciale tra le parti, non essendovi prova che, prima di allora, fossero mai intervenuti accordi di rientro o piani di rateizzazione;
- sebbene la modalità di pagamento mediante addebito diretto in conto corrente sia stata espressamente pattuita dalle parti fin dal 2018 (cfr. mandati sepa 2018, 2019, 2020 cfr. 15 fasc. att.), si ritiene non possa essere considerata quale prassi stabilmente invalsa tra le stesse, tenuto conto che, come emerge dall'esame dell'estratto conto prodotto dalla convenuta (cfr. doc. 17 fasc. conv.), anteriormente al 10/02/2022 la maggior parte delle fatture emesse dalla veniva saldata mediante bonifico bancario. Controparte_1
Tali indici di anormalità escludono la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 67 c.
3 lett. a) L. Fall. e suffragano la sussistenza della cd. scientia decoctionis in capo alla convenuta.
4. Sui pagamenti eseguiti dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
4.1. In punto di diritto, si osserva che, dopo il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quelli di straordinaria amministrazione, è necessaria la previa autorizzazione del Tribunale (art. 161, c. 7 L. Fall.). Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 167 c. 2 L. Fall., norma che elenca quali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo, i mutui, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni).
Quanto ai pagamenti eseguiti dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, ma riferiti a prestazioni anteriori alla domanda stessa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che questi non possono sottrarsi al regime autorizzatorio previsto dal legislatore. Ne consegue che, durante la procedura di concordato, non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum, anche se collegati a debiti sorti anteriormente.
Tale divieto, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 578/2007, che -attraverso argomenti logici sistematici- ha superato Cass. 26036/2005), anche se non espressamente sancito dal legislatore, “si desume in modo univoco dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato” e in particolare:
13 - dall'art. 167 c. 2 L. Fall, che, “con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore, in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione poiché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio”;
- dall'art. 168 L. Fall., che, “nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in via di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato il principio di parità di trattamento dei creditori”;
- dall'art. 184 L. Fall., che, “nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema”.
Tale regime è derogato per il pagamento dei debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumono carattere prededucibile e si sottraggono quindi alla regola del concorso, ma ciò può avvenire solo per il tramite dell'autorizzazione del giudice ex art. 167 L. Fall.
Il divieto di pagamento di crediti preconcordatari risulta poi rafforzato dall'art. 182 quinques c. 5 L. Fall. -introdotto dal Dl. 82/2012 conv. L 134/2012- il quale prevede che “il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161 c. 6, può chiedere al tribunale di essere autorizzato …
a pagare crediti anteriori per beni e servizi”, il che conferma che il legislatore considera tali pagamenti quali atti di straordinaria amministrazione.
Del resto, come precisato dalla Suprema Corte, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto (ai fini dell'eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 167 L. Fall.), deve essere compiuta dal giudice di merito tenuto conto dell'idoneità dello stesso “ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi” (Cass. 578/2007).
Ne deriva che il pagamento riferito a prestazioni anteriori alla presentazione della domanda di concordato preventivo non può essere qualificato come atto dovuto - di ordinaria amministrazione, trattandosi di un atto potenzialmente lesivo dell'integrità del patrimonio del
14 debitore, che impone l'adozione di particolari cautele a tutela della garanzia dei creditori. Va, dunque, affermata la necessità della preventiva autorizzazione del giudice delegato al pagamento dei debiti sorti anteriormente rispetto al deposito della domanda di concordato, pena inefficacia dei pagamenti effettuati in suo difetto.
4.2. Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto la dichiarazione di inefficacia dei seguenti atti posti in essere dalla dopo la presentazione della domanda di Parte_1 concordato preventivo con riserva (domanda di ammissione del 12/05/2021, pubblicata nel registro delle imprese in data 13/05/2021 - cfr. doc.
9-10 fasc. att.) e senza la previa autorizzazione del Tribunale:
- pagamento di € 68.707,11 eseguito in data 10/06/2021 (come da estratto conto cfr. doc. 38 fasc. att.), relativo a debiti preconcordatari (fatture IT-VFS21031385 e FR-
VF21005165 del 30/04/2021 - cfr. doc. 48-49 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.);
- pagamenti per complessivi € 80.531,13 eseguiti in data 12/07/2021 e in data
10/08/2021 (come da estratto conto cfr. doc. 38 fasc. att.), relativi a fatture emesse dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo (fatture IT-VFS21039646 e FR-
VF21006580 del 31/05/2021 e fattura IT-VFS21048030 del 30/06/2021 - cfr. doc. 50-52 fasc. att.; doc. 6 fasc. conv.);
- atto di costituzione di pegno sulla somma di € 10.000,00, sottoscritto dalla Parte_1 in data 26/07/2021 (cfr. doc. 45-47 fasc. att.); somma poi versata dalla lla
[...] Parte_1 in data 9/08/2021, mediante bonifico bancario (come da estratto conto Controparte_1 cfr. doc. 38 fasc. att.; fattura doc. 6 fasc. conv.).
Parte convenuta ha sostenuto che i succitati atti configurerebbero atti di ordinaria amministrazione non necessitanti dell'autorizzazione del Tribunale in quanto “essenziali per qualsiasi operatore di settore poiché concernono l'anticipazione del pagamento di pedaggi autostradali, italiani ed esteri” (cfr. comp. risp., p. 5).
Ebbene, alla luce dei principi sovraesposti, la tesi della convenuta non può trovare accoglimento, atteso che:
- con riguardo al pagamento di € 68.707,11, non possono essere qualificati come atti di ordinaria amministrazione i pagamenti relativi a debiti preconcordatari;
- con riguardo ai pagamenti per complessivi € 80.531,13 e all'atto di costituzione di pegno, si tratta di atti che, tenuto conto degli ingenti importi e della consistente esposizione debitoria della senza dubbio risultano idonei a pregiudicare le ragioni dei Parte_1
15 creditori, incidendo negativamente sul patrimonio del debitore e gravandolo di vincoli e pesi cui non corrisponde l'acquisizione di alcuna utilità reale prevalente, con la conseguenza che non sono suscettibili di essere inquadrati quali atti di ordinaria amministrazione.
Conseguentemente, essendo stati compiuti senza la previa autorizzazione del
Tribunale, devono essere dichiarati inefficaci, con condanna alla restituzione dei corrispondenti importi in favore del Parte_1
5. Quanto alla difesa della convenuta -secondo cui occorrerebbe distinguere, ai fini della dichiarazione di inefficacia, tra le anticipazioni rese dalla (€ Controparte_1
603.078,59) [non soggette a revocatoria in quanto rese “per il pagamento di corrispettivi di servizi logistici utilizzati da ” (cfr. comp. risp., p.3) e delle quali non ha pertanto Parte_1 beneficiato] e i compensi effettivamente goduti dalla società cooperativa (€ 6.416,06)
[soggetti a revocatoria in quanto “riferite alle commissioni percepite dalla Comparente” (cfr. comp. risp., p. 3; fatture doc. 6 fasc. conv.; prospetto fatture doc. 6 a) fasc. conv.)]- il
Tribunale ritiene che debba essere respinta, atteso che la revocatoria ha ad oggetto il pagamento eseguito dal debitore nella sua interezza, senza che rilevi a quali voci (se anticipazioni o compensi) vengono imputate le somme versate per il servizio reso.
Si osserva, invero, che il socio di una cooperativa, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l'uno di carattere associativo, che discende direttamente dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente. Dal rapporto di scambio sorge, a carico del socio, l'obbligo di pagamento dei servizi prestati dall'ente, prestazione che non rappresenta un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del servizio reso, con conseguente piena assoggettabilità a revocatoria fallimentare.
