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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LORENZI ALBERTO e dell'avv. DI SIPIO ORIANA
( ) VIA PUGLIA N. 4 65015 MONTESILVANO;
C.F._3
tutti elettivamente domiciliati in VIA ELETTRA, 50 65100 PESCARA presso i difensori, avv. LORENZI ALBERTO e DI SIPIO ORIANA
OPPONENTI
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CONCIO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO e dell'avv. PESENTI MARCO ( ) VIA COLONNA C.F._4
4 20149 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA COLONNA 4 20149
MILANO presso il difensore avv. CONCIO FRANCESCO
pagina 1 di 4 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1507/2023 del 19.12.2023, il Tribunale di Pescara ha ingiunto a (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
), questi ultimi in qualità di fideiussori, di pagare, in solido, C.F._2
alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, quanto segue: la somma di € 34.645,47; gli interessi come da domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi e in € 900,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli ingiunti tutti è fondata e deve pertanto essere accolta, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti sollevano eccezioni relative all'insussistenza del credito azionato, alla vessatorietà della clausola fideiussoria sottoscritta da , il quale Parte_3
risulta estraneo alla compagine societaria, assumendo la qualità di consumatore, nonché, infine, la decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti dei fideiussori.
La prima eccezione, inerente alla dimostrazione della sussistenza del credito azionato, appare già decisiva per la soluzione della presente lite, le restanti questioni rimanendo, conseguentemente, assorbite.
In particolare, gli opponenti non contestano l'intervenuta cessione del credito, quanto piuttosto la circostanza per cui la banca opposta si sia limitata a depositare un pagina 2 di 4 estratto conto limitato al semestre luglio 2015 – gennaio 2016, inidoneo a dimostrare l'intera posizione contabile degli ingiunti.
Sul punto la afferma di aver depositato, nell'ambito del fascicolo Controparte_1
monitorio, copia del contratto di conto corrente n. 1284 (doc. 4), della lettera fideiussoria (doc. 6), nonché l'estratto conto delle scritture contabili della CP_2 certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (doc. 5), quest'ultimo contenente le movimentazioni bancarie relative al periodo indicato dagli opponenti (luglio 2015 – gennaio 2016).
Sostiene la Banca opposta che la certificazione di cui all'art. 50 T.U.B. costituisce prova idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, avendo pertanto la stessa dato prova sia del rapporto contrattuale che del credito maturato, CP_1
restando peraltro in capo all'opponente l'onere della prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (citando, tra le tante, le note SS.UU. n.
13533 del 2001).
Sul punto, giova osservare che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, condiviso da questo giudice, “la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del
1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il pagina 3 di 4 contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.” (Cass. n. 14640/2018).
Nei rapporti bancari in conto corrente, in particolare, la ha l'onere di produrre CP_2
sia il contratto di conto corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura.
Infatti, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della CP_2
Nel caso di specie, invece, la produzione degli estratti del conto corrente, relativi ad un solo periodo di vita dello stesso, non pone il giudicante nella condizione di ricostruire in maniera adeguata il rapporto di debito/credito tra le parti, conseguentemente non dovendosi ritenere assolto l'onere probatorio posto in capo alla come chiarito dalla giurisprudenza richiamata. CP_2
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta, gli altri motivi restando, come detto in precedenza, assorbiti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'opposizione,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1507/2023 del 19.12.2023;
CONDANNA a rimborsare alle parti opponenti le spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 8.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Pescara, 06/05/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 431/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LORENZI ALBERTO e dell'avv. DI SIPIO ORIANA
( ) VIA PUGLIA N. 4 65015 MONTESILVANO;
C.F._3
tutti elettivamente domiciliati in VIA ELETTRA, 50 65100 PESCARA presso i difensori, avv. LORENZI ALBERTO e DI SIPIO ORIANA
OPPONENTI
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CONCIO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO e dell'avv. PESENTI MARCO ( ) VIA COLONNA C.F._4
4 20149 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA COLONNA 4 20149
MILANO presso il difensore avv. CONCIO FRANCESCO
pagina 1 di 4 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025 le parti hanno concluso, come da note scritte precedentemente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1507/2023 del 19.12.2023, il Tribunale di Pescara ha ingiunto a (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_3
), questi ultimi in qualità di fideiussori, di pagare, in solido, C.F._2
alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, quanto segue: la somma di € 34.645,47; gli interessi come da domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi e in € 900,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli ingiunti tutti è fondata e deve pertanto essere accolta, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti sollevano eccezioni relative all'insussistenza del credito azionato, alla vessatorietà della clausola fideiussoria sottoscritta da , il quale Parte_3
risulta estraneo alla compagine societaria, assumendo la qualità di consumatore, nonché, infine, la decadenza dell'opposta dall'azione nei confronti dei fideiussori.
La prima eccezione, inerente alla dimostrazione della sussistenza del credito azionato, appare già decisiva per la soluzione della presente lite, le restanti questioni rimanendo, conseguentemente, assorbite.
In particolare, gli opponenti non contestano l'intervenuta cessione del credito, quanto piuttosto la circostanza per cui la banca opposta si sia limitata a depositare un pagina 2 di 4 estratto conto limitato al semestre luglio 2015 – gennaio 2016, inidoneo a dimostrare l'intera posizione contabile degli ingiunti.
Sul punto la afferma di aver depositato, nell'ambito del fascicolo Controparte_1
monitorio, copia del contratto di conto corrente n. 1284 (doc. 4), della lettera fideiussoria (doc. 6), nonché l'estratto conto delle scritture contabili della CP_2 certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (doc. 5), quest'ultimo contenente le movimentazioni bancarie relative al periodo indicato dagli opponenti (luglio 2015 – gennaio 2016).
Sostiene la Banca opposta che la certificazione di cui all'art. 50 T.U.B. costituisce prova idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo, avendo pertanto la stessa dato prova sia del rapporto contrattuale che del credito maturato, CP_1
restando peraltro in capo all'opponente l'onere della prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (citando, tra le tante, le note SS.UU. n.
13533 del 2001).
Sul punto, giova osservare che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, condiviso da questo giudice, “la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del
1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il pagina 3 di 4 contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.” (Cass. n. 14640/2018).
Nei rapporti bancari in conto corrente, in particolare, la ha l'onere di produrre CP_2
sia il contratto di conto corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura.
Infatti, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della CP_2
Nel caso di specie, invece, la produzione degli estratti del conto corrente, relativi ad un solo periodo di vita dello stesso, non pone il giudicante nella condizione di ricostruire in maniera adeguata il rapporto di debito/credito tra le parti, conseguentemente non dovendosi ritenere assolto l'onere probatorio posto in capo alla come chiarito dalla giurisprudenza richiamata. CP_2
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta, gli altri motivi restando, come detto in precedenza, assorbiti, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: in accoglimento dell'opposizione,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1507/2023 del 19.12.2023;
CONDANNA a rimborsare alle parti opponenti le spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 8.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Pescara, 06/05/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 4 di 4