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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6827/24 R.G.L. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Torino, in Via Palmieri n. 23, presso lo studio dell'avv. Fausto RAFFONE, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in Via Alfieri n. 19, presso lo studio degli avv.ti Raffaele De Luca TAMAJO, Franco TOFFOLETTO, Giacomo DE FAZIO, Valeria
MORIGGI e Ezio MORO, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni della parte ricorrente: “Dichiarare tenuta e condannare Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla signora
[...]
la somma di €3.534,16 (di cui €115,48 a titolo di accantonamento Parte_1
TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per tutti i motivi di cui in atti;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, ed ulteriore incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014, in ragione del collegamento ipertestuale, oltre IVA e CPA come per legge”. Conclusioni della parte resistente: “1) nel merito, respingere il ricorso promosso dalla
Signora contro con Socio Unico, ed assolvere la convenuta Pt_1 Parte_2 da ogni domanda in esso contenuta;
2) in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Queste le allegazioni e deduzioni oste a fondamento della domanda della ricorrente:
- la sig.ra è stata assunta presso con un Pt_1 Parte_2 contratto di apprendistato della durata di 48 mesi, nel corso dei quali è passata prima dal 6° al 5° livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi, per poi essere inquadrata al 4° livello al termine di tale periodo, quando, a far data dal 12.1.2009 il suo contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato;
- la datrice di lavoro ha riconosciuto gli scatti di anzianità solo a partire dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, escludendo il periodo di apprendistato;
- il 13 luglio 2022, ha comunicato ai dipendenti che Parte_2 avrebbe riconosciuto gli scatti di anzianità erroneamente calcolati escludendo l'apprendistato, offrendo un superminimo assorbibile di 20 euro lordi mensili e un importo una tantum di 700 euro lordi a beneficio dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro full time;
- gli importi riconosciuti sono inferiori a quelli dovuti sulla base delle previsioni del c.c.n.l. , ed in particolare dell'art. 205, CCNL secondo cui il personale ha diritto a dieci scatti triennali di anzianità.
Costituendosi nel presente giudizio con memoria del 18.2.2025, Parte_2 ha contestato le pretese avversarie, evidenziando, in particolare, che:
[...]
- la ricorrente ha sempre percepito una retribuzione superiore rispetto alla paga base prevista dal contratto collettivo, essendole stati corrisposti vari emolumenti e trattamenti di miglior favore, come maggiorazioni domenicali al 90% e premi;
- nel contratto di lavoro era stato espressamente previsto che gli importi eccedenti il minimo contrattuale dovevano considerarsi attributi “a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale”;
- in ogni caso, la proposta del luglio 2022 volta al riconoscimento degli scatti di anzianità precedentemente non riconosciuti con l'offerta di un superminimo assorbibile di 20 euro lordi mensili e un importo una tantum di 700 euro lordi è stata accettata ai sensi dell'art. 1333 c.c. dalla ricorrente, la quale, pertanto, nulla può rivendicare in questa sede, essendole ormai preclusa la possibilità di agire in giudizio;
- la domanda è infondata in quanto l'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo ma non economico previsto per i lavoratori della medesima qualifica, essendo il contratto di apprendistato un contratto di natura mista;
- è maturata la prescrizione quinquennale;
- i conteggi non sono comprensibili.
2. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, richiamando l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 26246/2022, 18008/2024; più recentemente Cass. 33066/2024).
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Torino, nella sentenza n. 70/20025, “per quanto sia vero che, a seguito di varie pronunce della
Corte Costituzionale, l'area della stabilità ex legibus n. 92/12 e n. 23/15 è stata rafforzata con l'ampliamento delle ipotesi di reintegrazione, ciò, in ogni caso, non ha risolutivamente inciso sul fatto che continuino a mancare ex ante i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione”. Ne consegue l'infondatezza della tesi della parte resistente secondo cui l'assenza di metus andrebbe affermata sulla base dei numerosi ricorsi proposti da lavoratori tutt'ora alle dipendenze della società convenuta, dovendosi invece ritenere che tale requisito debba essere verificato secondo una prospettiva ex ante e non ex post: “la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. civ. sez. lav.,
19/07/2024, n. 19992).