6. Infine, la ha sostenuto che non sarebbe stato “sottratto dal Controparte_1 petitum della causa l'importo di € 54.208,08 corrispondente alle note di credito… relative alle riduzioni compensate ed alla scontistica dei trafori francesi, restituite da al CP_1
(cfr. comp. risp., p. 10). Parte_1
A sostegno di tale difesa, la convenuta ha prodotto:
16 - nota di credito n. IT-VNS21007578 del 29/11/2021 di € 25.730,24, recante la descrizione: “acconto riduzione compensata - pedaggi 2020 delibera 07/2021- veicoli euro iii
2,1942% - veicoli euro iv 4,3883% - veicoli euro 5 o sup. 9,508%” (cfr. doc. 12 fasc. conv.);
- nota di credito n. IT-VNS22005124 del 14/02/2022 di € 7.499,19, recante la descrizione: “saldo riduzione compensata pedaggi - 2020 delibera 07/2021 - veicoli euro iii
2,1942% - veicoli euro iv 4,3883% - veicoli euro 5 o sup. 9,508% - sconti notturni 2020 - delibera 07/2021” (cfr. doc. 12 fasc. conv.);
- nota di credito n. IT-VNS22006670 del 23/02/2022 di € 5.206,42, recante la descrizione: “sconto traforo frejus rif. 2021 - sconto traforo m.bianco rif. 2021” (cfr. doc. 12 fasc. conv.);
- nota di credito n. IT-VNS22012585 del 24/10/2022 di € 15.772,23, recante la descrizione: “riduzione compensata pedaggi 2021 - delibera 08/2022 - veicoli euro iv
4,5723% - veicoli euro 5 o sup. 9,9066% - sconti notturni 2021 - delibera 08/2022” (cfr. doc.
12 fasc. conv.).
- corrispondenza della con il curatore fallimentare (cfr. doc. 13, Controparte_1
20 fasc. conv.);
- deliberazioni del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili nn. 2/2020,
4/2020, 4/2021, 7/2022 e 8/2022 relative alle riduzioni sui pedaggi autostradali (cfr. doc. 18 fasc. conv.);
- copia delle dichiarazioni sostitutive presentate dal legale rappresentante della
[...]
( ai fini dell'ottenimento del rimborso dei pedaggi autostradali (cfr. Parte_1 Testimone_1 doc. 19 fasc. conv.).
Orbene, dalla documentazione prodotta si evince che le succitate note di credito si riferiscono non già alla restituzione, da parte della in favore del Controparte_1
Fallimento attoreo, degli importi riferiti ai pagamenti oggetto di revocatoria, ma a somme erogate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili alle imprese, a parziale rimborso dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali in misura corrispondente al relativo fatturato (sul punto, deliberazioni 2/2020, 4/2020, 4/2021, 7/2022 e 8/2022 - cfr. doc. 18 fasc. conv.).
Ad ogni modo, costituiva onere di parte convenuta –che ha eccepito l'avvenuta restituzione di parte delle somme– provare la riferibilità degli importi di cui alle note di credito
17 ai singoli pagamenti oggetto di revocatoria, onere che non è stato assolto, non potendosi ricavare dalla documentazione prodotta alcun dato rilevante in tal senso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase di trattazione/istruzione, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
fase di studio € 4.607,00;
fase introduttiva € 3.039,00;
fase istruttoria € 6.767,00;
fase decisionale € 8.013,00; per complessivi € 22.426,00 per compenso, oltre a € 1.713,00 per spese vive (Cu e marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm
55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara inefficaci i seguenti atti eseguiti dalla in bonis in favore della Parte_1 [...]
Controparte_1
- pagamenti eseguiti nel periodo tra il 4/12/2020 e il 10/05/2021, per complessivi €
450.256,41;
- pagamento di € 68.707,11, eseguito in data 10/06/2021;
- pagamenti eseguiti in data 12/07/2021 e in data 10/08/2021, per complessivi €
80.531,13;
- atto di costituzione di pegno sulla somma di € 10.000,00, versata dalla Parte_1 in data 9/08/2021, così per complessivi € 609.494,65; condanna la a restituire al la somma Controparte_1 Parte_1 di € 609.494,65, oltre interessi come per legge dalla domanda giudiziale (29/11/2023) al saldo;
condanna la a rimborsare al le spese Controparte_1 Parte_1
18 di lite, che liquida in € 22.426,00 per compenso e € 1.713,00 per spese vive, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 18/09/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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