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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1241/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
1) nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, 2) , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), 3) nato a [...] il C.F._2 Parte_3
28.07.1985 (C.F. ), 4) nata a C.F._3 Parte_4
LO il 6.08.1977 (C.F. ), 5) , nata C.F._4 Parte_5
a LO il 17.05.1976 (C.F. , tutti rappresentati e C.F._5 difesi, giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello , costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Soprano (C.F. ), ed Enrico CodiceFiscale_6
DE (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo CodiceFiscale_7 studio del primo difensore, in Napoli, alla Via Posillipo 9 (indirizzo p.e.c. e domicilio digitale ove ricevere notificazioni e/o comunicazioni:
Email_1
appellanti
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
Appellato-non costituito
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2888 depositata in data 5.12.2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. lavoro e previdenza – a definizione del giudizio n.R.G. 3426/2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.04.2018, i ricorrenti-odierni appellanti, riassumevano dinanzi al Tribunale di S. Maria C. V., in funzione di giudice del lavoro, il giudizio instaurato dinanzi al che, con sentenza nr. 1161/2018, Controparte_2 pubblicata in data 21.02.2018, declinava la propria giurisdizione, indicando nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, ed esponevano:
- che Ispettore Superiore della Polizia di Stato in congedo, Persona_1 acquisiva lo status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata, ex legge 302/1990, essendo rimasto gravemente ferito il 21.01.1980 nel corso dello svolgimento di un servizio finalizzato al contrasto del terrorismo e della criminalità, riportando ferite tutt'ora foriere di postumi permanenti che gli avevano comportato un giudizio di non idoneità permanente al s.d.i. nella p.s. in modo assoluto, con contestuale attribuzione di una percentuale pari al 100% come attestato inequivocabilmente giusta verbale MODELLO ML/G-N°99 del 25.06.1997 rilasciato dal Dipartimento militare di medicina legale di Caserta nonché MODELLO BL/B-N°31 dell'11.01.2010 del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta;
- che con decreto del 15.09.2008, il , per effetto di quanto Controparte_1 previsto dall'art. 2, comma 105, legge 244/2007 concedeva all'ispettore in congedo lo speciale assegno vitalizio non reversibile nella Persona_1 misura di € 1.033,00 mensili soggetti a perequazione automatica;
- che ritenuti ricorrenti i presupposti di cui all'art. 1, comma 494, legge 147/2013, con istanza del 16.01.2014 parimenti indirizzata al
[...]
, chiedeva il riconoscimento dell'assegno vitalizio CP_1 Persona_1 nella misura di € 1.033,00 anche in favore dei propri congiunti, Parte_1
(coniuge), (figlia), (figlia), Parte_2 Parte_3 Parte_4
(figlia), (figlia); Parte_5
- con decreto datato 11.06.2015, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza disattendeva le domande degli odierni ricorrenti. Tanto premesso adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire “ove necessario e previa disapplicazione del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 559/C/55607/54 dell'11.06.2015 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 , a conseguire l'assegno vitalizio nella misura di € 1.033,00 mensili soggetti a
[...] perequazione automatica, previsto l'art. 1, comma 494, legge 147/2013; 2. per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere ai sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , i ratei di assegno vitalizio con
[...] Parte_4 Parte_5 decorrenza dall'1.1.2014 sino all'effettivo soddisfo;
3. condannarsi, infine, il al pagamento dei compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a. dovuti a termini della tariffa professionale vigente alla data di deposito della sentenza.” Si costituiva il che contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
e ribadiva la legittimità del proprio operato. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 29.5.2023 deducendo:
1) l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006, in quanto il complesso quadro normativo di riferimento deponeva, in buona sostanza, per una generalizzata estensione dei benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo anche alle vittime del dovere. 2). erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva disatteso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 494, legge 147/2013, per contrasto con l'art. 3 della Carta Costituzionale , stante invece l'ammissibilità e la rilevanza della predetta questione, tenuto conto che la mancata previsione, in favore dei familiari superstiti di colui che aveva acquisito lo status di vittima del dovere, dell'assegno vitalizio già previsto per i familiari superstiti delle vittime del terrorismo, nonché per le vittime del dovere, ex lege equiparate alle prime, equivaleva a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con il precetto costituzionale di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale. Chiedeva,pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva il
[...]
. CP_1
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art.35, comma 2 del d.lgs. n. 149/2022.
Indi, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Occorre preliminarmente precisare che il ricorrente con Persona_1 decreto del 25.10.2007 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato riconosciuto “vittima del dovere”, e non vittima del terrorismo come erroneamente indicato nel ricorso introduttivo. Va altresì precisato che con decreto del 15.09.2008, il , – Controparte_1 concedeva all'ispettore in congedo lo speciale assegno vitalizio Persona_1 non reversibile nella misura di € 1.033,00 mensili soggetti a perequazione automatica.
La materia controversa del presente giudizio verte sul riconoscimento dei benefici previsti per i familiari delle vittime del terrorismo a favore dei familiari dello in particolare dello speciale assegno vitalizio nella misura di € 1.033,00 Pt_2 richiesto con istanza amm/va del 16.1.2014.
Nei motivi di gravame parte appellante si duole delle statuizioni di primo grado che hanno negato il relativo diritto e, contestando l'interpretazione delle norme prospettata dal Tribunale, sostiene, in sintesi, che l'art.1, comma 562, della l.266 del 2005, prevedendo che “al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi del commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”, avrebbe esteso alle vittime del dovere tutti benefici previsti per le vittime del terrorismo e per le vittime della criminalità, tra cui anche per quello per cui è causa. In tal senso avrebbe pure disposto il d.p.r. n.243 del 7 luglio 2006, attuativo della suddetta disposizione (per come previsto dal comma 565 del cit.art.1 della l.266/2005), il quale all'art.1, lett.a, ha sancito che si intendono “per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.466, 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre 1988, n.407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.206”. Richiamando quest'ultima legge, il d.p.r. avrebbe dunque confermato l'estensione alle vittime del dovere di tutti i benefici previsti da quest'ultima normativa, e ciò anche in conformità all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che in moltissime occasioni avrebbe esteso alle vittime del dovere benefici previsti per le vittime del terrorismo, pur in assenza di specifiche norme che disponessero in tal senso. Invocava a sostegno della propria tesi numerosi precedenti di merito, che pure produceva in giudizio.
Alla luce della norme di legge e di regolamento in materia, nonché dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita, non si reputano condivisibili le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza impugnata, nè, correlativamente, la tesi della totale equiparazione della tutela giuridica prevista per le vittime del dovere e a quella prevista per le vittime del terrorismo. L'art.1, comma 562, l.n.266/2005 enuncia il fine del legislatore di pervenire ad una "progressiva estensione" dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, e autorizza la spesa per tale obiettivo entro un certo limite. Non si tratta, quindi di una estensione completa e automatica, ma della previsione di un progressione, ossia di una estensione che si attua con gradualità nel tempo, in base a provvedimenti normativi. L'art.1, comma 565, l.n.266/2005 stabilisce che siano fissati con regolamento ministeriale i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa di cui al predetto comma 562. In attuazione del menzionato art.l, comma 565, L. n. 266/2005 il regolamento è stato emanato col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che all'art. 1, comma 1, definisce, per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla L. 3 agosto 2004, n. 206. L'art.4 del DPR 243/2006 enuncia le provvidenze estese alle vittime del dovere e ai familiari superstiti e l'ordine di relativa corresponsione:
"1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:
a) in relazione alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302:
1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidita, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione
sanitaria, di cui all'articolo 15;
b)in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
1)assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, I-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2)i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
3)i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;
c)in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;
3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8. 2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa".
Pertinente e corretto è il richiamo, operato nella sentenza impugnata, alla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.22753/2018 (in una causa proposta da sorelle -non conviventi e non a carico- di un militare deceduto che avevano chiesto il riconoscimento, quali superstiti di vittima del dovere, ad essere inserite nell'apposito elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del terrorismo), nella quale è stato espressamente chiarito che "la tesi delle controricorrenti non trova conferma neppure in base alla sentenza di questa Corte n. 7761/2017 con la quale si è affermato che"l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati e uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".Pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266 del 2005, come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso. Tale orientamento ermeneutico è tuttora seguito dalla Cassazione, la quale ha anche di recente ribadito che "L'assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è solo tendenziale e si colloca in un percorso di armonizzazione non ancora completo, rimesso alle scelte discrezionali del legislatore" (v. Cass. n.17491/2023). Non è condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione e dalle norme europee: si deve infatti rilevare che gli eventi dannosi che costituiscono il presupposto dei benefici assistenziali qui in comparazione sono di natura nettamente diversa e riguardano categorie differenti, posto che la criminalità e il terrorismo possono colpire indiscriminatamente qualunque soggetto, mentre le vittime del dovere sono solo quelle che hanno subito particolari pregiudizi in occasione del lavoro da loro scelto.
E' rimessa quindi al legislatore nazionale la scelta di stabilire se e in quale modo equiparare i trattamenti assistenziali delle due categorie. Il Supremo Collegio ha chiarito che "il sindacato di costituzionalita alla stregua del principio di eguaglianza non conferisce rilievo a "qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorieta che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire" (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2000, punto 8 del Considerato in diritto). La Corte costituzionale, con riferimento a una evoluzione normativa preordinata a una graduate equiparazione di due regimi, ha affermato che "la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversita di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" e che solo "la piena omogeneita di regolazione" potrebbe dare adito a un sospetto di violazione della Cost.,art.3, nell'ipotesi d'ingiustificata disparita di trattamento inerente a profili peculiari (sentenza n. 270 del 2022, punti 6.2. e 6.3. del Considerato in diritto). Piena omogeneita che, nel caso di specie, ancora non si ravvisa, come traspare dalla diversita dei valori presidiati dalle provvidenze in esame e dall'incompiuto processo di assimilazione tra le disparate categorie di vittime" (v. Cass. n.17941/2023).
Ed ancora la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11181/2022), con riferimento alle provvidenze ai superstiti, ha precisato che la normativa che estende le provvidenze ai superstiti non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206) non può applicarsi nei confronti dei superstiti delle vittime del dovere, dal momento che i rispettivi benefici di legge sono posti a presidio di valori differenti e hanno condizioni di attribuzione assoggettate a discipline solo tendenzialmente unificabili e assimilabili. Diversamente, dunque, da quanto sostenuto dall'appellante, la S.C. non ha ritenuto che l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 abbia equiparato le vittime del dovere alle vittime del terrorismo in via generalizzata e quindi con riferimento a tutti i benefici e provvidenze. Del resto, l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 fa riferimento ad una progressiva estensione e non ad un'equiparazione e, quindi, presuppone ulteriori interventi legislativi affinché alle vittime del dovere siano applicabili i benefici previsti per le vittime del terrorismo.
Tale conclusione trova conforto anche nelle più recenti pronunce della Suprema Corte che ha ribadito che la legge ha “programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale,alcuni dei benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025). Peraltro il principio di uguaglianza sancito dalla normativa europea non esprime una tutela più ricca rispetto ai parametri della Carta fondamentale italiana, come sopra considerati, sicche non hanno fondamento le argomentazioni tendenti ad ottenere la totale estensione dei benefici sulla base di tale principio (Cass. n.15473/2023). D'altra parte, la giurisprudenza, anche contabile, ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie (cfr. Corte dei Conti Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024 n. CP_2
358) e, come tali, di stretta interpretazione. In conclusione, l'invocata totale e generale equiparazione non può essere affermata.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'appello deve essere respinto.
Nella contumacia del nulla va statuito in ordine alle spese di grado . CP_1
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1241/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
1) nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, 2) , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), 3) nato a [...] il C.F._2 Parte_3
28.07.1985 (C.F. ), 4) nata a C.F._3 Parte_4
LO il 6.08.1977 (C.F. ), 5) , nata C.F._4 Parte_5
a LO il 17.05.1976 (C.F. , tutti rappresentati e C.F._5 difesi, giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello , costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Enrico Soprano (C.F. ), ed Enrico CodiceFiscale_6
DE (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso lo CodiceFiscale_7 studio del primo difensore, in Napoli, alla Via Posillipo 9 (indirizzo p.e.c. e domicilio digitale ove ricevere notificazioni e/o comunicazioni:
Email_1
appellanti
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
Appellato-non costituito
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2888 depositata in data 5.12.2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. lavoro e previdenza – a definizione del giudizio n.R.G. 3426/2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.04.2018, i ricorrenti-odierni appellanti, riassumevano dinanzi al Tribunale di S. Maria C. V., in funzione di giudice del lavoro, il giudizio instaurato dinanzi al che, con sentenza nr. 1161/2018, Controparte_2 pubblicata in data 21.02.2018, declinava la propria giurisdizione, indicando nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione, ed esponevano:
- che Ispettore Superiore della Polizia di Stato in congedo, Persona_1 acquisiva lo status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata, ex legge 302/1990, essendo rimasto gravemente ferito il 21.01.1980 nel corso dello svolgimento di un servizio finalizzato al contrasto del terrorismo e della criminalità, riportando ferite tutt'ora foriere di postumi permanenti che gli avevano comportato un giudizio di non idoneità permanente al s.d.i. nella p.s. in modo assoluto, con contestuale attribuzione di una percentuale pari al 100% come attestato inequivocabilmente giusta verbale MODELLO ML/G-N°99 del 25.06.1997 rilasciato dal Dipartimento militare di medicina legale di Caserta nonché MODELLO BL/B-N°31 dell'11.01.2010 del Dipartimento militare di medicina legale di Caserta;
- che con decreto del 15.09.2008, il , per effetto di quanto Controparte_1 previsto dall'art. 2, comma 105, legge 244/2007 concedeva all'ispettore in congedo lo speciale assegno vitalizio non reversibile nella Persona_1 misura di € 1.033,00 mensili soggetti a perequazione automatica;
- che ritenuti ricorrenti i presupposti di cui all'art. 1, comma 494, legge 147/2013, con istanza del 16.01.2014 parimenti indirizzata al
[...]
, chiedeva il riconoscimento dell'assegno vitalizio CP_1 Persona_1 nella misura di € 1.033,00 anche in favore dei propri congiunti, Parte_1
(coniuge), (figlia), (figlia), Parte_2 Parte_3 Parte_4
(figlia), (figlia); Parte_5
- con decreto datato 11.06.2015, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza disattendeva le domande degli odierni ricorrenti. Tanto premesso adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire “ove necessario e previa disapplicazione del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 559/C/55607/54 dell'11.06.2015 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 , a conseguire l'assegno vitalizio nella misura di € 1.033,00 mensili soggetti a
[...] perequazione automatica, previsto l'art. 1, comma 494, legge 147/2013; 2. per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere ai sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , i ratei di assegno vitalizio con
[...] Parte_4 Parte_5 decorrenza dall'1.1.2014 sino all'effettivo soddisfo;
3. condannarsi, infine, il al pagamento dei compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a. dovuti a termini della tariffa professionale vigente alla data di deposito della sentenza.” Si costituiva il che contestava la fondatezza della domanda Controparte_1
e ribadiva la legittimità del proprio operato. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 29.5.2023 deducendo:
1) l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006, in quanto il complesso quadro normativo di riferimento deponeva, in buona sostanza, per una generalizzata estensione dei benefici previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo anche alle vittime del dovere. 2). erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui il Tribunale aveva disatteso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 494, legge 147/2013, per contrasto con l'art. 3 della Carta Costituzionale , stante invece l'ammissibilità e la rilevanza della predetta questione, tenuto conto che la mancata previsione, in favore dei familiari superstiti di colui che aveva acquisito lo status di vittima del dovere, dell'assegno vitalizio già previsto per i familiari superstiti delle vittime del terrorismo, nonché per le vittime del dovere, ex lege equiparate alle prime, equivaleva a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con il precetto costituzionale di cui all'art. 3 della Carta Costituzionale. Chiedeva,pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva il
[...]
