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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3155/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
AL CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecatini Terme (PT), corso Matteotti n. 16, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA Parte_2 C.F._2
AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pescia (PT), via L. Galeotti n. 88, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente sia per loro stessi che per le figlie minori;
c) la casa coniugale, situata in Montecarlo (LU), Via del Molinetto n. 8, concessa in locazione con contratto n. 001671 serie 3T registrato in Pescia (PT) in data 01.08.2019, che proseguirà solo nei Part confronti della Sig.ra (cfr. doc. n. 12) a seguito del trasferimento altrove del Sig. il quale Pt_2 resterà terzo garante soltanto fino alla scadenza del contratto di locazione in essere (31.08.2027),
1 Part verrà assegnata alla Sig.ra In tal senso, il Sig. il quale medio tempore ha provveduto Pt_2 ad avviare l'incombente relativo al cambio anagrafico di residenza, dovrà provvedere, entro e non oltre il termine di un mese dalla pronuncia della separazione, al ritiro ed all'asportazione di tutti i suoi effetti personali ed i beni di sua proprietà, nulla avendo a pretendere di quanto rimasto nella casa coniugale;
d) le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, mantenendo la residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa situata in Montecarlo (LU), Via del Molinetto n. 8; f) in riferimento alla frequentazione con il padre, tenendo conto delle loro specifiche esigenze, inclinazioni, nonché in considerazione degli attuali rapporti in essere tra loro, nonché sulla scorta delle indicazioni terapeutiche fornite dalla psicologa di riferimento della famiglia, Dott.ssa Per_3
nel loro preminente ed esclusivo interesse, le minori ed trascorreranno con il
[...] Per_2 Per_1
Sig. il proprio tempo (durante il quale il padre provvederà direttamente al loro mantenimento Pt_2 ordinario), secondo le seguenti modalità: il mercoledì pomeriggio ed il venerdì pomeriggio, dalle ore 17.30 alle ore 20.30 fino a quando, dopo cena, le accompagnerà a casa della madre ed almeno un pernottamento notturno presso il padre nel fine settimana. Con la prospettiva, qualora ne sussistessero le condizioni propizie, di implementare detto tempo (in ore e/o giorni) nel rispetto dei principi contenuti nel piano genitoriale allegato parte integrante del presente ricorso (cfr. doc. n. 13); g) durante le festività natalizie le figlie minori ed potranno trascorrere, alternando, Per_2 Per_1 negli anni, con i genitori il 24, 25 con l'uno e il 26 Dicembre con l'altro, il 31 Dicembre con l'uno e il 01 Gennaio con l'altro; trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, così come tutte le festività nazionali, quali il giorno dell'Epifania, il 25 Aprile, il 01 Maggio, il 02 Giugno, il 15 Agosto, il 01 Novembre, l'08 Dicembre e, non da ultimo, il giorno del compleanno;
h) in riferimento alle vacanze estive, le figlie minori ed potranno trascorrere con Per_2 Per_1 ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi anticipatamente e, comunque, entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
l) entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, a far fronte alle spese straordinarie delle figlie (intendendosi per tali tutte quelle di cui al Protocollo di Intesa presso il Tribunale di Lucca al quale ci si riporta e che deve intendersi ivi integralmente richiamato), a condizione che vengano previamente concordate e documentate. In tal senso, ciascun genitore, qualora ritenga opportuno sostenere una spesa straordinaria di importo superiore ad Euro 100,00= (cento/00) (non necessitando di preventiva autorizzazione le spese di importo inferiore), dovrà darne comunicazione, con un preavviso di almeno quindici giorni, all'altro, che sarà tenuto a prestare il consenso entro i sette giorni successivi. In caso contrario, la spesa si riterrà tacitamente approvata, con conseguente onere di versare la propria quota. Resta salvo il dovere di entrambi i coniugi di anticipare le spese straordinarie, anche qualora non siano concordate, nel caso di assoluta necessità ed urgenza del figlio che si trovi in quel momento con gli stessi, con diritto al rimborso del 50% da parte del genitore che ha anticipato le spese in questione, secondo le modalità sopra descritte;
m) per quanto riguarda le detrazioni, benefici fiscali e/o assegni familiari, intestati al Sig. i Pt_2 coniugi concordano che vengano riconosciuti interamente a favore della Sig.ra Parte_1
In tal senso il Sig. si impegna a versare i relativi importi, intorno al giorno 23 (ventitré)
[...] Pt_2 di ogni mese, su conto corrente postale al medesimo intestato, con conferimento di delega alla Sig.ra
2 Part per il compimento di operazioni tracciabili, mediante utilizzo esclusivo della relativa carta di pagamento collegata e/o con prelievo diretto nei casi di necessità/urgenza/impossibilità di utilizzo della carta de qua. Le parti concordano, sin da ora, di addivenire ad un'eventuale diversa ripartizione tra loro delle detrazioni, benefici fiscali e/o assegni familiari, intestati al Sig. Pt_2 nell'eventualità di implementazione dei tempi di permanenza delle figlie con il padre;
n) il Sig. verserà, sul conto corrente postale di cui al punto m, entro il giorno 11 (undici) di Pt_2 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori ed , la somma Per_2 Per_1 di Euro 550,00= (cinquecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti convengono, sin da ora, che qualora il sig. debba intervenire, quale garante, al Pt_2 pagamento in favore del locatore del canone di locazione (pari ad € 550,00 al mese) concernente la casa familiare di cui al punto c sopra, sarà esonerato da corrispondere il contributo al mantenimento per le figlie di pari importo;
o) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
p) i ricorrenti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di aver definito, al di fuori del presente atto, ogni altra e diversa questione economica e patrimoniale e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro da pretendere;
q) le parti danno atto che ciascuno provvederà in via autonoma ed al mantenimento diretto, senza pretendere niente l'una dall'altra, degli animali domestici di cui sono rispettivamente proprietari;
r) ciascuna parte provvederà in via autonoma a retribuire il proprio difensore pertanto le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento saranno corrisposte, per la propria posizione, Part dal Sig. personalmente, avendo, invece, la Sig.ra promosso istanza di ammissione al Pt_2
Patrocinio Gratuito a spese dello Stato, sussistendone i presupposti (cfr. doc. n. 16); s) i difensori sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Buggiano (PT) l'1/9/2016, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_2
26/4/2010) e (nata l'[...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_1 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Buggiano (PT) in data 1/9/2016, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Buggiano (PT) all'Atto Numero 19, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 14/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
AL CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecatini Terme (PT), corso Matteotti n. 16, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA Parte_2 C.F._2
AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pescia (PT), via L. Galeotti n. 88, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) i coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente sia per loro stessi che per le figlie minori;
c) la casa coniugale, situata in Montecarlo (LU), Via del Molinetto n. 8, concessa in locazione con contratto n. 001671 serie 3T registrato in Pescia (PT) in data 01.08.2019, che proseguirà solo nei Part confronti della Sig.ra (cfr. doc. n. 12) a seguito del trasferimento altrove del Sig. il quale Pt_2 resterà terzo garante soltanto fino alla scadenza del contratto di locazione in essere (31.08.2027),
1 Part verrà assegnata alla Sig.ra In tal senso, il Sig. il quale medio tempore ha provveduto Pt_2 ad avviare l'incombente relativo al cambio anagrafico di residenza, dovrà provvedere, entro e non oltre il termine di un mese dalla pronuncia della separazione, al ritiro ed all'asportazione di tutti i suoi effetti personali ed i beni di sua proprietà, nulla avendo a pretendere di quanto rimasto nella casa coniugale;
d) le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, mantenendo la residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa situata in Montecarlo (LU), Via del Molinetto n. 8; f) in riferimento alla frequentazione con il padre, tenendo conto delle loro specifiche esigenze, inclinazioni, nonché in considerazione degli attuali rapporti in essere tra loro, nonché sulla scorta delle indicazioni terapeutiche fornite dalla psicologa di riferimento della famiglia, Dott.ssa Per_3
nel loro preminente ed esclusivo interesse, le minori ed trascorreranno con il
[...] Per_2 Per_1
Sig. il proprio tempo (durante il quale il padre provvederà direttamente al loro mantenimento Pt_2 ordinario), secondo le seguenti modalità: il mercoledì pomeriggio ed il venerdì pomeriggio, dalle ore 17.30 alle ore 20.30 fino a quando, dopo cena, le accompagnerà a casa della madre ed almeno un pernottamento notturno presso il padre nel fine settimana. Con la prospettiva, qualora ne sussistessero le condizioni propizie, di implementare detto tempo (in ore e/o giorni) nel rispetto dei principi contenuti nel piano genitoriale allegato parte integrante del presente ricorso (cfr. doc. n. 13); g) durante le festività natalizie le figlie minori ed potranno trascorrere, alternando, Per_2 Per_1 negli anni, con i genitori il 24, 25 con l'uno e il 26 Dicembre con l'altro, il 31 Dicembre con l'uno e il 01 Gennaio con l'altro; trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, così come tutte le festività nazionali, quali il giorno dell'Epifania, il 25 Aprile, il 01 Maggio, il 02 Giugno, il 15 Agosto, il 01 Novembre, l'08 Dicembre e, non da ultimo, il giorno del compleanno;
