Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 828
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che la notifica dell'avviso di notifica sia avvenuta regolarmente tramite rifiuto della raccomandata, equiparabile a notifica perfezionata. Le contestazioni sulla validità della notifica e sulla conformità degli atti non sono accolte. Si evidenzia che l'ingiunzione di pagamento è motivata per relationem agli atti presupposti già nella disponibilità del ricorrente.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per omessa allegazione

    La Corte ritiene che l'ingiunzione di pagamento, motivata per relationem agli atti precedentemente notificati, assolva all'obbligo di motivazione, rendendo legittimo il provvedimento. Il ricorrente ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 828
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 828
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo