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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 828/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2022 depositato il 21/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l. Gestione Fiscalita' Locale S.p..a. - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE LT - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ING.PAGAMENTO n. 4592013529 CONTR.BONIFICA 2019
- AVVISO n. 4560034489 CONTR.BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli scritti
Resistente/Appellato: si riporta agli scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato a Società_1 spa e al Consorzio_1 generale di Bonifica del bacino inferiore del LT impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 4592013529 di € 845,03 notificata in data 2 dicembre 2021 e riferita a contributo consortile annualità 2019 terreni e fabbricati.
Al riguardo deduceva la mancata notifica degli atti presupposti;
la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art 7, comma 1, della legge n.212/2000 e dell'art. 3 della legge 241 e dell'art 25 del DPR n.
602, omessa allegazione.
Il Consorzio_1 generale di Bonifica del bacino inferiore del LT, regolarmente costituito in giudizio in data 13 aprile 2022 contestava le eccezioni e in particolare produceva documentazione dalla quale risultava che l'avviso di notifica n.4560034489, atto presupposto del provvedimento impugnato, non era stato notificato per rifiuto di ricevere la relativa raccomandata n.61655945467-2 in data 27 dicembre 2019, il che equivale a notifica perfezionata e chiedeva il rigetto del ricorso.
Società_1 spa, regolarmente costituita in giudizio in data 4 maggio 2022, in particolare confermava la notifica dell'avviso di notifica e precisava che tale provvedimento era stato altresì preceduto dall'avviso di pagamento n. 4520745749 recapitato a mezzo posta ordinaria e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie depositate in data 17 giugno 2022 il ricorrente faceva presente che dall'esame degli atti depositati da controparte, si rilevava che la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento era completamente “bianca”, priva cioè di qualsivoglia sottoscrizione da parte dell'agente postale comportando l'inesistenza della notificazione. Disconosceva altresì la conformità della copia dell'avviso di ricevimento al suo originale nonché l'autenticità di sottoscrizione, contestando altresì la presunzione non verificata da parte di Società_1 spa del rifiuto della notifica da parte del destinatario risevandosi pertanto di depositare querela di falso.
In data 26 ottobre 2022 depositava copia di citazione per querela di falso prodotta in data 19 settembre
2022 presso il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere e faceva richiesta di sospensione del procedimento in corso.
Con ordinanze n. 504/2022 e n. 10/78 rispettivamente in data 28 giugno 2022 e del 22 novembre 2022 la
Corte disponeva il rinvio del giudizio.
Con successiva ordinanza n. 1399 del 14 ottobre 2025 veniva disposto il rinvio all'udienza del 2 dicembre
2025.
In data 10 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 3107/2025 pubblicata il
13/10/2025, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 7203/ 2022 ha respinto la querela di falso.
All'udienza del 2 dicembre 2025 l'avvocato di parte ricorrente chiedeva che sia tutt'ora dichiarato sospeso il giudizio in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza e di mancata riassunzione chiedendo, in subordine, termine per documentare l'appello in alternativa al passaggio in giudicato della menzionata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la Corte con ordinanza in pari data ha rinviato a nuovo ruolo per consentire a parte ricorrente di documentare la proposizione dell'appello.
In data 13 febbraio 2026 il ricorrente ha comunicato l'avvenuta iscrizione a ruolo (r.g. n. 678/2026 presso la Corte di Appello di Napoli) della proposizione dell'appello alla sentenza n. 3107/2025 che ha definito con il rigetto l'impugnazione per querela di falso, chiedendo che venga reiterata la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione pendente presso la Corte di Appello di Napoli.
Dopo la discussione delle parti, la Corte ha reso la decisione nei termini di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, non riconoscendo esistente pregiudizialità necessaria con il giudizio civile recentemente definito dal Tribunale, non ravvisa i presupposti per il mantenimento della sospensione del processo tributario in relazione alla querela di falso del ricorrente respinta nel merito in prime cure.
