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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5370/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5370/2025, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
AT SC ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1 resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, parte ricorrente, adiva il tribunale intestato chiedendo di:“Accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento di ripetizione di indebito formulato dall' del 29/8/2023, ricevuto in data 18/9/2023 e della Disposizione n° 700401- CP_1
Contr 24-0263 del 08/10/2024 l emesso dalla sede provinciale Roma di CP_1
ON e dell'atto di sollecito del 6 maggio 2024 ; 2) conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da parte del ricorrente al medesimo Istituto”. L' si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto annullamento del CP_1
provvedimento.Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto l'annullamento del provvedimento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti e della data dell'annullamento rispetto al deposito del ricorso, deve ritenersi che il mancato annullamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio avrebbe comportato CP_1
l'accoglimento della domanda attorea.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore in tutte le fasi.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 21/09/2025 , così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l alla rifusione, in favore dell'avv. DI AT CP_1
SC, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
OB SC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. OB SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5370/2025, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
AT SC ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1 resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, parte ricorrente, adiva il tribunale intestato chiedendo di:“Accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento di ripetizione di indebito formulato dall' del 29/8/2023, ricevuto in data 18/9/2023 e della Disposizione n° 700401- CP_1
Contr 24-0263 del 08/10/2024 l emesso dalla sede provinciale Roma di CP_1
ON e dell'atto di sollecito del 6 maggio 2024 ; 2) conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da parte del ricorrente al medesimo Istituto”. L' si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto annullamento del CP_1
provvedimento.Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto l'annullamento del provvedimento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti e della data dell'annullamento rispetto al deposito del ricorso, deve ritenersi che il mancato annullamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio avrebbe comportato CP_1
l'accoglimento della domanda attorea.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore in tutte le fasi.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 21/09/2025 , così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l alla rifusione, in favore dell'avv. DI AT CP_1
SC, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
OB SC