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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N___________________SENT
N_10038/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°10038/2024 contenzioso vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Maggio Michele Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv Fabrizia Florio e Riccardo Salvo
CONVENUTO avente ad oggetto: ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.8.2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva che fosse accertata l' illegittimità delle richieste dell' del 27 marzo 2024 di restituzione delle CP_1 somme di euro 11.134,08, di euro 131,48, di euro 184,37, di euro 78,00 versate nell' arco temporale dal gennaio 2007 al novembre 2012 sulla pensione AS della madre Persona_1
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere per effetto del sopravvenuto riconoscimento della pretesa attrice.
All' esito dell' odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti il difensore della parte convenuta ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta) che, nelle more del giudizio, l' dava atto dell' avvenuto abbandono della CP_1 pretesa restitutoria nei confronti della ricorrente;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Le spese processuali, che vanno poste a carico dell' e CP_1 distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale anche perché l' annullamento del debito
è stato successivo alla notifica del ricorso introduttivo, vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 24/8/2024 da contro Parte_1 CP_1
Controparte_1 così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare CP_1 la residua parte, liquidata in complessivi EURO 900,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Maggio Michele, dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 19/12/2025 Il giudice del lavoro
(dr.ssa Francesca Costa)
N_10038/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°10038/2024 contenzioso vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Maggio Michele Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv Fabrizia Florio e Riccardo Salvo
CONVENUTO avente ad oggetto: ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.8.2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva che fosse accertata l' illegittimità delle richieste dell' del 27 marzo 2024 di restituzione delle CP_1 somme di euro 11.134,08, di euro 131,48, di euro 184,37, di euro 78,00 versate nell' arco temporale dal gennaio 2007 al novembre 2012 sulla pensione AS della madre Persona_1
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere per effetto del sopravvenuto riconoscimento della pretesa attrice.
All' esito dell' odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti il difensore della parte convenuta ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta) che, nelle more del giudizio, l' dava atto dell' avvenuto abbandono della CP_1 pretesa restitutoria nei confronti della ricorrente;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c..
Le spese processuali, che vanno poste a carico dell' e CP_1 distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale anche perché l' annullamento del debito
è stato successivo alla notifica del ricorso introduttivo, vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 24/8/2024 da contro Parte_1 CP_1
Controparte_1 così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare CP_1 la residua parte, liquidata in complessivi EURO 900,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Maggio Michele, dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 19/12/2025 Il giudice del lavoro
(dr.ssa Francesca Costa)