Preliminarmente va osservato che non sussiste - né è stata dedotta dal ricorrente – la pregiudizialità penale quanto alle vicende riguardanti la notifica dell'avviso di notifica n.4560034489, atto presupposto del provvedimento impugnato.
Va premesso che il Collegio, non ravvisando nessun presupposto di pregiudizialità in relazione al processo civile, né ravvisando i presupposti per il mantenimento della sospensione del processo in relazione alla querela di falso respinta in primo grado, con condanna alle spese a favore del Consorzio_1 generale di Bonifica del bacino inferiore del LT e di Società_1 spa, citate nel giudizio civile, ha deciso per la definizione del ricorso e esclude anche che la questione – con i suoi addentellati quanto alla utilizzabilità per la decisione dei documenti impugnati di falsità – meriti d'essere prospettata alla Suprema Corte con rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.
La contrastata statuizione di celebrazione del giudizio, per la ritenuta impossibilità di una riattivazione officiosa del processo sospeso, non riflette adeguatamente sul fatto che la questione sub iudice non riguarda un caso di sospensione necessaria per pregiudizialità, bensì al più di sospensione facoltativa, per cui si deve continuità all'indirizzo nomofilattico secondo il quale salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n.
8885 del 29 marzo 2023 e, più recentemente, Cassazione civile sez. trib., 25 febbraio 2025, n. 4875).
DE resto, prova ne sia il fatto che la Corte ha costantemente monitorato lo stato di quel giudizio, fissando le udienze con cadenza periodica proprio per verificare la decisione rimessa all'Autorità giudiziaria ordinaria che, nella specie, è stata indicata dallo stesso ricorrente nel giudice civile e non nel giudice penale.
Nell'occasione va ricordata la Cassazione civile (sez. trib., 27 giugno 2024, n.17748) intervenuta a chiarire che “ai fini dell'applicazione della sospensione del processo tributario per pregiudizialità cd. esterna, la pretesa equiparazione o fungibilità tra l'istituto della querela di falso, disciplinato dagli artt. 221 e ss. c.p.c.
e la denuncia-querela, proposta in sede penale, non è configurabile” . Quanto poi alla eccezione che la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non è ancora passata in giudicato in quanto appellata e per tale ragione non vi sarebbero i presupposti per l'immediata decisione, dovendo il processo permanere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., si ritiene che, al netto dei casi di sospensione necessaria, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità o meno della pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, incidenter tantum anche questioni che attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l'atto impositivo oggetto di controversia, senza che possa porsi una questione riservata ad altra magistratura (in tema, Cassazione civile, sez. trib., 30 giugno 2021, n.
18395; Cassazione civile, sez. trib., 28 novembre 2019, n. 31112; Cassazione civile sez. trib., 11 marzo
2016, n.4790).
L'occasione è propizia per ribadire che solo alla sospensione necessaria del processo tributario che è corollario dei limiti posti alla cognizione incidenter tantum del giudice tributario si rivolgono le disposizioni di cui all' art. 41 che regola la forma del provvedimento (decreto presidenziale, nell'ipotesi prevista dal d.lgs.
n. 546/1992, art. 27, commi 2 e 3; ordinanza collegiale, con il rimedio tipico della reclamabilità soltanto del decreto); art. 42, comma 1 (che prescrive il divieto di compimento di atti processuali durante la sospensione)
e art. 43, comma 1 (che regolamenta la ripresa del processo, su istanza di parte da presentare nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione).
Nella specie il giudice tributario ha in più occasioni disposto la sospensione o confermato la inopportunità di accedere al merito in attesa della pronuncia del Tribunale, ma non ha mai decretato la stasi processuale.
Ribadito che la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (così Cassazione civile sez. I, 3 ottobre
2024, n.26008), va anche detto che nel rito tributario, se il giudice ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio, non potrebbe mai essere dichiarata l'estinzione del processo, meno che mai nei casi di c.d. sospensione anomala del processo.
Va poi aggiunta l'altra riflessione, anticipata in premessa e già svolta da questa Corte in diversa composizione collegiale in casi sostanzialmente analoghi al presente in cui è intervenuta una sentenza di primo grado sulla questione latamente pregiudicante sebbene di essa non sia stata attestata la definitività.