3. In relazione alla lettera del 13 luglio 2022 (cfr. doc. 5 ric.), interpretata dalla parte ricorrente come una confessione stragiudiziale delle somme dovute e dalla parte resistente come proposta contrattuale accettata dalla lavoratrice ex art. 1333 c.c., si osserva, da un lato, che solo un fatto, e non l'interpretazione di una norma contrattuale, può essere oggetto di una confessione stragiudiziale, dall'altro, che in assenza di una espressa dichiarazione non può ritenersi che la lavoratrice abbia rinunciato al proprio diritto per il solo fatto di aver accettato le somme offerte dalla società con tale missiva.
Il riconoscimento di un superminimo assorbibile e di una somma una tantum non è stato del resto subordinato dalla convenuta alla rinuncia dei crediti maturati dalla ricorrente.
4. Nel merito, la domanda, è fondata, considerato che
- l'art. 205 c.c.n.l. prevede gli scatti di retribuzione per il personale dipendente, collegandoli ciascuno ad un triennio di anzianità contrattuale maturato;
- tale previsione del c.c.n.l. non consente dunque al datore di lavoro di escludere l'apprendistato nel calcolo dell'anzianità di servizio;
- la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro” (ord. n. 36380/2022), 5. Riguardo all'eccezione di compensazione con i maggiori importi ricevuti dalla ricorrente rispetto al minimo contrattuale stabilito dal c.c.n.l., si osserva,
- che le maggiorazioni domenicali al 90% citate dalla parte resistente non risultano indicate nelle buste paga versate in atti;
- che la società non ha chiarito per quale motivo avrebbe erogato i non meglio indicati premi né in forza di quale pattuizione si potrebbe operare l'eccepita compensazione;
- nel contratto di lavoro (v. doc. 2 ric.) è stato previsto che eventuali importi eccedenti il minimo contrattuale sarebbero stati assorbiti dai successivi “futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva” (ovvero, dai futuri aumenti retributivi periodici disposti dalla contrattazione collettiva per adeguare le paghe al costo della vita), e non anche che tali trattamenti economici di miglior favore avrebbero assorbito eventuali altri diritti di natura retributiva;
- in ogni caso, dirimente è la previsione dell'art. 205 c.c.n.l., che prevede che “Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare”: tale norma esclude qualsivoglia forma di compensazione propria o impropria o comunque di assorbimento tra gli scatti ed eventuali superminimi;
6. Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere accertato il diritto della ricorrente al computo degli scatti di anzianità con decorrenza dall'assunzione in forza del contratto di apprendistato.
L'importo di euro 3.534,16 deve ritenersi contabilmente esatto in quanto non oggetto di specifiche contestazioni ad opera della parte convenuta nelle note depositate in data odierna, se non per quanto concerne gli importi già erogati a seguito della missiva del luglio 2022, contestazione che risulta infondata in quanto l'importo di 700 euro erogato una tantum risulta sottratto dal maggior dovuto, mentre l'importo mensile di euro 20 è stato riconosciuto, è pacifico in causa, solo a far data dal luglio del 2022, mentre i conteggi si fermano al giugno 2022 (v. doc. 6 ric).
Deve essere solo precisato che l'incidenza sul t.f.r. (quantificata in euro 115,48) non rappresenta un credito immediatamente esigibile perché il rapporto è ancora in corso e dunque essa deve essere solo accantonata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, applicando i valori medi di cui al Parte_2 D.M. n. 55/2014, con il riconoscimento della maggiorazione del 15% ex art. 4 comma
1 bis D.M. n. 55/2014 (essendo presenti solo i collegamenti ipertestuali ma non strumenti di navigazione all'interno dell'atto).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condanna la parte convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro 3.418,68 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, condanna la parte convenuta ad accantonare la somma di euro 115,48, a titolo di incidenza sul t.f.r., oltre alle rivalutazioni annuali successive di legge;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 2.059,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 comma 1 bis D.M. n.
55/2014, rimborso spese 15%, IVA, CPA e contributo se versato.
