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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Maria Letizia Barone Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 651 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 01/01/1957, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tortorella (PEC
) Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 [...]
, in persona dei ri- Controparte_4 spettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
Email_2
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3915/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 17/09/2018
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sen- tenza impugnata, previo interpello della CGUE affinchè chiarisca: “se alla
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa conside- rarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperi- bile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia indivi- duata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” : Dire e dichiarare che la Dott.ssa avrebbe avuto diritto a Parte_1 percepire per la frequenza del corso quadriennale di specializzazione in Gi- necologia ed Ostetricia I, dall'anno accademico 1984/1985 all'anno acca- demico 1987/1988, una adeguata remunerazione.
· Dire e dichiarare che i convenuti non hanno dato attuazione alle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relativamente ai medi- ci specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983- 1991.
· Dire e dichiarare che in conseguenza dell'omessa integrale attuazione al- le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, nel termine prescritto, la Dott.ssa ha diritto al risarcimento dei danni Parte_1 subiti.
· Condannare i convenuti, solidalmente o alternativamente, al risarcimen- to dei danni subiti dalla Dott.ssa da quantificarsi, in base Parte_1 ai criteri stabiliti dalla Legge n° 257/1991, e, quindi, nella misura di € 11.103.82 (lire 21.500.000), per ciascuno degli anni di formazione speciali- stica in Ginecologia ed Ostetricia I, oltre interessi e rivalutazione moneta- ria.
· In subordine, condannare i convenuti, solidalmente o alternativamente, al risarcimento del danno subito dalla Dott.ssa da quan- Parte_1 tificarsi in base ai criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge n° 370/1999 e, quindi, nella misura annua di € 6.713.94 (lire 13.000.000), per ciascuno degli anni di formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia I, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
· In estremo subordine, condannare i convenuti, solidalmente o alternati- vamente, al risarcimento del danno subito dalla Dott.ssa Parte_1 da quantificarsi nella misura che verrà ritenuta equa, per ciascuno degli anni di formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia I, oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria.
· Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e provare.
· Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudi- zio, in favore del legale antistatario.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Chiedendo che la Corte Ecc.ma rigetti l'appello e le avverse pretese, sic- come infondate e/o prescritte, condannando l'appellante al pagamento
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gra- di di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli do- mande di controparte.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 26/9/2017, , premettendo di aver Parte_1 frequentato il corso di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia I presso l'Università degli Studi di Palermo dal 1984 al 1988, conseguendo il relati- vo diploma, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la Presi- denza del Consiglio dei Ministri e i
[...]
, chiedendone la condanna, in Controparte_5 via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo dell'amministrazione ad adeguarsi alle direttive comunitarie in materia di remunerazione della formazione dei medici specializzandi, da quantificarsi in misura pari ad € 11.103,82 o, in subordine, € 6.713,94 per ogni anno di corso (il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi)
2. Le amministrazioni convenute si costituivano eccependo la prescrizione della pretesa azionata e contestandone la fondatezza nel merito.
3. Con sentenza n. 3915/2018, pronunciata in data 17/09/2018, il Tribuna- le di Palermo rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 18/3/2019, ha impugnato la predet- Parte_1 ta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda originariamente proposta, previa eventuale remissione della controversia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
5. Le amministrazioni convenute si sono costituite con comparsa del
6/9/2019, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note scritte depo- sitate in sostituzione dell'udienza del 19/6/2024 e la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 26/6/2024, con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Il provvedimento impugnato ha rigettato le domande proposte dagli at- tori, rilevando che con la L. 19 ottobre 1999, n. 370 è stata riconosciuta la corresponsione retroattiva delle borse di studio in favore dei medici spe- cializzandi che avessero completato la loro formazione nel periodo com- preso tra il 1983 e il 1991 (come nel caso degli attori), e che il diritto al ri- sarcimento azionato deve ritenersi prescritto, tenuto conto del fatto che il il dies a quo del termine di prescrizione decennale vada individuato nella data di entrata in vigore della predetta legge, ossia il 27/10/1999, e che
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 non sussistono atti interruttivi anteriori rispetto alla notifica dell'atto in- troduttivo del giudizio, effettuata in data 08/10/2014.
8. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta le conclu- sioni cui è giunta la giurisprudenza di Cassazione in merito alla individua- zione del dies a quo della prescrizione, rilevando la sussistenza di una si- tuazione di oggettiva incertezza nel diritto interno, riconducibile allo Sta- to, che si è protratta quantomeno fino al 2011, e che ha riguardato: a. la giurisdizione competente (Giudice ordinario o TAR), definita solo con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2203 del 4 febbraio 2005. b. il tipo di azione esperibile (contrattuale o extracontrattuale) e la du- rata del termine di prescrizione (decennale), definite solo con la sentenza delle Sezioni Unite n. 91147/2009. c. l'identificazione del soggetto legittimato passivamente, affermata solo con la sentenza Cass. n. 10814 del 17 maggio 2011.
9. Sulla scorta di tali considerazioni, rileva che la prescrizione decennale dovrebbe iniziare a decorrere solo dal 17 maggio 2011, poiché solo da questa data lo Stato, tramite l'elaborazione giurisprudenziale, avrebbe messo a disposizione un rimedio giurisdizionale sufficientemente certo ed effettivo.
10. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai costante nell'affermare che “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed in- completa trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il digs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relati- ve al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro í quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favo- re di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.” (così Cass. sentenza n. 16452 del 2019 e Cass. sent. n. 1589 del 2020).
11. In particolar modo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favo- re dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciu- to il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal cita- to art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di en- trata in vigore del menzionato art. 11» (Cass., Sentenza n. 10813 del 2011, Cass. Sentenza n. 10814 del 2011, Cass. n. 17350 del 2011, Cass. n. 17682 del 2011).
12. In particolar modo, è stato precisato che «in riferimento a detta situa- zione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n. 183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c. c. e decor- re dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la diret- tiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1° gennaio 2012» (così Cass., Sentenza n. 1917 del 2012, Cass., Sentenza n. 1156 del 2013, Cass. Sentenza n. 16104 del 2013, Cass., Sentenza n. 17066 del 2013, Cass. ord. n. 6606 del 2014, Cass. Sentenza n. 23199 del 2016, Cass., Ordinanza n. 13758 del 2018).
13. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a verificare ulteriori profili del motivo di impugnazione in esame, ha avuto modo di chiarire che le conclusioni adottate tengono conto del fatto che alcun ostacolo all'eserci- zio del diritto poteva individuarsi dopo la legge del 1999, che ha invece precisato e determinato il contenuto del diritto dei medici specializzandi. E la circostanza che dopo quella data siano state proposte cause- sia pure in sede amministrativa- non è indice dell'ostacolo, derivante da incertez- za, a far valere il diritto, ma è indice del contrario (così Cass. n. 8843 del 2021; Cass. n. 31089 del 2021, Cass. n. 39421 del 2021).
14. Né il fatto che, pur dopo la legge del 1999, abbia continuato a manife- starsi una certa incertezza sulla giurisdizione, né il fatto che residuasse qualche oscillazione giurisprudenziale circa la natura della responsabilità dello Stato, possono costituire argomenti per giungere ad affermare che non vi fosse la concreta possibilità di esercitare il diritto e, dunque, che
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 non vi fossero i presupposti per il decorso del termine di prescrizione.
15. Come è stato puntualmente argomentato dalla Corte di Cassazione
(cf. Cass, ordinanza n. 13343 del 2022, Cass. Ordinanza n. 6730 del 2022) a prescindere dalla circostanza che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti dalla incertezza di quelli giudiziali, «l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'arti- colo 2935 c.c. è fatta consistere in un fatto impeditivo, consiste solo negli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto (Cass. 21495/2005; Cass. 3584/2012; Cass. 2126/2014), non già nelle incertezze – giurispru- denziali - circa le modalità di esercizio, o la qualificazione dell'azione: il fat- to impeditivo è da ritenersi alla stregua di un impedimento direttamente posto dalla legge all'esercizio del diritto;
mai ovviamente l'incertezza sulla giurisdizione può ritenersi tale, né lo è, a maggior ragione, l'incertezza sul- la qualificazione giuridica del diritto fatto valere.»
