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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8121/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA EN Presidente
LI TE DI
TE IA DI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8121/2025, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...]
e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Simona Ronchetti
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio civile, celebrato in Roma
in data 13 marzo 2016. Le parti hanno riferito che dalla loro unione è
nata la figlia (classe 2015) e hanno rappresentato di essersi Per_1
separati nell'anno 2020 - con decreto di omologazione n. 21195/2020
del 7 dicembre 2020, reso nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 22018/2020 - e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025
le parti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione della stessa presso la madre. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé Per_1
presso il proprio domicilio per un (1) giorno a settimana anche con pernottamento, dal sabato mattina dalle ore 9.00 fino alla domenica mattina alle ore 11.00 ed un altro giorno a settimana
2 il martedì dal pomeriggio dall'uscita da scuola e fino alle ore
19.30, orario in cui sarà affidata alla madre presso il suo domicilio.
Il collocamento della figlia durante tutte le festività Per_1
annuali, comprese quelle natalizie, pasquali sarà alternato di anno in anno tra i genitori. Un anno le festività natalizie saranno trascorse con la madre, mentre l'anno successivo con il padre, stesso criterio si applicherà per quelle pasquali.
Per le vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con la madre ed altrettanti quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre, con reciproco impegno a comunicare entro il 31 maggio di ogni anno la programmazione delle proprie ferie estive.
Per tutte le altre festività nazionali e/o religiose la minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
La minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, in presenza congiunta o in momenti alternati.
Il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà la minore trascorrerà tali giornate con lo stesso e il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma la minore trascorrerà tali giornate con la madre.
Nel periodo invernale o comunque nel corso dell'anno in ipotesi di vacanza la minore potrà trascorrere con il padre o
3 con la madre sette giorni consecutivi previa comunicazione ed accordo reciproco e compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia.
3) Ciascun genitore nelle giornate in cui avranno la figlia con sé si occuperà anche di tutte le attività extra-scolastiche,
sportive, artistiche, ludiche e visite mediche.
4) Porre a carico del signor l'obbligo di Parte_2
contribuire al mantenimento della figlia minore , Per_1
collocata presso la madre, corrispondendo mensilmente ed anticipatamente alla signora entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ciascun mese, l'assegno mensile di euro 500,00
(cinquecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat. L'assegno unico Inps rimarrà ad esclusivo beneficio della signora presso la quale è collocata la minore. Parte_1
Le spese straordinarie riguardanti la figlia di tipo Per_1
sanitario, sportive e di natura ludica o parascolastica così
come quelle scolastiche, comunque subordinate al consenso di entrambi i genitori, rimarranno a carico di ognuno di essi al
50%.
Le parti provvederanno, altresì, in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione (libri scolastici, spese sanitarie urgenti,
acquisto di farmaci prescritti ad eccezioni di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture
4 pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto), come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Roma.
5) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto o altro documento.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 13 marzo
2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né
sul piano affettivo.
Spese della lite compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
5
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 13
marzo 2016 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; matrimonio trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00074, Parte
1, Serie 04, Anno 2016;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1.12.2025
Il DI estensore
TE IA
Il Presidente
MA EN
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA EN Presidente
LI TE DI
TE IA DI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8121/2025, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...]
e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Simona Ronchetti
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio civile, celebrato in Roma
in data 13 marzo 2016. Le parti hanno riferito che dalla loro unione è
nata la figlia (classe 2015) e hanno rappresentato di essersi Per_1
separati nell'anno 2020 - con decreto di omologazione n. 21195/2020
del 7 dicembre 2020, reso nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 22018/2020 - e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025
le parti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione della stessa presso la madre. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Per le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
2) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé Per_1
presso il proprio domicilio per un (1) giorno a settimana anche con pernottamento, dal sabato mattina dalle ore 9.00 fino alla domenica mattina alle ore 11.00 ed un altro giorno a settimana
2 il martedì dal pomeriggio dall'uscita da scuola e fino alle ore
19.30, orario in cui sarà affidata alla madre presso il suo domicilio.
Il collocamento della figlia durante tutte le festività Per_1
annuali, comprese quelle natalizie, pasquali sarà alternato di anno in anno tra i genitori. Un anno le festività natalizie saranno trascorse con la madre, mentre l'anno successivo con il padre, stesso criterio si applicherà per quelle pasquali.
Per le vacanze estive la minore trascorrerà quindici giorni consecutivi con la madre ed altrettanti quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre, con reciproco impegno a comunicare entro il 31 maggio di ogni anno la programmazione delle proprie ferie estive.
Per tutte le altre festività nazionali e/o religiose la minore seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
La minore trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori, in presenza congiunta o in momenti alternati.
Il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà la minore trascorrerà tali giornate con lo stesso e il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma la minore trascorrerà tali giornate con la madre.
Nel periodo invernale o comunque nel corso dell'anno in ipotesi di vacanza la minore potrà trascorrere con il padre o
3 con la madre sette giorni consecutivi previa comunicazione ed accordo reciproco e compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia.
3) Ciascun genitore nelle giornate in cui avranno la figlia con sé si occuperà anche di tutte le attività extra-scolastiche,
sportive, artistiche, ludiche e visite mediche.
4) Porre a carico del signor l'obbligo di Parte_2
contribuire al mantenimento della figlia minore , Per_1
collocata presso la madre, corrispondendo mensilmente ed anticipatamente alla signora entro il giorno 5 Parte_1
(cinque) di ciascun mese, l'assegno mensile di euro 500,00
(cinquecento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat. L'assegno unico Inps rimarrà ad esclusivo beneficio della signora presso la quale è collocata la minore. Parte_1
Le spese straordinarie riguardanti la figlia di tipo Per_1
sanitario, sportive e di natura ludica o parascolastica così
come quelle scolastiche, comunque subordinate al consenso di entrambi i genitori, rimarranno a carico di ognuno di essi al
50%.
Le parti provvederanno, altresì, in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione (libri scolastici, spese sanitarie urgenti,
acquisto di farmaci prescritti ad eccezioni di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture
4 pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto), come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Roma.
5) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto o altro documento.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 13 marzo
2016, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia ancora minorenne, né sul piano materiale né
sul piano affettivo.
Spese della lite compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
5
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 13
marzo 2016 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; matrimonio trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00074, Parte
1, Serie 04, Anno 2016;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1.12.2025
Il DI estensore
TE IA
Il Presidente
MA EN
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