L'art. 295 c.p.c. recita che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa;
a sua volta è prevista la sospensione facoltativa ex art. 337, II comma, c.p.c., che dispone che «quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata
». Invero la Corte Suprema ha affermato che alla sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. si possa pervenire solo finché nel giudizio pregiudicante non sia stata emessa una decisione. Laddove, invece, una tale decisione sia stata emessa (il riferimento va inteso al caso in cui essa non sia passata in giudicato, altrimenti ad essa occorrerebbe necessariamente attenersi e la disposizione processuale sarebbe superflua) alla sospensione potrà (e non dovrà) provvedersi previa la valutazione prevista dall'art. 337, II co., c.p.c..
La cosa non è senza rilievo sotto il profilo della verifica della legittimità di siffatti provvedimenti “giacché nel caso di sospensione necessaria la sospensione discende automaticamente dal riscontro, da parte del giudice del procedimento pregiudicato, del nesso di pregiudizialità, mentre nel caso di sospensione facoltativa, il giudice, verificata l'esistenza di una decisione emessa nel giudizio pregiudicante la cui «autorità» venga invocata dinanzi a lui, ma che sia stata impugnata, dovrà dare adeguato conto nella motivazione del provvedimento di sospensione, da lui eventualmente adottato, delle ragioni per cui non intenda adeguarsi a tale «autorità»”.
La Corte tributaria ha anche indagato il confine tra l'ambito di applicabilità dell'una e dell'altra disposizione in discorso: art. 295 c.p.c. («il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa»), da un lato, e art. 337, II co., c.p.c. («quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata»), dall'altro.
La soluzione che il Collegio condivide e cui presta adesione convinta è che la linea di demarcazione sia indicata dalla lettera della seconda norma citata, nel cui contesto l'elemento pregiudicante è costituito dall'« autorità di una sentenza» emessa in processo diverso da quello in cui tale «autorità» è invocata. In questo senso è consentita al giudice tributario la valutazione della rilevanza della documentazione querelata di falso nel giudizio che dovrebbe essere pregiudicato dalla decisione assunta pregiudicante e della decisione resa in prime cure. Se invero nel caso di sospensione necessaria la sospensione discende automaticamente dal riscontro, da parte del giudice del procedimento pregiudicato, del nesso di pregiudizialità, nel caso di sospensione facoltativa, il giudice, verificata l'esistenza di una decisione emessa nel giudizio pregiudicante la cui «autorità» venga invocata dinanzi a sé ma che sia stata impugnata, dovrà dare adeguato conto nella motivazione del provvedimento di sospensione, da lui eventualmente adottato, delle ragioni per cui non intenda adeguarsi a tale«autorità». Tale è la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10027/2012, in cui è affermato che: caratteristiche essenziali della sospensione necessaria ex art. 295 c. p.c., sono, oltre al rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra causa pregiudicante e causa pregiudicata, anche lo «stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti
»; tale stato di incertezza, dunque, è di per sé idoneo a determinare la sospensione necessaria al solo rilievo della sussistenza del nesso di pregiudizialità tra i due giudizi de quibus, in quanto ciò è imposto dall'«esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla duplicazione dell'attività di cognizione nei due processi pendenti». Laddove, viceversa, tale incertezza venga meno, in quanto nel procedimento pregiudicante venga emessa sentenza, il giudice della causa pregiudicata «è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione», con la conseguenza che, in tale ipotesi «l'istituto della sospensione necessaria ha (…) esaurito i suoi effetti».
Ove mai lo stato di incertezza venga a riproporsi, come avviene in caso di impugnazione proposta al provvedimento che ha definito in prime cure il giudizio pregiudicante, come parte ricorrente ha documentato essere accaduto nella fattispecie concreta in esame, allora spetta al «giudice della causa dipendente decidere se mantenere in stato di sospensione il processo. E tale valutazione andrà fatta sulla base della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere» con onere di adeguata motivazione sul punto.
