Ordinanza cautelare 7 novembre 2023
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00584/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01444/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Robba, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Palermo, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
del provvedimento Cat.A -OMISSIS- Sez., emesso in data 05/07/2023, con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del documento di viaggio per rifugiati presentata dal sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, titolare dello status di rifugiato, in data 17 novembre 2022 ha avanzato all’ufficio immigrazione della Questura di Palermo formale richiesta volta ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio per stranieri ex art. 24 d.lgs. n. 251/07.
Con pec del 2 marzo 2023, l’ufficio immigrazione della Questura di Palermo ha comunicato ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/90 un preavviso di rigetto della predetta istanza, stante la sussistenza di una sentenza penale di condanna a carico del ricorrente al pagamento della multa di € 10.000,00, emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 9 settembre 2022.
Con pec dell’8 agosto 2023, la Questura di Palermo ha notificato al ricorrente il provvedimento di rigetto Cat.A -OMISSIS- Sez., emesso in data 5 luglio 2023, con il quale la sopra descritta istanza è stata rigettata; l’Amministrazione resistente ha ritenuto di non potere accogliere la richiesta, dando applicazione all’art. 3 lett.d) l. 1185/1967, secondo il quale chi debba “espiare una pena restrittiva della libertà persona o soddisfare una multa o ammenda” non può ottenere il passaporto; il ricorrente, dunque, ad avviso della Questura, avrebbe dovuto fornire prova dell’avvenuto pagamento della multa irrogata con la sopra indicata sentenza del Giudice di Pace di Palermo.
Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato: a) per violazione dell’art. 24 co. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, che consente il rifiuto dell’istanza di rilascio del documento di viaggio per i rifugiati solo in presenza di gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico; b) per violazione dell’art. 10- bis l. 241/1990, atteso che non è stata resa alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali si è ritenuto di disattendere le deduzioni rese in sede procedimentale da parte ricorrente e, anzi, si è erroneamente affermato: “non sono state prodotte controdeduzioni per il caso in esame”.
Si è costituito per resistere al ricorso, con atto di pura forma, il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, la domanda cautelare è stata respinta, ritenuta la mancanza del requisito del periculum in mora.
Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come questo Tribunale ha recentemente avuto modo di affermare (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. -OMISSIS-), dallo status di rifugiato nel territorio dello Stato discende l’applicazione delle guarentigie previste dal d.lgs. n. 251/2007, di attuazione della direttiva n. 2004/83/CE e dell’art. 28 della Convenzione di IN (v. sul punto, Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2022, n. 11182; Id., 29 settembre 2022 n. 8386; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I- ter , 23 ottobre 2024, n. 18410; T.A.R. Toscana, sez. II, 9 gennaio 2019, n. 34).
Come è stato osservato in un caso analogo al presente, “per il rifugiato politico vige uno statuto particolare, orientato alla massima tutela di tale categoria di persone anche attraverso la compiuta disciplina della fattispecie in esame del rilascio del titolo di viaggio, con la conseguenza dell’inapplicabilità della suddetta causa ostativa al rilascio del passaporto al cittadino anche all’analogo rilascio del “documento di viaggio” al rifugiato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251” (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 34/2019).
Piuttosto che la normativa generale in tema di passaporti (art. 3 lett.d) l. 1185/1967), avrebbe pertanto dovuto trovare applicazione l’art. 24 co. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, relativo al rilascio di documenti di viaggio a chi goda dello status di rifugiato: “Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico che ne impediscono il rilascio” .
Pare evidente, invero, che il normale esercizio della potestà punitiva dello Stato e la connessa esigenza di assicurare l’effettività della pena (nel caso di specie, peraltro, pecuniaria) per un comune reato, non possono rientrare fra i “gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico”.
La fondatezza della censura all’esame, in conclusione, comporta l’accoglimento del ricorso, esimendo il collegio dall’esame delle ulteriori doglianze.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.