CASS
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2025, n. 22051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22051 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Antioco Pintus, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per sopravvenuta inefficacia, dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, contestualmente dichiarandosi incompetente e trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22051 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/04/2025 La misura cautelare era stata rinnovata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, con ordinanza del 16 dicembre 2024 ed il Tribunale del riesame di Torino, con provvedimento dell'8 gennaio 2025, aveva annullato il titolo cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato di partecipazione ad associazione per delinquere. 2. Ricorre per cassazione AN IE, deducendo la violazione dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Si sostiene che, nonostante la dichiarazione di incompetenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale di Napoli rimaneva competente a decidere della impugnazione del primo provvedimento coercitivo. Il ricorrente manifesta il suo interesse all'impugnazione sotto il profilo, si legge testualmente in ricorso, "dell'utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti per l'ottenimento della riparazione per l'ingiusta detenzione". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse. L'ordinanza divenuta inefficace aveva applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di dimora, sicché non può evidenziarsi alcun interesse concreto ed attuale del ricorrente in relazione alla possibilità di ottenere la riparazione per una ingiusta detenzione mai disposta nei suoi confronti. Peraltro, nel caso in esame, dal controllo degli atti reso necessario dalla natura processuale della questione, non risulta che tale interesse fosse stato manifestato in sede di riesame e neanche risulta che il difensore del ricorrente si fosse munito di procura speciale per la proposizione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese <113 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.2-1 Q < Così deciso, il 09/04/2025. -J 2 -1 W
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Antioco Pintus, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha dichiarato inammissibile il ricorso, per sopravvenuta inefficacia, dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, contestualmente dichiarandosi incompetente e trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22051 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/04/2025 La misura cautelare era stata rinnovata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, con ordinanza del 16 dicembre 2024 ed il Tribunale del riesame di Torino, con provvedimento dell'8 gennaio 2025, aveva annullato il titolo cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato di partecipazione ad associazione per delinquere. 2. Ricorre per cassazione AN IE, deducendo la violazione dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Si sostiene che, nonostante la dichiarazione di incompetenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale di Napoli rimaneva competente a decidere della impugnazione del primo provvedimento coercitivo. Il ricorrente manifesta il suo interesse all'impugnazione sotto il profilo, si legge testualmente in ricorso, "dell'utilità conseguibile con l'accertamento dei presupposti per l'ottenimento della riparazione per l'ingiusta detenzione". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse. L'ordinanza divenuta inefficace aveva applicato al ricorrente la misura dell'obbligo di dimora, sicché non può evidenziarsi alcun interesse concreto ed attuale del ricorrente in relazione alla possibilità di ottenere la riparazione per una ingiusta detenzione mai disposta nei suoi confronti. Peraltro, nel caso in esame, dal controllo degli atti reso necessario dalla natura processuale della questione, non risulta che tale interesse fosse stato manifestato in sede di riesame e neanche risulta che il difensore del ricorrente si fosse munito di procura speciale per la proposizione del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese <113 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.2-1 Q < Così deciso, il 09/04/2025. -J 2 -1 W