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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Monica Furia
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al 1238/2022 RG promossa da:
P.Iva ), nella persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore NI (C.F.: ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Geremia Santarcangelo ed elettivamente domiciliata presso studio di questo ultimo in Massa (MS) Viale
Democrazia n. 86
ATTORE contro
(C.F.: rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Cesare Falconi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo in Marina di Carrara (MS) Via Genova n. 15 CONVENUTO con la chiamata di
(C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv Valentina Dell'Olmo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Firenze (FI) Via Pier Capponi n. 51 TERZA
CHIAMATA
e di
pagina 1 di 13 (C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Martina Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Massa (MS) Viale Chiesa
n.17
TERZO CHIAMATO
e di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_4
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mattia Bernardini
e Andrea
Girardi, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Milano (MI),
Via Fabio Filzi n. 2 TERZO
CHIAMATO
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex art 2051 cc
CONCLUSIONI PER LE PARTI tutte sopra indicate come rassegnate all'udienza del 21.01.2025
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione 14.6.22 l' in Parte_1
persona del suo Amministratore NI (d'ora in poi autocarrozzeria), quale cessionaria del credito vantato da e chiedeva a Controparte_5 Controparte_6 CP_1
, quale responsabile del sinistro occorso in Fosdinovo (MS) sulla S.P. 72 il
[...]
2.08.2020 alle ore 11.00, il risarcimento dei danni subiti dai veicoli di proprietà
(rispettivamente Peugeot 308 targata DK 503 BF e Mercedes targata FF 158 NT).
L'attrice descriveva la dinamica del sinistro nei termini che seguono: il in sella CP_1
al proprio velocipede a pedalata assistita marca Wilier, scendendo da in CP_4
direzione mare, nell'effettuare curva volgente a destra all'altezza dell'ingresso carraio pagina 2 di 13 dell'agriturismo “AGRILUNA”, perduto il controllo del mezzo – a causa di avvallamento dell'asfalto, accertato dalle Autorità intervenute – invadeva l'opposta direzione di marcia finendo per collidere dapprima contro la Peugeot 308 ed in seguito contro l'autovettura Mercedes che procedevano in direzione opposta.
In ragione di ciò, l'autocarrozzeria chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà per complessivi euro Controparte_5
7.202,36 (ivati – doc 4 preventivo) e dal veicolo di proprietà in Controparte_6
complessivi euro 12.889,96 (ivati – doc 5 preventivo), indi un risarcimento di complessivi euro 20.092,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge e vittoria di spese di giudizo.
Si costituiva in giudizio con comparsa 12.10.22 contestando la CP_1
ricostruzione del sinistro ex adverso effettuata, chiedeva declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, per carenza di legittimazione ad agire, rigetto delle domande tutte proposte dall'autocarrozzeria poiché infondate in fatto ed in diritto e, nell'ipotesi di accertata propria responsabilità, anche concorsuale, condanna di
[...]
in manleva e garanzia, oltre spese e competenze di giudizio. Controparte_7
Con comparsa 11.01.23 la “ Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio contestando l'occorso e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore in quanto infondata e non provata in ordine sia all'an che al quantum debeatur, dichiarando il proprio assicurato esente da responsabilità nel verificarsi dell'evento ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda dell'autocarrozzeria, accertare/dichiarare la responsabilità e/o corresponsabilità, dei terzi e nella Controparte_4 Controparte_3
causazione del sinistro (ex art. 2015) – previa loro chiamata in giudizio - con riconoscimento del risarcimento dei soli danni – da quantificarsi in corso di causa – accertati in effettiva connessione causale con l'evento da porsi a carico delle citate amministrazioni;
nella denegata ipotesi, di riconoscimento di una qualche responsabilità
pagina 3 di 13 anche graduata a carico dell'assicurato, rigettare la richiesta di manleva in relazione al riconoscimento delle spese e competenze legali perché escluse dalla polizza e ritenere la terza chiamata tenuta al pagamento del risarcimento dei soli danni risultandi in effettiva connessione causale con l'evento così come quantificati nel corso del giudizio e posti a carico del convenuto in maniera esclusiva o in via concorsuale. CP_1
Con comparsa 24.5.23 il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_4
tempore, concludeva eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in via anche principale per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, integrale o parziale delle domande di parte attrice, previa esatta determinazione del danno lamentato, condanna della in manleva con pagamento Controparte_3
diretto a favore dell'autocarrozzeria del risarcimento del danno nella misura accertanda, ovvero a rifondere al qualsivoglia somma questi fosse condannato a pagare a CP_4
favore degli attori, con il favore delle spese e compensi professionali.
