Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1693
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancata notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    La Corte rileva che la notifica della comunicazione preventiva è stata effettuata con il rito degli irreperibili, ma il contribuente risulta residente allo stesso indirizzo dove ha ricevuto anche l'atto impugnato. Tale modalità di notifica non è regolare. L'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 19667/2014), impone la preventiva comunicazione a pena di nullità, a tutela del contraddittorio endoprocedimentale. La violazione di tale obbligo determina la nullità dell'atto, sebbene l'iscrizione ipotecaria conservi efficacia fino all'ordine di cancellazione del giudice.

  • Altro
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La questione è assorbita dalla fondatezza del motivo relativo alla mancata notifica della comunicazione preventiva.

  • Altro
    Intervenuta decadenza dal diritto di iscrivere a ruolo

    La questione è assorbita dalla fondatezza del motivo relativo alla mancata notifica della comunicazione preventiva.

  • Altro
    Prescrizione delle pretese

    La questione è assorbita dalla fondatezza del motivo relativo alla mancata notifica della comunicazione preventiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1693
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1693
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo