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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1693/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5452/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5687/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 22/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820221460000385005 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 965/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente introdotto innanzi alla Corte Tributaria di I° di Caserta, nei confronti della Agenzia delle Entrate - Riscossione, il contribuente in questa sede appellante impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02820221460000385005 -relativa a diverse cartelle ed avvisi di pagamento riferibili anche a tributi non pagati- chiedendone l'annullamento sulla scorta delle seguenti eccezioni: mancata notifica di qualsivoglia atto prodromico relativo alla procedura esattoriale posta in essere, ivi compreso la comunicazione preventiva di ipoteca, carenza di motivazione dell'atto impugnato, anche in punto dei termini nei quali impugnare e delle relative modalità, l'intervenuta decadenza dal diritto di iscrivere a ruolo, la prescrizione delle pretese etc..
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità del provvedimento impugnato.
Si costitutiva in giudizio la Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo la regolarità formale e sostanziale della procedura di riscossione attivata, la tardività del ricorso, di cui chiedeva in ogni caso il rigetto, anche nel merito, con vittoria di spese.
Con sentenza n° 5687/2024 depositata in data 22/12/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, la domanda veniva parzialmente accolta nella parte in cui sussisteva la giurisdizione del giudice tributario adito e le spese di lite compensate.
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante chiedeva la riforma della sentenza in epigrafe specificata, riproponendo i plurimi motivi di censura già avanzati nel primo ricorso ed evidenziando, sul punto, come: “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito
" (Cass. 1200/16, ord.); si è inoltre affermato che: "nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass. 14908/14, ord. ed altre)”, per cui ci si riporta all'atto di opposizione presentato in primo grado, su riportato”.
Alla scadenza dei venti giorni antecedenti l'udienza di trattazione di questo grado di appello non risultava costituito in giudizio il concessionario.
Con memorie integrative del 12.02.2026 la difesa appellante reiterava le proprie ragioni soprattutto in punto di nullità della notifica degli atti prodromici rispetto a quello oggetto di impugnativa
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Organo giudicante adito come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti che seguono.
Rileva preliminarmente il Collegio come in attuazione del principio della ragione più liquida, la domanda avanzata dalla parte appellante in questa sede può agevolmente e celermente essere decisa affrontando la soluzione di una questione assorbente e di facile soluzione rimanendo assorbite tutte le altre.
Osserva, infatti, la Corte come la parte abbia eccepito la mancata notifica della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria per cui è causa.
L'assunto di parte appellante è fondato in quanto la notifica della predetta comunicazione preventiva, per come emerge dalla documentazione depositata dal concessionario per la riscossione nel primo grado del giudizio, è stata effettuata all'indirizzo di residenza del contribuente - lo stesso medesimo indirizzo al quale
è stato inviato anche l'atto in questa sede all'esame -, con il rito degli irreperibili. Si legge nella cartolina, infatti, che l'atto notificando veniva depositato al Comune in quanto il “Destinatario sconosciuto al civico”.
Ebbene, non v'è dubbio che tale modalità di notifica non si appalesa regolare nella circostanza in esame in cui il contribuente risulta essere sempre stato residente al medesimo indirizzo ove ancora all'attualità ha ricevuto la notifica anche dell'atto impugnato in questo giudizio.
Osserva, quindi, la Corte come in tema di ipoteca, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.L. n. 70 del 2011, abbia previsto, a pena di nullità, l'invio della comunicazione preventiva al contribuente interessato prima di disporre iscrizione ipotecaria.
Secondo l'interpretazione fornita sul punto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 19667 del 18/09/2014), la norma ha una evidente proiezione retroattiva, stante la natura generale ed immanente del principio del contraddittorio endoprocedimentale e la natura interpretativa della norma di legge richiamata.
Invero è stato affermato che, nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, non "innova" (soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa
", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte della amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo.
Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario. Tuttavia, nel caso specifico, stante la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione per avventura eseguita senza che sia stato rispettato dall'amministrazione l'obbligo della preventiva comunicazione al contribuente conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell'amministrazione ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.
Le Sezioni Unite, dunque, esprimono il seguente principio di diritto: “anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che intende procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto”.
Ne deriva che l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca,
l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto limitatamente a tale aspetto e l'atto opposto annullato.
Le spese di lite del doppio grado si compensano integralmente stante il perdurante contrasto nella giurisprudenza di merito circa l'interpretazione della disciplina applicabile alle notifiche in caso di irreperibilità.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla il provvedimento di iscrizione ipotecaria impugnato, spese compensate del doppio grado di giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Presidente e Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5452/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5687/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 22/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02820221460000385005 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 965/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente introdotto innanzi alla Corte Tributaria di I° di Caserta, nei confronti della Agenzia delle Entrate - Riscossione, il contribuente in questa sede appellante impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 02820221460000385005 -relativa a diverse cartelle ed avvisi di pagamento riferibili anche a tributi non pagati- chiedendone l'annullamento sulla scorta delle seguenti eccezioni: mancata notifica di qualsivoglia atto prodromico relativo alla procedura esattoriale posta in essere, ivi compreso la comunicazione preventiva di ipoteca, carenza di motivazione dell'atto impugnato, anche in punto dei termini nei quali impugnare e delle relative modalità, l'intervenuta decadenza dal diritto di iscrivere a ruolo, la prescrizione delle pretese etc..
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità del provvedimento impugnato.
Si costitutiva in giudizio la Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo la regolarità formale e sostanziale della procedura di riscossione attivata, la tardività del ricorso, di cui chiedeva in ogni caso il rigetto, anche nel merito, con vittoria di spese.
Con sentenza n° 5687/2024 depositata in data 22/12/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, la domanda veniva parzialmente accolta nella parte in cui sussisteva la giurisdizione del giudice tributario adito e le spese di lite compensate.
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante chiedeva la riforma della sentenza in epigrafe specificata, riproponendo i plurimi motivi di censura già avanzati nel primo ricorso ed evidenziando, sul punto, come: “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito
" (Cass. 1200/16, ord.); si è inoltre affermato che: "nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass. 14908/14, ord. ed altre)”, per cui ci si riporta all'atto di opposizione presentato in primo grado, su riportato”.
Alla scadenza dei venti giorni antecedenti l'udienza di trattazione di questo grado di appello non risultava costituito in giudizio il concessionario.
Con memorie integrative del 12.02.2026 la difesa appellante reiterava le proprie ragioni soprattutto in punto di nullità della notifica degli atti prodromici rispetto a quello oggetto di impugnativa
Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente questo Organo giudicante adito come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile.
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti che seguono.
Rileva preliminarmente il Collegio come in attuazione del principio della ragione più liquida, la domanda avanzata dalla parte appellante in questa sede può agevolmente e celermente essere decisa affrontando la soluzione di una questione assorbente e di facile soluzione rimanendo assorbite tutte le altre.
Osserva, infatti, la Corte come la parte abbia eccepito la mancata notifica della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria per cui è causa.
L'assunto di parte appellante è fondato in quanto la notifica della predetta comunicazione preventiva, per come emerge dalla documentazione depositata dal concessionario per la riscossione nel primo grado del giudizio, è stata effettuata all'indirizzo di residenza del contribuente - lo stesso medesimo indirizzo al quale
è stato inviato anche l'atto in questa sede all'esame -, con il rito degli irreperibili. Si legge nella cartolina, infatti, che l'atto notificando veniva depositato al Comune in quanto il “Destinatario sconosciuto al civico”.
Ebbene, non v'è dubbio che tale modalità di notifica non si appalesa regolare nella circostanza in esame in cui il contribuente risulta essere sempre stato residente al medesimo indirizzo ove ancora all'attualità ha ricevuto la notifica anche dell'atto impugnato in questo giudizio.
Osserva, quindi, la Corte come in tema di ipoteca, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.L. n. 70 del 2011, abbia previsto, a pena di nullità, l'invio della comunicazione preventiva al contribuente interessato prima di disporre iscrizione ipotecaria.
Secondo l'interpretazione fornita sul punto dalle Sezioni Unite (sentenza n. 19667 del 18/09/2014), la norma ha una evidente proiezione retroattiva, stante la natura generale ed immanente del principio del contraddittorio endoprocedimentale e la natura interpretativa della norma di legge richiamata.
Invero è stato affermato che, nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, non "innova" (soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa
", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte della amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo.
Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario. Tuttavia, nel caso specifico, stante la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione per avventura eseguita senza che sia stato rispettato dall'amministrazione l'obbligo della preventiva comunicazione al contribuente conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell'amministrazione ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.
Le Sezioni Unite, dunque, esprimono il seguente principio di diritto: “anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che intende procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto”.
Ne deriva che l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca,
l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto limitatamente a tale aspetto e l'atto opposto annullato.
Le spese di lite del doppio grado si compensano integralmente stante il perdurante contrasto nella giurisprudenza di merito circa l'interpretazione della disciplina applicabile alle notifiche in caso di irreperibilità.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla il provvedimento di iscrizione ipotecaria impugnato, spese compensate del doppio grado di giudizio.