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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/09/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 567/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 567/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera ” e vertente TRA
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 83016/Roccabascerana (Av), Piazza Michele Imbriani n. 1, in persona del Sindaco pro-tempore, dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Conno, (c.f. Parte_2
, unitamente al quale elettivamente domicilia in Cassano Caudino C.F._1 frazione di Roccabascerana (Av) alla Via Giordano Bruno n. 225, (presso Borreca Immacolata), per procura a lite rilasciata in calce del presente atto e per delibera di G.C. n. 3 del 13.01.2017 nonché determina n. 1 del 19.01.2017; Attore-opponente E capogruppo dell'ATI DEL TUFO COSTRUZIONI-DEL Controparte_1 TUFO CARMINE), Società in concordato preventivo (Trib. BN – dott. proc. n. Per_1 20/2013), con sede in Airola (BN) ed ivi alla Via R. Romano, in persona dell'organo legale rappresentante (Geom. ) giusta firma (per ratifica e, comunque, ad ogni effetto CP_2 di legge) anche dei nominati Commissari Liquidatori Dott. e Dott. CP_3 CP_4
– difesa e rappresentata, come in atti, dall'avv. Giuliana Nifo Sarrapochiello (c.f.
[...]
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino ed ivi al C.so C.F._2 Umberto I, 80;
- Convenuto-opposto
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025 i difensori costituiti così concludevano “E' presente per l'opponente l'avv. Massimo De Conno il quale, alla luce della documentazione Pt_1 depositata nel fascicolo telematico consistente nei mandati di pagamento e del perfezionamento della transazione, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese integralmente compensate tra le parti e con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto. E' altresì presente l'avv. Giuliana Nifo Sarrapochiello per la la Controparte_1 quale dando atto dell'avvenuto pagamento delle somme di cui alla transazione tra le parti, si associa alla richiesta ex avverso formulata. I procuratori presenti rinunciano ai termini di cui all'art. 190 cpc e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e autorizzazione alla chiamata in causa del terzo” il Comune di Parte_1 adiva questo Tribunale premettendo: che, in data 20.12.2016, veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 1554/2016 emesso in data 05.12.2016 dal Tribunale di Avellino, con il quale gli
1 R.G. n. 567/2017
si ingiungeva di pagare in favore della la somma pari ad €80.545,38 Controparte_1 oltre interessi e spese del procedimento, derivato dalla debenza a) “del saldo lavori contrattuali per un totale di euro 67.751,21” (già comprensivo di Iva al 10%), “versati in fattura n. 01/2013 ed iscritti in contabilità” b) “per lavori extracontrattuali per un totale di euro 12.794,17” (già comprensivo di Iva al 10%), “sì come contabilizzati dalla Direzione Lavori, accettati dagli organi comunali competenti e, di poi, da questi espressamente riconosciuti (a credito dell'Impresa) con la seguente causale: allacci alle utenze”. A fondamento dell'opposizione l'opponente deduceva, in sintesi: che il ricorso per D.I. risultava carente dei presupposti previsti dal codice di rito, poiché la documentazione depositata era stata sin dall'inizio del rapporto contrattuale oggetto di contestazione in uno all'esattezza dei conteggi posti a base del preteso credito, che le somme così come richieste non erano dovute, in quanto i lavori di cui al contratto di appalto rep. n. 216 del 13.04.2010 non erano stati completati, né eseguiti a regola d'arte ed erano stati oggetto di contestazione;
che la documentazione allegata non era idonea ad integrare la prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c., poiché la fattura e l'estratto delle scritture contabili non costituivano fonte di prova. Il opponente procedeva, quindi, alla ricostruzione dei fatti di causa ed Pt_1 esponeva, in sintesi: di avere, con deliberazione di G.C. n. 16/2009 e successiva determina del UTC n. 81/2009, approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione dell'Istituto scolastico comprensivo;
di avere, con Contratto di appalto rep. n. 216 del Persona_2 13.04.2010 conferito alla società in ATI con la Controparte_1 Controparte_5 l'appalto della esecuzione dei lavori di realizzazione del predetto “Istituto Scolastico
[...] Comprensivo Rocca-Capoluogo”, per un importo complessivo di euro 1.562.016,00; che la
[...]
aggiudicataria ed esecutrice dell'appalto, a garanzia del corretto Controparte_1 svolgimento del rapporto contrattuale e dell'adempimento delle obbligazioni assunte, presentava, nei modi di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, cauzione definitiva di euro 58.000,00 a mezzo polizza fideiussoria n. 13.G33.24998 rilasciata in data 06.04.2010 dalla che i lavori avevano inizio in data 01.09.2010, che nel corso Controparte_6 dell'appalto, a seguito di controlli e verifiche, esso rilevava carenze, vizi, difetti e difformità dell'opera, tanto che i lavori risultavano parzialmente ultimati e non collaudati;
che nemmeno la contabilità giustificativa dei lavori fatturati risultava regolare, tanto che, con nota prot. n. 697 del 06.02.2013, esso restituiva la fattura n. 1/2013, posta da controparte a fondamento del ricorso monitorio;
che successivamente emergevano ulteriori problematiche relative ai lavori che presentavano difetti e non risultavano svolti “a regola d'arte”; che alcun onere era pertanto dovuto alla società in ATI, atteso che agli atti non esisteva alcun atto Controparte_1 contabile o altro che giustificasse tali richieste e non vi era prova che i lavori di cui si richiedeva il pagamento fossero stati effettuati. La parte attrice concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: 1)in via preliminare: ai fini della procedibilità della presente opposizione si chiede che il Giudice voglia disporre la mediazione;
2)sempre in via preliminare: autorizzare la chiamata in giudizio della società (p.iva ), in Controparte_7 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20149/Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18, nonché il differimento della prima udienza per consentire la citazione della società nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinchè risponda quale fideiussore dell'inadempimento di natura contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del
[...] e per l'effetto condannare la stessa Compagnia Parte_1 Controparte_7 al pagamento dell'importo di € 58.000,00 per i titoli di cui in narrativa o del differente importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
3)nel merito in via principale: revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1554/2016 del Tribunale di Avellino, perché inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e in diritto e carente dei presupposti fondamentali per la sua emissione di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., opponendosi
2 R.G. n. 567/2017
sin da ora ad ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
4)accertare e dichiarare non dovuta la somma richiesta di Euro 80.545,38 oltre interessi e spese del procedimento d'ingiunzione; 5)nel merito in via riconvenzionale, riconoscere e dichiarare che il comune di è creditore, per i danni subiti a seguito dell'errata posa in opera e per il grave Parte_1 inadempimento contrattuale dell'opposta, delle somme quantificate dal direttore dei lavori arch.
nell'allegato computo metrico (cfr. all. n. 7) nella misura di euro 135.942,30, o della CP_8 somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU che sin da ora si richiede;
6)in ogni caso, nella denegata ipotesi che l'adito Giudicante ritenga che vi siano i presupposti per l'ammissibilità anche solo parziale del decreto impugnato, per gli stessi motivi posti a fondamento della presente domanda riconvenzionale, procedere a compensare le somme ingiunte al comune di 7)a seguito della chiamata in Parte_1 giudizio della compagnia condannarla al pagamento dell'importo Controparte_7 versato, a titolo di cauzione definitiva, con polizza fideiussoria sottoscritta dalla
[...]