Con comparsa 8.06.23 la , in persona del Presidente pro Controparte_3
tempore, si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande tutte azionate nei propri confronti perché infondate in fatto e diritto e non provate ed in denegata ipotesi di accoglimento, rideterminazione del quantum eventualmente dovuto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.
La causa è stata istruita con produzioni documentali oltre che con CTU diretta a ricostruzione dinamica del sinistro e corretta determinazione del danno conseguenza dello stesso e, precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, veniva posta in decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 4 di 13 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla sola trattazione delle questioni
- di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4
c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie eventualmente riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda è parzialmete fondata e meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni meglio sotto indicate.
Responsabilità ex art 2051 cc
Nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi che, in ordine al riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via "è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che
pagina 5 di 13 caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica" (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n. 6651;
Cassazione civile sez. VI, 02/05/2022 nello stesso senso Corte appello Reggio Calabria sez. I,
13/12/2021, n. 715, Tribunale Lecce sez. I, 10/11/2021, n. 3049, Tribunale Lecce sez. I, 10/11/2021,
n. 3049).
Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008
n. 20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243), la responsabilità de qua è una responsabilità di tipo oggettivo, la quale determina una presunzione di responsabilità nei confronti del custode della cosa, con una parallela inversione dell'onere della prova a carico di quest'ultimo: il legislatore, cioè, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito - inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno - ha inciso sulla posizione sostanziale delle parti, "alleviando" la posizione del danneggiato.
In altri termini, secondo tale impostazione il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità nel caso in cui dimostrasse il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, ma solo qualora riuscisse a dimostrare che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili.
L'art. 2051 c.c., pertanto, pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa.
In particolare, con riferimento alla configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A., un orientamento giurisprudenziale prevalente, trova applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. ex multis Cass. 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass. 21.5.1996, n. 4673,
Cass. 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
pagina 6 di 13 Pertanto, il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento, deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando, una volta che ciò sia asseverato, una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
In definitiva, l'ente pubblico è perfettamente equiparabile al custode del bene demaniale e pertanto l'unico modo per escludere la responsabilità su di esso gravante, è la prova positiva volta a dimostrare che il danno non sia stato causato dalla res, ma piuttosto dal caso fortuito (un evento imprevedibile che sfugge ad ogni controllo, un comportamento negligente ed imprudente del danneggiato o anche il fatto del terzo, idonei ad interrompere il citato nesso causale).
In altri termini, il dovere di custodia - che si specifica nell'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia - in capo all'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito ha ad oggetto non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati. La custodia in argomento si estende - dunque - anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale. (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2021, n. 19610).
Sul piano probatorio, una volta dimostrato l'evento ed il nesso causale da parte del pagina 7 di 13 danneggiato, incomberà sul danneggiante, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dare la prova del caso fortuito così come sopra indicato: a ciò la non ha ottemperato. Controparte_3
La ricostruzione cinedinamica dell'evento e le conseguenti responsabilità.
Nella fattispecie che ci occupa, l'evento dedotto dall'attore a fondamento della propria pretesa ha trovato parziale riscontro probatorio.
Infatti, dall'analisi del rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro
– dal quale risulta che i veicoli erano stati rimossi alla posizione di quiete dai medesimi assunta - dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti (soprattutto i proprietari dei veicoli) e da quanto emerso in esito all CTU redatta dall'ing Bernardini, sia in ordine alla dinamica del fatto che alla compatibilità del danno, indi all'esistenza di nesso causale nell'evento che ci occupa, è risultato che:
“La bicicletta condotta dal sig. nel percorrere la SP72 in discesa, dopo aver affrontato CP_1
la curva destrorsa ed aver percorso circa m. 17 del successivo rettilineo, marciando ad una distanza compresa fra cm. 44 e cm 112 dal margine destro, transitava sulla riparazione del manto stradale, quando, giunto nella sua parte finale, a causa della cunetta di circa cm. 3 malamente raccordata con la rimanente parte dell'asfalto, il velocipede deviava dalla propria traiettoria andando ad urtare tangenzialmente la fiancata sinistra della Peugeot 308 che procedeva in direzione contraria seguendo un camper (cfr. chiarimenti del sig. rilasciati nel corso delle operazioni peritali). Dopo aver CP_6
interagito con i lamierati fino a circa metà della porta posteriore, il velocipede se ne distaccava e, cadendo sul suo fianco destro, il sig. scivolava continuando a percorre la traiettoria rettilinea CP_1
diretta verso il proprio margine destro fino a quando veniva a collisione con la Mercedes che, percorrendo la SP 72 in direzione opposta alla sua, non teneva la propria destra o addirittura invadeva l'opposta semicarreggiata di marcia, quella riservata alla percorrenza monti-mare. Dopo l'impatto il sig. CP_1
sfilava a sinistra della Mercedes, come riferito a S.I.T. dal sig. e terminava la propria corsa CP_6
nel punto in cui veniva soccorso e fotografato” (Cfr elaborato peritale).