La citata sentenza enunzia il seguente principio di diritto: «fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 c.p.c.. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell'art. 337 c.p.c., comma 2, dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio» (in termini Cassazione civile, sez. VI , 20 marzo 2017, n. 7069, la cui massima recita «nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 c.p.c. come novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza e della tutela giurisdizionale, sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.»).
Ebbene, dopo la pubblicazione della sentenza con cui il Tribunale ha respinto la querela di falso, parte ricorrente ha insistito sul mantenimento della sospensione ma non ha chiesto la sospensione facoltativa dell'art. 337 c.p.c. di cui comunque il Collegio, per le ragioni che seguono e senza invadere ambiti giurisdizionali riservati ad altre autorità, non ritiene esistenti le condizioni.
Nel merito, agli atti risulta la regolare notifica dell'avviso di notifica 4560034489, atto impugnabile a pena di decadenza come riportato anche nelle informazioni al contribuente e tuttavia non impugnato nei prescritti termini di legge. In particolare esso reca annotazione dell'addetto postale che è stato rifiutato in data 27.
12. 2019 e in proposito si ritiene che l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale il rifiuto sarebbe stato effettuato eventualmente da persona diversa dal destinatario non possa essere presa in considerazione, atteso che nell'ipotesi formulata l'avviso avrebbe dovuto contenere i riferimenti della persona che aveva rifiutato il plico in luogo del destinatario, ai sensi dell'art 7 comma 4, della legge 20 novembre 1982,890.
Si osserva altresì che le dichiarazioni rese dall'addetto postale (incaricato di pubblico servizio) sull'avviso di ricevimento (AR) o sugli atti di notificazione, in sede di notifica di un provvedimento tributario, assumono un rilevante valore probatorio, pur non godendo della stessa fede privilegiata propria dell'atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale (come l'ufficiale giudiziario) e a differenza della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni del postale (es. "destinatario assente", "rifiuto di ricevere", "trasferito") possono essere contestate con vari mezzi di prova, essendo presunzioni superabili, mezzi di prova tuttavia non forniti da parte ricorrente. Anche le osservazioni riguardanti la giacenza del plico presso l'ufficio postale e il ritardo nella restituzione al mittente del plico, assunti come elementi probanti che non si sia trattato di rifiuto di ricevere da parte del destinatario, risultano essere prive di pregio. Al riguardo occorre precisare che la raccomandata è stata in lavorazione prima presso il Società_2 di San Cipriano D'Aversa , poi In lavorazione presso il Società_2 di Napoli e da ultimo in lavorazione presso il Società_2 di Padova ed infine restituita al mittente in data 28 gennaio 2020. Da quanto precisato non se ne può dedurre, come ha fatto il ricorrente, che trattasi di giacenza connessa alla notifica effettuata nei confronti di persona diversa dal destinatario ma soltanto di giacenza connessa ad esigenze organizzative dell'ufficio postale, specie considerando che il tutto è avvenuto in concomitanza del periodo di fine anno 2019.
In considerazione di quanto precede risultano altresì destituite di fondamento le eccezioni di decadenza dal potere impositivo, di prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art 2948, n.4, del codice civile.
Relativamente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato per mancata allegazione dell'atto presupposto, si osserva che l'ingiunzione di pagamento di un avviso di notifica precedentemente notificato non è annullabile per insufficienza di motivazione così come previsto dalla legge n. 241/1990, in quanto esso risulta adeguatamente motivato per relationem ai provvedimenti in precedenza notificati e quindi già nella disponibilità giuridica del ricorrente.
Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
DE resto è appena il caso di osservare come parte ricorrente abbia ben potuto esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti per ciascun convenuto con distrazione delle somme in favore della parte che ne ha fatto richiesta.
Cos' deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ACCONCIA RENATO, Relatore
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2022 depositato il 21/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l. Gestione Fiscalita' Locale S.p..a. - P.I.
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE LT - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ING.PAGAMENTO n. 4592013529 CONTR.BONIFICA 2019
- AVVISO n. 4560034489 CONTR.BONIFICA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli scritti
Resistente/Appellato: si riporta agli scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come rappresentato e difeso, con tempestivo ricorso notificato a Società_1 spa e al Consorzio_1 generale di Bonifica del bacino inferiore del LT impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 4592013529 di € 845,03 notificata in data 2 dicembre 2021 e riferita a contributo consortile annualità 2019 terreni e fabbricati.
Al riguardo deduceva la mancata notifica degli atti presupposti;
la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art 7, comma 1, della legge n.212/2000 e dell'art. 3 della legge 241 e dell'art 25 del DPR n.
602, omessa allegazione.
Il Consorzio_1 generale di Bonifica del bacino inferiore del LT, regolarmente costituito in giudizio in data 13 aprile 2022 contestava le eccezioni e in particolare produceva documentazione dalla quale risultava che l'avviso di notifica n.4560034489, atto presupposto del provvedimento impugnato, non era stato notificato per rifiuto di ricevere la relativa raccomandata n.61655945467-2 in data 27 dicembre 2019, il che equivale a notifica perfezionata e chiedeva il rigetto del ricorso.
Società_1 spa, regolarmente costituita in giudizio in data 4 maggio 2022, in particolare confermava la notifica dell'avviso di notifica e precisava che tale provvedimento era stato altresì preceduto dall'avviso di pagamento n. 4520745749 recapitato a mezzo posta ordinaria e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie depositate in data 17 giugno 2022 il ricorrente faceva presente che dall'esame degli atti depositati da controparte, si rilevava che la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento era completamente “bianca”, priva cioè di qualsivoglia sottoscrizione da parte dell'agente postale comportando l'inesistenza della notificazione. Disconosceva altresì la conformità della copia dell'avviso di ricevimento al suo originale nonché l'autenticità di sottoscrizione, contestando altresì la presunzione non verificata da parte di Società_1 spa del rifiuto della notifica da parte del destinatario risevandosi pertanto di depositare querela di falso.
In data 26 ottobre 2022 depositava copia di citazione per querela di falso prodotta in data 19 settembre
2022 presso il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere e faceva richiesta di sospensione del procedimento in corso.
Con ordinanze n. 504/2022 e n. 10/78 rispettivamente in data 28 giugno 2022 e del 22 novembre 2022 la
Corte disponeva il rinvio del giudizio.
Con successiva ordinanza n. 1399 del 14 ottobre 2025 veniva disposto il rinvio all'udienza del 2 dicembre
2025.
In data 10 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 3107/2025 pubblicata il
13/10/2025, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 7203/ 2022 ha respinto la querela di falso.
All'udienza del 2 dicembre 2025 l'avvocato di parte ricorrente chiedeva che sia tutt'ora dichiarato sospeso il giudizio in mancanza del passaggio in giudicato della sentenza e di mancata riassunzione chiedendo, in subordine, termine per documentare l'appello in alternativa al passaggio in giudicato della menzionata sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la Corte con ordinanza in pari data ha rinviato a nuovo ruolo per consentire a parte ricorrente di documentare la proposizione dell'appello.
In data 13 febbraio 2026 il ricorrente ha comunicato l'avvenuta iscrizione a ruolo (r.g. n. 678/2026 presso la Corte di Appello di Napoli) della proposizione dell'appello alla sentenza n. 3107/2025 che ha definito con il rigetto l'impugnazione per querela di falso, chiedendo che venga reiterata la sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione pendente presso la Corte di Appello di Napoli.
Dopo la discussione delle parti, la Corte ha reso la decisione nei termini di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, non riconoscendo esistente pregiudizialità necessaria con il giudizio civile recentemente definito dal Tribunale, non ravvisa i presupposti per il mantenimento della sospensione del processo tributario in relazione alla querela di falso del ricorrente respinta nel merito in prime cure.
Preliminarmente va osservato che non sussiste - né è stata dedotta dal ricorrente – la pregiudizialità penale quanto alle vicende riguardanti la notifica dell'avviso di notifica n.4560034489, atto presupposto del provvedimento impugnato.