La giudice
Roberta PASTORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6827/24 R.G.L. promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Torino, in Via Palmieri n. 23, presso lo studio dell'avv. Fausto RAFFONE, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata a Torino, in Via Alfieri n. 19, presso lo studio degli avv.ti Raffaele De Luca TAMAJO, Franco TOFFOLETTO, Giacomo DE FAZIO, Valeria
MORIGGI e Ezio MORO, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla busta telematica della memoria difensiva.
PARTE RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni della parte ricorrente: “Dichiarare tenuta e condannare Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla signora
[...]
la somma di €3.534,16 (di cui €115,48 a titolo di accantonamento Parte_1
TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per tutti i motivi di cui in atti;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, ed ulteriore incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del DM 55/2014, in ragione del collegamento ipertestuale, oltre IVA e CPA come per legge”. Conclusioni della parte resistente: “1) nel merito, respingere il ricorso promosso dalla
Signora contro con Socio Unico, ed assolvere la convenuta Pt_1 Parte_2 da ogni domanda in esso contenuta;
2) in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Queste le allegazioni e deduzioni oste a fondamento della domanda della ricorrente:
- la sig.ra è stata assunta presso con un Pt_1 Parte_2 contratto di apprendistato della durata di 48 mesi, nel corso dei quali è passata prima dal 6° al 5° livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi, per poi essere inquadrata al 4° livello al termine di tale periodo, quando, a far data dal 12.1.2009 il suo contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato;
- la datrice di lavoro ha riconosciuto gli scatti di anzianità solo a partire dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, escludendo il periodo di apprendistato;
- il 13 luglio 2022, ha comunicato ai dipendenti che Parte_2 avrebbe riconosciuto gli scatti di anzianità erroneamente calcolati escludendo l'apprendistato, offrendo un superminimo assorbibile di 20 euro lordi mensili e un importo una tantum di 700 euro lordi a beneficio dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro full time;
- gli importi riconosciuti sono inferiori a quelli dovuti sulla base delle previsioni del c.c.n.l. , ed in particolare dell'art. 205, CCNL secondo cui il personale ha diritto a dieci scatti triennali di anzianità.
Costituendosi nel presente giudizio con memoria del 18.2.2025, Parte_2 ha contestato le pretese avversarie, evidenziando, in particolare, che:
[...]
- la ricorrente ha sempre percepito una retribuzione superiore rispetto alla paga base prevista dal contratto collettivo, essendole stati corrisposti vari emolumenti e trattamenti di miglior favore, come maggiorazioni domenicali al 90% e premi;
- nel contratto di lavoro era stato espressamente previsto che gli importi eccedenti il minimo contrattuale dovevano considerarsi attributi “a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale”;
- in ogni caso, la proposta del luglio 2022 volta al riconoscimento degli scatti di anzianità precedentemente non riconosciuti con l'offerta di un superminimo assorbibile di 20 euro lordi mensili e un importo una tantum di 700 euro lordi è stata accettata ai sensi dell'art. 1333 c.c. dalla ricorrente, la quale, pertanto, nulla può rivendicare in questa sede, essendole ormai preclusa la possibilità di agire in giudizio;
- la domanda è infondata in quanto l'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo ma non economico previsto per i lavoratori della medesima qualifica, essendo il contratto di apprendistato un contratto di natura mista;
- è maturata la prescrizione quinquennale;
- i conteggi non sono comprensibili.
2. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, richiamando l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. 26246/2022, 18008/2024; più recentemente Cass. 33066/2024).
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Torino, nella sentenza n. 70/20025, “per quanto sia vero che, a seguito di varie pronunce della
Corte Costituzionale, l'area della stabilità ex legibus n. 92/12 e n. 23/15 è stata rafforzata con l'ampliamento delle ipotesi di reintegrazione, ciò, in ogni caso, non ha risolutivamente inciso sul fatto che continuino a mancare ex ante i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione”. Ne consegue l'infondatezza della tesi della parte resistente secondo cui l'assenza di metus andrebbe affermata sulla base dei numerosi ricorsi proposti da lavoratori tutt'ora alle dipendenze della società convenuta, dovendosi invece ritenere che tale requisito debba essere verificato secondo una prospettiva ex ante e non ex post: “la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. civ. sez. lav.,
19/07/2024, n. 19992).