Necessario evidenziare che in tema di accertamento del nesso causale, il regime probatorio vigente in materia civile postula l'applicazione del principio del «più
pagina 8 di 13 probabile che non» (altrimenti detto della «preponderanza dell'evidenza»), secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 13872/20; depositata il 6 luglio).
In applicazione di detto principio, la dinamica del sinistro sopra esposta secondo la quale la Mercedes Classe A non marciasse sulla propria destra, ma sfalsata sulla sinistra rispetto alla Peugeot che la precedeva, appare tenicamente più probabile, perché dal punto di vista fisico, come affermato dal CTU, avrebbe richiesto: “minori spostamenti trasversali del sig. ; nessuna variazione della traiettoria del velocipede dopo la deviazione subita CP_1
nel contatto con la Peugeot (situazione questa coerente con la dichiarazione del sig. il quale CP_5
riferiva di una caduta contestuale al contatto con la sua auto); minore distanza fra i veicoli, circostanza questa coerente con una marcia del sig. accodato alla 308 che a sua volta lentamente seguiva CP_6
un camper” (cfr elaborato peritale).
La ricostruzione ut supra è corroborata dalle dichiarazioni rese a S.I.T. sia dal sig. che dichiarava “il ciclista impattava di striscio, dalla parte sinistra la mia macchina e CP_5
contestualmente cadeva a terra” che dal sig che, affermava il ciclista “urtava CP_6
violentemente al centro anteriore della mia Mercedes cadendo a terra sulla mia sinistra”.
La caduta a terra della bicicletta, dopo l'impatto con la Peugeot, ha determinato – secondo il CTU – “la successiva impossibilità per il sig. di deviare a sinistra per andare ad CP_1
impattare frontalmente la Mercedes nel caso in cui questa mantenesse la propria destra”
La dinamica così come ricostruita, vede certamente attribuibile all'Ente pubblico la responsabilità ex art 2051 cc del fatto limitatameme all'urto avvenuto tra il velocipede condotto dal e la vettura Peugeot 308 soprattutto alla luce dell'esistenza di CP_1
nesso causale diretto, infatti: il ciclista, con condotta esente da censure, perdeva il controllo del proprio mezzo per accertata insidia, collidendo quindi con la Peugeot e danneggiandola nei termini accertati dal CTU.
pagina 9 di 13 In merito alla collisione frontale del ciclista con il secondo veicolo (Mercedes Classe A), invece, ha concorso il comportamento colpevole del conducente che, come risultato dalla CTU, non seguiva la Peugeot, non era allineato alla sagoma di detto veicolo, bensì si trovava in posizione disassata, se non perfino in fase di invasione dell'opposta corsia di marcia.
Di contro, alcuna condotta colposa può addebitarsi al che, infatti, aveva CP_1
perduto il controllo del proprio mezzo per fatto derivante dalla presenza sulla sede stradale di “cunetta di circa cm. 3 malamente raccordata con la rimanente parte dell'asfalto…” (cfr relazione CTU).
In ordine al luogo in cui si è verificato il sinistro, come correttamente sostenuto dal
, id est la strada extraurbana SP 72 ex SS446 (cfr accertamento Controparte_4
Autorità intervenuta) è evidente come la stessa rientri nella competenza della
[...]
che, silente sul punto, non ha fornito prova liberatoria positiva alcuna Controparte_3
in punto caso fortuito, limitandosi ad aderire alla dinamica indicata dal CTU, circa il concorso di responsabilità del conducente la Mercedes.
Pacifico pertanto è risultato il ruolo di custode sulla strada provinciale n 72 della terza chiamata, con conseguente accoglimento della domanda attorea, sebbene mitagata rispetto all'atto introduttivo.
L'art 1227 cc nel caso di specie
Il comportamento colposo del danneggiato può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.), prinicipi che devono valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.
Deve quindi verificarsi se vi sia stato un concorso causale imputabile al solo conducente il veicolo Mercedes nella produzione dell'evento e del danno per cui è causa.
pagina 10 di 13 Sul punto, in ragione della ricostruzione dinamica del sinistro, valutate le dichiarazioni rese a SIT dai protagonisti nell'immeditezza del fatto, la tipologia di danno subita dal veicolo Mercedes (parte frontale), è innegabile che sussista responsabilità concorsuale del suo conducente.
