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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2137/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11441/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Collalto Sabino - Piazza Guglielmo Marconi 1 02022 Collalto Sabino RI
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Comune di Collalto Sabino - Piazza Guglielmo Marconi N 1 02022 Collalto Sabino RI
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1508/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22 aprile 2025, l'odierno ricorrente Ricorrente_1 riceveva dall'Agenzia delle Entrate Riscossione la cartella di pagamento n. 09720250075423203000 – oggetto di contestazione – la quale faceva riferimento ad avvisi di accertamento relativi a IMU, TARES e TARI, asseritamente vantati dal Comune di Collalto di
Sabino per tributi locali relativi alle annualità 2013- 2015-2016-2017.
In particolare la Cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione,
n. 09720250075423203000 notificata a mezzo PEC in data 22 aprile 2025, era relativa ai seguenti ruoli:
- N. 2025/005706, Tares anno 2013, di importo pari ad € 492,00;
- N. 2025/005711 TARI anno 2015, di importo pari ad € 21,00;
- N. 2025/005713 IMU anno 2016, di importo pari ad € 87,00;
-N. 2025/005790 TARI anno 2016, di importo pari ad € 21,00;
- N. 2025/005795 TARI anno 2017, di importo pari ad € 21,00; per un valore complessivo pari ad € 647,88 di cui € 411,00 a titolo di imposta/tassa/contributo così distinto: IMU per € 60,00, Tares € 324,00, Tari €
27,00 il cui ruolo veniva reso esecutivo alla medesima data del 07.01.2025 e consegnato al 10.03.2025 “ordinario”, per la conseguente notifica al contribuente in data 22 aprile 2025. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la suddetta cartella in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva avviato l'azione esecutiva ben oltre il termine di tre anni previsto ex lege per la riscossione dei tributi locali posto che la cartella di pagamento è stata notificata solamente in data 22 aprile 2025. Il ricorrente eccepiva pertanto l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione degli importi relativi sia alle sanzioni che agli interessi tributari indicati nella cartella opposta. La normativa di riferimento relativa al termine entro cui la P.A. può recuperare i crediti asseritamente vantati prevede infatti che: “Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo
(cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Eccepiva poi la violazione del diritto alla difesa;
la carenza di motivazione;
assenza di titolo e prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alla intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio per l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso e faceva presente che la cartella impugnata risulta ritualmente e tempestivamente notificata (RUOLO CONSEGNATO IL 10/03/2025 – NOTIFICA
22/04/2025), come da documentazione depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Il Legislatore ha fissato nel 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo il termine finale per il recupero delle somme riportate negli avvisi di accertamento adottati dagli Enti Locali, oltre il quale vi è la decadenza dall'esercizio della potestà recuperatoria.
Non vi è dubbio che il ricorrente abbia ricevuto le cartelle esattoriali oltre il termine triennale di prescrizione, e cioè nel 2025, anche volendo tener conto della sospensione delle attività di riscossione, in vigore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Deve quindi essere accolto il ricorso con condanna della resistente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in euro 450,00 complessive.
Roma 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
MA ME
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11441/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Collalto Sabino - Piazza Guglielmo Marconi 1 02022 Collalto Sabino RI
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Comune di Collalto Sabino - Piazza Guglielmo Marconi N 1 02022 Collalto Sabino RI
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250075423203000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1508/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22 aprile 2025, l'odierno ricorrente Ricorrente_1 riceveva dall'Agenzia delle Entrate Riscossione la cartella di pagamento n. 09720250075423203000 – oggetto di contestazione – la quale faceva riferimento ad avvisi di accertamento relativi a IMU, TARES e TARI, asseritamente vantati dal Comune di Collalto di
Sabino per tributi locali relativi alle annualità 2013- 2015-2016-2017.
In particolare la Cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione,
n. 09720250075423203000 notificata a mezzo PEC in data 22 aprile 2025, era relativa ai seguenti ruoli:
- N. 2025/005706, Tares anno 2013, di importo pari ad € 492,00;
- N. 2025/005711 TARI anno 2015, di importo pari ad € 21,00;
- N. 2025/005713 IMU anno 2016, di importo pari ad € 87,00;
-N. 2025/005790 TARI anno 2016, di importo pari ad € 21,00;
- N. 2025/005795 TARI anno 2017, di importo pari ad € 21,00; per un valore complessivo pari ad € 647,88 di cui € 411,00 a titolo di imposta/tassa/contributo così distinto: IMU per € 60,00, Tares € 324,00, Tari €
27,00 il cui ruolo veniva reso esecutivo alla medesima data del 07.01.2025 e consegnato al 10.03.2025 “ordinario”, per la conseguente notifica al contribuente in data 22 aprile 2025. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la suddetta cartella in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva avviato l'azione esecutiva ben oltre il termine di tre anni previsto ex lege per la riscossione dei tributi locali posto che la cartella di pagamento è stata notificata solamente in data 22 aprile 2025. Il ricorrente eccepiva pertanto l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione degli importi relativi sia alle sanzioni che agli interessi tributari indicati nella cartella opposta. La normativa di riferimento relativa al termine entro cui la P.A. può recuperare i crediti asseritamente vantati prevede infatti che: “Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo
(cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Eccepiva poi la violazione del diritto alla difesa;
la carenza di motivazione;
assenza di titolo e prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese alla intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio per l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso e faceva presente che la cartella impugnata risulta ritualmente e tempestivamente notificata (RUOLO CONSEGNATO IL 10/03/2025 – NOTIFICA
22/04/2025), come da documentazione depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Il Legislatore ha fissato nel 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo il termine finale per il recupero delle somme riportate negli avvisi di accertamento adottati dagli Enti Locali, oltre il quale vi è la decadenza dall'esercizio della potestà recuperatoria.
Non vi è dubbio che il ricorrente abbia ricevuto le cartelle esattoriali oltre il termine triennale di prescrizione, e cioè nel 2025, anche volendo tener conto della sospensione delle attività di riscossione, in vigore dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dalla disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Deve quindi essere accolto il ricorso con condanna della resistente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in euro 450,00 complessive.
Roma 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
MA ME