Sentenza 27 giugno 2018
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e solo ove risulti accertata tale circostanza sarà sufficiente a far ritenere integrato il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2018, n. 29406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29406 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2018 |
Testo completo
29406-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1116/2018 GIACOMO PAOLONI - Presidente - UP - 06/06/2018 ANDREA TRONCI R.G.N. 8627/2018 MIRELLA AGLIASTRO LAURA SCALIA Relatore - ANTONIO COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'. udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 24 febbraio 2017, su impugnativa del procuratore generale ed in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 9 novembre 2012 dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre del Greco, che aveva ritenuto non provato l'estremo della presenza di più persone, ha condannato l'imputato, DO RM, per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., per avere egli offeso, in luogo pubblico ed in presenza di più persone, l'onore ed il decoro di agenti di p.g. di Torre del Greco, pronunciando al loro indirizzo frasi offensive.
2. Il difensore di fiducia dell'imputato ricorre in cassazione per l'annullamento dell'indicata sentenza con unico articolato motivo. mancante,La Corte di appello, incorrendo in motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, avrebbe ritenuto integrata la fattispecie criminosa contestata sull'assunto che essendo l'episodio avvenuto sulla pubblica via, presso il comando degli agenti oltraggiati, lo stesso non avrebbe potuto che svolgersi alla presenza di più persone là dove, all'esito del dibattimento di primo grado, avrebbero deposto in senso contrario le dichiarazioni rese dagli agenti escussi e la circostanza che primo teatro della condotta sarebbe stata l'isola ecologica comunale posta all'interno di un parcheggio comunale ove era da escludersi un intenso traffico pedonale e veicolare e che la successiva condotta, posta in essere all'interno del comando dei carabinieri, doveva ritenersi avvenuta alla presenza dei soli agenti destinatari della frase pronunciata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per le ragioni di seguito indicate.
2. La Corte di appello di Napoli nel ribaltare l'esito assolutorio di primo grado ha osservato un fallace ragionamento invocando a sostegno dell'assunta decisione una errata lettura di principio affermato da questa Corte in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341- bis cod. pen. Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall'art. 341-bis cod. pen. richiede per la sua integrazione che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale mentre egli compie un atto d'ufficio ed a causa o 2 nell'esercizio delle sue funzioni avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, estremo quest'ultimo che deve essere provato non potendo essere affidato, quanto alla sua sussistenza, a valutazioni presuntive. L'art. 341-bis cod. pen. ha inteso invero disegnare una fattispecie di reato a contenuto plurimo alla cui definizione concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al pubblico e della presenza di più persone. Il principio affermato da questa Corte, ed utilizzato nell'impugnata sentenza al fine di accogliere l'appello del P.m. e riformare in peius la decisione assolutoria di primo grado, per il quale si è ritenuto sufficiente ad integrare il reato la mera potenziale percezione, da parte delle persone presenti, dell'espressione oltraggiosa è destinato ad operare là dove la presenza di più persone risulti comunque provata. La regola presuntiva non vale pertanto a sostituirsi alla prova dell'elemento di struttura del reato costituito dalla presenza di più persone, ma, solo ove risulti accertata quest'ultima, vale a consentire che non debba provarsi il diverso dato della «percezione» dell'offesa, estremo che avanza, sostenuto da regola di esperienza, sino alla «mera percepibilità» (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546; Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828).
3. Gli opposti epiloghi decisori e la divisata regola interpretativa impongono l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 06/06/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paolomímo/Paoloni Laura Scalia pecusot- Fittoo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 GIU 2018, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DI CAR A M E R P S Piero Esposito E T R I N O T E O C