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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2959/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Viale Della Repubblica 8 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 155996 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.100 2025 9008093633/000 per l'importo di
€.23.985,15, notificata il 23.5.2025.
Con il primo motivo di ricorso la difesa rappresenta e documenta che in relazione alle stesse pretese impositive era stata notificata in data 13/02/2020 un'altra intimazione di pagamento n.1002029005095886000, la quale, a sua volta, richiamava la stessa cartella esattoriale, n.
10020120032669938001 che si indica notificata in data 19/07/2013, posta a fondamento della intimazione qui impugnata.
Rappresenta e documenta, altresì, la ricorrente che in relazione alla intimazione notificata nel 2020 era stato proposto ricorso deciso con sentenza di accoglimento da questa Corte di Giustizia di primo grado
(già CTP) con sentenza n. 2043 depositata il 14/07/2021 che statuiva “non risulta provata né la notifica dell'atto accertativo né la cartella di pagamento sottostante all'intimazione impugnata” rilevando che di questa deve “dichiararsene la nullità altresì prendendosi atto della maturata prescrizione quinquennale del credito”.
Sulla base di quanto esposto e documentato, la difesa eccepisce la illegittimità della intimazione impugnata in quanto emessa e notificata in presenza di un giudicato favorevole alla parte.
Con il secondo motivo si rileva il difetto di motivazione della intimazione per omessa allegazione della cartella e la decadenza dalla potestà impositiva.
Con il terzo motivo si eccepisce la prescrizione della pretesa, fermi gli effetti della sentenza passata in giudicato sopra menzionata.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi anche per conto della Agenzia delle Entrate Riscossione, ha ripercorso le vicende pregresse rispetto alla impugnata intimazione nel modo che segue: “La pretesa trae origine dal mancato pagamento dell'atto n. 20051T003896000 e20051T003895000, entrambi emessi nei confronti di coniugi Nominativo_1/nominativo_3 per la revoca agevolazione prima casa in relazione ai rogiti redatti dal notaio Nominativo_2 in data 11/07/2005 e registrati il 13/07/2005, serie 1T, n. 003895 e 003896. Detti atti sono stati notificati il 12 gennaio 2011 a mezzo raccomandata A/R e sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Il mancato pagamento degli atti menzionati ha comportato l'iscrizione a ruolo delle somme dovute le cui iscrizioni sono stati affidati all'Agente della Riscossione per l'incasso entro i termini di legge.
L'Agente della Riscossione con la cartella n. 10020120032669938001, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, il 17/07/2012 ha chiesto il ruolo relativo ai due atti di recupero (cfr. allegato). La cartella si è resa definitiva perchè non impugnata. Successivamente gli importi a ruolo sono stati richiesti con l'intimazione di pagamento n. 1002020900509588 notificata il 13/02/2020 a mezzo PEC.”
L'Agenzia delle Entrate ha rilevato la inopponibilità della sentenza nei suoi confronti non avendo partecipato al giudizio definito con la sentenza n. 2043 depositata il 14/07/2021.
In data 28.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato i seguenti atti con attestazione di conformità: certificato di residenza storico attestato di passaggio in giudicato relativo alla sentenza 2043 del 14.7.2021 della (già) Commissione
Provinciale Tributaria di Salerno – sezione X
In aggiunta è stata depositata la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania nr 2903.2024 non avente, invero, attinenza con il presente giudizio.
In data 2.2.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha, preliminarmente, rilevato che in relazione alla costituzione della Agenzia delle Entrate anche per conto della Agenzia delle
Entrate Riscossione, pur essendosi fatto riferimento ad un mandato, tale atto, in realtà non risulta depositato in atti.
Sempre, in via preliminare, la difesa evidenzia che l'attestazione di conformità degli atti allegati alla costituzione in giudizio dell'ufficio reca la firma di un dipendente della Agenzia delle Entrate Riscossione, dunque, di una parte non costituitasi nel giudizio;
di qui, si eccepisce la invalidità della attestazione.
Nel merito la difesa ribadisce la fondatezza del ricorso insistendo per l'accoglimento.
In data 9.2.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato giurisprudenza a sostegno delle ragioni esposte negli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le questioni relative alla validità dell'attestazione di conformità degli atti indicati dalla Agenzia delle
Entrate ed anche alla assenza di un mandato in capo a quest'ultima, rilasciato da Agenzia delle Entrate
Riscossione non assumono rilievo rispetto alla decisione del presente giudizio, fondandosi l'accoglimento sulla ritenuta fondatezza delle eccezioni di merito.
In particolare, va precisato che il merito delle doglianze difensive non è condizionato dalle questioni di forma sollevate dalla ricorrente in ordine al mandato rilasciato da Agenzia delle Entrate Riscossione ad
Agenzia delle Entrate ed alla validità dell'attestazione di conformità versata in atti, potendosene prescindere, secondo quanto sarà di seguito precisato.
In relazione alla decisione assunta con la sentenza nr 2043, depositata il 14.7.2021, da questa Corte di
Giustizia, avente ad oggetto la intimazione di pagamento n. 1002020900509588 notificata il 13/02/2020 a mezzo PEC, preceduta dalla cartella esattoriale n.10020120032669938001, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, il 17/07/2012, deve osservarsi che, nei confronti della Agenzia delle Entrate, rimasta estranea al precedente giudizio, opera il principio del “giudicato riflesso”.
Secondo l'orientamento privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, in tempi più recenti ribadito nella sentenza nr 7406 del 19 marzo 2024 della sezione tributaria della Corte di Cassazione, “il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Ed invero, architrave di tale orientamento è il nesso di pregiudizialità - dipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo d'essere del rapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente”
Essendo non contestata la serie degli atti che hanno preceduto l'adozione della impugnata intimazione e, soprattutto, non potendosi in alcun modo dubitare che quest'ultima ha ad oggetto la stessa pretesa tributaria rispetto alla quale, con la sentenza nr 2043 del 14.7.2021 di questa Corte di Giustizia, è intervenuta declaratoria di annullamento per compiuta prescrizione, in ossequio al principio di diritto sopra menzionato deve ritenersi formato il giudicato riflesso nei confronti della Agenzia delle Entrate ed il giudicato nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione con conseguente illegittimità dell'atto opposto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il comune di Capaccio al pagamento delle spese processuali a bveneficio della ricorrente ,liquidandole in euro 200, oltre accessori come per legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SENATORE VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2959/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Viale Della Repubblica 8 84047 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 155996 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.100 2025 9008093633/000 per l'importo di
€.23.985,15, notificata il 23.5.2025.
Con il primo motivo di ricorso la difesa rappresenta e documenta che in relazione alle stesse pretese impositive era stata notificata in data 13/02/2020 un'altra intimazione di pagamento n.1002029005095886000, la quale, a sua volta, richiamava la stessa cartella esattoriale, n.
10020120032669938001 che si indica notificata in data 19/07/2013, posta a fondamento della intimazione qui impugnata.
Rappresenta e documenta, altresì, la ricorrente che in relazione alla intimazione notificata nel 2020 era stato proposto ricorso deciso con sentenza di accoglimento da questa Corte di Giustizia di primo grado
(già CTP) con sentenza n. 2043 depositata il 14/07/2021 che statuiva “non risulta provata né la notifica dell'atto accertativo né la cartella di pagamento sottostante all'intimazione impugnata” rilevando che di questa deve “dichiararsene la nullità altresì prendendosi atto della maturata prescrizione quinquennale del credito”.
Sulla base di quanto esposto e documentato, la difesa eccepisce la illegittimità della intimazione impugnata in quanto emessa e notificata in presenza di un giudicato favorevole alla parte.
Con il secondo motivo si rileva il difetto di motivazione della intimazione per omessa allegazione della cartella e la decadenza dalla potestà impositiva.
Con il terzo motivo si eccepisce la prescrizione della pretesa, fermi gli effetti della sentenza passata in giudicato sopra menzionata.
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi anche per conto della Agenzia delle Entrate Riscossione, ha ripercorso le vicende pregresse rispetto alla impugnata intimazione nel modo che segue: “La pretesa trae origine dal mancato pagamento dell'atto n. 20051T003896000 e20051T003895000, entrambi emessi nei confronti di coniugi Nominativo_1/nominativo_3 per la revoca agevolazione prima casa in relazione ai rogiti redatti dal notaio Nominativo_2 in data 11/07/2005 e registrati il 13/07/2005, serie 1T, n. 003895 e 003896. Detti atti sono stati notificati il 12 gennaio 2011 a mezzo raccomandata A/R e sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.
Il mancato pagamento degli atti menzionati ha comportato l'iscrizione a ruolo delle somme dovute le cui iscrizioni sono stati affidati all'Agente della Riscossione per l'incasso entro i termini di legge.
L'Agente della Riscossione con la cartella n. 10020120032669938001, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, il 17/07/2012 ha chiesto il ruolo relativo ai due atti di recupero (cfr. allegato). La cartella si è resa definitiva perchè non impugnata. Successivamente gli importi a ruolo sono stati richiesti con l'intimazione di pagamento n. 1002020900509588 notificata il 13/02/2020 a mezzo PEC.”
L'Agenzia delle Entrate ha rilevato la inopponibilità della sentenza nei suoi confronti non avendo partecipato al giudizio definito con la sentenza n. 2043 depositata il 14/07/2021.
In data 28.1.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato i seguenti atti con attestazione di conformità: certificato di residenza storico attestato di passaggio in giudicato relativo alla sentenza 2043 del 14.7.2021 della (già) Commissione
Provinciale Tributaria di Salerno – sezione X
In aggiunta è stata depositata la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania nr 2903.2024 non avente, invero, attinenza con il presente giudizio.
In data 2.2.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha, preliminarmente, rilevato che in relazione alla costituzione della Agenzia delle Entrate anche per conto della Agenzia delle
Entrate Riscossione, pur essendosi fatto riferimento ad un mandato, tale atto, in realtà non risulta depositato in atti.
Sempre, in via preliminare, la difesa evidenzia che l'attestazione di conformità degli atti allegati alla costituzione in giudizio dell'ufficio reca la firma di un dipendente della Agenzia delle Entrate Riscossione, dunque, di una parte non costituitasi nel giudizio;
di qui, si eccepisce la invalidità della attestazione.
Nel merito la difesa ribadisce la fondatezza del ricorso insistendo per l'accoglimento.
In data 9.2.2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato giurisprudenza a sostegno delle ragioni esposte negli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le questioni relative alla validità dell'attestazione di conformità degli atti indicati dalla Agenzia delle
Entrate ed anche alla assenza di un mandato in capo a quest'ultima, rilasciato da Agenzia delle Entrate
Riscossione non assumono rilievo rispetto alla decisione del presente giudizio, fondandosi l'accoglimento sulla ritenuta fondatezza delle eccezioni di merito.
In particolare, va precisato che il merito delle doglianze difensive non è condizionato dalle questioni di forma sollevate dalla ricorrente in ordine al mandato rilasciato da Agenzia delle Entrate Riscossione ad
Agenzia delle Entrate ed alla validità dell'attestazione di conformità versata in atti, potendosene prescindere, secondo quanto sarà di seguito precisato.
In relazione alla decisione assunta con la sentenza nr 2043, depositata il 14.7.2021, da questa Corte di
Giustizia, avente ad oggetto la intimazione di pagamento n. 1002020900509588 notificata il 13/02/2020 a mezzo PEC, preceduta dalla cartella esattoriale n.10020120032669938001, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, il 17/07/2012, deve osservarsi che, nei confronti della Agenzia delle Entrate, rimasta estranea al precedente giudizio, opera il principio del “giudicato riflesso”.
Secondo l'orientamento privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, in tempi più recenti ribadito nella sentenza nr 7406 del 19 marzo 2024 della sezione tributaria della Corte di Cassazione, “il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità - dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Ed invero, architrave di tale orientamento è il nesso di pregiudizialità - dipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti (pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo d'essere del rapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente”
Essendo non contestata la serie degli atti che hanno preceduto l'adozione della impugnata intimazione e, soprattutto, non potendosi in alcun modo dubitare che quest'ultima ha ad oggetto la stessa pretesa tributaria rispetto alla quale, con la sentenza nr 2043 del 14.7.2021 di questa Corte di Giustizia, è intervenuta declaratoria di annullamento per compiuta prescrizione, in ossequio al principio di diritto sopra menzionato deve ritenersi formato il giudicato riflesso nei confronti della Agenzia delle Entrate ed il giudicato nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione con conseguente illegittimità dell'atto opposto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il comune di Capaccio al pagamento delle spese processuali a bveneficio della ricorrente ,liquidandole in euro 200, oltre accessori come per legge.