Art. 5.
L'art. 48 del suddetto regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354 , e' modificato come segue:
"In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea, prevista dall' art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficialli, di procedere a particolareggiato esame dei modelli, o dei relativi prodotti, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, ed ha facolta' altresi' di assumere notizie e chiedere chiarimenti sui modelli e prodotti stessi.
Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari od ufficiali gli elenchi completi dei modelli da esporre e dei relativi prodotti non protetti da brevetti. I funzionari o gli ufficiali hanno facolta' di imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese".
L'art. 48 del suddetto regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354 , e' modificato come segue:
"In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea, prevista dall' art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficialli, di procedere a particolareggiato esame dei modelli, o dei relativi prodotti, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, ed ha facolta' altresi' di assumere notizie e chiedere chiarimenti sui modelli e prodotti stessi.
Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai suddetti funzionari od ufficiali gli elenchi completi dei modelli da esporre e dei relativi prodotti non protetti da brevetti. I funzionari o gli ufficiali hanno facolta' di imporre all'ente stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili alla difesa militare del Paese".