TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2764/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2764/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. FOCANTE MERI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. FRANCESCONI FABIOLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CONDIZIONI
1)Rapporti personali
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, dandosi sin da ora espresso
e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido e necessario per l'espatrio.
2) Casa coniugale e relativi mobili ed arredi
- 1 - La casa coniugale sita a Loreto (AN) Via Suor Giuseppa Maria Carmelitana n. 8, acquistata dalla sig.ra prima del matrimonio, è e rimane di proprietà della stessa e Parte_1
nella sua completa disponibilità.
Rimangono nella disponibilità della signora anche, i mobili e gli arredi tutti ivi Pt_1
collocati.
3) Mantenimento dei coniugi
I ricorrenti dichiarano, stante l'attuale personale situazione economica dichiarata in premessa, che nulla chiedono reciprocamente per sé a titolo di mantenimento, essendo economicamente indipendenti e di rinunciare quindi all'assegno divorzile.
Le parti dichiarano, altresì, di aver regolato ogni altra loro questione di natura economica e patrimoniale, in sede di separazione, così ritenendo di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra, per crediti di qualunque natura, in atto o nascenti, collegati a rapporti giuridici, anche lavorativi.
4) Spese di procedura
Le spese di assistenza legale della presente procedura sono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il 05/08/2016, rappresentando che dalla loro unione non sono nati figli, che per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, col tempo, è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che ha reso improseguibile la convivenza, ragion per cui hanno chiesto la separazione personale, dichiarata con sentenza del Tribunale di Ancona del 20/12/2023, e che i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/09/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
- 2 - Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1842/2023 del 20/12/2023, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il
05/08/2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Loreto al n. 16, parte 2, serie A, dell'anno 2016.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Loreto il 05/08/2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Loreto al n. 16, parte 2, serie A, dell'anno 2016; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2764/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. FOCANTE MERI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. FRANCESCONI FABIOLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “CONDIZIONI
1)Rapporti personali
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, dandosi sin da ora espresso
e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido e necessario per l'espatrio.
2) Casa coniugale e relativi mobili ed arredi
- 1 - La casa coniugale sita a Loreto (AN) Via Suor Giuseppa Maria Carmelitana n. 8, acquistata dalla sig.ra prima del matrimonio, è e rimane di proprietà della stessa e Parte_1
nella sua completa disponibilità.
Rimangono nella disponibilità della signora anche, i mobili e gli arredi tutti ivi Pt_1
collocati.
3) Mantenimento dei coniugi
I ricorrenti dichiarano, stante l'attuale personale situazione economica dichiarata in premessa, che nulla chiedono reciprocamente per sé a titolo di mantenimento, essendo economicamente indipendenti e di rinunciare quindi all'assegno divorzile.
Le parti dichiarano, altresì, di aver regolato ogni altra loro questione di natura economica e patrimoniale, in sede di separazione, così ritenendo di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra, per crediti di qualunque natura, in atto o nascenti, collegati a rapporti giuridici, anche lavorativi.
4) Spese di procedura
Le spese di assistenza legale della presente procedura sono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il 05/08/2016, rappresentando che dalla loro unione non sono nati figli, che per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, col tempo, è venuta a mancare la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che ha reso improseguibile la convivenza, ragion per cui hanno chiesto la separazione personale, dichiarata con sentenza del Tribunale di Ancona del 20/12/2023, e che i coniugi sono sempre vissuti separati e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/09/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
- 2 - Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 1842/2023 del 20/12/2023, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Loreto il
05/08/2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Loreto al n. 16, parte 2, serie A, dell'anno 2016.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Loreto il 05/08/2016 e trascritto nel Registro dello Stato Civile Parte_2
del Comune di Loreto al n. 16, parte 2, serie A, dell'anno 2016; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24/09/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -