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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/10/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G.944/2018 e discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Schiena, Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia, Resistente CP_1
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici annualità 2007, 2008 e 2009
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2018 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola nel corso dell'anno 2007 per 140 Controparte_2 giorni e dell'azienda agricola IS BR negli anni 2008 e 2009 per 140 giornate occupandosi della raccolta e della piantagione di frutta (meloni e fragole) e ortaggi
(pomodori, fagiolini, piselli, peperoni, rape e broccoli) percependo una retribuzione giornaliera di circa € 30,00 nel 2007 di €.37,00 nel 2008 e di €.39,00 nel 2009 corrisposta in contanti dal titolare dell'azienda. Rappresentava che, a seguito di un'istanza di accesso agli atti del 27.11.2017 per poter visionare gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Francavilla Fontana ed a seguito del riscontro dell' aveva scoperto il riconoscimento di un minor numero di giornate lavorative CP_1 con la conseguente cancellazione di giornate lavorative eseguita mediante la pubblicazione del terzo elenco di variazione del 2016.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza per gli anni 2007, 2008 e 2009 ed il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per i medesimi anni.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1 sollevando un'eccezione preliminare di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970 convertito in L. n.83/1970 sostenendo che il ricorso era stato presentato in data 22.02.2018 allorquando il termine di 120 giorni, ex lege previsto, era spirato da tempo essendo decorso in data 30.05.2017, avendo iniziato a decorrere in data 30.01.2017, e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione a seguito della delega da parte della dott.ssa Forastiere con provvedimento del
30.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare si deve esaminare l'eccezione preliminare di decadenza dell'azione sollevata dalla parte resistente che ha invocato l'applicazione art. 22 D.L. n. 7/1970 convertito in L. n.83/1970. L'assunto dell' è che il termine per la presentazione del CP_1 ricorso decorreva dal 30.01.2017 e scadeva, pertanto, in data 30.05.207 con conseguente declaratoria di decadenza dell'azione avendo la ricorrente depositato il ricorso in data 22.02.2018.
L'eccezione preliminare sollevata dall' non merita accoglimento. CP_1
L' ha sostenuto che la notifica della parziale cancellazione delle giornate CP_1 lavorative per gli anni 2007, 2008 e 2009 sarebbe stata correttamente eseguita mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, soltanto per il periodo “dal 15 al
30/12/2016”, del terzo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2016. La pubblicazione telematica era regolata dall'art.38 del D.L. n.98/2011, il quale stabiliva che gli elenchi nominativi annuali dovevano essere notificati ai lavoratori agricoli mediante pubblicazione telematica effettuata dall' sul proprio sito internet CP_1
“secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso” e che, in caso di disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai lavoratori CP_1 interessati sempre mediante la pubblicazione telematica con le suindicate “tecniche” da essa stabilite. La suddetta disposizione rimetteva dunque all il compito di CP_1 prescrivere le modalità (“specifiche tecniche”) per la pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione, ragion per cui l'istituto previdenziale emetteva la circolare n.82 del 14/06/2012. Orbene su detta regolamentazione è intervenuta la CP_1 sentenza n.45 del 23/03/2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.38, comma 7, del
D.L. n.98/2011, rilevando che ““le censure del giudice rimettente investono la circolare
n.82 del 2012 (relativa sia alla pubblicazione degli elenchi annuali che di quelli trimestrali di variazione), con la quale l' ha definito, in attuazione della disposizione CP_1 censurata, le “specifiche tecniche” della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui “decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili”, e che sarebbe pertanto “tale previsione a compromettere in modo irragionevole il diritto di difesa, in quanto incide sul diritto dell'interessato a utilizzare l'intero termine di legge previsto per
l'impugnazione anche per la conoscenza del provvedimento, potendo egli predisporre il ricorso comunque tempestivamente nell'imminenza della scadenza del termine stesso”.
In questa pronuncia la Corte Costituzionale ha affermato che i provvedimenti di disconoscimento di giornate lavorative pubblicati telematicamente:“incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art.38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale”. Il pronunciamento della Corte Costituzionale determina di fatto l'illegittimità della Circolare CP_1
n.82/2012, perché irrimediabilmente lesiva del diritto di difesa tutelato dagli artt.117 e
24 della Costituzione e, per conseguenza, la nullità della notificazione eseguita mediante pubblicazione sul sito internet - per soli 15 giorni - del terzo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2016 attestante la parziale cancellazione delle giornate lavorative per gli anni 2007, 2008 e 2009. Peraltro non può non evidenziarsi che la normativa in vigore risulta essere stata modificata dal legislatore che con l'art.43, comma 7, del D.L. n.76 del 16/07/2020 ha modificato il comma 7 dell'art.38 del D.L.
n.98 del 6/07/2011, cancellando la notificazione attraverso la pubblicazione su internet e prescrivendo invece la “notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea
a garantire la piena conoscibilità”.
E comunque, nella fattispecie in esame, in applicazione della disposizione di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice ritiene di richiama le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 209/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 10/2/2021 in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio dalle quali non sussiste motivo di discostarsi: “Tanto premesso, in relazione al caso in esame, si deve verificare quale sia il momento in cui l'appellante è venuta a conoscenza dei provvedimenti di rigetto, al fine di accertare l'eventuale decadenza dall'azione.
Sul punto l' nella propria memoria contesta le affermazioni dell'appellante in CP_1 relazione alla notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, affermando che la pubblicazione on line delle cancellazioni ha valore di pubblicità legale e fa fede, in relazione alla data di pubblicazione, riguardo il momento in cui il lavoratore ne viene a conoscenza.
Tuttavia, l' non considera il fatto che la normativa relativa alla pubblicità legale CP_3 mediante inserimento nel sito internet è stata introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 98 del
6 luglio 2011 “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all' Controparte_4
) ai sensi dell'art. 6, commi1,3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
[...] CP_1
n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato …”, mentre nl caso in esame sono state cancellate 36 giornate relativamente all'anno 2009, la cui cancellazione non è soggetta al regime di pubblicità a mezzo pubblicazione nel sito internet.
Non essendo operante all'epoca il prescritto regime di pubblicità legale, è necessario verificare la data di effettiva notifica dei provvedimenti datati 30.09.2014 e
02.10.2014…”.
Orbene, in applicazione del principio di diritto suindicato condiviso dal presente Giudice, oltre al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale richiamata, si deve rilevare che parte ricorrente ha offerto prova di aver inoltrato istanza di accesso agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Francavilla Fontana, dopo aver preso atto dell'avvenuta riduzione delle giornate di lavoro svolto in agricoltura nelle annualità
2007, 2008 e 2009 (cfr. allegato n.4 del ricorso introduttivo), in data 29/11/2017. Per conseguenza, deve ritenersi che il ricorso, essendo stato presentato in data 22/2/2018, risulta essere stato tempestivamente presentato e l'eccezione preliminare di decadenza dell'azione sollevata da parte resistente merita di essere rigettata.
Nel merito, poi, nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritto negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza, per gli anni 2007, 2008 e
2009 per aver effettuato 140 giornate di lavoro per ogni anno.
Di contro, l ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 degli accertamenti ispettivi nei confronti dell'azienda agricola IS BR conclusi con la redazione di un verbale ispettivo avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dal 01.01.2013 al
31.07.2018. Nel verbale prodotto, gli ispettori hanno concluso che la cancellazione trae giustificazione dalla mancata prova della reale instaurazione dei rapporti di lavori e dell'attuale svolgimento dell'attività lavorativa. Tutto il modello organizzativo della titolare dell'azienda si sarebbe concretizzato in un “modus operandi” finalizzato a condurre all'errore gli Uffici dell'Istituto preposti alla validazione delle Denunce Aziendali presentate.”.
In effetti, il verbale posto a fondamento della cancellazione delle giornate agricole redatto in data 12.05.2012, gli ispettori verbalizzanti, dopo aver esaminato la situazione dell'azienda agricola “IS BR”, relativamente al periodo dall'1/8/2007 al
21/5/2012, con conseguente riconoscimento dei rapporti lavorativi stretti tra la ricorrente e la azienda relativo all'anno 2007, esaminando i fondi Controparte_2 condotti, le coltivazioni praticate e dopo aver esaminato i documenti contabili, hanno disconosciuto il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda, fondando la propria decisione sui seguenti elementi: a) sproporzione tra il reale fabbisogno annuo (accertato avvalendosi delle tabelle ettaro-culturali) e la stima tecnica del fabbisogno di manodopera per la coltivazione delle colture indicate e per le estensioni dichiarate;
b) antieconomicità della gestione ove la ditta avesse effettivamente retribuito tutti i lavoratori denunciati, stante la sproporzione tra costi e ricavi.
Le conclusioni cui sono giunti gli ispettori verbalizzanti non risultano, a parere del
Giudicante, essere fondate su elementi ragionevolmente univoci.
In effetti, il fabbisogno di giornate lavorative è stato individuato attraverso il generico richiamo di parametri forniti dalle tabelle ettaro-coltura previste con decreto della
Giunta Regionale Basilicata 15/12/1997, in uso presso la provincia di Matera, secondo modalità che appaiono insufficienti, considerato che la stima tecnica, per costituire valido parametro di riferimento per il riscontro delle denunce di manodopera delle singole aziende, deve essere elaborata mediante l'utilizzo e l'esposizione di tutti i dati tecnici e descrittivi necessari a rendere comparabile la valutazione presuntiva astratta eseguita dagli ispettori con la peculiare situazione concreta del fabbisogno lavorativo di ciascuna azienda. Tali elementi devono essere indicati esplicitamente in modo tale che la contestazione delle eventuali incongruità rinvenute nelle denunce di manodopera del singolo datore di lavoro agricolo sia supportata da una adeguata motivazione e che, quindi, sia possibile eseguire la verifica dei fatti contestati da parte dell'interessato e del giudice investito della questione (cfr. C. Appello Milano sent. n. 326/2003; Tribunale di Pavia, sent. n. 88/2002).
Allo stesso modo, non appare decisivo l'argomento secondo cui, secondo gli assunti degli ispettori, ci sarebbe stata una antieconomicità della gestione, in quanto i costi avrebbero superato i ricavi. Si tratta di un argomento che attiene a un dato di regolarità contabile aziendale che, in carenza di ulteriori elementi probatori, non appare significativo al fine di ritenere l'insussistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, per il numero di giornate dichiarate. Per tali motivi il contenuto del verbale degli ispettori non appare condivisibile e non supportato da idonea documentazione contabile.
Ciò posto, occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 21 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. n. 13877/2012, Sent. Cass. 26561/2018).
È pacifico, dunque, che l'onere probatorio gravi sul lavoratore nei casi, come quello di specie, di cancellazione dagli elenchi nominativi dopo l'iniziale iscrizione. Infatti,
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali, funzione che viene meno nel momento in cui l disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro esercitando le facoltà CP_1 di cui all'art. 9 del d.lgs n.375 del 1993. In tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro (Cass. n. 18605/2017).
E ancora la Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 3556/2023 e 11787/2024 ha precisato che "l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro;
in quest'ottica, anzi, la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione".
Orbene, è convincimento del Tribunale che, alla luce dei principi sopra richiamati e del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio, il ricorrente abbia fornito validi elementi probatori tali da superare le risultanze dell'accertamento ispettivo e da poter provare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle aziende agricole, come emerge anche dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, presupposto necessario per l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli.
Per contra, l'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente è stato confermato nel presente giudizio dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni escussi , e che hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 le mansioni svolte dalla ricorrente, addetta alla raccolta ed alla piantagione di frutta ed ortaggi vari, i fondi presso cui ha prestato la propria attività lavorativa, fondi siti in agro di Marconia/Pisticci (Mt); il periodo lavorativo per come indicato in ricorso, 2007, 2008
e 2009, ad eccezione della teste la retribuzione percepita €.30,00 al giorno Tes_3 per il 2007, €.37,00 per il 2008 ed €.39,00 per il 2009; ed il numero di ore di lavoro al giorno, circa 7.
Si deve rilevare, peraltro, ai fini della rilevanza processuale, che le dichiarazioni testimoniali rese dalle testimoni di parte ricorrente, non risulta essere state contestate dall' con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc in applicazione del principio di non CP_1 contestazione.
Infine, in atti non consta dichiarazione resa dalla ricorrente in fase ispettiva dalla quale far evincere elementi di contraddittorietà rispetto al dato probatorio accertato nell'istruttoria ammessa.
Alla luce del contributo offerto dai testi corroborato dalla documentazione in atti quali i modelli , registro d'impresa sezione matricola e paga degli anni 2007 e 2008 e la CP_1 comunicazione obbligatoria per l'anno 2009, si ritiene che, non ci siano Parte_2 elementi in atti che consentano di ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo subordinato dedotto in giudizio avendo, per contra, la ricorrente, dato ampia prova del diritto rivendicato.
Alla luce delle argomentazioni suesposte, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2007, 2008 e 2009 per il numero di giornate indicate, la legittimità delle somme a suo tempo percepite dal ricorrente a titolo di disoccupazione agricola e ad ogni trattamento di famiglia a suo tempo percepito in relazione alle suindicate annualità in forza dell'originaria iscrizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in applicazione del DM n.55/2014 e dei parametri di legge con una riduzione della metà per il carattere seriale del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_3
nei confronti di , così provvede;
[...] CP_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno anno 2007 e per un numero di giornate pari a 140, per l'anno 2008 ad un numero di giornate pari a 140, per l'anno 2009 ad un numero di giornate pari a 140 e per l'effetto ordina all' di adottare i provvedimenti CP_1 consequenziali;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 2.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettario, iva e cpa, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 16.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G.944/2018 e discussa all'udienza del 16.10.2025, promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Schiena, Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia, Resistente CP_1
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici annualità 2007, 2008 e 2009
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2018 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola nel corso dell'anno 2007 per 140 Controparte_2 giorni e dell'azienda agricola IS BR negli anni 2008 e 2009 per 140 giornate occupandosi della raccolta e della piantagione di frutta (meloni e fragole) e ortaggi
(pomodori, fagiolini, piselli, peperoni, rape e broccoli) percependo una retribuzione giornaliera di circa € 30,00 nel 2007 di €.37,00 nel 2008 e di €.39,00 nel 2009 corrisposta in contanti dal titolare dell'azienda. Rappresentava che, a seguito di un'istanza di accesso agli atti del 27.11.2017 per poter visionare gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Francavilla Fontana ed a seguito del riscontro dell' aveva scoperto il riconoscimento di un minor numero di giornate lavorative CP_1 con la conseguente cancellazione di giornate lavorative eseguita mediante la pubblicazione del terzo elenco di variazione del 2016.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza per gli anni 2007, 2008 e 2009 ed il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per i medesimi anni.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1 sollevando un'eccezione preliminare di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970 convertito in L. n.83/1970 sostenendo che il ricorso era stato presentato in data 22.02.2018 allorquando il termine di 120 giorni, ex lege previsto, era spirato da tempo essendo decorso in data 30.05.2017, avendo iniziato a decorrere in data 30.01.2017, e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione a seguito della delega da parte della dott.ssa Forastiere con provvedimento del
30.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
***
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare si deve esaminare l'eccezione preliminare di decadenza dell'azione sollevata dalla parte resistente che ha invocato l'applicazione art. 22 D.L. n. 7/1970 convertito in L. n.83/1970. L'assunto dell' è che il termine per la presentazione del CP_1 ricorso decorreva dal 30.01.2017 e scadeva, pertanto, in data 30.05.207 con conseguente declaratoria di decadenza dell'azione avendo la ricorrente depositato il ricorso in data 22.02.2018.
L'eccezione preliminare sollevata dall' non merita accoglimento. CP_1
L' ha sostenuto che la notifica della parziale cancellazione delle giornate CP_1 lavorative per gli anni 2007, 2008 e 2009 sarebbe stata correttamente eseguita mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, soltanto per il periodo “dal 15 al
30/12/2016”, del terzo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2016. La pubblicazione telematica era regolata dall'art.38 del D.L. n.98/2011, il quale stabiliva che gli elenchi nominativi annuali dovevano essere notificati ai lavoratori agricoli mediante pubblicazione telematica effettuata dall' sul proprio sito internet CP_1
“secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso” e che, in caso di disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai lavoratori CP_1 interessati sempre mediante la pubblicazione telematica con le suindicate “tecniche” da essa stabilite. La suddetta disposizione rimetteva dunque all il compito di CP_1 prescrivere le modalità (“specifiche tecniche”) per la pubblicazione degli elenchi trimestrali di variazione, ragion per cui l'istituto previdenziale emetteva la circolare n.82 del 14/06/2012. Orbene su detta regolamentazione è intervenuta la CP_1 sentenza n.45 del 23/03/2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.38, comma 7, del
D.L. n.98/2011, rilevando che ““le censure del giudice rimettente investono la circolare
n.82 del 2012 (relativa sia alla pubblicazione degli elenchi annuali che di quelli trimestrali di variazione), con la quale l' ha definito, in attuazione della disposizione CP_1 censurata, le “specifiche tecniche” della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui “decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili”, e che sarebbe pertanto “tale previsione a compromettere in modo irragionevole il diritto di difesa, in quanto incide sul diritto dell'interessato a utilizzare l'intero termine di legge previsto per
l'impugnazione anche per la conoscenza del provvedimento, potendo egli predisporre il ricorso comunque tempestivamente nell'imminenza della scadenza del termine stesso”.
In questa pronuncia la Corte Costituzionale ha affermato che i provvedimenti di disconoscimento di giornate lavorative pubblicati telematicamente:“incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art.38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale”. Il pronunciamento della Corte Costituzionale determina di fatto l'illegittimità della Circolare CP_1
n.82/2012, perché irrimediabilmente lesiva del diritto di difesa tutelato dagli artt.117 e
24 della Costituzione e, per conseguenza, la nullità della notificazione eseguita mediante pubblicazione sul sito internet - per soli 15 giorni - del terzo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2016 attestante la parziale cancellazione delle giornate lavorative per gli anni 2007, 2008 e 2009. Peraltro non può non evidenziarsi che la normativa in vigore risulta essere stata modificata dal legislatore che con l'art.43, comma 7, del D.L. n.76 del 16/07/2020 ha modificato il comma 7 dell'art.38 del D.L.
n.98 del 6/07/2011, cancellando la notificazione attraverso la pubblicazione su internet e prescrivendo invece la “notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea
a garantire la piena conoscibilità”.
E comunque, nella fattispecie in esame, in applicazione della disposizione di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice ritiene di richiama le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 209/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 10/2/2021 in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio dalle quali non sussiste motivo di discostarsi: “Tanto premesso, in relazione al caso in esame, si deve verificare quale sia il momento in cui l'appellante è venuta a conoscenza dei provvedimenti di rigetto, al fine di accertare l'eventuale decadenza dall'azione.
Sul punto l' nella propria memoria contesta le affermazioni dell'appellante in CP_1 relazione alla notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, affermando che la pubblicazione on line delle cancellazioni ha valore di pubblicità legale e fa fede, in relazione alla data di pubblicazione, riguardo il momento in cui il lavoratore ne viene a conoscenza.
Tuttavia, l' non considera il fatto che la normativa relativa alla pubblicità legale CP_3 mediante inserimento nel sito internet è stata introdotto dall'art. 38 del D.L. n. 98 del
6 luglio 2011 “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all' Controparte_4
) ai sensi dell'art. 6, commi1,3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
[...] CP_1
n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato …”, mentre nl caso in esame sono state cancellate 36 giornate relativamente all'anno 2009, la cui cancellazione non è soggetta al regime di pubblicità a mezzo pubblicazione nel sito internet.
Non essendo operante all'epoca il prescritto regime di pubblicità legale, è necessario verificare la data di effettiva notifica dei provvedimenti datati 30.09.2014 e
02.10.2014…”.
Orbene, in applicazione del principio di diritto suindicato condiviso dal presente Giudice, oltre al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale richiamata, si deve rilevare che parte ricorrente ha offerto prova di aver inoltrato istanza di accesso agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Francavilla Fontana, dopo aver preso atto dell'avvenuta riduzione delle giornate di lavoro svolto in agricoltura nelle annualità
2007, 2008 e 2009 (cfr. allegato n.4 del ricorso introduttivo), in data 29/11/2017. Per conseguenza, deve ritenersi che il ricorso, essendo stato presentato in data 22/2/2018, risulta essere stato tempestivamente presentato e l'eccezione preliminare di decadenza dell'azione sollevata da parte resistente merita di essere rigettata.
Nel merito, poi, nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritto negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza, per gli anni 2007, 2008 e
2009 per aver effettuato 140 giornate di lavoro per ogni anno.
Di contro, l ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 degli accertamenti ispettivi nei confronti dell'azienda agricola IS BR conclusi con la redazione di un verbale ispettivo avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dal 01.01.2013 al
31.07.2018. Nel verbale prodotto, gli ispettori hanno concluso che la cancellazione trae giustificazione dalla mancata prova della reale instaurazione dei rapporti di lavori e dell'attuale svolgimento dell'attività lavorativa. Tutto il modello organizzativo della titolare dell'azienda si sarebbe concretizzato in un “modus operandi” finalizzato a condurre all'errore gli Uffici dell'Istituto preposti alla validazione delle Denunce Aziendali presentate.”.
In effetti, il verbale posto a fondamento della cancellazione delle giornate agricole redatto in data 12.05.2012, gli ispettori verbalizzanti, dopo aver esaminato la situazione dell'azienda agricola “IS BR”, relativamente al periodo dall'1/8/2007 al
21/5/2012, con conseguente riconoscimento dei rapporti lavorativi stretti tra la ricorrente e la azienda relativo all'anno 2007, esaminando i fondi Controparte_2 condotti, le coltivazioni praticate e dopo aver esaminato i documenti contabili, hanno disconosciuto il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda, fondando la propria decisione sui seguenti elementi: a) sproporzione tra il reale fabbisogno annuo (accertato avvalendosi delle tabelle ettaro-culturali) e la stima tecnica del fabbisogno di manodopera per la coltivazione delle colture indicate e per le estensioni dichiarate;
b) antieconomicità della gestione ove la ditta avesse effettivamente retribuito tutti i lavoratori denunciati, stante la sproporzione tra costi e ricavi.
Le conclusioni cui sono giunti gli ispettori verbalizzanti non risultano, a parere del
Giudicante, essere fondate su elementi ragionevolmente univoci.
In effetti, il fabbisogno di giornate lavorative è stato individuato attraverso il generico richiamo di parametri forniti dalle tabelle ettaro-coltura previste con decreto della
Giunta Regionale Basilicata 15/12/1997, in uso presso la provincia di Matera, secondo modalità che appaiono insufficienti, considerato che la stima tecnica, per costituire valido parametro di riferimento per il riscontro delle denunce di manodopera delle singole aziende, deve essere elaborata mediante l'utilizzo e l'esposizione di tutti i dati tecnici e descrittivi necessari a rendere comparabile la valutazione presuntiva astratta eseguita dagli ispettori con la peculiare situazione concreta del fabbisogno lavorativo di ciascuna azienda. Tali elementi devono essere indicati esplicitamente in modo tale che la contestazione delle eventuali incongruità rinvenute nelle denunce di manodopera del singolo datore di lavoro agricolo sia supportata da una adeguata motivazione e che, quindi, sia possibile eseguire la verifica dei fatti contestati da parte dell'interessato e del giudice investito della questione (cfr. C. Appello Milano sent. n. 326/2003; Tribunale di Pavia, sent. n. 88/2002).
Allo stesso modo, non appare decisivo l'argomento secondo cui, secondo gli assunti degli ispettori, ci sarebbe stata una antieconomicità della gestione, in quanto i costi avrebbero superato i ricavi. Si tratta di un argomento che attiene a un dato di regolarità contabile aziendale che, in carenza di ulteriori elementi probatori, non appare significativo al fine di ritenere l'insussistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, per il numero di giornate dichiarate. Per tali motivi il contenuto del verbale degli ispettori non appare condivisibile e non supportato da idonea documentazione contabile.
Ciò posto, occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 21 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. n. 13877/2012, Sent. Cass. 26561/2018).
È pacifico, dunque, che l'onere probatorio gravi sul lavoratore nei casi, come quello di specie, di cancellazione dagli elenchi nominativi dopo l'iniziale iscrizione. Infatti,
l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali, funzione che viene meno nel momento in cui l disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro esercitando le facoltà CP_1 di cui all'art. 9 del d.lgs n.375 del 1993. In tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro (Cass. n. 18605/2017).
E ancora la Corte di Cassazione, nelle sentenze n. 3556/2023 e 11787/2024 ha precisato che "l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro;
in quest'ottica, anzi, la cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento, quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice l'obbligo di accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione".
Orbene, è convincimento del Tribunale che, alla luce dei principi sopra richiamati e del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio, il ricorrente abbia fornito validi elementi probatori tali da superare le risultanze dell'accertamento ispettivo e da poter provare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle aziende agricole, come emerge anche dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, presupposto necessario per l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli.
Per contra, l'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente è stato confermato nel presente giudizio dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni escussi , e che hanno confermato Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 le mansioni svolte dalla ricorrente, addetta alla raccolta ed alla piantagione di frutta ed ortaggi vari, i fondi presso cui ha prestato la propria attività lavorativa, fondi siti in agro di Marconia/Pisticci (Mt); il periodo lavorativo per come indicato in ricorso, 2007, 2008
e 2009, ad eccezione della teste la retribuzione percepita €.30,00 al giorno Tes_3 per il 2007, €.37,00 per il 2008 ed €.39,00 per il 2009; ed il numero di ore di lavoro al giorno, circa 7.
Si deve rilevare, peraltro, ai fini della rilevanza processuale, che le dichiarazioni testimoniali rese dalle testimoni di parte ricorrente, non risulta essere state contestate dall' con le conseguenze di cui all'art. 115 cpc in applicazione del principio di non CP_1 contestazione.
Infine, in atti non consta dichiarazione resa dalla ricorrente in fase ispettiva dalla quale far evincere elementi di contraddittorietà rispetto al dato probatorio accertato nell'istruttoria ammessa.
Alla luce del contributo offerto dai testi corroborato dalla documentazione in atti quali i modelli , registro d'impresa sezione matricola e paga degli anni 2007 e 2008 e la CP_1 comunicazione obbligatoria per l'anno 2009, si ritiene che, non ci siano Parte_2 elementi in atti che consentano di ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo subordinato dedotto in giudizio avendo, per contra, la ricorrente, dato ampia prova del diritto rivendicato.
Alla luce delle argomentazioni suesposte, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2007, 2008 e 2009 per il numero di giornate indicate, la legittimità delle somme a suo tempo percepite dal ricorrente a titolo di disoccupazione agricola e ad ogni trattamento di famiglia a suo tempo percepito in relazione alle suindicate annualità in forza dell'originaria iscrizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in applicazione del DM n.55/2014 e dei parametri di legge con una riduzione della metà per il carattere seriale del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_3
nei confronti di , così provvede;
[...] CP_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno anno 2007 e per un numero di giornate pari a 140, per l'anno 2008 ad un numero di giornate pari a 140, per l'anno 2009 ad un numero di giornate pari a 140 e per l'effetto ordina all' di adottare i provvedimenti CP_1 consequenziali;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 2.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettario, iva e cpa, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 16.10.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO
Avv. SIMONE COPPOLA