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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3592 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 298/2020 promossa da:
Parte_1
CON AVV. A. CIPRIANO
ATTORE
CONTRO
--- Controparte_1
Controparte_2
CON AVV.TI VIALI E CP_3
DOTT. ERIK D'ATRI
CON AVV. T. MANCUSO
CONVENUTI
CONTRO
Controparte_4
CON AVV.TI SANTI E CHIELLI
DOTT. CP_5
pagina 1 di 16 CON AVV. V. PASTORINO E CP_6
Controparte_7
CON AVV. C. ALESSANDRI
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati dalle parti a verbale all'udienza del
27.03.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, la e Parte_1 Controparte_1 la Rappresentante Generale per l'Italia, al fine di ottenere il risarcimento Controparte_2 dei danni subiti in conseguenze di cure ed interventi odontoiatrici cui l'attore si è sottoposto.
Il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento ex art.696 bis c.p.c. ove si era costituita la sola che aveva chiamato in causa il Dr. anch'esso rimasto contumace, insieme Controparte_1 CP_8 alla compagnia Nell'ambito del procedimento ATP, la CTU esperita Controparte_2 accertava una responsabilità negli interventi effettuati dalla al sig. . Controparte_1 Parte_1
Nella causa civile notificata in data 09.01.2020 si costituiva la sola mentre la Controparte_1 compagnia rimaneva nuovamente contumace. La Controparte_9 Controparte_1 chiamava in causa il Dr. , il quale a sua volta chiamava in causa la propria compagnia CP_8
e il Dr. , il quale chiamava in causa la propria compagnia Controparte_10 CP_5 assicurativa CP_7
In data 10.12.2020, , veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento della
[...] dichiarato con la sentenza dep. il 30.10.2020. CP_1
pagina 2 di 16 La causa veniva immediatamente riassunta dall'attore, sia nei confronti della in bonis, Controparte_1 ovvero per il solo caso in cui dovesse tornare attiva, sia nei confronti della di lei compagnia assicurativa sia nei confronti dei terzi chiamati in causa a rispondere delle pretese Controparte_2 dell'attore e in loro garanzia.
A seguito della notifica della riassunzione del processo, la compagnia assicurativa CP_2
i costituiva eccependo, tra le tante, la carenza di legittimazione ad agire in via diretta da
[...] parte del danneggiato, mentre il dr chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia CP_5 [...]
Parte_2
Superate le eccezioni preliminari, veniva disposta l'acquisizione della Ctu svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Rg 4459/2018 e concessi i termini per il deposito di memorie ex art.183 c.p.c. VI comma.
Tentata la conciliazione disponendo la comparizione delle parti per l'udienza del 21.09.2023 l'odierno giudicante effettuava una proposta conciliativa che prevedeva un risarcimento di euro 30.000,00 omnia, accettata dall'attore e, solo in parte, dall' . Controparte_10
Istruita con la prova testimoniale e con l'interrogatorio formale dell'attore , del dott. Parte_1
dr. la causa viene , quindi, decisa. CP_5 CP_8
Così riepilogate le principali difese delle parti in causa, occorre ore entrare nel merito delle questioni controverse.
Deve preliminarmente darsi atto che, l'articolo 12 della legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco) disciplina l'azione diretta del soggetto danneggiato “nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma
1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”; il comma 6 stabilisce che l'azione diretta è ammessa, “a decorrere dalla data di entrata pagina 3 di 16 in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”; ciò significa che solo a decorrere dalla entrata in vigore del citato decreto è configurabile la proposizione di azione diretta (di merito) del danneggiato nei confronti della Compagnia assicuratrice, e quindi anche la proposizione di ricorso diretto ex art. 696 bis c.p.c. (poiché detto ricorso, prodromico all'azione di merito, poggia e deve poggiare sui medesimi presupposti a meno di volere frantumare-destrutturare gli aspetti tecnici del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232, consistente nel regolamento di cui all'art. 10 della Legge Gelli Bianco.
Tale regolamento reca la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Ne deriva che avendo il ricorrente depositato il ricorso in data 9 e 23 gennaio 2021, era lui preclusa l'azione diretta nei confronti della Compagnia, nel difetto del citato
D.M. a quella data;
comunque, proprio per il fatto che solo ora il regolamento disciplina i nuovi requisiti che le polizze debbono presentare per far fronte all'azione diretta, parrebbe da escludere che la nuova disciplina si applichi ai rapporti regolati dalle pregresse polizze non ancora aggiornate a seguito dell'emanazione del D.M.; i nuovi e maggiori impegni di spesa per le assicurazioni determinano la prefigurazione di diversi premi e di diverse clausole rispetto al passato, e tutto ciò non pare consentire l'applicazione dell'azione diretta a prescindere da tali adeguamenti.
pagina 4 di 16 Per tali motivi va dichiarato il difetto di legittimazione passiva Compagnia con il CP_2 favore delle spese legali.
Trattasi con evidenza di norma sostanziale come tale non applicabile retroattivamente, anche perché poggiante sulla sottoscrizione di apposita clausola contrattuale;
anche per tale ragione pare di potere escludere la automatica configurabilità di azione diretta a far tempo dal 1° marzo 2024, data di pubblicazione, (tanto più che lo stesso D.M. prevede all'articolo 18 un regime transitorio in forza del quale le Compagnie hanno a disposizione un periodo di 24 mesi per adeguare i contratti alla nuova disciplina;
ipotizzare la immediata azione diretta farebbe gravare rischiosamente sulle
Compagnie nuovi ed enormi oneri non supportati finanziariamente, con conseguente ricaduta negativa sull'intero sistema assicurativo e quindi sul complessivo sistema economico);
Risulta altresì improcedibile la domanda di condanna che la parte attrice ha spiegato, con l'atto di riassunzione del giudizio, nei confronti della atteso il disposto dell'art. Controparte_11
51 L. Fall. secondo cui “ salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
In buona sostanza, la predetta norma prevede il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali spiegate in danno di società dichiarate fallite.
L'art. 52 L. Fall. prevede, poi, che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n.
1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.”
pagina 5 di 16 Dal combinato disposto delle due norme richiamate emerge che i creditori che intendano far valere le proprie ragioni di credito verso il fallito, debbono partecipare al concorso (che si apre automaticamente con il fallimento) nelle forme previste dalla Legge Fallimentare.
L'istanza di ammissione al passivo fallimentare, dunque, costituisce l'unico modo per proporre domanda giudiziale diretta a far valere un credito nei confronti del fallito.
Di conseguenza, durante tale fase la domanda di riscossione di un credito proposta all'autorità giudiziaria ordinaria non può che essere dichiarata improponibile o improcedibile (si veda Cass. Civ. Sez. III n.
19975/2013, Cass. Sez. III n. 8901/13; Cass. n. 28481/2005; n. 14468/2005, n. 1010/2004, n.
19178/2003, n. 6475/2003, n. 8018/2000, n. 6998/87, Cass. Sez. Un. Civ. n. 459/87, Cass. Sez. lav. n.
230886. Tribunale di Torino I Sez. Civ.sent. n. 1131/2016 e Tribunale di Milano sent. n. 2120/2020).
Come noto, a seguito della dichiarazione di fallimento si radica una competenza esclusiva degli organi della procedura fallimentare a conoscere della domanda di condanna.
La sopravvenuta dichiarazione di fallimento rende improcedibile tale domanda in quanto l'organo abilitato all'accertamento dei crediti concorsuali è il giudice delegato del fallimento, secondo il rito previsto dalla legge speciale stante l'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo quale strumento di cognizione del credito (cfr. Cass.10414/2005, n. 9198/2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta nei confronti della Parte_3 va dichiarata improcedibile atteso il combinato disposto degli artt. 52 e 93 della
[...] legge fallimentare.
Il giudizio , quindi, riguarda la domanda proposta nei confronti del convenuto dott. e dei CP_8 terzi chiamati.
pagina 6 di 16 Al fine di accertare eventuali profili di responsabilità professionale, vanno innanzitutto esaminate le risultanze della CTU medico legale svolta in corso di causa.
Le risultanze istruttorie e quelle documentali hanno accertato la diagnosi errata e del piano di intervento proposto dal dott. , la mancanza di un consenso pieno e informato al trattamento proposto, CP_8 comprensivo dei possibili esiti , i successivi interventi di estrazione di 4 denti, come annotati nella cartella clinica, non giustificati da necessità, l'infattibilità dell'implantologia proposta dalla CP_1
, gli aspetti di sofferenza subiti e subendi dall'attore , gli aspetti dinamico relazionali rispetto alla
[...] propria attività (scelta di pensionamento anticipato e abbandono dell'attività di insegnamento e direttore di coro) e alla propria vita privata (un grave disagio psicologico e relazionale) , e la spesa per un ripristino della funzione masticatoria con un piano terapeutico ad hoc e implantologia orale
Risulta accertato che il sig. , il 30 settembre 2016, si recò presso il centro Parte_1 [...] di Venezia-Mestre per il ripristino di una vecchia otturazione e la sistemazione di una CP_1 coroncina distaccata.
Dopo radiografie e TAC, il Dr. D' consigliò un trattamento invasivo di implantologia su tutta CP_8
l'arcata inferiore, comportando l'estrazione di quattro denti e l'installazione di impianti e protesi
[l'estrazione di quattro denti dell'arcata inferiore n.ri 33, 44, 45, 47 -che all'epoca costituivano i pilastri del ponte formato da 9 corone protesiche-, una rigenerazione ossea di 33, quattro impianti endo-ossei in sede di 33 – 36 – 44 – 47 con successivo inserimento di una corona di zinconio e di corone metallo- ceramica su detti impianti per otto elementi (33 – 34 – 35 – 36 – 44 – 45 – 46 – 47), oltre a una protesi provvisoria previa all'impianto definitivo] motivato dal fatto che, a detta di , a destra dell'arcata CP_1 vi era uno foci infettivo e a sinistra un impianto comunque datato, per un costo (scontato) totale di €
7.128,16, che il sig. accettò. Parte_1
Dopo le 4 estrazioni eseguite a novembre 2016 dal dott. il sig. non solo non riuscì a Per_1 Parte_1 portare la protesi provvisoria che gli causava dolore e risultava instabile, ma dopo vari rinvii, veniva informato da un nuovo medico che non era possibile procedere con l'impianto previsto a causa di pagina 7 di 16 insufficienza ossea, proponendo una protesi mobile, che il paziente rifiutò categoricamente, non essendo mai stata nemmeno ipotizzata per l'impatto sulla sua professione di insegnante di musica e sulla sua vita privata. Il giorno seguente, nuovi medici di avanzavano una nuova proposta per una Controparte_1 protesi semifissa con l'estrazione di altri 5 denti sani (4 incisivi e un canino), al fine di poter ancorare l'impianto tramite calamite, con una spesa ulteriore e che veniva anch'essa rifiutata sia perché completamente difforme da quanto inizialmente proposto e pagato, sia in ragione del timore di un nuovo errore di valutazione e diagnosi, sia perché una protesi mobile avrebbe compromesso la sua attività professionale di insegnante di musica nelle scuole superiori, cantante e strumentista.
La CTU ha evidenziato la negligenza imprudenza e l'imperizia nel trattamento ricevuto, avvenuto su una situazione in cui non vi era la necessità e rivelatosi inoltre del tutto inappropriato nonché peggiorativo della condizione preesistente confermando quindi la sussistenza di malpratica professionale ed ha accertato:
- l'inadeguatezza del piano terapeutico proposto e adottato;
- l'assenza di indicazioni cliniche o radiologiche per l'estrazione degli elementi pilastro 33, 44, 45 e 47, che pertanto sono stati tolti per nulla.
- la violazione delle linee guida che prevedono la salvaguardia degli elementi dentari e la corretta valutazione della fattibilità implantare;
- l'applicazione della consueta criteriologia medico-legale consente di ricondurre le lesioni lamentate
(perdita dei pilastri n. 33, 44, 45, 47) alle prestazioni effettuate dagli odontoiatri operanti presso la CP_12
. A
[...]
- un danno biologico permanente del 5-6% correlato alla perdita di funzione masticatoria, estetica e fonetica, con personalizzazione del danno per effetti sulla vita professionale e di relazione del sig.
(valutazione, che a parere del CTP di parte attorea, è stata sottostimata in quanto è stata Parte_1 considerata l'invalidità del singolo dente, anziché quello prodotto all'intera masticazione).
- la responsabilità solidale della struttura e dei sanitari coinvolti.
pagina 8 di 16 Tanto premesso, deve osservarsi che la relazione peritale del CTU svolta in ATP assorbita in giudizio, dalla quale questo giudicante non ritiene di doversi discostare e che, anzi, richiama integralmente, in quanto esaustiva, saldamente motivata e corredata dagli opportuni riferimenti alla letteratura scientifica di settore, evidenzia la responsabilità della struttura e dei sanitari sia per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) sia per la violazione degli obblighi informativi.
Sulla eccepita suddivisione delle competenze tra odontoiatra e chirurgo maxillo-facciale e sulla correttezza delle rispettive condotte, la CTU evidenzia il dovere di rivalutazione critica del piano terapeutico da parte di ciascun professionista, quindi mentre il Dr. ha proposto un trattamento non CP_8 necessario e sproporzionato;
il Dr. ha eseguito le estrazioni senza rivalutazione critica. CP_5
Per quanto riguarda la violazione del consenso informato, bisogna preliminarmente osservare che siffatta violazione si può verificare sia quando il consenso manchi del tutto, sia quando esista ma sia frutto di un'informazione erronea, incompleta o falsa.
