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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5055/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RUSSI ROBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. RUSSI ROBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cormons (GO),
in data 28/05/2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in
1 sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “Cessazione della convivenza
i coniugi vivranno separati, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
Casa Coniugale e questioni patrimoniali ed economiche
I coniugi hanno risolto le questioni patrimoniali che si presentavano per la divisione dei beni e la permanenza dell'uno di essi in quella che fu la casa familiare.
La casa coniugale di proprietà esclusiva della coniuge sig.ra sita a Pt_1
Villasanta (MB), in Via Edison, 19 ove la stessa risiede è assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti. I coniugi, in accordo tra di loro, hanno stabilito che la sig.ra quale unica proprietaria della casa coniugale Pt_1
continuerà a risiedere nell'abitazione mentre il sig. ha già reperito CP_1
un'autonoma sistemazione abitativa. Non vi sono altri beni immobili e/o mobili in comune e/o comproprietà.
La coniuge si obbliga a corrispondere al coniuge Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 1.000,00 mediante bonifico bancario a CP_1
titolo di rimborso per l'acquisto da parte di quest'ultimo di alcuni mobili di arredo. (in allegato copia del bonifico)
Rinuncia a qualsiasi assegno alimentare o mantenimento
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, dando atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi.
I coniugi hanno dichiarato espressamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in qualsiasi sede giudiziale civile e/o penale,
ritenendosi pienamente soddisfatte e rinunciando a qualunque reciproca
2 pretesa anche futura e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio che a quello intercorso durante la separazione”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. e hanno,
altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in data 23/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale
3 pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Cormons (GO), in data
[...]
28/05/2022;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CORMONS (GO) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2022, atto n. 2, parte 2, serie A);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul
4 ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5055/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RUSSI ROBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. RUSSI ROBERTO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cormons (GO),
in data 28/05/2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte di trattazione scritta in
1 sostituzione di udienza del 03/01/2025 e cioè “Cessazione della convivenza
i coniugi vivranno separati, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza dove riterrà più opportuno fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
Casa Coniugale e questioni patrimoniali ed economiche
I coniugi hanno risolto le questioni patrimoniali che si presentavano per la divisione dei beni e la permanenza dell'uno di essi in quella che fu la casa familiare.
La casa coniugale di proprietà esclusiva della coniuge sig.ra sita a Pt_1
Villasanta (MB), in Via Edison, 19 ove la stessa risiede è assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti. I coniugi, in accordo tra di loro, hanno stabilito che la sig.ra quale unica proprietaria della casa coniugale Pt_1
continuerà a risiedere nell'abitazione mentre il sig. ha già reperito CP_1
un'autonoma sistemazione abitativa. Non vi sono altri beni immobili e/o mobili in comune e/o comproprietà.
La coniuge si obbliga a corrispondere al coniuge Parte_1 [...]
la somma complessiva di € 1.000,00 mediante bonifico bancario a CP_1
titolo di rimborso per l'acquisto da parte di quest'ultimo di alcuni mobili di arredo. (in allegato copia del bonifico)
Rinuncia a qualsiasi assegno alimentare o mantenimento
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, dando atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni questione di carattere patrimoniale e di non avere altro da chiedersi.
I coniugi hanno dichiarato espressamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in qualsiasi sede giudiziale civile e/o penale,
ritenendosi pienamente soddisfatte e rinunciando a qualunque reciproca
2 pretesa anche futura e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio che a quello intercorso durante la separazione”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. e hanno,
altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte depositate in data 23/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
03/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale
3 pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Cormons (GO), in data
[...]
28/05/2022;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CORMONS (GO) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2022, atto n. 2, parte 2, serie A);
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) spese alla sentenza definitiva;
7) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul
4 ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 14/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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