.G33.24998 del 06.04.2010 emessa dalla stessa Parte_3 Controparte_7
Agenzia di S. Agata dei Goti (Bn); 8)in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed
[...] onorari di giudizio.”. In data 19/05/2017 si costituiva in giudizio la parte convenuta/opposta
[...]
contestando i motivi di opposizione ed i contestati inadempimenti, eccependo Controparte_1
“4.1-IN VIA PRINCIPALE: del contestato inadempimento correlativamente agli adempimenti di adeguamento antincendio ed agli ulteriori vizi e difformità dell'opera per come contestati dalla stazione appaltante – Insussistenza dell'invocazione” per i motivi spiegati;
“4.2-IN VIA GRADATA: richiesta cautelativa di estensione del contraddittorio ex art. 269 c.p.c.” chiedendo la chiamata in causa di terzi cui riteneva la causa comune ed in garanzia. La parte convenuta/opposta concludeva “voglia, l'adito Tribunale, rigettare la dispiegata opposizione per l'effetto,: 1) in via preliminare e previo rinvio dell'udienza di comparizione: a) autorizzare la chiamata in causa dei terzi per come identificati sul precedente Capo 4.2); b) concedere la provvisoria esecutività dell'opposto monitorio;
2) nel merito, rigettare la dispiegata opposizione e confermare l'assunto decreto ingiuntivo, ovvero condannare la stazione appaltante in favore della Società opposta nella diversa quantificazione emersa in corso di causa. Con ogni statuizione di legge anche in ordine al carico delle spese giudiziali da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.”. Con Ordinanza del 13/04/2018 il G.I., visto l'art. 648 c.p.c., denegava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed inoltre denegava l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi, in quanto litisconsorti non necessari. La causa veniva istruita tramite Consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, con Ordinanza del 22/05/2024, il G.I. formulava alle parti una proposta conciliativa/transattiva. Dopo svariati rinvii richiesti dai procuratori in pendenza delle trattative di bonario componimento ed in attesa delle autorizzazioni degli organi della procedura concorsuale della convenuta, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente. La causa veniva, infine, rimessa in decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dai difensori all'udienza del 24/09/2025 e senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc, attesa l'espressa rinuncia. Così succintamente compendiati i fatti di causa, reputa il Tribunale che, nel caso de quo, vada dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalle stesse parti.
Al riguardo, giova rammentare che la formula “cessata materia del contendere”, sebbene comunemente utilizzata nella prassi giurisprudenziale, non integra in vero un modo autonomo di definizione del processo, valendo piuttosto a qualificare quella situazione di fatto che si realizza ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr. ex multis Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., ss uu, 28settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
3 R.G. n. 567/2017
Nel caso di specie è evidente il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito da parte dell'adito Tribunale su tutte le domande, eccezioni, questioni ed istanze formulate negli atti introduttivi ed in corso di causa, avendo esse, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni (v. autorizzazione del G.D. del Concordato Preventivo N° 10/2013
[...]
, alleg. prod. parte opposta in data 8/07/2025 e doc. prod. Controparte_1 Pt_1 opponente in data 23/09/2025), definito bonariamente la lite, sulla scorta della proposta transattiva formulata dal Giudice nel corso del giudizio ed avendo esse anche già regolamentato i versamenti delle somme oggetto di accordo, come da dichiarazioni rese dai procuratori costituti all'udienza di precisazione delle conclusioni e come da documentazione versata in atti (v. verbale di udienza del 24/09/2025 e v. Determina liquidazione n. 210 del 22/09/2025 e Mandati di pagamento dep. parte opponente del 23/9/2025). Parte_1
Tenuto conto della declaratoria di cessazione della materia del contendere e come espressamente richiesto dai procuratori costituiti (v. ancora verbale di udienza del 24/09/2025), va, altresì, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1554/2016, depositato in data 7.12.2016 dal Tribunale di Avellino (R.G. 5150/2016).
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, possono essere integralmente compensate, in tale senso avendo concluso i procuratori delle parti, così esonerando il Tribunale dal provvedere secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1554/2016 del Tribunale di Avellino del 7/12/2016 (R.G. 5150/2016).
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 29 settembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 567/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri contratti d'opera ” e vertente TRA
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 83016/Roccabascerana (Av), Piazza Michele Imbriani n. 1, in persona del Sindaco pro-tempore, dott. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo De Conno, (c.f. Parte_2
, unitamente al quale elettivamente domicilia in Cassano Caudino C.F._1 frazione di Roccabascerana (Av) alla Via Giordano Bruno n. 225, (presso Borreca Immacolata), per procura a lite rilasciata in calce del presente atto e per delibera di G.C. n. 3 del 13.01.2017 nonché determina n. 1 del 19.01.2017; Attore-opponente E capogruppo dell'ATI DEL TUFO COSTRUZIONI-DEL Controparte_1 TUFO CARMINE), Società in concordato preventivo (Trib. BN – dott. proc. n. Per_1 20/2013), con sede in Airola (BN) ed ivi alla Via R. Romano, in persona dell'organo legale rappresentante (Geom. ) giusta firma (per ratifica e, comunque, ad ogni effetto CP_2 di legge) anche dei nominati Commissari Liquidatori Dott. e Dott. CP_3 CP_4
– difesa e rappresentata, come in atti, dall'avv. Giuliana Nifo Sarrapochiello (c.f.
[...]
e con lo stesso elettivamente domiciliato in Avellino ed ivi al C.so C.F._2 Umberto I, 80;
- Convenuto-opposto
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025 i difensori costituiti così concludevano “E' presente per l'opponente l'avv. Massimo De Conno il quale, alla luce della documentazione Pt_1 depositata nel fascicolo telematico consistente nei mandati di pagamento e del perfezionamento della transazione, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese integralmente compensate tra le parti e con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto. E' altresì presente l'avv. Giuliana Nifo Sarrapochiello per la la Controparte_1 quale dando atto dell'avvenuto pagamento delle somme di cui alla transazione tra le parti, si associa alla richiesta ex avverso formulata. I procuratori presenti rinunciano ai termini di cui all'art. 190 cpc e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale e autorizzazione alla chiamata in causa del terzo” il Comune di Parte_1 adiva questo Tribunale premettendo: che, in data 20.12.2016, veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 1554/2016 emesso in data 05.12.2016 dal Tribunale di Avellino, con il quale gli
1 R.G. n. 567/2017
si ingiungeva di pagare in favore della la somma pari ad €80.545,38 Controparte_1 oltre interessi e spese del procedimento, derivato dalla debenza a) “del saldo lavori contrattuali per un totale di euro 67.751,21” (già comprensivo di Iva al 10%), “versati in fattura n. 01/2013 ed iscritti in contabilità” b) “per lavori extracontrattuali per un totale di euro 12.794,17” (già comprensivo di Iva al 10%), “sì come contabilizzati dalla Direzione Lavori, accettati dagli organi comunali competenti e, di poi, da questi espressamente riconosciuti (a credito dell'Impresa) con la seguente causale: allacci alle utenze”. A fondamento dell'opposizione l'opponente deduceva, in sintesi: che il ricorso per D.I. risultava carente dei presupposti previsti dal codice di rito, poiché la documentazione depositata era stata sin dall'inizio del rapporto contrattuale oggetto di contestazione in uno all'esattezza dei conteggi posti a base del preteso credito, che le somme così come richieste non erano dovute, in quanto i lavori di cui al contratto di appalto rep. n. 216 del 13.04.2010 non erano stati completati, né eseguiti a regola d'arte ed erano stati oggetto di contestazione;
che la documentazione allegata non era idonea ad integrare la prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c., poiché la fattura e l'estratto delle scritture contabili non costituivano fonte di prova. Il opponente procedeva, quindi, alla ricostruzione dei fatti di causa ed Pt_1 esponeva, in sintesi: di avere, con deliberazione di G.C. n. 16/2009 e successiva determina del UTC n. 81/2009, approvato il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione dell'Istituto scolastico comprensivo;
di avere, con Contratto di appalto rep. n. 216 del Persona_2 13.04.2010 conferito alla società in ATI con la Controparte_1 Controparte_5 l'appalto della esecuzione dei lavori di realizzazione del predetto “Istituto Scolastico
[...] Comprensivo Rocca-Capoluogo”, per un importo complessivo di euro 1.562.016,00; che la
[...]
