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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 992/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2026 ad ore 11,13 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. FILIPPO ANDREOLI in sostituzione dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 GENNARO Per il dott. BURGELLO RA Controparte_1 Il giudice invita alla discussione. L'avv. Andreoli discute la causa chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, Cont Cont avendo il caricato l'importo della Carta in data 24.6.2025; chiede la condanna di al pagamento delle spese di lite. Il dott. Burgello prende atto di quanto dichiarato da controparte e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,18, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA ERCOLANO 8 ROMA presso il difensore avv. DEL GAUDIO GENNARO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO RA, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO RA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 15 marzo 2025, citava in giudizio Parte_1 il allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
convenuto in virtù della stipula di un contratto a tempo determinato nell'anno scolastico CP_1
2024/2025 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della Controparte_2 domanda avanzata dalla ricorrente in merito all'annualità richiesta rilevando che l'art. 15, D.L. n.
69/2023 prima e i commi 572-574 della Legge di Bilancio, LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 poi, avevano disposto l'estensione permanente della Carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Sosteneva, quindi, che nulla era dovuto al Parte_1 per la predetta annualità perché lo stesso aveva prestato servizio con contratto avente
[...] decorrenza finale al 31 agosto.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che parte ricorrente abbia ricevuto l'accredito della Carta Docente per l'a.s. 2024/2025 in data 24.6.2025.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per intervenuta cessazione della materia del contendere
Poiché l'erogazione della Carta è avvenuta dopo la data di deposito del ricorso, le spese di lite - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia – sono poste a carico Cont del .
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di Controparte_2
€ 500,00 per l'annualità richiesta;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_2
650,00 per compensi, oltre al rimborso del c.u. pari ad € 21,50 ed oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 novembre 2026
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 992/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2026 ad ore 11,13 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. FILIPPO ANDREOLI in sostituzione dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 GENNARO Per il dott. BURGELLO RA Controparte_1 Il giudice invita alla discussione. L'avv. Andreoli discute la causa chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, Cont Cont avendo il caricato l'importo della Carta in data 24.6.2025; chiede la condanna di al pagamento delle spese di lite. Il dott. Burgello prende atto di quanto dichiarato da controparte e discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,18, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1 GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA ERCOLANO 8 ROMA presso il difensore avv. DEL GAUDIO GENNARO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. BURGELLO RA, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. BURGELLO RA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 15 marzo 2025, citava in giudizio Parte_1 il allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_2
convenuto in virtù della stipula di un contratto a tempo determinato nell'anno scolastico CP_1
2024/2025 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della Controparte_2 domanda avanzata dalla ricorrente in merito all'annualità richiesta rilevando che l'art. 15, D.L. n.
69/2023 prima e i commi 572-574 della Legge di Bilancio, LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 poi, avevano disposto l'estensione permanente della Carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Sosteneva, quindi, che nulla era dovuto al Parte_1 per la predetta annualità perché lo stesso aveva prestato servizio con contratto avente
[...] decorrenza finale al 31 agosto.
La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
E' pacifico che parte ricorrente abbia ricevuto l'accredito della Carta Docente per l'a.s. 2024/2025 in data 24.6.2025.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per intervenuta cessazione della materia del contendere
Poiché l'erogazione della Carta è avvenuta dopo la data di deposito del ricorso, le spese di lite - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia – sono poste a carico Cont del .
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di Controparte_2
€ 500,00 per l'annualità richiesta;
2) condanna il a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € Controparte_2
650,00 per compensi, oltre al rimborso del c.u. pari ad € 21,50 ed oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 novembre 2026
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.