3. In relazione alla lettera del 13 luglio 2022 (cfr. doc. 5 ric.), interpretata dalla parte ricorrente come una confessione stragiudiziale delle somme dovute e dalla parte resistente come proposta contrattuale accettata dalla lavoratrice ex art. 1333 c.c., si osserva, da un lato, che solo un fatto, e non l'interpretazione di una norma contrattuale, può essere oggetto di una confessione stragiudiziale, dall'altro, che in assenza di una espressa dichiarazione non può ritenersi che la lavoratrice abbia rinunciato al proprio diritto per il solo fatto di aver accettato le somme offerte dalla società con tale missiva.
Il riconoscimento di un superminimo assorbibile e di una somma una tantum non è stato del resto subordinato dalla convenuta alla rinuncia dei crediti maturati dalla ricorrente.
4. Nel merito, la domanda, è fondata, considerato che
- l'art. 205 c.c.n.l. prevede gli scatti di retribuzione per il personale dipendente, collegandoli ciascuno ad un triennio di anzianità contrattuale maturato;
- tale previsione del c.c.n.l. non consente dunque al datore di lavoro di escludere l'apprendistato nel calcolo dell'anzianità di servizio;
- la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro” (ord. n. 36380/2022), 5. Riguardo all'eccezione di compensazione con i maggiori importi ricevuti dalla ricorrente rispetto al minimo contrattuale stabilito dal c.c.n.l., si osserva,
- che le maggiorazioni domenicali al 90% citate dalla parte resistente non risultano indicate nelle buste paga versate in atti;
- che la società non ha chiarito per quale motivo avrebbe erogato i non meglio indicati premi né in forza di quale pattuizione si potrebbe operare l'eccepita compensazione;
- nel contratto di lavoro (v. doc. 2 ric.) è stato previsto che eventuali importi eccedenti il minimo contrattuale sarebbero stati assorbiti dai successivi “futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva” (ovvero, dai futuri aumenti retributivi periodici disposti dalla contrattazione collettiva per adeguare le paghe al costo della vita), e non anche che tali trattamenti economici di miglior favore avrebbero assorbito eventuali altri diritti di natura retributiva;
- in ogni caso, dirimente è la previsione dell'art. 205 c.c.n.l., che prevede che “Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare”: tale norma esclude qualsivoglia forma di compensazione propria o impropria o comunque di assorbimento tra gli scatti ed eventuali superminimi;
6. Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere accertato il diritto della ricorrente al computo degli scatti di anzianità con decorrenza dall'assunzione in forza del contratto di apprendistato.
L'importo di euro 3.534,16 deve ritenersi contabilmente esatto in quanto non oggetto di specifiche contestazioni ad opera della parte convenuta nelle note depositate in data odierna, se non per quanto concerne gli importi già erogati a seguito della missiva del luglio 2022, contestazione che risulta infondata in quanto l'importo di 700 euro erogato una tantum risulta sottratto dal maggior dovuto, mentre l'importo mensile di euro 20 è stato riconosciuto, è pacifico in causa, solo a far data dal luglio del 2022, mentre i conteggi si fermano al giugno 2022 (v. doc. 6 ric).
Deve essere solo precisato che l'incidenza sul t.f.r. (quantificata in euro 115,48) non rappresenta un credito immediatamente esigibile perché il rapporto è ancora in corso e dunque essa deve essere solo accantonata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, applicando i valori medi di cui al Parte_2 D.M. n. 55/2014, con il riconoscimento della maggiorazione del 15% ex art. 4 comma
1 bis D.M. n. 55/2014 (essendo presenti solo i collegamenti ipertestuali ma non strumenti di navigazione all'interno dell'atto).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condanna la parte convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro 3.418,68 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, condanna la parte convenuta ad accantonare la somma di euro 115,48, a titolo di incidenza sul t.f.r., oltre alle rivalutazioni annuali successive di legge;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 2.059,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 comma 1 bis D.M. n.
55/2014, rimborso spese 15%, IVA, CPA e contributo se versato.
La giudice
Roberta PASTORE