. CP_1
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art.35, comma 2 del d.lgs. n. 149/2022.
Indi, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Occorre preliminarmente precisare che il ricorrente con Persona_1 decreto del 25.10.2007 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è stato riconosciuto “vittima del dovere”, e non vittima del terrorismo come erroneamente indicato nel ricorso introduttivo. Va altresì precisato che con decreto del 15.09.2008, il , – Controparte_1 concedeva all'ispettore in congedo lo speciale assegno vitalizio Persona_1 non reversibile nella misura di € 1.033,00 mensili soggetti a perequazione automatica.
La materia controversa del presente giudizio verte sul riconoscimento dei benefici previsti per i familiari delle vittime del terrorismo a favore dei familiari dello in particolare dello speciale assegno vitalizio nella misura di € 1.033,00 Pt_2 richiesto con istanza amm/va del 16.1.2014.
Nei motivi di gravame parte appellante si duole delle statuizioni di primo grado che hanno negato il relativo diritto e, contestando l'interpretazione delle norme prospettata dal Tribunale, sostiene, in sintesi, che l'art.1, comma 562, della l.266 del 2005, prevedendo che “al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi del commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”, avrebbe esteso alle vittime del dovere tutti benefici previsti per le vittime del terrorismo e per le vittime della criminalità, tra cui anche per quello per cui è causa. In tal senso avrebbe pure disposto il d.p.r. n.243 del 7 luglio 2006, attuativo della suddetta disposizione (per come previsto dal comma 565 del cit.art.1 della l.266/2005), il quale all'art.1, lett.a, ha sancito che si intendono “per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.466, 20 ottobre 1990, n.302, 23 novembre 1988, n.407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.206”. Richiamando quest'ultima legge, il d.p.r. avrebbe dunque confermato l'estensione alle vittime del dovere di tutti i benefici previsti da quest'ultima normativa, e ciò anche in conformità all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che in moltissime occasioni avrebbe esteso alle vittime del dovere benefici previsti per le vittime del terrorismo, pur in assenza di specifiche norme che disponessero in tal senso. Invocava a sostegno della propria tesi numerosi precedenti di merito, che pure produceva in giudizio.
Alla luce della norme di legge e di regolamento in materia, nonché dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita, non si reputano condivisibili le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza impugnata, nè, correlativamente, la tesi della totale equiparazione della tutela giuridica prevista per le vittime del dovere e a quella prevista per le vittime del terrorismo. L'art.1, comma 562, l.n.266/2005 enuncia il fine del legislatore di pervenire ad una "progressiva estensione" dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, e autorizza la spesa per tale obiettivo entro un certo limite. Non si tratta, quindi di una estensione completa e automatica, ma della previsione di un progressione, ossia di una estensione che si attua con gradualità nel tempo, in base a provvedimenti normativi. L'art.1, comma 565, l.n.266/2005 stabilisce che siano fissati con regolamento ministeriale i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa di cui al predetto comma 562. In attuazione del menzionato art.l, comma 565, L. n. 266/2005 il regolamento è stato emanato col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che all'art. 1, comma 1, definisce, per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla L. 3 agosto 2004, n. 206. L'art.4 del DPR 243/2006 enuncia le provvidenze estese alle vittime del dovere e ai familiari superstiti e l'ordine di relativa corresponsione:
"1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:
a) in relazione alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302:
1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidita, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione
sanitaria, di cui all'articolo 15;
b)in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
1)assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, I-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2)i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
3)i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;
c)in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;
3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8. 2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa".