Infatti, laddove detta auto che percorreva in salita la SP 72 fosse stata perfettamente allineata dietro alla sagoma della Peugetot che la precedeva, il mai avrebbe CP_1
potuto attingerla, tanto meno frontalmente;
è quindi evidente che il ciclista abbia avuto un urto frontale con la Mercedes trovandosi questa ultima non al centro della semicareggiata di propria pertinenza, bensì disassata sulla sinistra con conseguente
“parziale” invasione della semicarreggiata opposta.
Sul punto parte attrice non ha offerta alcuna prova contraria al riguardo.
Pertanto, valutate complessivamente le circostanze del caso, può assegnarsi alla condotta del sig rilevanza causale nella misura del 20%. CP_6
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, la (quale ente proprietario del bene) va condannata all'integrale Parte_3
risarcmento dei danni subito dall'auto del e, limitatamente al danno subito dal CP_5
veicolo di proprietà di al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del CP_6
fatto illecito, limitatamente alla misura del 80%.
Le diverse soluzioni prospettate dai contenenti restano letture di parte, non confermata dalle emergenze processuali.
Il quantum
In ordine alla quantificazione del danno subito dai veicoli coinvolti del sinistro, non si ravvisano plausibili ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal CTU ing
Bernardini, alla luce dell ricostruzione dinamica dell'evento nei termini sopra illustrati, tenuto conto della documentazione in atti ed acquisita sull'accordo delle parti, sull'esistenza di valido nesso di causa tra l'evento e l'efficienza concorsuale della conodtta del conducente il veicolo Mercedes Classe A.
pagina 11 di 13 Il CTU ha stimato l'importo necessario al ripristino dell'auto Peugeot 308 targata DK
503 BF dai danni subiti nell'evento in euro 2.894,72 iva esclusa - pari a € 3.531,57 comprensivi di iva al 22% - mentre ha quantificato la somma dovuta per la riparazione della Mercedes Classe A targata FF 158 NT in euro 6.072,93 iva esclusa - pari a €
7.408,97 comprensivi di iva la 22% - oltre a danno da fermo tecnico per giornti 8 riguardo il primo veicolo e giorni 4 per il secondo.
Aderendo all'orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 27389 del 19 settembre
2022 e in quella n. 15262 del 2023) in forza del quale detta voce di danno necessita di prova e quantificazione, elementi carenti nel caso di specie, non superabili per presunzione considerato che per le riparazioni dei veicoli, ex produzioni documentali, non sono stati emessi documenti fiscali, la domanda sul punto non può trovare accoglimento
Allo stato, risultano pertanto dovute le somme che seguono: per i danni subiti dal veicolo di proprietà l'importo di euro Controparte_5
2.894,72 iva esclusa;
per i danni subiti dal veicolo di proprietà in euro 4.858,34 esclusa iva;
Controparte_6
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, sulla domanda avanzata da in danno di , con la Parte_4 CP_1
chiamata in manleva e garanzia della Del Controparte_10
e della , accertata la responsabilità ex Controparte_4 Controparte_3
art. 2051 c.c. di questa ultima nel sinistro per cui è causa, tenuto conto del concorso di responsabilità nella determianzione dell'evento del comportamento assunto da alla guida del veicolo Mercedes Classe A targato FF 158 NT, la Controparte_6
condanna al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 7.753,06
pagina 12 di 13 - id est euro 2.894,72 per i danni subiti dal veicolo Peugeot 308 targato DK 503 BF di proprietà ed euro 4.858,34 per i danni subiti dall'auto Mercedes Controparte_5
Classe A targata FF 158 NT di proprietà di - oltre ad interessi legali e Controparte_6
rivalutazione monetaria dal di dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì la in persona del suo Presidente pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore: dell'attore delle spese processuali che liquida, tenuto conto della riduzione della domanda avanzata da valutarsi alla stregua della parziale soccombenza, in complessivi € 4.000,00 oltre ad euro 264,00 per anticipazioni, oltre
15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
del convenuto che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre 15% rimborso spese CP_1
generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7
pagamento in favore del , in persona del Sindaco pro tempore, CP_4 CP_4
delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
compensa le spese di lite tra il convenuto e la propria compagnia CP_1
assicuratrice Controparte_7
pone le spese di ctu, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del
Provincia di CP_3
Massa lì, 7 luglio 2025
Il Giudice Onorio di Tribunale in funzione di Giudice NI
Dott.ssa Monica Furia
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Monica Furia
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al 1238/2022 RG promossa da:
P.Iva ), nella persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore NI (C.F.: ), Parte_2 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Geremia Santarcangelo ed elettivamente domiciliata presso studio di questo ultimo in Massa (MS) Viale
Democrazia n. 86
ATTORE contro
(C.F.: rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'Avv. Cesare Falconi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo in Marina di Carrara (MS) Via Genova n. 15 CONVENUTO con la chiamata di
(C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv Valentina Dell'Olmo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Firenze (FI) Via Pier Capponi n. 51 TERZA
CHIAMATA
e di
pagina 1 di 13 (C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Martina Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio di questa ultima in Massa (MS) Viale Chiesa
n.17
TERZO CHIAMATO
e di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_4 P.IVA_4
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Mattia Bernardini
e Andrea
Girardi, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Milano (MI),
Via Fabio Filzi n. 2 TERZO
CHIAMATO
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex art 2051 cc
CONCLUSIONI PER LE PARTI tutte sopra indicate come rassegnate all'udienza del 21.01.2025
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione 14.6.22 l' in Parte_1
persona del suo Amministratore NI (d'ora in poi autocarrozzeria), quale cessionaria del credito vantato da e chiedeva a Controparte_5 Controparte_6 CP_1
, quale responsabile del sinistro occorso in Fosdinovo (MS) sulla S.P. 72 il
[...]
