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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 285/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Comune di Chiavari - Piazza N.s. Dell'Orto 1 16403 Chiavari GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2914 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2913 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il Comune di Chiavari, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza di primo grado confermando gli avvisi di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa
Resistente/Appellato: La contribuente chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente N.B. impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2019 e 2020 per insufficiente corresponsione IMU.
nel ricorso introduttivo contestava il calcolo dell'IMU per aver diritto alla riduzione del 25% dell'imposta degli immobili di cui alla categoria catastale A/1.
Eccepiva e rilevava la contraddittorietà delle delibere in contrasto con il Regolamento del 2020che prevedeva, invece, la riduzione per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9 come previsto dalla legge di
Stato che mira ad agevolare i contribuenti che scelgono di dare in locazione i loro immobili a canone concordato con intervento delle Associazioni di proprietari ed inquilini.
Il Comune di Chiavari sicostituiva in giudizio contestando l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità degli avvisi di accertamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il Comune di Chiavari che, nel denunciarne l'erroneità ed illeghittimità, eccepisce la carenza di motivazione sul fatto essenziale per la decisione costituita dalla validità delle delibere del Consiglio comunale e dalla mancata impugnazione delle stesse per le annualità2019 e 2020 in materia IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Chiavari non ha applicato la riduzione del 25% fissata dalla normativa statale per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9, nella specie trati di immobili in categoria A/1, per i quali venga stipulato un contratto a canone concordato ad uso abitativo 3+2 con intervento delle Associazioni di categoria.
Il Collegio deve esaminare la correttezza dell'operato del Comune di Chiavari nell'escludere l'applicazione della suddetta riduzione.
La legge dello Stato prevede che i Comuni debbano sottoporre all'esame del Ministero delle Finanze le delibere di approvazione delle aliquote applicabili agli immobili soggetti all'imposta comunale-
L'Ente in questione ha osservato tale procedura sottoponendo ad approvazione del Ministero le delibere del Consiglio Comunale che stabilivano le aliquote per le annulaità in oggetto.
Il Ministero, verificata la regolarità della procedura, inseriva le delibere nel Portale Nazionale e le pòubblicava sul sito del Dipartimento delle Finanze, nulla aveva da obiettare in merito alle aliquote deliberate ed in particolare a quelle relative agli immobili inseriti nella Categoria A/1. La delibera sulla applicazione delle aliquote per gli anni 2019-2020 deve, pertanto, considerarsi legittima.
Nella specie non risulta agli atti che tali delibere siano state impugnate davanti al Giudice amministrativo
(TAR) e, pertanto, ogni contestazione in merito alle aliquote approvate non può trovare ingresso in questo processo.
A maggior ragione della tesi del Comune é la considerazione che lo Stato riconosce ai Comuni la facoltà di disciplinare i propri tributi ex art. 52 comma 1 D.lgs. n446/97 nel rispetto delle fattispecie individuate dalla legge nazionale.
Peraltro la legge di Stato sulle esenzioni o riduzioni delle imposte comunali é espressa non nella obbligatorietà dell'applicazione ma nella facoltà dei Comuni di applicarla o meno.
Del resto la legge statale stabilisce che le aliquote IMU applicate normalmente possono essere modificate in aumento o diminuizione entro i limiti stabiliti dalla legge.
Quindi esiste la facoltà ma non l'obbligo per i Comuni di applicare la riduzione prevista dalla legge statale.
Si ritiene, pertanto, che le delibere del Consiglio Comunale siano legittime.
Per quanto sopra accoglie l'appello del Comune di Chiavari. la controvertibilità della materia giuistifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, accoglie l'appello e respinge il ricorso di primo grado. spese del giudizio compensate
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
VENTURINI MARIO CARLO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 285/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Comune di Chiavari - Piazza N.s. Dell'Orto 1 16403 Chiavari GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 190/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2914 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2913 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il Comune di Chiavari, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza di primo grado confermando gli avvisi di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa
Resistente/Appellato: La contribuente chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente N.B. impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2019 e 2020 per insufficiente corresponsione IMU.
nel ricorso introduttivo contestava il calcolo dell'IMU per aver diritto alla riduzione del 25% dell'imposta degli immobili di cui alla categoria catastale A/1.
Eccepiva e rilevava la contraddittorietà delle delibere in contrasto con il Regolamento del 2020che prevedeva, invece, la riduzione per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9 come previsto dalla legge di
Stato che mira ad agevolare i contribuenti che scelgono di dare in locazione i loro immobili a canone concordato con intervento delle Associazioni di proprietari ed inquilini.
Il Comune di Chiavari sicostituiva in giudizio contestando l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità degli avvisi di accertamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il Comune di Chiavari che, nel denunciarne l'erroneità ed illeghittimità, eccepisce la carenza di motivazione sul fatto essenziale per la decisione costituita dalla validità delle delibere del Consiglio comunale e dalla mancata impugnazione delle stesse per le annualità2019 e 2020 in materia IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Chiavari non ha applicato la riduzione del 25% fissata dalla normativa statale per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9, nella specie trati di immobili in categoria A/1, per i quali venga stipulato un contratto a canone concordato ad uso abitativo 3+2 con intervento delle Associazioni di categoria.
Il Collegio deve esaminare la correttezza dell'operato del Comune di Chiavari nell'escludere l'applicazione della suddetta riduzione.
La legge dello Stato prevede che i Comuni debbano sottoporre all'esame del Ministero delle Finanze le delibere di approvazione delle aliquote applicabili agli immobili soggetti all'imposta comunale-
L'Ente in questione ha osservato tale procedura sottoponendo ad approvazione del Ministero le delibere del Consiglio Comunale che stabilivano le aliquote per le annulaità in oggetto.
Il Ministero, verificata la regolarità della procedura, inseriva le delibere nel Portale Nazionale e le pòubblicava sul sito del Dipartimento delle Finanze, nulla aveva da obiettare in merito alle aliquote deliberate ed in particolare a quelle relative agli immobili inseriti nella Categoria A/1. La delibera sulla applicazione delle aliquote per gli anni 2019-2020 deve, pertanto, considerarsi legittima.
Nella specie non risulta agli atti che tali delibere siano state impugnate davanti al Giudice amministrativo
(TAR) e, pertanto, ogni contestazione in merito alle aliquote approvate non può trovare ingresso in questo processo.
A maggior ragione della tesi del Comune é la considerazione che lo Stato riconosce ai Comuni la facoltà di disciplinare i propri tributi ex art. 52 comma 1 D.lgs. n446/97 nel rispetto delle fattispecie individuate dalla legge nazionale.
Peraltro la legge di Stato sulle esenzioni o riduzioni delle imposte comunali é espressa non nella obbligatorietà dell'applicazione ma nella facoltà dei Comuni di applicarla o meno.
Del resto la legge statale stabilisce che le aliquote IMU applicate normalmente possono essere modificate in aumento o diminuizione entro i limiti stabiliti dalla legge.
Quindi esiste la facoltà ma non l'obbligo per i Comuni di applicare la riduzione prevista dalla legge statale.
Si ritiene, pertanto, che le delibere del Consiglio Comunale siano legittime.
Per quanto sopra accoglie l'appello del Comune di Chiavari. la controvertibilità della materia giuistifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, accoglie l'appello e respinge il ricorso di primo grado. spese del giudizio compensate