Pertinente e corretto è il richiamo, operato nella sentenza impugnata, alla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n.22753/2018 (in una causa proposta da sorelle -non conviventi e non a carico- di un militare deceduto che avevano chiesto il riconoscimento, quali superstiti di vittima del dovere, ad essere inserite nell'apposito elenco di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, art. 3, comma 3, al fine di fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente per le vittime del terrorismo), nella quale è stato espressamente chiarito che "la tesi delle controricorrenti non trova conferma neppure in base alla sentenza di questa Corte n. 7761/2017 con la quale si è affermato che"l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati e uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".Pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266 del 2005, come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso. Tale orientamento ermeneutico è tuttora seguito dalla Cassazione, la quale ha anche di recente ribadito che "L'assimilazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è solo tendenziale e si colloca in un percorso di armonizzazione non ancora completo, rimesso alle scelte discrezionali del legislatore" (v. Cass. n.17491/2023). Non è condivisibile la tesi degli appellanti secondo cui una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione e dalle norme europee: si deve infatti rilevare che gli eventi dannosi che costituiscono il presupposto dei benefici assistenziali qui in comparazione sono di natura nettamente diversa e riguardano categorie differenti, posto che la criminalità e il terrorismo possono colpire indiscriminatamente qualunque soggetto, mentre le vittime del dovere sono solo quelle che hanno subito particolari pregiudizi in occasione del lavoro da loro scelto.
E' rimessa quindi al legislatore nazionale la scelta di stabilire se e in quale modo equiparare i trattamenti assistenziali delle due categorie. Il Supremo Collegio ha chiarito che "il sindacato di costituzionalita alla stregua del principio di eguaglianza non conferisce rilievo a "qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorieta che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire" (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2000, punto 8 del Considerato in diritto). La Corte costituzionale, con riferimento a una evoluzione normativa preordinata a una graduate equiparazione di due regimi, ha affermato che "la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversita di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" e che solo "la piena omogeneita di regolazione" potrebbe dare adito a un sospetto di violazione della Cost.,art.3, nell'ipotesi d'ingiustificata disparita di trattamento inerente a profili peculiari (sentenza n. 270 del 2022, punti 6.2. e 6.3. del Considerato in diritto). Piena omogeneita che, nel caso di specie, ancora non si ravvisa, come traspare dalla diversita dei valori presidiati dalle provvidenze in esame e dall'incompiuto processo di assimilazione tra le disparate categorie di vittime" (v. Cass. n.17941/2023).
Ed ancora la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11181/2022), con riferimento alle provvidenze ai superstiti, ha precisato che la normativa che estende le provvidenze ai superstiti non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206) non può applicarsi nei confronti dei superstiti delle vittime del dovere, dal momento che i rispettivi benefici di legge sono posti a presidio di valori differenti e hanno condizioni di attribuzione assoggettate a discipline solo tendenzialmente unificabili e assimilabili. Diversamente, dunque, da quanto sostenuto dall'appellante, la S.C. non ha ritenuto che l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 abbia equiparato le vittime del dovere alle vittime del terrorismo in via generalizzata e quindi con riferimento a tutti i benefici e provvidenze. Del resto, l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 fa riferimento ad una progressiva estensione e non ad un'equiparazione e, quindi, presuppone ulteriori interventi legislativi affinché alle vittime del dovere siano applicabili i benefici previsti per le vittime del terrorismo.
Tale conclusione trova conforto anche nelle più recenti pronunce della Suprema Corte che ha ribadito che la legge ha “programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale,alcuni dei benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025). Peraltro il principio di uguaglianza sancito dalla normativa europea non esprime una tutela più ricca rispetto ai parametri della Carta fondamentale italiana, come sopra considerati, sicche non hanno fondamento le argomentazioni tendenti ad ottenere la totale estensione dei benefici sulla base di tale principio (Cass. n.15473/2023). D'altra parte, la giurisprudenza, anche contabile, ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie (cfr. Corte dei Conti Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024 n. CP_2
358) e, come tali, di stretta interpretazione. In conclusione, l'invocata totale e generale equiparazione non può essere affermata.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'appello deve essere respinto.
Nella contumacia del nulla va statuito in ordine alle spese di grado . CP_1
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.