2.08.2020 alle ore 11.00, il risarcimento dei danni subiti dai veicoli di proprietà
(rispettivamente Peugeot 308 targata DK 503 BF e Mercedes targata FF 158 NT).
L'attrice descriveva la dinamica del sinistro nei termini che seguono: il in sella CP_1
al proprio velocipede a pedalata assistita marca Wilier, scendendo da in CP_4
direzione mare, nell'effettuare curva volgente a destra all'altezza dell'ingresso carraio pagina 2 di 13 dell'agriturismo “AGRILUNA”, perduto il controllo del mezzo – a causa di avvallamento dell'asfalto, accertato dalle Autorità intervenute – invadeva l'opposta direzione di marcia finendo per collidere dapprima contro la Peugeot 308 ed in seguito contro l'autovettura Mercedes che procedevano in direzione opposta.
In ragione di ciò, l'autocarrozzeria chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà per complessivi euro Controparte_5
7.202,36 (ivati – doc 4 preventivo) e dal veicolo di proprietà in Controparte_6
complessivi euro 12.889,96 (ivati – doc 5 preventivo), indi un risarcimento di complessivi euro 20.092,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge e vittoria di spese di giudizo.
Si costituiva in giudizio con comparsa 12.10.22 contestando la CP_1
ricostruzione del sinistro ex adverso effettuata, chiedeva declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, per carenza di legittimazione ad agire, rigetto delle domande tutte proposte dall'autocarrozzeria poiché infondate in fatto ed in diritto e, nell'ipotesi di accertata propria responsabilità, anche concorsuale, condanna di
[...]
in manleva e garanzia, oltre spese e competenze di giudizio. Controparte_7
Con comparsa 11.01.23 la “ Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio contestando l'occorso e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore in quanto infondata e non provata in ordine sia all'an che al quantum debeatur, dichiarando il proprio assicurato esente da responsabilità nel verificarsi dell'evento ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda dell'autocarrozzeria, accertare/dichiarare la responsabilità e/o corresponsabilità, dei terzi e nella Controparte_4 Controparte_3
causazione del sinistro (ex art. 2015) – previa loro chiamata in giudizio - con riconoscimento del risarcimento dei soli danni – da quantificarsi in corso di causa – accertati in effettiva connessione causale con l'evento da porsi a carico delle citate amministrazioni;
nella denegata ipotesi, di riconoscimento di una qualche responsabilità
pagina 3 di 13 anche graduata a carico dell'assicurato, rigettare la richiesta di manleva in relazione al riconoscimento delle spese e competenze legali perché escluse dalla polizza e ritenere la terza chiamata tenuta al pagamento del risarcimento dei soli danni risultandi in effettiva connessione causale con l'evento così come quantificati nel corso del giudizio e posti a carico del convenuto in maniera esclusiva o in via concorsuale. CP_1
Con comparsa 24.5.23 il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_4
tempore, concludeva eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, in via anche principale per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, integrale o parziale delle domande di parte attrice, previa esatta determinazione del danno lamentato, condanna della in manleva con pagamento Controparte_3
diretto a favore dell'autocarrozzeria del risarcimento del danno nella misura accertanda, ovvero a rifondere al qualsivoglia somma questi fosse condannato a pagare a CP_4
favore degli attori, con il favore delle spese e compensi professionali.