16. Le pronunce citate da ultimo chiariscono, inoltre, che il diritto fatto valere non è quello all'indennità per la frequenza delle scuole di specializ- zazione, ma il diritto al risarcimento della inadempienza dello Stato a quanto previsto dalle direttive comunitarie, che nasce dalla violazione del diritto preesistente - quello ad avere l'indennità di frequenza - , così che la legge del 1999, che quella indennità ha riconosciuto solo ad alcuni, si po- ne come fatto lesivo del diritto alla indennità e fa nascere quello al risar- cimento. Pertanto, il danno era di certo percepibile dopo la legge del 1999, che ha limitato il diritto alla remunerazione ai soli beneficiari delle sentenze, e che dunque ha escluso gli altri, mentre l'incertezza sulla giuri- sdizione o sui soggetti da convenire in giudizio o anche sul tipo di azione da intraprendere, semmai, attiene al modo di far valere in giudizio un di- ritto - quello al risarcimento- che per uso di ordinaria diligenza si doveva sapere di avere.
17. Come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie, il ter- mine di prescrizione – decorrente dal 27.10.1999 – non è stato interrotto, non essendo stato documentato alcun atto interruttivo della prescrizione nel decennio successivo a tale data.
18. Attesa la soccombenza dell'appellante e considerata la sussistenza all'epoca della proposizione dell'impugnazione di un quadro giurispruden- ziale consolidato, già idoneo a individuare in modo compiuto il dies a quo del termine di prescrizione, le spese seguono la soccombenza e vanno li- quidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente aggiornati, in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a de- bito.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 19. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per gli parte appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
del Controparte_1 Controparte_6
del e del
[...] Controparte_3 [...]
con ci- Controparte_7 tazione del 18/3/2019, avverso la sentenza n. 3915/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 17/09/2018;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liqui- da in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 24/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
SENTENZA nella causa iscritta al n. 651 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 01/01/1957, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Tortorella (PEC
) Email_1
appellante
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 [...]
, in persona dei ri- Controparte_4 spettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
Email_2
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3915/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 17/09/2018
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sen- tenza impugnata, previo interpello della CGUE affinchè chiarisca: “se alla
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa conside- rarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperi- bile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia indivi- duata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” : Dire e dichiarare che la Dott.ssa avrebbe avuto diritto a Parte_1 percepire per la frequenza del corso quadriennale di specializzazione in Gi- necologia ed Ostetricia I, dall'anno accademico 1984/1985 all'anno acca- demico 1987/1988, una adeguata remunerazione.
· Dire e dichiarare che i convenuti non hanno dato attuazione alle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relativamente ai medi- ci specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983- 1991.
· Dire e dichiarare che in conseguenza dell'omessa integrale attuazione al- le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, nel termine prescritto, la Dott.ssa ha diritto al risarcimento dei danni Parte_1 subiti.
· Condannare i convenuti, solidalmente o alternativamente, al risarcimen- to dei danni subiti dalla Dott.ssa da quantificarsi, in base Parte_1 ai criteri stabiliti dalla Legge n° 257/1991, e, quindi, nella misura di € 11.103.82 (lire 21.500.000), per ciascuno degli anni di formazione speciali- stica in Ginecologia ed Ostetricia I, oltre interessi e rivalutazione moneta- ria.
· In subordine, condannare i convenuti, solidalmente o alternativamente, al risarcimento del danno subito dalla Dott.ssa da quan- Parte_1 tificarsi in base ai criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge n° 370/1999 e, quindi, nella misura annua di € 6.713.94 (lire 13.000.000), per ciascuno degli anni di formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia I, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
· In estremo subordine, condannare i convenuti, solidalmente o alternati- vamente, al risarcimento del danno subito dalla Dott.ssa Parte_1 da quantificarsi nella misura che verrà ritenuta equa, per ciascuno degli anni di formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia I, oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria.
· Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e provare.
· Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudi- zio, in favore del legale antistatario.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Chiedendo che la Corte Ecc.ma rigetti l'appello e le avverse pretese, sic- come infondate e/o prescritte, condannando l'appellante al pagamento
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gra- di di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli do- mande di controparte.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 26/9/2017, , premettendo di aver Parte_1 frequentato il corso di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia I presso l'Università degli Studi di Palermo dal 1984 al 1988, conseguendo il relati- vo diploma, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la Presi- denza del Consiglio dei Ministri e i
[...]
, chiedendone la condanna, in Controparte_5 via solidale o alternativa, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo dell'amministrazione ad adeguarsi alle direttive comunitarie in materia di remunerazione della formazione dei medici specializzandi, da quantificarsi in misura pari ad € 11.103,82 o, in subordine, € 6.713,94 per ogni anno di corso (il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi)
2. Le amministrazioni convenute si costituivano eccependo la prescrizione della pretesa azionata e contestandone la fondatezza nel merito.
3. Con sentenza n. 3915/2018, pronunciata in data 17/09/2018, il Tribuna- le di Palermo rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 18/3/2019, ha impugnato la predet- Parte_1 ta sentenza chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda originariamente proposta, previa eventuale remissione della controversia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
5. Le amministrazioni convenute si sono costituite con comparsa del
6/9/2019, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con note scritte depo- sitate in sostituzione dell'udienza del 19/6/2024 e la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 26/6/2024, con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Il provvedimento impugnato ha rigettato le domande proposte dagli at- tori, rilevando che con la L. 19 ottobre 1999, n. 370 è stata riconosciuta la corresponsione retroattiva delle borse di studio in favore dei medici spe- cializzandi che avessero completato la loro formazione nel periodo com- preso tra il 1983 e il 1991 (come nel caso degli attori), e che il diritto al ri- sarcimento azionato deve ritenersi prescritto, tenuto conto del fatto che il il dies a quo del termine di prescrizione decennale vada individuato nella data di entrata in vigore della predetta legge, ossia il 27/10/1999, e che
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 non sussistono atti interruttivi anteriori rispetto alla notifica dell'atto in- troduttivo del giudizio, effettuata in data 08/10/2014.
8. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante contesta le conclu- sioni cui è giunta la giurisprudenza di Cassazione in merito alla individua- zione del dies a quo della prescrizione, rilevando la sussistenza di una si- tuazione di oggettiva incertezza nel diritto interno, riconducibile allo Sta- to, che si è protratta quantomeno fino al 2011, e che ha riguardato: a. la giurisdizione competente (Giudice ordinario o TAR), definita solo con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2203 del 4 febbraio 2005. b. il tipo di azione esperibile (contrattuale o extracontrattuale) e la du- rata del termine di prescrizione (decennale), definite solo con la sentenza delle Sezioni Unite n. 91147/2009. c. l'identificazione del soggetto legittimato passivamente, affermata solo con la sentenza Cass. n. 10814 del 17 maggio 2011.
9. Sulla scorta di tali considerazioni, rileva che la prescrizione decennale dovrebbe iniziare a decorrere solo dal 17 maggio 2011, poiché solo da questa data lo Stato, tramite l'elaborazione giurisprudenziale, avrebbe messo a disposizione un rimedio giurisdizionale sufficientemente certo ed effettivo.
10. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai costante nell'affermare che “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed in- completa trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il digs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relati- ve al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro í quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favo- re di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.” (così Cass. sentenza n. 16452 del 2019 e Cass. sent. n. 1589 del 2020).
11. In particolar modo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favo- re dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciu- to il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal cita- to art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di en- trata in vigore del menzionato art. 11» (Cass., Sentenza n. 10813 del 2011, Cass. Sentenza n. 10814 del 2011, Cass. n. 17350 del 2011, Cass. n. 17682 del 2011).
12. In particolar modo, è stato precisato che «in riferimento a detta situa- zione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011 n. 183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 c. c. e decor- re dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la diret- tiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dal 1° gennaio 2012» (così Cass., Sentenza n. 1917 del 2012, Cass., Sentenza n. 1156 del 2013, Cass. Sentenza n. 16104 del 2013, Cass., Sentenza n. 17066 del 2013, Cass. ord. n. 6606 del 2014, Cass. Sentenza n. 23199 del 2016, Cass., Ordinanza n. 13758 del 2018).
13. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a verificare ulteriori profili del motivo di impugnazione in esame, ha avuto modo di chiarire che le conclusioni adottate tengono conto del fatto che alcun ostacolo all'eserci- zio del diritto poteva individuarsi dopo la legge del 1999, che ha invece precisato e determinato il contenuto del diritto dei medici specializzandi. E la circostanza che dopo quella data siano state proposte cause- sia pure in sede amministrativa- non è indice dell'ostacolo, derivante da incertez- za, a far valere il diritto, ma è indice del contrario (così Cass. n. 8843 del 2021; Cass. n. 31089 del 2021, Cass. n. 39421 del 2021).
14. Né il fatto che, pur dopo la legge del 1999, abbia continuato a manife- starsi una certa incertezza sulla giurisdizione, né il fatto che residuasse qualche oscillazione giurisprudenziale circa la natura della responsabilità dello Stato, possono costituire argomenti per giungere ad affermare che non vi fosse la concreta possibilità di esercitare il diritto e, dunque, che
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 non vi fossero i presupposti per il decorso del termine di prescrizione.
15. Come è stato puntualmente argomentato dalla Corte di Cassazione
(cf. Cass, ordinanza n. 13343 del 2022, Cass. Ordinanza n. 6730 del 2022) a prescindere dalla circostanza che la prescrizione può ben essere interrotta da atti stragiudiziali, che di certo non sono impediti dalla incertezza di quelli giudiziali, «l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'arti- colo 2935 c.c. è fatta consistere in un fatto impeditivo, consiste solo negli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto (Cass. 21495/2005; Cass. 3584/2012; Cass. 2126/2014), non già nelle incertezze – giurispru- denziali - circa le modalità di esercizio, o la qualificazione dell'azione: il fat- to impeditivo è da ritenersi alla stregua di un impedimento direttamente posto dalla legge all'esercizio del diritto;
mai ovviamente l'incertezza sulla giurisdizione può ritenersi tale, né lo è, a maggior ragione, l'incertezza sul- la qualificazione giuridica del diritto fatto valere.»
16. Le pronunce citate da ultimo chiariscono, inoltre, che il diritto fatto valere non è quello all'indennità per la frequenza delle scuole di specializ- zazione, ma il diritto al risarcimento della inadempienza dello Stato a quanto previsto dalle direttive comunitarie, che nasce dalla violazione del diritto preesistente - quello ad avere l'indennità di frequenza - , così che la legge del 1999, che quella indennità ha riconosciuto solo ad alcuni, si po- ne come fatto lesivo del diritto alla indennità e fa nascere quello al risar- cimento. Pertanto, il danno era di certo percepibile dopo la legge del 1999, che ha limitato il diritto alla remunerazione ai soli beneficiari delle sentenze, e che dunque ha escluso gli altri, mentre l'incertezza sulla giuri- sdizione o sui soggetti da convenire in giudizio o anche sul tipo di azione da intraprendere, semmai, attiene al modo di far valere in giudizio un di- ritto - quello al risarcimento- che per uso di ordinaria diligenza si doveva sapere di avere.
17. Come correttamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie, il ter- mine di prescrizione – decorrente dal 27.10.1999 – non è stato interrotto, non essendo stato documentato alcun atto interruttivo della prescrizione nel decennio successivo a tale data.
18. Attesa la soccombenza dell'appellante e considerata la sussistenza all'epoca della proposizione dell'impugnazione di un quadro giurispruden- ziale consolidato, già idoneo a individuare in modo compiuto il dies a quo del termine di prescrizione, le spese seguono la soccombenza e vanno li- quidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente aggiornati, in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a de- bito.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 19. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per gli parte appellanti di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
del Controparte_1 Controparte_6
del e del
[...] Controparte_3 [...]
con ci- Controparte_7 tazione del 18/3/2019, avverso la sentenza n. 3915/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 17/09/2018;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liqui- da in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 24/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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