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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4624 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti CASTELLANO FRANCESCA e GALLITTELI LUCIA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. LEMBO MARIA ROSARIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) il 06.06.2003 con la resistente, da cui era nato il figlio il 16.10.2006). A sostegno della domanda deduceva che era venuta Per_1 meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 10.01.2025. Nella sentenza della separazione era
1 stato posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di €
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio, la determinazione di un assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio da versare direttamente allo stesso in quanto maggiorenne, porre le spese straordinarie di a carico di entrambi i genitori, nella Per_1 misura del 70% a carico di e del 30% a carico di Controparte_1 Parte_1
In data 7.11.2025 si costituiva la resistente dichiarando di aver raggiunto un accordo con il ricorrente nei seguenti termini:
1) e chiedono di non disporre nulla in merito Parte_1 Controparte_1 all'assegnazione della già casa coniugale, la quale è e rimane di proprietà esclusiva della signora;
Controparte_1
2) e , si obbligano a versare, in ragione del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese, direttamente al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, quale Controparte_2 contributo al di lui mantenimento, un assegno mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) e si obbligano a farsi carico, in ragione del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno, delle spese straordinarie del figlio come individuate e con le Controparte_2 modalità previste dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
4) e , nell'intento di definire transattivamente ogni Parte_1 Controparte_1 questione economica insorta con riferimento alle spese straordinarie del figlio CP_2 concordano che il 12 dicembre 2025, giorno della comparizione
[...] Parte_1 delle parti innanzi al Giudice Relatore, corrisponderà a , a mezzo Controparte_1 bonifico bancario, la somma di euro 2.000,00;
5) e , con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1 Controparte_1 dichiarano, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione
e/o causa e tanto sia con riferimento ai giudizi di separazione e divorzio, sia con riferimento a qualsiasi altra questione, rinunciando espressamente ad ogni e qualsiasi diritto e/o pretesa e/o azione e/o eccezione e/o richiesta per qualunque titolo, causa e/o ragione, nonché ogni rapporto sostanziale, patrimoniale, risarcitorio, contrattuale e contenzioso ancorché non ancora azionato, ritenendo transattivamente risolto e definito ogni loro rapporto, fatto salvo esclusivamente il diritto di di Controparte_1 ottenere da il pagamento delle spese di causa relative al giudizio di Parte_1
2 separazione personale R.G. n. 3483/2014 sentenza n. 64/2025 pubbl. il 10/01/2025 in favore della sig.ra liquidate in euro 10.860,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
All'udienza cartolare del 12.12.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 10.01.2025, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) in data 06.06.2003 da nato il Parte_1
17.06.1969 a COSENZA (CS), e , nata il [...] a Controparte_1
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c.,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 36, parte II, serie A, anno 2003);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4624 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti CASTELLANO FRANCESCA e GALLITTELI LUCIA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. LEMBO MARIA ROSARIA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) il 06.06.2003 con la resistente, da cui era nato il figlio il 16.10.2006). A sostegno della domanda deduceva che era venuta Per_1 meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato del 10.01.2025. Nella sentenza della separazione era
1 stato posto a suo carico l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento del figlio di €
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio, la determinazione di un assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio da versare direttamente allo stesso in quanto maggiorenne, porre le spese straordinarie di a carico di entrambi i genitori, nella Per_1 misura del 70% a carico di e del 30% a carico di Controparte_1 Parte_1
In data 7.11.2025 si costituiva la resistente dichiarando di aver raggiunto un accordo con il ricorrente nei seguenti termini:
1) e chiedono di non disporre nulla in merito Parte_1 Controparte_1 all'assegnazione della già casa coniugale, la quale è e rimane di proprietà esclusiva della signora;
Controparte_1
2) e , si obbligano a versare, in ragione del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ciascun mese, direttamente al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, quale Controparte_2 contributo al di lui mantenimento, un assegno mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) e si obbligano a farsi carico, in ragione del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno, delle spese straordinarie del figlio come individuate e con le Controparte_2 modalità previste dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
4) e , nell'intento di definire transattivamente ogni Parte_1 Controparte_1 questione economica insorta con riferimento alle spese straordinarie del figlio CP_2 concordano che il 12 dicembre 2025, giorno della comparizione
[...] Parte_1 delle parti innanzi al Giudice Relatore, corrisponderà a , a mezzo Controparte_1 bonifico bancario, la somma di euro 2.000,00;
5) e , con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1 Controparte_1 dichiarano, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione
e/o causa e tanto sia con riferimento ai giudizi di separazione e divorzio, sia con riferimento a qualsiasi altra questione, rinunciando espressamente ad ogni e qualsiasi diritto e/o pretesa e/o azione e/o eccezione e/o richiesta per qualunque titolo, causa e/o ragione, nonché ogni rapporto sostanziale, patrimoniale, risarcitorio, contrattuale e contenzioso ancorché non ancora azionato, ritenendo transattivamente risolto e definito ogni loro rapporto, fatto salvo esclusivamente il diritto di di Controparte_1 ottenere da il pagamento delle spese di causa relative al giudizio di Parte_1
2 separazione personale R.G. n. 3483/2014 sentenza n. 64/2025 pubbl. il 10/01/2025 in favore della sig.ra liquidate in euro 10.860,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
All'udienza cartolare del 12.12.2025 il Giudice, lette le note e visto l'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 10.01.2025, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA (CE) in data 06.06.2003 da nato il Parte_1
17.06.1969 a COSENZA (CS), e , nata il [...] a Controparte_1
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA);
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c.,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 36, parte II, serie A, anno 2003);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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