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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 794/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1560/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210044878374000 TASSE AUTO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210044878374000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064048914000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 27/02/2024 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE) e Agenzia delle entrate RI (di seguito AdER), qui inviato con PEC in data
27/02/2024 e iscritto al n. 1560/2024 R.G.R., Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento N. 293 2021 00448783 74, emessa per mancato accatastamento di fabbricato rurale e omesso pagamento di tasse automobilistiche 2015, dell'importo di €.2.309,10=. Deduceva i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione.
§2. L'AE resistente si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, ritualmente notificati, e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
§3. Non si costituiva in giudizio l'AdER.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il rappresentante dell'AE che insisteva nelle proprie deduzioni. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato.
§6. Il primo motivo non ha pregio, in quanto dagli atti di causa emerge che il ricorrente non ha tempestivamente impugnato gli atti prodromici alle cartelle di pagamento contestate, pur essendo stati gli stessi regolarmente notificati.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la cartella di pagamento può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, non potendo il contribuente far valere, in tale sede, censure attinenti ad atti presupposti ormai definitivi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto vizi propri delle cartelle, ma ha contestato la legittimità degli atti antecedenti, con doglianze che risultano tardive ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n.
546/1992.
§7. Nello specifico, per quanto riguarda la cartella relativa al mancato accatastamento di fabbricato rurale, n. 293 2021 00448783 74, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto di accertamento n.
CT0252463/2017, relativo al campione certo catastale n. 26710.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta che l'atto di contestazione è stato regolarmente notificato in data 23 gennaio 2018, mediante deposito del plico presso l'ufficio postale per compiuta giacenza. Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica è infondata.
§8. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza e/o prescrizione, posto che la cartella richiama il campione certo catastale n. 26710 del 23 gennaio 2018 e non un accertamento riferibile all'anno 2012, come erroneamente dedotto dal ricorrente. La pretesa risulta pertanto tempestivamente esercitata.
§9. Infine, per ciò che attiene alla cartella relativa alla tassa automobilistica anno 2015, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto di accertamento n. 15024103 e la prescrizione della pretesa. Anche tali doglianze sono infondate. Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al contribuente in data 30 luglio 2018, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito dalla L. n.
53/1983.
Quanto alla prescrizione, deve rilevarsi che i termini di notifica degli atti di accertamento e riscossione sono stati prorogati dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, nonché sospesi per effetto della normativa emergenziale adottata in conseguenza della pandemia da COVID-19. Ne consegue che la pretesa tributaria risulta validamente e tempestivamente esercitata.
§10. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§11. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.250,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Catania, 26.01.2025.
Il Giudice Estensore
CE LE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1560/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210044878374000 TASSE AUTO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210044878374000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064048914000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 27/02/2024 all'Agenzia delle entrate (di seguito AE) e Agenzia delle entrate RI (di seguito AdER), qui inviato con PEC in data
27/02/2024 e iscritto al n. 1560/2024 R.G.R., Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento N. 293 2021 00448783 74, emessa per mancato accatastamento di fabbricato rurale e omesso pagamento di tasse automobilistiche 2015, dell'importo di €.2.309,10=. Deduceva i seguenti motivi di illegittimità dell'atto impugnato: omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione.
§2. L'AE resistente si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni, con le quali eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, ritualmente notificati, e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
§3. Non si costituiva in giudizio l'AdER.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il rappresentante dell'AE che insisteva nelle proprie deduzioni. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato.
§6. Il primo motivo non ha pregio, in quanto dagli atti di causa emerge che il ricorrente non ha tempestivamente impugnato gli atti prodromici alle cartelle di pagamento contestate, pur essendo stati gli stessi regolarmente notificati.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la cartella di pagamento può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, non potendo il contribuente far valere, in tale sede, censure attinenti ad atti presupposti ormai definitivi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto vizi propri delle cartelle, ma ha contestato la legittimità degli atti antecedenti, con doglianze che risultano tardive ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n.
546/1992.
§7. Nello specifico, per quanto riguarda la cartella relativa al mancato accatastamento di fabbricato rurale, n. 293 2021 00448783 74, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto di accertamento n.
CT0252463/2017, relativo al campione certo catastale n. 26710.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta che l'atto di contestazione è stato regolarmente notificato in data 23 gennaio 2018, mediante deposito del plico presso l'ufficio postale per compiuta giacenza. Ne consegue che l'eccezione di omessa notifica è infondata.
§8. Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza e/o prescrizione, posto che la cartella richiama il campione certo catastale n. 26710 del 23 gennaio 2018 e non un accertamento riferibile all'anno 2012, come erroneamente dedotto dal ricorrente. La pretesa risulta pertanto tempestivamente esercitata.
§9. Infine, per ciò che attiene alla cartella relativa alla tassa automobilistica anno 2015, il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto di accertamento n. 15024103 e la prescrizione della pretesa. Anche tali doglianze sono infondate. Dagli atti risulta che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al contribuente in data 30 luglio 2018, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito dalla L. n.
53/1983.
Quanto alla prescrizione, deve rilevarsi che i termini di notifica degli atti di accertamento e riscossione sono stati prorogati dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, nonché sospesi per effetto della normativa emergenziale adottata in conseguenza della pandemia da COVID-19. Ne consegue che la pretesa tributaria risulta validamente e tempestivamente esercitata.
§10. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§11. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.250,00=, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Catania, 26.01.2025.
Il Giudice Estensore
CE LE