Il bene direttamente tutelato dal dovere del sanitario di informare il paziente è il diritto all'autodeterminazione, il quale dev'essere valutato non in astratto, bensì alla luce delle effettive possibilità che lo stesso aveva di rapportarsi dinnanzi all'atto medico.
Risulta pertanto lesa, nel caso di specie, la libertà di autodeterminazione del paziente, il quale è stato privato della possibilità di scegliere.
Il principio del consenso informato costituisce indubbia espressione del diritto di autodeterminazione e trova fondamento nella Costituzione e in particolare nell'art. 2 che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, nell'art. 13 che garantisce l'inviolabilità della libertà personale e nell'art. 32 che tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo e assoggetta a riserva di legge la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori. pagina 9 di 16 Il consenso informato va quindi inteso quale espressione della piena e consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.
Precisa la giurisprudenza, sul punto, che, a prescindere dalla correttezza dell'intervento medico- chirurgico, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente, in quanto ciò, di per sé, costituisce violazione della libertà di autodeterminazione.
Quanto alla liquidazione del danno conseguente alla lesione della libertà di autodeterminazione del paziente, la stessa va effettuata in via equitativa.
In tal senso si rinvengono alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo cui “il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione non può che essere liquidato secondo criteri equitativi puri, alla stregua di un danno da perdita di "chances" (nel cui ambito può essere ricondotto dal momento che,
a prescindere da ogni altra possibile conseguenza, al paziente viene sottratta la 'possibilità' di effettuare una scelta riguardante la propria salute .
Per la liquidazione del danno da mancato consenso informato soccorrono i criteri orientativi di cui alle
Tabelle di Milano, ora seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite anche dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione . Infatti, la giurisprudenza della Corte Suprema di
Cassazione ( Sez. III, 30.6.2011 n.14402; 25.2.2011, depositata il 7.6.2011 n.12408/2011;9238/2011;
6750/2011 ), nell'esercizio della funzione nomofilattica propria della Corte, ha indicato le tabelle del
Tribunale di Milano quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c.”.
Le predette Tabelle distinguono il danno da mancato consento informato tra vari livelli di gravità, tra i quali si ritiene di prescegliere il primo (1. Danno all'autodeterminazione di lieve entità à: liquidazione pagina 10 di 16 da € 1.000,00 ad € 4.000,00) per il ricorrere delle caratteristiche del caso (“ entità molto modesta dei postumi/sofferenze fisiche - tenuità della sofferenza interiore conseguente agli esiti del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso ed alla lesione del diritto all'autodeterminazione; - paziente
(non informato) non vulnerabile (per età, stato di salute, condizioni personali) con conseguente liquidazione del danno in via equitativa nella misura di euro 2.000,00.
L'Accertamento Tecnico Preventivo ha evidenziato che l'estrazione di 4 denti sani eseguita da
[...]
non doveva essere eseguita e neppure poteva essere utile per un futuro trattamento protesico, CP_1 anzi, ha causato per negligenza, imprudenza e imperizia un “discreto”, a dire del CTU, danno alla funzione masticatoria “compromettendo totalmente la capacità triturante anche di cibo di media densità” oltre che un danno alla funzione “estetica e funzionale (in particolare fonetica e strumentale in relazione all'attività di insegnante musicale, cantante e strumentista, che caratterizza la sua occupazione) dell'intero apparato stomatognatico” pag 24 della relazione del CTU.
I TT , propongono di considerare sotto il profilo della personalizzazione la “menomazione della funzione masticatoria (…ha compromesso quasi totalmente la capacità triturante anche di cibo di media densità), estetica e funzionale (in particolare fonetica e strumentale in relazione all'attività di insegnante musicale, cantante e strumentista, che caratterizza la sua occupazione) dell'intero apparato stomatologico” (cfr. ATP pag.23 - 24 – e pag.30) , e riscontrato una sofferenza lieve nel cronico.
Al fine dell'integrale risarcimento, il conteggio del dovuto può pertanto proporsi secondo lo schema riprodotto al fine descrittivo del pregiudizio di cui il sig. chiede il risarcimento: Parte_1
NO ON AT
(su soggetto di 58 anni all'epoca degli eventi)
NO BIOLOGICO - TEMPORANEO E PERMANENTE –
pagina 11 di 16 Partendo dalla valutazione del CTU (I.P.5,5/7 +I.T.P. di 4+8 gg) € da 6592,34+ €220,00
NO MORALE - SOFFERENZA SOGGETTIVA –
Pregiudizio costituito sia dalla sofferenza fisica cagionata dal fatto lesivo in sé, che i CTU hanno definito medio-lieve e lieve, ma che la comune esperienza insegna essere un dolore acuto e intenso da togliere il sonno e far affiorare i peggiori pensieri, sia dal turbamento dello stato d'animo quali la rabbia per essersi affidato a persone sbagliate, la paura di non trovare rimedio alla lesione subita, sia la lesione alla dignità della persona, quale la vergogna e la disistima di sé.
€ 10.000,00
NO DINAMICO – RELAZIONALE
La necessità di una personalizzazione del danno è stata evidenziata anche nella CTU nell'ultima pagina.
Tale pregiudizio è rappresentato sia dallo sconvolgimento delle normali abitudini di vita per la difficoltà di rapportarsi con l'esterno e per le difficoltà masticatorie che impongono scelte radicalmente diverse andando a ledere la libertà di espressione e di autodeterminazione (mangiare ciò che si ha voglia, in qualsiasi momento, con parenti e amici, chiacchierare, scherzare e sorridere) sia in quelle lavorative
(insegnare, cantare, suonare strumenti) anche a causa delle continue sollecitazioni meccaniche che sempre si riflettono sull'arcata dentale e sulla bocca modificando in peius la vita quotidiana, e che hanno portato ad un cambio radicale di vita, scegliendo il prepensionamento, l'abbandono dell'insegnamento e dell'attività di direttore di coro .
Come meglio esplicato nella Sentenza della Cass. Civ. sez.III, 19 luglio 2018, n.19151: “il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus sulla vita quotidiana (c.d. danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è il pregiudizio che può incidere, in concreto, su entrambi tali aspetti essenziali della persona, costituenti danni diversi e, perciò,
pagina 12 di 16 autonomamente risarcibili, ma solo se provati nella loro consistenza e nella loro derivazione causale dalla condotta umana colpevole.”