Va premesso che il Collegio, non ravvisando nessun presupposto di pregiudizialità in relazione al processo civile, né ravvisando i presupposti per il mantenimento della sospensione del processo in relazione alla querela di falso respinta in primo grado, con condanna alle spese a favore del Consorzio_1 generale di Bonifica del bacino inferiore del LT e di Società_1 spa, citate nel giudizio civile, ha deciso per la definizione del ricorso e esclude anche che la questione – con i suoi addentellati quanto alla utilizzabilità per la decisione dei documenti impugnati di falsità – meriti d'essere prospettata alla Suprema Corte con rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.
La contrastata statuizione di celebrazione del giudizio, per la ritenuta impossibilità di una riattivazione officiosa del processo sospeso, non riflette adeguatamente sul fatto che la questione sub iudice non riguarda un caso di sospensione necessaria per pregiudizialità, bensì al più di sospensione facoltativa, per cui si deve continuità all'indirizzo nomofilattico secondo il quale salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n.
8885 del 29 marzo 2023 e, più recentemente, Cassazione civile sez. trib., 25 febbraio 2025, n. 4875).
DE resto, prova ne sia il fatto che la Corte ha costantemente monitorato lo stato di quel giudizio, fissando le udienze con cadenza periodica proprio per verificare la decisione rimessa all'Autorità giudiziaria ordinaria che, nella specie, è stata indicata dallo stesso ricorrente nel giudice civile e non nel giudice penale.
Nell'occasione va ricordata la Cassazione civile (sez. trib., 27 giugno 2024, n.17748) intervenuta a chiarire che “ai fini dell'applicazione della sospensione del processo tributario per pregiudizialità cd. esterna, la pretesa equiparazione o fungibilità tra l'istituto della querela di falso, disciplinato dagli artt. 221 e ss. c.p.c.
e la denuncia-querela, proposta in sede penale, non è configurabile” . Quanto poi alla eccezione che la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non è ancora passata in giudicato in quanto appellata e per tale ragione non vi sarebbero i presupposti per l'immediata decisione, dovendo il processo permanere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., si ritiene che, al netto dei casi di sospensione necessaria, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità o meno della pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, incidenter tantum anche questioni che attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l'atto impositivo oggetto di controversia, senza che possa porsi una questione riservata ad altra magistratura (in tema, Cassazione civile, sez. trib., 30 giugno 2021, n.
18395; Cassazione civile, sez. trib., 28 novembre 2019, n. 31112; Cassazione civile sez. trib., 11 marzo
2016, n.4790).
L'occasione è propizia per ribadire che solo alla sospensione necessaria del processo tributario che è corollario dei limiti posti alla cognizione incidenter tantum del giudice tributario si rivolgono le disposizioni di cui all' art. 41 che regola la forma del provvedimento (decreto presidenziale, nell'ipotesi prevista dal d.lgs.
n. 546/1992, art. 27, commi 2 e 3; ordinanza collegiale, con il rimedio tipico della reclamabilità soltanto del decreto); art. 42, comma 1 (che prescrive il divieto di compimento di atti processuali durante la sospensione)
e art. 43, comma 1 (che regolamenta la ripresa del processo, su istanza di parte da presentare nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione).
Nella specie il giudice tributario ha in più occasioni disposto la sospensione o confermato la inopportunità di accedere al merito in attesa della pronuncia del Tribunale, ma non ha mai decretato la stasi processuale.
Ribadito che la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (così Cassazione civile sez. I, 3 ottobre
2024, n.26008), va anche detto che nel rito tributario, se il giudice ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio, non potrebbe mai essere dichiarata l'estinzione del processo, meno che mai nei casi di c.d. sospensione anomala del processo.
Va poi aggiunta l'altra riflessione, anticipata in premessa e già svolta da questa Corte in diversa composizione collegiale in casi sostanzialmente analoghi al presente in cui è intervenuta una sentenza di primo grado sulla questione latamente pregiudicante sebbene di essa non sia stata attestata la definitività.
L'art. 295 c.p.c. recita che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa;
a sua volta è prevista la sospensione facoltativa ex art. 337, II comma, c.p.c., che dispone che «quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata
». Invero la Corte Suprema ha affermato che alla sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. si possa pervenire solo finché nel giudizio pregiudicante non sia stata emessa una decisione. Laddove, invece, una tale decisione sia stata emessa (il riferimento va inteso al caso in cui essa non sia passata in giudicato, altrimenti ad essa occorrerebbe necessariamente attenersi e la disposizione processuale sarebbe superflua) alla sospensione potrà (e non dovrà) provvedersi previa la valutazione prevista dall'art. 337, II co., c.p.c..
La cosa non è senza rilievo sotto il profilo della verifica della legittimità di siffatti provvedimenti “giacché nel caso di sospensione necessaria la sospensione discende automaticamente dal riscontro, da parte del giudice del procedimento pregiudicato, del nesso di pregiudizialità, mentre nel caso di sospensione facoltativa, il giudice, verificata l'esistenza di una decisione emessa nel giudizio pregiudicante la cui «autorità» venga invocata dinanzi a lui, ma che sia stata impugnata, dovrà dare adeguato conto nella motivazione del provvedimento di sospensione, da lui eventualmente adottato, delle ragioni per cui non intenda adeguarsi a tale «autorità»”.
La Corte tributaria ha anche indagato il confine tra l'ambito di applicabilità dell'una e dell'altra disposizione in discorso: art. 295 c.p.c. («il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa»), da un lato, e art. 337, II co., c.p.c. («quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata»), dall'altro.
La soluzione che il Collegio condivide e cui presta adesione convinta è che la linea di demarcazione sia indicata dalla lettera della seconda norma citata, nel cui contesto l'elemento pregiudicante è costituito dall'« autorità di una sentenza» emessa in processo diverso da quello in cui tale «autorità» è invocata. In questo senso è consentita al giudice tributario la valutazione della rilevanza della documentazione querelata di falso nel giudizio che dovrebbe essere pregiudicato dalla decisione assunta pregiudicante e della decisione resa in prime cure. Se invero nel caso di sospensione necessaria la sospensione discende automaticamente dal riscontro, da parte del giudice del procedimento pregiudicato, del nesso di pregiudizialità, nel caso di sospensione facoltativa, il giudice, verificata l'esistenza di una decisione emessa nel giudizio pregiudicante la cui «autorità» venga invocata dinanzi a sé ma che sia stata impugnata, dovrà dare adeguato conto nella motivazione del provvedimento di sospensione, da lui eventualmente adottato, delle ragioni per cui non intenda adeguarsi a tale«autorità». Tale è la conclusione cui sono pervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10027/2012, in cui è affermato che: caratteristiche essenziali della sospensione necessaria ex art. 295 c. p.c., sono, oltre al rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra causa pregiudicante e causa pregiudicata, anche lo «stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti
»; tale stato di incertezza, dunque, è di per sé idoneo a determinare la sospensione necessaria al solo rilievo della sussistenza del nesso di pregiudizialità tra i due giudizi de quibus, in quanto ciò è imposto dall'«esigenza che il sistema giudiziario non sia gravato dalla duplicazione dell'attività di cognizione nei due processi pendenti». Laddove, viceversa, tale incertezza venga meno, in quanto nel procedimento pregiudicante venga emessa sentenza, il giudice della causa pregiudicata «è in grado di pervenire al giudizio sulla causa pregiudicata fondandolo sull'accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell'altro processo tra le stesse parti, attraverso l'esercizio della giurisdizione», con la conseguenza che, in tale ipotesi «l'istituto della sospensione necessaria ha (…) esaurito i suoi effetti».
Ove mai lo stato di incertezza venga a riproporsi, come avviene in caso di impugnazione proposta al provvedimento che ha definito in prime cure il giudizio pregiudicante, come parte ricorrente ha documentato essere accaduto nella fattispecie concreta in esame, allora spetta al «giudice della causa dipendente decidere se mantenere in stato di sospensione il processo. E tale valutazione andrà fatta sulla base della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere» con onere di adeguata motivazione sul punto.