Con comparsa 8.06.23 la , in persona del Presidente pro Controparte_3
tempore, si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande tutte azionate nei propri confronti perché infondate in fatto e diritto e non provate ed in denegata ipotesi di accoglimento, rideterminazione del quantum eventualmente dovuto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge.
La causa è stata istruita con produzioni documentali oltre che con CTU diretta a ricostruzione dinamica del sinistro e corretta determinazione del danno conseguenza dello stesso e, precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, veniva posta in decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 4 di 13 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla sola trattazione delle questioni
- di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4
c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito" (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006,
n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie eventualmente riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda è parzialmete fondata e meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni meglio sotto indicate.
Responsabilità ex art 2051 cc
Nel caso di specie, deve preliminarmente osservarsi che, in ordine al riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via "è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che
pagina 5 di 13 caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica" (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n. 6651;
Cassazione civile sez. VI, 02/05/2022 nello stesso senso Corte appello Reggio Calabria sez. I,
13/12/2021, n. 715, Tribunale Lecce sez. I, 10/11/2021, n. 3049, Tribunale Lecce sez. I, 10/11/2021,
n. 3049).
Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008
n. 20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243), la responsabilità de qua è una responsabilità di tipo oggettivo, la quale determina una presunzione di responsabilità nei confronti del custode della cosa, con una parallela inversione dell'onere della prova a carico di quest'ultimo: il legislatore, cioè, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito - inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno - ha inciso sulla posizione sostanziale delle parti, "alleviando" la posizione del danneggiato.
In altri termini, secondo tale impostazione il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità nel caso in cui dimostrasse il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, ma solo qualora riuscisse a dimostrare che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili.
L'art. 2051 c.c., pertanto, pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa.
In particolare, con riferimento alla configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A., un orientamento giurisprudenziale prevalente, trova applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. ex multis Cass. 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass. 21.5.1996, n. 4673,
Cass. 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
pagina 6 di 13 Pertanto, il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento, deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando, una volta che ciò sia asseverato, una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
In definitiva, l'ente pubblico è perfettamente equiparabile al custode del bene demaniale e pertanto l'unico modo per escludere la responsabilità su di esso gravante, è la prova positiva volta a dimostrare che il danno non sia stato causato dalla res, ma piuttosto dal caso fortuito (un evento imprevedibile che sfugge ad ogni controllo, un comportamento negligente ed imprudente del danneggiato o anche il fatto del terzo, idonei ad interrompere il citato nesso causale).
In altri termini, il dovere di custodia - che si specifica nell'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia - in capo all'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito ha ad oggetto non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della per i danni che ai medesimi e siano derivati. La custodia in argomento si estende - dunque - anche alle cunette e alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale. (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/07/2021, n. 19610).
Sul piano probatorio, una volta dimostrato l'evento ed il nesso causale da parte del pagina 7 di 13 danneggiato, incomberà sul danneggiante, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dare la prova del caso fortuito così come sopra indicato: a ciò la non ha ottemperato. Controparte_3
La ricostruzione cinedinamica dell'evento e le conseguenti responsabilità.
Nella fattispecie che ci occupa, l'evento dedotto dall'attore a fondamento della propria pretesa ha trovato parziale riscontro probatorio.
Infatti, dall'analisi del rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro
– dal quale risulta che i veicoli erano stati rimossi alla posizione di quiete dai medesimi assunta - dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti (soprattutto i proprietari dei veicoli) e da quanto emerso in esito all CTU redatta dall'ing Bernardini, sia in ordine alla dinamica del fatto che alla compatibilità del danno, indi all'esistenza di nesso causale nell'evento che ci occupa, è risultato che:
“La bicicletta condotta dal sig. nel percorrere la SP72 in discesa, dopo aver affrontato CP_1
la curva destrorsa ed aver percorso circa m. 17 del successivo rettilineo, marciando ad una distanza compresa fra cm. 44 e cm 112 dal margine destro, transitava sulla riparazione del manto stradale, quando, giunto nella sua parte finale, a causa della cunetta di circa cm. 3 malamente raccordata con la rimanente parte dell'asfalto, il velocipede deviava dalla propria traiettoria andando ad urtare tangenzialmente la fiancata sinistra della Peugeot 308 che procedeva in direzione contraria seguendo un camper (cfr. chiarimenti del sig. rilasciati nel corso delle operazioni peritali). Dopo aver CP_6
interagito con i lamierati fino a circa metà della porta posteriore, il velocipede se ne distaccava e, cadendo sul suo fianco destro, il sig. scivolava continuando a percorre la traiettoria rettilinea CP_1
diretta verso il proprio margine destro fino a quando veniva a collisione con la Mercedes che, percorrendo la SP 72 in direzione opposta alla sua, non teneva la propria destra o addirittura invadeva l'opposta semicarreggiata di marcia, quella riservata alla percorrenza monti-mare. Dopo l'impatto il sig. CP_1
sfilava a sinistra della Mercedes, come riferito a S.I.T. dal sig. e terminava la propria corsa CP_6
nel punto in cui veniva soccorso e fotografato” (Cfr elaborato peritale).
Necessario evidenziare che in tema di accertamento del nesso causale, il regime probatorio vigente in materia civile postula l'applicazione del principio del «più
pagina 8 di 13 probabile che non» (altrimenti detto della «preponderanza dell'evidenza»), secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 13872/20; depositata il 6 luglio).
In applicazione di detto principio, la dinamica del sinistro sopra esposta secondo la quale la Mercedes Classe A non marciasse sulla propria destra, ma sfalsata sulla sinistra rispetto alla Peugeot che la precedeva, appare tenicamente più probabile, perché dal punto di vista fisico, come affermato dal CTU, avrebbe richiesto: “minori spostamenti trasversali del sig. ; nessuna variazione della traiettoria del velocipede dopo la deviazione subita CP_1
nel contatto con la Peugeot (situazione questa coerente con la dichiarazione del sig. il quale CP_5
riferiva di una caduta contestuale al contatto con la sua auto); minore distanza fra i veicoli, circostanza questa coerente con una marcia del sig. accodato alla 308 che a sua volta lentamente seguiva CP_6
un camper” (cfr elaborato peritale).
La ricostruzione ut supra è corroborata dalle dichiarazioni rese a S.I.T. sia dal sig. che dichiarava “il ciclista impattava di striscio, dalla parte sinistra la mia macchina e CP_5
contestualmente cadeva a terra” che dal sig che, affermava il ciclista “urtava CP_6
violentemente al centro anteriore della mia Mercedes cadendo a terra sulla mia sinistra”.
La caduta a terra della bicicletta, dopo l'impatto con la Peugeot, ha determinato – secondo il CTU – “la successiva impossibilità per il sig. di deviare a sinistra per andare ad CP_1
impattare frontalmente la Mercedes nel caso in cui questa mantenesse la propria destra”
La dinamica così come ricostruita, vede certamente attribuibile all'Ente pubblico la responsabilità ex art 2051 cc del fatto limitatameme all'urto avvenuto tra il velocipede condotto dal e la vettura Peugeot 308 soprattutto alla luce dell'esistenza di CP_1
nesso causale diretto, infatti: il ciclista, con condotta esente da censure, perdeva il controllo del proprio mezzo per accertata insidia, collidendo quindi con la Peugeot e danneggiandola nei termini accertati dal CTU.
pagina 9 di 13 In merito alla collisione frontale del ciclista con il secondo veicolo (Mercedes Classe A), invece, ha concorso il comportamento colpevole del conducente che, come risultato dalla CTU, non seguiva la Peugeot, non era allineato alla sagoma di detto veicolo, bensì si trovava in posizione disassata, se non perfino in fase di invasione dell'opposta corsia di marcia.
Di contro, alcuna condotta colposa può addebitarsi al che, infatti, aveva CP_1
perduto il controllo del proprio mezzo per fatto derivante dalla presenza sulla sede stradale di “cunetta di circa cm. 3 malamente raccordata con la rimanente parte dell'asfalto…” (cfr relazione CTU).
In ordine al luogo in cui si è verificato il sinistro, come correttamente sostenuto dal
, id est la strada extraurbana SP 72 ex SS446 (cfr accertamento Controparte_4
Autorità intervenuta) è evidente come la stessa rientri nella competenza della
[...]
che, silente sul punto, non ha fornito prova liberatoria positiva alcuna Controparte_3
in punto caso fortuito, limitandosi ad aderire alla dinamica indicata dal CTU, circa il concorso di responsabilità del conducente la Mercedes.
Pacifico pertanto è risultato il ruolo di custode sulla strada provinciale n 72 della terza chiamata, con conseguente accoglimento della domanda attorea, sebbene mitagata rispetto all'atto introduttivo.
L'art 1227 cc nel caso di specie
Il comportamento colposo del danneggiato può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c..), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.), prinicipi che devono valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.
Deve quindi verificarsi se vi sia stato un concorso causale imputabile al solo conducente il veicolo Mercedes nella produzione dell'evento e del danno per cui è causa.
pagina 10 di 13 Sul punto, in ragione della ricostruzione dinamica del sinistro, valutate le dichiarazioni rese a SIT dai protagonisti nell'immeditezza del fatto, la tipologia di danno subita dal veicolo Mercedes (parte frontale), è innegabile che sussista responsabilità concorsuale del suo conducente.
Infatti, laddove detta auto che percorreva in salita la SP 72 fosse stata perfettamente allineata dietro alla sagoma della Peugetot che la precedeva, il mai avrebbe CP_1
potuto attingerla, tanto meno frontalmente;
è quindi evidente che il ciclista abbia avuto un urto frontale con la Mercedes trovandosi questa ultima non al centro della semicareggiata di propria pertinenza, bensì disassata sulla sinistra con conseguente
“parziale” invasione della semicarreggiata opposta.
Sul punto parte attrice non ha offerta alcuna prova contraria al riguardo.
Pertanto, valutate complessivamente le circostanze del caso, può assegnarsi alla condotta del sig rilevanza causale nella misura del 20%. CP_6
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, la (quale ente proprietario del bene) va condannata all'integrale Parte_3
risarcmento dei danni subito dall'auto del e, limitatamente al danno subito dal CP_5
veicolo di proprietà di al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del CP_6
fatto illecito, limitatamente alla misura del 80%.
Le diverse soluzioni prospettate dai contenenti restano letture di parte, non confermata dalle emergenze processuali.
Il quantum
In ordine alla quantificazione del danno subito dai veicoli coinvolti del sinistro, non si ravvisano plausibili ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal CTU ing
Bernardini, alla luce dell ricostruzione dinamica dell'evento nei termini sopra illustrati, tenuto conto della documentazione in atti ed acquisita sull'accordo delle parti, sull'esistenza di valido nesso di causa tra l'evento e l'efficienza concorsuale della conodtta del conducente il veicolo Mercedes Classe A.
pagina 11 di 13 Il CTU ha stimato l'importo necessario al ripristino dell'auto Peugeot 308 targata DK
503 BF dai danni subiti nell'evento in euro 2.894,72 iva esclusa - pari a € 3.531,57 comprensivi di iva al 22% - mentre ha quantificato la somma dovuta per la riparazione della Mercedes Classe A targata FF 158 NT in euro 6.072,93 iva esclusa - pari a €
7.408,97 comprensivi di iva la 22% - oltre a danno da fermo tecnico per giornti 8 riguardo il primo veicolo e giorni 4 per il secondo.
Aderendo all'orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 27389 del 19 settembre
2022 e in quella n. 15262 del 2023) in forza del quale detta voce di danno necessita di prova e quantificazione, elementi carenti nel caso di specie, non superabili per presunzione considerato che per le riparazioni dei veicoli, ex produzioni documentali, non sono stati emessi documenti fiscali, la domanda sul punto non può trovare accoglimento
Allo stato, risultano pertanto dovute le somme che seguono: per i danni subiti dal veicolo di proprietà l'importo di euro Controparte_5
2.894,72 iva esclusa;
per i danni subiti dal veicolo di proprietà in euro 4.858,34 esclusa iva;
Controparte_6
Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, sulla domanda avanzata da in danno di , con la Parte_4 CP_1
chiamata in manleva e garanzia della Del Controparte_10
e della , accertata la responsabilità ex Controparte_4 Controparte_3
art. 2051 c.c. di questa ultima nel sinistro per cui è causa, tenuto conto del concorso di responsabilità nella determianzione dell'evento del comportamento assunto da alla guida del veicolo Mercedes Classe A targato FF 158 NT, la Controparte_6
condanna al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 7.753,06
pagina 12 di 13 - id est euro 2.894,72 per i danni subiti dal veicolo Peugeot 308 targato DK 503 BF di proprietà ed euro 4.858,34 per i danni subiti dall'auto Mercedes Controparte_5
Classe A targata FF 158 NT di proprietà di - oltre ad interessi legali e Controparte_6
rivalutazione monetaria dal di dovuto al saldo effettivo;
condanna altresì la in persona del suo Presidente pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore: dell'attore delle spese processuali che liquida, tenuto conto della riduzione della domanda avanzata da valutarsi alla stregua della parziale soccombenza, in complessivi € 4.000,00 oltre ad euro 264,00 per anticipazioni, oltre
15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
del convenuto che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre 15% rimborso spese CP_1
generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_7
pagamento in favore del , in persona del Sindaco pro tempore, CP_4 CP_4
delle spese processuali che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
compensa le spese di lite tra il convenuto e la propria compagnia CP_1
assicuratrice Controparte_7
pone le spese di ctu, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del
Provincia di CP_3
Massa lì, 7 luglio 2025
Il Giudice Onorio di Tribunale in funzione di Giudice NI
Dott.ssa Monica Furia
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