€ 10.000,00
NO DA MANCATO O ERRATO CONSENSO INFORMATO
Mancata completa informazione dei possibili rischi cui il paziente sarebbe andato incontro, con conseguente lesione del diritto alla informazione e all'autodeterminazione – in via equitativa .
Quanto al consenso informato e all'obbligo di informazione non vi è alcun dubbio che CP_1 direttamente o per il tramite dei Medici che con detta società collaboravano, non abbia adeguatamente informato il sig. fornendogli informazioni dettagliate sulla natura dell'intervento Parte_1 medico e/o chirurgico, sulla sua portata ed estensione, sui possibili rischi, sui risultati conseguibili e sulle possibili conseguenze negative (così Cass n.2177/2016) .
€ 2.000,00.
In ordine alla richiesta di spese future per l'effettuazione di una protesi non vi è previsione in sede di
CTU né, tantomeno, è stata provata in corso di causa la sua necessità ed entità nelle singole voci. Il preventivo di spesa prodotto non ha, peraltro, alcun valore per pacifica Giurisprudenza.
La spesa del CTU dr. e dr.ssa € 3.660,00 e del CTP dr. in corso ATP € Per_2 Per_3 Per_4
1.464,00 sono da rifondersi .
La CTU evidenzia :” Nel caso in esame, non risulta essere stata effettuata l'indispensabile rivalutazione al fine di valutare dal punto di vista clinico e radiografico l'evoluzione clinica a seguito dei trattamenti effettuati. Poiché la TAC iniziale già evidenziava un quadro incerto sul volume osseo, presupposto indispensabile per porre l'indicazione ad inserimenti implantari, si ritiene sia stata decisamente pagina 13 di 16 sottovalutata, oltre che non sviluppata, la terapia rigenerativa ossea post estrattiva e/o lo split crest
(allargamento della cresta ossea), necessari ad evitare il fallimento di un successivo inserimento implantare degli elementi. Tali valutazioni rappresentano un momento fondamentale ed imprescindibile per porre indicazione a qualsiasi protocollo impiantare;
l'applicazione della consueta criteriologia medico-legale consente di ricondurre le lesioni lamentate (perdita dei pilastri n. 33, 44, 45, 47) alle prestazioni effettuate dagli odontoiatri operanti presso la .”. CP_12
E' indubbio che la professionalità di ciascun membro dell'equipe- pur diversificata in ragione delle acquisite competenze specialistiche, del ruolo ricoperto e della specifica professionalità- ricomprende nel suo corredo nozioni che possono essere valorizzate e utilizzate anche per intervenire laddove la condotta di un altro membro, sia esso di pari grado o gerarchicamente a esso sovraordinato, risulti non diligente e potenzialmente dannosa.
E' riportato nell'alveo del contenzioso civile, il dovere di vicendevole controllo che giustifica l'automatica imputazione di una responsabilità diffusa e solidale per i compartecipi colposamente inerti,
a vantaggio degli interessi del danneggiato dal non corretto adempimento della prestazione medica.
Il chirurgo maxillo-facciale in particolare risponde, a titolo di colpa professionale propria, per non aver informato il paziente in ordine alle possibili complicanze del trattamento (difetto di consenso informato),
e per non aver osservato le leges artis proprie dell'attività chirurgica con la diligenza dovuta a norma degli artt. 1176, c. 2, c.c. e 2236 c.c. (errore terapeutico); colpa in vigilando, per non aver rilevato e rimediato all'errore professionale commesso dall'ortodontista prima dell'intervento (nessuna giustificazione può, infatti, invocarsi in ragione del “principio di affidamento”, stante il suddetto difetto informativo che rende colposa la condotta del chirurgo.
Ne vi è prova, inoltre, che le scelte terapeutiche degli altri operatori sanitari specializzati, seppur rivelatisi errate, non erano percepibili in modo evidente, né in base alle cognizioni tecniche generali né
pagina 14 di 16 in base a quelle specialistiche , di talché la responsabilità andrà ripartita tra i professionisti nella misura del 50% ciascuno,. secondo il criterio presuntivo di cui agli artt. 1298 comma 2, e 2055, comma 3, c.c..
Ritenuta l'operatività della polizza assicurativa la compagnia assicurativa è Parte_2 tenuta a MAre l'assicurato dott. nei limiti del massimale e scoperto di polizza, CP_5 limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al dott. CP_5
Quanto alla la polizza deve essere considerata operativa trattandosi di “polizza CP_10 CP_4 medico-dentista-odontoiatra-igienista dentale-libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia”; oltre a ciò viene indicato che la polizza garantisce il “medico-dentista odontoiatra esclusa implantologia”, come confermato all'art. 16 - oggetto dell'assicurazione – e 16-bis -limitazione i caso di responsabilità solidale- del fascicolo informativo, atteso che la diagnosi non comporta necessariamente anche attività implantologica , ergo la compagnia assicurativa è tenuta a MAre
l'operatività della polizza di entro i limiti di massimale e di scoperto di polizza, Controparte_4 limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al dott. CP_8
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Consegue alla soccombenza la condanna della parte convenuta e terza chiamata in ragione del 50% cadauna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
.
Le novità introdotte dalla legge Gelli-Bianco e la diversità interpretativa che ne è scaturita nella giurisprudenza di merito in tema di chiamata diretta anche in difetto del decreto ministeriale del
Ministero per lo Sviluppo Economico con il quale determinanti i requisiti minimi dei contratti assicurativi che le strutture ospedaliere ed i medici avranno l'obbligo di stipulare impone la compensazione delle spese di lite tra attore e compagnia assicuratrice . Controparte_2
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del Controparte_13
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della compagnia e ne Controparte_2 dispone l'estromissione;
- dichiara la responsabilità in capo a dott. con in CP_8 Controparte_10 MA, e al dott. con in MA , e per CP_5 Controparte_14
l'effetto li condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e dal sig. a causa dell'errata esecuzione delle cure odontoiatriche e dentistiche per Parte_1 complessivi euro 28.812,34 nella misura del 50% cadauno oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della domanda;
- dichiara la Soc. Reale Mutua di Assicurazioni tenuta a MAre e tenere indenne il Dr CP_5 entro i limiti di massimale e di scoperto di polizza, limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta;
- dichiara l' , , tenuta a MAre il Dr. , entro i limiti di Parte_4 CP_8 massimale e di scoperto di polizza, limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta
- condanna il dott. con in MA, e il CP_8 Controparte_10 CP_5 con in MA, nella misura del 50% cadauno, a Controparte_14 rifondere alla parte attrice le spese di lite che si quantificano in complessivi euro 7616,00 oltre spese generali e oneri di legge , spese di CU, CTP e CTU rifuse.
- Compensa le spese di lite tra l'attore e la compagnia Controparte_2
Così deciso in Venezia, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 298/2020 promossa da:
Parte_1
CON AVV. A. CIPRIANO
ATTORE
CONTRO
--- Controparte_1
Controparte_2
CON AVV.TI VIALI E CP_3
DOTT. ERIK D'ATRI
CON AVV. T. MANCUSO
CONVENUTI
CONTRO
Controparte_4
CON AVV.TI SANTI E CHIELLI
DOTT. CP_5
pagina 1 di 16 CON AVV. V. PASTORINO E CP_6
Controparte_7
CON AVV. C. ALESSANDRI
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati dalle parti a verbale all'udienza del
27.03.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia, la e Parte_1 Controparte_1 la Rappresentante Generale per l'Italia, al fine di ottenere il risarcimento Controparte_2 dei danni subiti in conseguenze di cure ed interventi odontoiatrici cui l'attore si è sottoposto.
Il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento ex art.696 bis c.p.c. ove si era costituita la sola che aveva chiamato in causa il Dr. anch'esso rimasto contumace, insieme Controparte_1 CP_8 alla compagnia Nell'ambito del procedimento ATP, la CTU esperita Controparte_2 accertava una responsabilità negli interventi effettuati dalla al sig. . Controparte_1 Parte_1
Nella causa civile notificata in data 09.01.2020 si costituiva la sola mentre la Controparte_1 compagnia rimaneva nuovamente contumace. La Controparte_9 Controparte_1 chiamava in causa il Dr. , il quale a sua volta chiamava in causa la propria compagnia CP_8
e il Dr. , il quale chiamava in causa la propria compagnia Controparte_10 CP_5 assicurativa CP_7
In data 10.12.2020, , veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito del fallimento della
[...] dichiarato con la sentenza dep. il 30.10.2020. CP_1
pagina 2 di 16 La causa veniva immediatamente riassunta dall'attore, sia nei confronti della in bonis, Controparte_1 ovvero per il solo caso in cui dovesse tornare attiva, sia nei confronti della di lei compagnia assicurativa sia nei confronti dei terzi chiamati in causa a rispondere delle pretese Controparte_2 dell'attore e in loro garanzia.
A seguito della notifica della riassunzione del processo, la compagnia assicurativa CP_2
i costituiva eccependo, tra le tante, la carenza di legittimazione ad agire in via diretta da
[...] parte del danneggiato, mentre il dr chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia CP_5 [...]
Parte_2
Superate le eccezioni preliminari, veniva disposta l'acquisizione della Ctu svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. Rg 4459/2018 e concessi i termini per il deposito di memorie ex art.183 c.p.c. VI comma.
Tentata la conciliazione disponendo la comparizione delle parti per l'udienza del 21.09.2023 l'odierno giudicante effettuava una proposta conciliativa che prevedeva un risarcimento di euro 30.000,00 omnia, accettata dall'attore e, solo in parte, dall' . Controparte_10
Istruita con la prova testimoniale e con l'interrogatorio formale dell'attore , del dott. Parte_1
dr. la causa viene , quindi, decisa. CP_5 CP_8
Così riepilogate le principali difese delle parti in causa, occorre ore entrare nel merito delle questioni controverse.
Deve preliminarmente darsi atto che, l'articolo 12 della legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco) disciplina l'azione diretta del soggetto danneggiato “nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma
1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”; il comma 6 stabilisce che l'azione diretta è ammessa, “a decorrere dalla data di entrata pagina 3 di 16 in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”; ciò significa che solo a decorrere dalla entrata in vigore del citato decreto è configurabile la proposizione di azione diretta (di merito) del danneggiato nei confronti della Compagnia assicuratrice, e quindi anche la proposizione di ricorso diretto ex art. 696 bis c.p.c. (poiché detto ricorso, prodromico all'azione di merito, poggia e deve poggiare sui medesimi presupposti a meno di volere frantumare-destrutturare gli aspetti tecnici del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232, consistente nel regolamento di cui all'art. 10 della Legge Gelli Bianco.
Tale regolamento reca la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Ne deriva che avendo il ricorrente depositato il ricorso in data 9 e 23 gennaio 2021, era lui preclusa l'azione diretta nei confronti della Compagnia, nel difetto del citato
D.M. a quella data;
comunque, proprio per il fatto che solo ora il regolamento disciplina i nuovi requisiti che le polizze debbono presentare per far fronte all'azione diretta, parrebbe da escludere che la nuova disciplina si applichi ai rapporti regolati dalle pregresse polizze non ancora aggiornate a seguito dell'emanazione del D.M.; i nuovi e maggiori impegni di spesa per le assicurazioni determinano la prefigurazione di diversi premi e di diverse clausole rispetto al passato, e tutto ciò non pare consentire l'applicazione dell'azione diretta a prescindere da tali adeguamenti.
pagina 4 di 16 Per tali motivi va dichiarato il difetto di legittimazione passiva Compagnia con il CP_2 favore delle spese legali.
Trattasi con evidenza di norma sostanziale come tale non applicabile retroattivamente, anche perché poggiante sulla sottoscrizione di apposita clausola contrattuale;
anche per tale ragione pare di potere escludere la automatica configurabilità di azione diretta a far tempo dal 1° marzo 2024, data di pubblicazione, (tanto più che lo stesso D.M. prevede all'articolo 18 un regime transitorio in forza del quale le Compagnie hanno a disposizione un periodo di 24 mesi per adeguare i contratti alla nuova disciplina;
ipotizzare la immediata azione diretta farebbe gravare rischiosamente sulle
Compagnie nuovi ed enormi oneri non supportati finanziariamente, con conseguente ricaduta negativa sull'intero sistema assicurativo e quindi sul complessivo sistema economico);
Risulta altresì improcedibile la domanda di condanna che la parte attrice ha spiegato, con l'atto di riassunzione del giudizio, nei confronti della atteso il disposto dell'art. Controparte_11
51 L. Fall. secondo cui “ salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.
In buona sostanza, la predetta norma prevede il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali spiegate in danno di società dichiarate fallite.
L'art. 52 L. Fall. prevede, poi, che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n.
1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.”
pagina 5 di 16 Dal combinato disposto delle due norme richiamate emerge che i creditori che intendano far valere le proprie ragioni di credito verso il fallito, debbono partecipare al concorso (che si apre automaticamente con il fallimento) nelle forme previste dalla Legge Fallimentare.
L'istanza di ammissione al passivo fallimentare, dunque, costituisce l'unico modo per proporre domanda giudiziale diretta a far valere un credito nei confronti del fallito.
Di conseguenza, durante tale fase la domanda di riscossione di un credito proposta all'autorità giudiziaria ordinaria non può che essere dichiarata improponibile o improcedibile (si veda Cass. Civ. Sez. III n.
19975/2013, Cass. Sez. III n. 8901/13; Cass. n. 28481/2005; n. 14468/2005, n. 1010/2004, n.
19178/2003, n. 6475/2003, n. 8018/2000, n. 6998/87, Cass. Sez. Un. Civ. n. 459/87, Cass. Sez. lav. n.
230886. Tribunale di Torino I Sez. Civ.sent. n. 1131/2016 e Tribunale di Milano sent. n. 2120/2020).
Come noto, a seguito della dichiarazione di fallimento si radica una competenza esclusiva degli organi della procedura fallimentare a conoscere della domanda di condanna.
La sopravvenuta dichiarazione di fallimento rende improcedibile tale domanda in quanto l'organo abilitato all'accertamento dei crediti concorsuali è il giudice delegato del fallimento, secondo il rito previsto dalla legge speciale stante l'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo quale strumento di cognizione del credito (cfr. Cass.10414/2005, n. 9198/2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta nei confronti della Parte_3 va dichiarata improcedibile atteso il combinato disposto degli artt. 52 e 93 della
[...] legge fallimentare.
Il giudizio , quindi, riguarda la domanda proposta nei confronti del convenuto dott. e dei CP_8 terzi chiamati.
pagina 6 di 16 Al fine di accertare eventuali profili di responsabilità professionale, vanno innanzitutto esaminate le risultanze della CTU medico legale svolta in corso di causa.
Le risultanze istruttorie e quelle documentali hanno accertato la diagnosi errata e del piano di intervento proposto dal dott. , la mancanza di un consenso pieno e informato al trattamento proposto, CP_8 comprensivo dei possibili esiti , i successivi interventi di estrazione di 4 denti, come annotati nella cartella clinica, non giustificati da necessità, l'infattibilità dell'implantologia proposta dalla CP_1
, gli aspetti di sofferenza subiti e subendi dall'attore , gli aspetti dinamico relazionali rispetto alla
[...] propria attività (scelta di pensionamento anticipato e abbandono dell'attività di insegnamento e direttore di coro) e alla propria vita privata (un grave disagio psicologico e relazionale) , e la spesa per un ripristino della funzione masticatoria con un piano terapeutico ad hoc e implantologia orale
Risulta accertato che il sig. , il 30 settembre 2016, si recò presso il centro Parte_1 [...] di Venezia-Mestre per il ripristino di una vecchia otturazione e la sistemazione di una CP_1 coroncina distaccata.
Dopo radiografie e TAC, il Dr. D' consigliò un trattamento invasivo di implantologia su tutta CP_8
l'arcata inferiore, comportando l'estrazione di quattro denti e l'installazione di impianti e protesi
[l'estrazione di quattro denti dell'arcata inferiore n.ri 33, 44, 45, 47 -che all'epoca costituivano i pilastri del ponte formato da 9 corone protesiche-, una rigenerazione ossea di 33, quattro impianti endo-ossei in sede di 33 – 36 – 44 – 47 con successivo inserimento di una corona di zinconio e di corone metallo- ceramica su detti impianti per otto elementi (33 – 34 – 35 – 36 – 44 – 45 – 46 – 47), oltre a una protesi provvisoria previa all'impianto definitivo] motivato dal fatto che, a detta di , a destra dell'arcata CP_1 vi era uno foci infettivo e a sinistra un impianto comunque datato, per un costo (scontato) totale di €
7.128,16, che il sig. accettò. Parte_1
Dopo le 4 estrazioni eseguite a novembre 2016 dal dott. il sig. non solo non riuscì a Per_1 Parte_1 portare la protesi provvisoria che gli causava dolore e risultava instabile, ma dopo vari rinvii, veniva informato da un nuovo medico che non era possibile procedere con l'impianto previsto a causa di pagina 7 di 16 insufficienza ossea, proponendo una protesi mobile, che il paziente rifiutò categoricamente, non essendo mai stata nemmeno ipotizzata per l'impatto sulla sua professione di insegnante di musica e sulla sua vita privata. Il giorno seguente, nuovi medici di avanzavano una nuova proposta per una Controparte_1 protesi semifissa con l'estrazione di altri 5 denti sani (4 incisivi e un canino), al fine di poter ancorare l'impianto tramite calamite, con una spesa ulteriore e che veniva anch'essa rifiutata sia perché completamente difforme da quanto inizialmente proposto e pagato, sia in ragione del timore di un nuovo errore di valutazione e diagnosi, sia perché una protesi mobile avrebbe compromesso la sua attività professionale di insegnante di musica nelle scuole superiori, cantante e strumentista.
La CTU ha evidenziato la negligenza imprudenza e l'imperizia nel trattamento ricevuto, avvenuto su una situazione in cui non vi era la necessità e rivelatosi inoltre del tutto inappropriato nonché peggiorativo della condizione preesistente confermando quindi la sussistenza di malpratica professionale ed ha accertato:
- l'inadeguatezza del piano terapeutico proposto e adottato;
- l'assenza di indicazioni cliniche o radiologiche per l'estrazione degli elementi pilastro 33, 44, 45 e 47, che pertanto sono stati tolti per nulla.
- la violazione delle linee guida che prevedono la salvaguardia degli elementi dentari e la corretta valutazione della fattibilità implantare;
- l'applicazione della consueta criteriologia medico-legale consente di ricondurre le lesioni lamentate
(perdita dei pilastri n. 33, 44, 45, 47) alle prestazioni effettuate dagli odontoiatri operanti presso la CP_12
. A
[...]
- un danno biologico permanente del 5-6% correlato alla perdita di funzione masticatoria, estetica e fonetica, con personalizzazione del danno per effetti sulla vita professionale e di relazione del sig.
(valutazione, che a parere del CTP di parte attorea, è stata sottostimata in quanto è stata Parte_1 considerata l'invalidità del singolo dente, anziché quello prodotto all'intera masticazione).
- la responsabilità solidale della struttura e dei sanitari coinvolti.
pagina 8 di 16 Tanto premesso, deve osservarsi che la relazione peritale del CTU svolta in ATP assorbita in giudizio, dalla quale questo giudicante non ritiene di doversi discostare e che, anzi, richiama integralmente, in quanto esaustiva, saldamente motivata e corredata dagli opportuni riferimenti alla letteratura scientifica di settore, evidenzia la responsabilità della struttura e dei sanitari sia per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) sia per la violazione degli obblighi informativi.
Sulla eccepita suddivisione delle competenze tra odontoiatra e chirurgo maxillo-facciale e sulla correttezza delle rispettive condotte, la CTU evidenzia il dovere di rivalutazione critica del piano terapeutico da parte di ciascun professionista, quindi mentre il Dr. ha proposto un trattamento non CP_8 necessario e sproporzionato;
il Dr. ha eseguito le estrazioni senza rivalutazione critica. CP_5
Per quanto riguarda la violazione del consenso informato, bisogna preliminarmente osservare che siffatta violazione si può verificare sia quando il consenso manchi del tutto, sia quando esista ma sia frutto di un'informazione erronea, incompleta o falsa.
Il bene direttamente tutelato dal dovere del sanitario di informare il paziente è il diritto all'autodeterminazione, il quale dev'essere valutato non in astratto, bensì alla luce delle effettive possibilità che lo stesso aveva di rapportarsi dinnanzi all'atto medico.
Risulta pertanto lesa, nel caso di specie, la libertà di autodeterminazione del paziente, il quale è stato privato della possibilità di scegliere.
Il principio del consenso informato costituisce indubbia espressione del diritto di autodeterminazione e trova fondamento nella Costituzione e in particolare nell'art. 2 che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, nell'art. 13 che garantisce l'inviolabilità della libertà personale e nell'art. 32 che tutela la salute quale diritto fondamentale dell'individuo e assoggetta a riserva di legge la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori. pagina 9 di 16 Il consenso informato va quindi inteso quale espressione della piena e consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico.
Precisa la giurisprudenza, sul punto, che, a prescindere dalla correttezza dell'intervento medico- chirurgico, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente, in quanto ciò, di per sé, costituisce violazione della libertà di autodeterminazione.
Quanto alla liquidazione del danno conseguente alla lesione della libertà di autodeterminazione del paziente, la stessa va effettuata in via equitativa.
In tal senso si rinvengono alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo cui “il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione non può che essere liquidato secondo criteri equitativi puri, alla stregua di un danno da perdita di "chances" (nel cui ambito può essere ricondotto dal momento che,
a prescindere da ogni altra possibile conseguenza, al paziente viene sottratta la 'possibilità' di effettuare una scelta riguardante la propria salute .
Per la liquidazione del danno da mancato consenso informato soccorrono i criteri orientativi di cui alle
Tabelle di Milano, ora seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite anche dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione . Infatti, la giurisprudenza della Corte Suprema di
Cassazione ( Sez. III, 30.6.2011 n.14402; 25.2.2011, depositata il 7.6.2011 n.12408/2011;9238/2011;
6750/2011 ), nell'esercizio della funzione nomofilattica propria della Corte, ha indicato le tabelle del
Tribunale di Milano quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c.”.
Le predette Tabelle distinguono il danno da mancato consento informato tra vari livelli di gravità, tra i quali si ritiene di prescegliere il primo (1. Danno all'autodeterminazione di lieve entità à: liquidazione pagina 10 di 16 da € 1.000,00 ad € 4.000,00) per il ricorrere delle caratteristiche del caso (“ entità molto modesta dei postumi/sofferenze fisiche - tenuità della sofferenza interiore conseguente agli esiti del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso ed alla lesione del diritto all'autodeterminazione; - paziente
(non informato) non vulnerabile (per età, stato di salute, condizioni personali) con conseguente liquidazione del danno in via equitativa nella misura di euro 2.000,00.
L'Accertamento Tecnico Preventivo ha evidenziato che l'estrazione di 4 denti sani eseguita da
[...]
non doveva essere eseguita e neppure poteva essere utile per un futuro trattamento protesico, CP_1 anzi, ha causato per negligenza, imprudenza e imperizia un “discreto”, a dire del CTU, danno alla funzione masticatoria “compromettendo totalmente la capacità triturante anche di cibo di media densità” oltre che un danno alla funzione “estetica e funzionale (in particolare fonetica e strumentale in relazione all'attività di insegnante musicale, cantante e strumentista, che caratterizza la sua occupazione) dell'intero apparato stomatognatico” pag 24 della relazione del CTU.
I TT , propongono di considerare sotto il profilo della personalizzazione la “menomazione della funzione masticatoria (…ha compromesso quasi totalmente la capacità triturante anche di cibo di media densità), estetica e funzionale (in particolare fonetica e strumentale in relazione all'attività di insegnante musicale, cantante e strumentista, che caratterizza la sua occupazione) dell'intero apparato stomatologico” (cfr. ATP pag.23 - 24 – e pag.30) , e riscontrato una sofferenza lieve nel cronico.
Al fine dell'integrale risarcimento, il conteggio del dovuto può pertanto proporsi secondo lo schema riprodotto al fine descrittivo del pregiudizio di cui il sig. chiede il risarcimento: Parte_1
NO ON AT
(su soggetto di 58 anni all'epoca degli eventi)
NO BIOLOGICO - TEMPORANEO E PERMANENTE –
pagina 11 di 16 Partendo dalla valutazione del CTU (I.P.5,5/7 +I.T.P. di 4+8 gg) € da 6592,34+ €220,00
NO MORALE - SOFFERENZA SOGGETTIVA –
Pregiudizio costituito sia dalla sofferenza fisica cagionata dal fatto lesivo in sé, che i CTU hanno definito medio-lieve e lieve, ma che la comune esperienza insegna essere un dolore acuto e intenso da togliere il sonno e far affiorare i peggiori pensieri, sia dal turbamento dello stato d'animo quali la rabbia per essersi affidato a persone sbagliate, la paura di non trovare rimedio alla lesione subita, sia la lesione alla dignità della persona, quale la vergogna e la disistima di sé.
€ 10.000,00
NO DINAMICO – RELAZIONALE
La necessità di una personalizzazione del danno è stata evidenziata anche nella CTU nell'ultima pagina.
Tale pregiudizio è rappresentato sia dallo sconvolgimento delle normali abitudini di vita per la difficoltà di rapportarsi con l'esterno e per le difficoltà masticatorie che impongono scelte radicalmente diverse andando a ledere la libertà di espressione e di autodeterminazione (mangiare ciò che si ha voglia, in qualsiasi momento, con parenti e amici, chiacchierare, scherzare e sorridere) sia in quelle lavorative
(insegnare, cantare, suonare strumenti) anche a causa delle continue sollecitazioni meccaniche che sempre si riflettono sull'arcata dentale e sulla bocca modificando in peius la vita quotidiana, e che hanno portato ad un cambio radicale di vita, scegliendo il prepensionamento, l'abbandono dell'insegnamento e dell'attività di direttore di coro .
Come meglio esplicato nella Sentenza della Cass. Civ. sez.III, 19 luglio 2018, n.19151: “il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus sulla vita quotidiana (c.d. danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è il pregiudizio che può incidere, in concreto, su entrambi tali aspetti essenziali della persona, costituenti danni diversi e, perciò,
pagina 12 di 16 autonomamente risarcibili, ma solo se provati nella loro consistenza e nella loro derivazione causale dalla condotta umana colpevole.”
€ 10.000,00
NO DA MANCATO O ERRATO CONSENSO INFORMATO
Mancata completa informazione dei possibili rischi cui il paziente sarebbe andato incontro, con conseguente lesione del diritto alla informazione e all'autodeterminazione – in via equitativa .
Quanto al consenso informato e all'obbligo di informazione non vi è alcun dubbio che CP_1 direttamente o per il tramite dei Medici che con detta società collaboravano, non abbia adeguatamente informato il sig. fornendogli informazioni dettagliate sulla natura dell'intervento Parte_1 medico e/o chirurgico, sulla sua portata ed estensione, sui possibili rischi, sui risultati conseguibili e sulle possibili conseguenze negative (così Cass n.2177/2016) .
€ 2.000,00.
In ordine alla richiesta di spese future per l'effettuazione di una protesi non vi è previsione in sede di
CTU né, tantomeno, è stata provata in corso di causa la sua necessità ed entità nelle singole voci. Il preventivo di spesa prodotto non ha, peraltro, alcun valore per pacifica Giurisprudenza.
La spesa del CTU dr. e dr.ssa € 3.660,00 e del CTP dr. in corso ATP € Per_2 Per_3 Per_4
1.464,00 sono da rifondersi .
La CTU evidenzia :” Nel caso in esame, non risulta essere stata effettuata l'indispensabile rivalutazione al fine di valutare dal punto di vista clinico e radiografico l'evoluzione clinica a seguito dei trattamenti effettuati. Poiché la TAC iniziale già evidenziava un quadro incerto sul volume osseo, presupposto indispensabile per porre l'indicazione ad inserimenti implantari, si ritiene sia stata decisamente pagina 13 di 16 sottovalutata, oltre che non sviluppata, la terapia rigenerativa ossea post estrattiva e/o lo split crest
(allargamento della cresta ossea), necessari ad evitare il fallimento di un successivo inserimento implantare degli elementi. Tali valutazioni rappresentano un momento fondamentale ed imprescindibile per porre indicazione a qualsiasi protocollo impiantare;
l'applicazione della consueta criteriologia medico-legale consente di ricondurre le lesioni lamentate (perdita dei pilastri n. 33, 44, 45, 47) alle prestazioni effettuate dagli odontoiatri operanti presso la .”. CP_12
E' indubbio che la professionalità di ciascun membro dell'equipe- pur diversificata in ragione delle acquisite competenze specialistiche, del ruolo ricoperto e della specifica professionalità- ricomprende nel suo corredo nozioni che possono essere valorizzate e utilizzate anche per intervenire laddove la condotta di un altro membro, sia esso di pari grado o gerarchicamente a esso sovraordinato, risulti non diligente e potenzialmente dannosa.
E' riportato nell'alveo del contenzioso civile, il dovere di vicendevole controllo che giustifica l'automatica imputazione di una responsabilità diffusa e solidale per i compartecipi colposamente inerti,
a vantaggio degli interessi del danneggiato dal non corretto adempimento della prestazione medica.
Il chirurgo maxillo-facciale in particolare risponde, a titolo di colpa professionale propria, per non aver informato il paziente in ordine alle possibili complicanze del trattamento (difetto di consenso informato),
e per non aver osservato le leges artis proprie dell'attività chirurgica con la diligenza dovuta a norma degli artt. 1176, c. 2, c.c. e 2236 c.c. (errore terapeutico); colpa in vigilando, per non aver rilevato e rimediato all'errore professionale commesso dall'ortodontista prima dell'intervento (nessuna giustificazione può, infatti, invocarsi in ragione del “principio di affidamento”, stante il suddetto difetto informativo che rende colposa la condotta del chirurgo.
Ne vi è prova, inoltre, che le scelte terapeutiche degli altri operatori sanitari specializzati, seppur rivelatisi errate, non erano percepibili in modo evidente, né in base alle cognizioni tecniche generali né
pagina 14 di 16 in base a quelle specialistiche , di talché la responsabilità andrà ripartita tra i professionisti nella misura del 50% ciascuno,. secondo il criterio presuntivo di cui agli artt. 1298 comma 2, e 2055, comma 3, c.c..
Ritenuta l'operatività della polizza assicurativa la compagnia assicurativa è Parte_2 tenuta a MAre l'assicurato dott. nei limiti del massimale e scoperto di polizza, CP_5 limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al dott. CP_5
Quanto alla la polizza deve essere considerata operativa trattandosi di “polizza CP_10 CP_4 medico-dentista-odontoiatra-igienista dentale-libero professionista con attività ambulatoriale extramoenia”; oltre a ciò viene indicato che la polizza garantisce il “medico-dentista odontoiatra esclusa implantologia”, come confermato all'art. 16 - oggetto dell'assicurazione – e 16-bis -limitazione i caso di responsabilità solidale- del fascicolo informativo, atteso che la diagnosi non comporta necessariamente anche attività implantologica , ergo la compagnia assicurativa è tenuta a MAre
l'operatività della polizza di entro i limiti di massimale e di scoperto di polizza, Controparte_4 limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al dott. CP_8
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Consegue alla soccombenza la condanna della parte convenuta e terza chiamata in ragione del 50% cadauna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
.
Le novità introdotte dalla legge Gelli-Bianco e la diversità interpretativa che ne è scaturita nella giurisprudenza di merito in tema di chiamata diretta anche in difetto del decreto ministeriale del
Ministero per lo Sviluppo Economico con il quale determinanti i requisiti minimi dei contratti assicurativi che le strutture ospedaliere ed i medici avranno l'obbligo di stipulare impone la compensazione delle spese di lite tra attore e compagnia assicuratrice . Controparte_2
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del Controparte_13
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della compagnia e ne Controparte_2 dispone l'estromissione;
- dichiara la responsabilità in capo a dott. con in CP_8 Controparte_10 MA, e al dott. con in MA , e per CP_5 Controparte_14
l'effetto li condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e dal sig. a causa dell'errata esecuzione delle cure odontoiatriche e dentistiche per Parte_1 complessivi euro 28.812,34 nella misura del 50% cadauno oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì della domanda;
- dichiara la Soc. Reale Mutua di Assicurazioni tenuta a MAre e tenere indenne il Dr CP_5 entro i limiti di massimale e di scoperto di polizza, limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta;
- dichiara l' , , tenuta a MAre il Dr. , entro i limiti di Parte_4 CP_8 massimale e di scoperto di polizza, limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta
- condanna il dott. con in MA, e il CP_8 Controparte_10 CP_5 con in MA, nella misura del 50% cadauno, a Controparte_14 rifondere alla parte attrice le spese di lite che si quantificano in complessivi euro 7616,00 oltre spese generali e oneri di legge , spese di CU, CTP e CTU rifuse.
- Compensa le spese di lite tra l'attore e la compagnia Controparte_2
Così deciso in Venezia, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
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