La citata sentenza enunzia il seguente principio di diritto: «fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 c.p.c.. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell'art. 337 c.p.c., comma 2, dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio» (in termini Cassazione civile, sez. VI , 20 marzo 2017, n. 7069, la cui massima recita «nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 c.p.c. come novellato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza e della tutela giurisdizionale, sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.»).
Ebbene, dopo la pubblicazione della sentenza con cui il Tribunale ha respinto la querela di falso, parte ricorrente ha insistito sul mantenimento della sospensione ma non ha chiesto la sospensione facoltativa dell'art. 337 c.p.c. di cui comunque il Collegio, per le ragioni che seguono e senza invadere ambiti giurisdizionali riservati ad altre autorità, non ritiene esistenti le condizioni.
Nel merito, agli atti risulta la regolare notifica dell'avviso di notifica 4560034489, atto impugnabile a pena di decadenza come riportato anche nelle informazioni al contribuente e tuttavia non impugnato nei prescritti termini di legge. In particolare esso reca annotazione dell'addetto postale che è stato rifiutato in data 27.
12. 2019 e in proposito si ritiene che l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale il rifiuto sarebbe stato effettuato eventualmente da persona diversa dal destinatario non possa essere presa in considerazione, atteso che nell'ipotesi formulata l'avviso avrebbe dovuto contenere i riferimenti della persona che aveva rifiutato il plico in luogo del destinatario, ai sensi dell'art 7 comma 4, della legge 20 novembre 1982,890.
Si osserva altresì che le dichiarazioni rese dall'addetto postale (incaricato di pubblico servizio) sull'avviso di ricevimento (AR) o sugli atti di notificazione, in sede di notifica di un provvedimento tributario, assumono un rilevante valore probatorio, pur non godendo della stessa fede privilegiata propria dell'atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale (come l'ufficiale giudiziario) e a differenza della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni del postale (es. "destinatario assente", "rifiuto di ricevere", "trasferito") possono essere contestate con vari mezzi di prova, essendo presunzioni superabili, mezzi di prova tuttavia non forniti da parte ricorrente. Anche le osservazioni riguardanti la giacenza del plico presso l'ufficio postale e il ritardo nella restituzione al mittente del plico, assunti come elementi probanti che non si sia trattato di rifiuto di ricevere da parte del destinatario, risultano essere prive di pregio. Al riguardo occorre precisare che la raccomandata è stata in lavorazione prima presso il Società_2 di San Cipriano D'Aversa , poi In lavorazione presso il Società_2 di Napoli e da ultimo in lavorazione presso il Società_2 di Padova ed infine restituita al mittente in data 28 gennaio 2020. Da quanto precisato non se ne può dedurre, come ha fatto il ricorrente, che trattasi di giacenza connessa alla notifica effettuata nei confronti di persona diversa dal destinatario ma soltanto di giacenza connessa ad esigenze organizzative dell'ufficio postale, specie considerando che il tutto è avvenuto in concomitanza del periodo di fine anno 2019.
In considerazione di quanto precede risultano altresì destituite di fondamento le eccezioni di decadenza dal potere impositivo, di prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art 2948, n.4, del codice civile.
Relativamente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato per mancata allegazione dell'atto presupposto, si osserva che l'ingiunzione di pagamento di un avviso di notifica precedentemente notificato non è annullabile per insufficienza di motivazione così come previsto dalla legge n. 241/1990, in quanto esso risulta adeguatamente motivato per relationem ai provvedimenti in precedenza notificati e quindi già nella disponibilità giuridica del ricorrente.
Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
DE resto è appena il caso di osservare come parte ricorrente abbia ben potuto esercitare in modo pieno il proprio diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti per ciascun convenuto con distrazione delle somme in favore della parte che ne ha fatto richiesta.
Cos' deciso in Caserta in data 17 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
dr Acconcia Renato dr Sessa Sabato