h) in riferimento alle vacanze estive, le figlie minori ed potranno trascorrere con Per_2 Per_1 ciascun genitore due settimane consecutive, da concordarsi anticipatamente e, comunque, entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
l) entrambi i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, a far fronte alle spese straordinarie delle figlie (intendendosi per tali tutte quelle di cui al Protocollo di Intesa presso il Tribunale di Lucca al quale ci si riporta e che deve intendersi ivi integralmente richiamato), a condizione che vengano previamente concordate e documentate. In tal senso, ciascun genitore, qualora ritenga opportuno sostenere una spesa straordinaria di importo superiore ad Euro 100,00= (cento/00) (non necessitando di preventiva autorizzazione le spese di importo inferiore), dovrà darne comunicazione, con un preavviso di almeno quindici giorni, all'altro, che sarà tenuto a prestare il consenso entro i sette giorni successivi. In caso contrario, la spesa si riterrà tacitamente approvata, con conseguente onere di versare la propria quota. Resta salvo il dovere di entrambi i coniugi di anticipare le spese straordinarie, anche qualora non siano concordate, nel caso di assoluta necessità ed urgenza del figlio che si trovi in quel momento con gli stessi, con diritto al rimborso del 50% da parte del genitore che ha anticipato le spese in questione, secondo le modalità sopra descritte;
m) per quanto riguarda le detrazioni, benefici fiscali e/o assegni familiari, intestati al Sig. i Pt_2 coniugi concordano che vengano riconosciuti interamente a favore della Sig.ra Parte_1
In tal senso il Sig. si impegna a versare i relativi importi, intorno al giorno 23 (ventitré)
[...] Pt_2 di ogni mese, su conto corrente postale al medesimo intestato, con conferimento di delega alla Sig.ra
2 Part per il compimento di operazioni tracciabili, mediante utilizzo esclusivo della relativa carta di pagamento collegata e/o con prelievo diretto nei casi di necessità/urgenza/impossibilità di utilizzo della carta de qua. Le parti concordano, sin da ora, di addivenire ad un'eventuale diversa ripartizione tra loro delle detrazioni, benefici fiscali e/o assegni familiari, intestati al Sig. Pt_2 nell'eventualità di implementazione dei tempi di permanenza delle figlie con il padre;
n) il Sig. verserà, sul conto corrente postale di cui al punto m, entro il giorno 11 (undici) di Pt_2 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori ed , la somma Per_2 Per_1 di Euro 550,00= (cinquecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti convengono, sin da ora, che qualora il sig. debba intervenire, quale garante, al Pt_2 pagamento in favore del locatore del canone di locazione (pari ad € 550,00 al mese) concernente la casa familiare di cui al punto c sopra, sarà esonerato da corrispondere il contributo al mantenimento per le figlie di pari importo;
o) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
p) i ricorrenti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di aver definito, al di fuori del presente atto, ogni altra e diversa questione economica e patrimoniale e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro da pretendere;
q) le parti danno atto che ciascuno provvederà in via autonoma ed al mantenimento diretto, senza pretendere niente l'una dall'altra, degli animali domestici di cui sono rispettivamente proprietari;
r) ciascuna parte provvederà in via autonoma a retribuire il proprio difensore pertanto le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento saranno corrisposte, per la propria posizione, Part dal Sig. personalmente, avendo, invece, la Sig.ra promosso istanza di ammissione al Pt_2
Patrocinio Gratuito a spese dello Stato, sussistendone i presupposti (cfr. doc. n. 16); s) i difensori sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà professionale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Buggiano (PT) l'1/9/2016, dal quale sono nate le due figlie (nata il Per_2
26/4/2010) e (nata l'[...]), entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_1 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Buggiano (PT) in data 1/9/2016, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Buggiano (PT) all'Atto Numero 19, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2016, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buggiano (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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