aggiudicataria ed esecutrice dell'appalto, a garanzia del corretto Controparte_1 svolgimento del rapporto contrattuale e dell'adempimento delle obbligazioni assunte, presentava, nei modi di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, cauzione definitiva di euro 58.000,00 a mezzo polizza fideiussoria n. 13.G33.24998 rilasciata in data 06.04.2010 dalla che i lavori avevano inizio in data 01.09.2010, che nel corso Controparte_6 dell'appalto, a seguito di controlli e verifiche, esso rilevava carenze, vizi, difetti e difformità dell'opera, tanto che i lavori risultavano parzialmente ultimati e non collaudati;
che nemmeno la contabilità giustificativa dei lavori fatturati risultava regolare, tanto che, con nota prot. n. 697 del 06.02.2013, esso restituiva la fattura n. 1/2013, posta da controparte a fondamento del ricorso monitorio;
che successivamente emergevano ulteriori problematiche relative ai lavori che presentavano difetti e non risultavano svolti “a regola d'arte”; che alcun onere era pertanto dovuto alla società in ATI, atteso che agli atti non esisteva alcun atto Controparte_1 contabile o altro che giustificasse tali richieste e non vi era prova che i lavori di cui si richiedeva il pagamento fossero stati effettuati. La parte attrice concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: 1)in via preliminare: ai fini della procedibilità della presente opposizione si chiede che il Giudice voglia disporre la mediazione;
2)sempre in via preliminare: autorizzare la chiamata in giudizio della società (p.iva ), in Controparte_7 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20149/Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18, nonché il differimento della prima udienza per consentire la citazione della società nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinchè risponda quale fideiussore dell'inadempimento di natura contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del
[...] e per l'effetto condannare la stessa Compagnia Parte_1 Controparte_7 al pagamento dell'importo di € 58.000,00 per i titoli di cui in narrativa o del differente importo che verrà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia;
3)nel merito in via principale: revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1554/2016 del Tribunale di Avellino, perché inammissibile, improponibile nonché infondato in fatto e in diritto e carente dei presupposti fondamentali per la sua emissione di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., opponendosi
2 R.G. n. 567/2017
sin da ora ad ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione;
4)accertare e dichiarare non dovuta la somma richiesta di Euro 80.545,38 oltre interessi e spese del procedimento d'ingiunzione; 5)nel merito in via riconvenzionale, riconoscere e dichiarare che il comune di è creditore, per i danni subiti a seguito dell'errata posa in opera e per il grave Parte_1 inadempimento contrattuale dell'opposta, delle somme quantificate dal direttore dei lavori arch.
nell'allegato computo metrico (cfr. all. n. 7) nella misura di euro 135.942,30, o della CP_8 somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU che sin da ora si richiede;
6)in ogni caso, nella denegata ipotesi che l'adito Giudicante ritenga che vi siano i presupposti per l'ammissibilità anche solo parziale del decreto impugnato, per gli stessi motivi posti a fondamento della presente domanda riconvenzionale, procedere a compensare le somme ingiunte al comune di 7)a seguito della chiamata in Parte_1 giudizio della compagnia condannarla al pagamento dell'importo Controparte_7 versato, a titolo di cauzione definitiva, con polizza fideiussoria sottoscritta dalla
[...]
.G33.24998 del 06.04.2010 emessa dalla stessa Parte_3 Controparte_7
Agenzia di S. Agata dei Goti (Bn); 8)in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed
[...] onorari di giudizio.”. In data 19/05/2017 si costituiva in giudizio la parte convenuta/opposta
[...]
contestando i motivi di opposizione ed i contestati inadempimenti, eccependo Controparte_1
“4.1-IN VIA PRINCIPALE: del contestato inadempimento correlativamente agli adempimenti di adeguamento antincendio ed agli ulteriori vizi e difformità dell'opera per come contestati dalla stazione appaltante – Insussistenza dell'invocazione” per i motivi spiegati;
“4.2-IN VIA GRADATA: richiesta cautelativa di estensione del contraddittorio ex art. 269 c.p.c.” chiedendo la chiamata in causa di terzi cui riteneva la causa comune ed in garanzia. La parte convenuta/opposta concludeva “voglia, l'adito Tribunale, rigettare la dispiegata opposizione per l'effetto,: 1) in via preliminare e previo rinvio dell'udienza di comparizione: a) autorizzare la chiamata in causa dei terzi per come identificati sul precedente Capo 4.2); b) concedere la provvisoria esecutività dell'opposto monitorio;
2) nel merito, rigettare la dispiegata opposizione e confermare l'assunto decreto ingiuntivo, ovvero condannare la stazione appaltante in favore della Società opposta nella diversa quantificazione emersa in corso di causa. Con ogni statuizione di legge anche in ordine al carico delle spese giudiziali da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.”. Con Ordinanza del 13/04/2018 il G.I., visto l'art. 648 c.p.c., denegava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed inoltre denegava l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi, in quanto litisconsorti non necessari. La causa veniva istruita tramite Consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, con Ordinanza del 22/05/2024, il G.I. formulava alle parti una proposta conciliativa/transattiva. Dopo svariati rinvii richiesti dai procuratori in pendenza delle trattative di bonario componimento ed in attesa delle autorizzazioni degli organi della procedura concorsuale della convenuta, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente. La causa veniva, infine, rimessa in decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dai difensori all'udienza del 24/09/2025 e senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc, attesa l'espressa rinuncia. Così succintamente compendiati i fatti di causa, reputa il Tribunale che, nel caso de quo, vada dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dalle stesse parti.
Al riguardo, giova rammentare che la formula “cessata materia del contendere”, sebbene comunemente utilizzata nella prassi giurisprudenziale, non integra in vero un modo autonomo di definizione del processo, valendo piuttosto a qualificare quella situazione di fatto che si realizza ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr. ex multis Cass., 1 giugno 2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., ss uu, 28settembre 2000, n. 1048; Cass. sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. 15 maggio 1997, n. 4283; Cass., 28 gennaio 1995, n. 1047).
3 R.G. n. 567/2017
Nel caso di specie è evidente il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia di merito da parte dell'adito Tribunale su tutte le domande, eccezioni, questioni ed istanze formulate negli atti introduttivi ed in corso di causa, avendo esse, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni (v. autorizzazione del G.D. del Concordato Preventivo N° 10/2013
[...]
, alleg. prod. parte opposta in data 8/07/2025 e doc. prod. Controparte_1 Pt_1 opponente in data 23/09/2025), definito bonariamente la lite, sulla scorta della proposta transattiva formulata dal Giudice nel corso del giudizio ed avendo esse anche già regolamentato i versamenti delle somme oggetto di accordo, come da dichiarazioni rese dai procuratori costituti all'udienza di precisazione delle conclusioni e come da documentazione versata in atti (v. verbale di udienza del 24/09/2025 e v. Determina liquidazione n. 210 del 22/09/2025 e Mandati di pagamento dep. parte opponente del 23/9/2025). Parte_1
Tenuto conto della declaratoria di cessazione della materia del contendere e come espressamente richiesto dai procuratori costituiti (v. ancora verbale di udienza del 24/09/2025), va, altresì, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1554/2016, depositato in data 7.12.2016 dal Tribunale di Avellino (R.G. 5150/2016).
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu, possono essere integralmente compensate, in tale senso avendo concluso i procuratori delle parti, così esonerando il Tribunale dal provvedere secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1554/2016 del Tribunale di Avellino del 7/12/2016 (R.G. 5150/2016).
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 29 settembre 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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