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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13938/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13938 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 . Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 CP_10
11 Per_1 CP_11
12 Per_2 Controparte_12
13 CP_13
14 CP_14
15 Controparte_15
16 Controparte_16
17 Controparte_17
18 CP_18
19 Controparte_19
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_20
Dott. Giovanni Calasso 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
1. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 05/01/1999, Controparte_1 codice fiscale;
C.F._1
2. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_2 05/06/1997, codice fiscale , C.F._2 entrambi residenti in [...], 63, DI/SP, Brasile, CAP 06.606-390;
3. , brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data Controparte_3 26/09/1972, codice fiscale;
C.F._3
4. , brasiliano, all'epoca del deposito del ricorso minorenne, Controparte_4 nato il [...], in [...]/MS, Brasile, codice fiscale , C.F._4 rappresentato dal padre , precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_3
, brasiliana, nata il [...], in [...]/MS, Brasile, Persona_3 codice fiscale C.F._5 tutti residenti in [...]do UL, 360, Campo ND/MS, Brasile, CAP: 79.094-440;
5. , brasiliano, nato in [...]/SC, Brasile, in data Controparte_5 07/06/1974, codice fiscale residente in [...]de C.F._6 Miranda Ramos, 179, AP/SC, Brasile, CAP 89.805-859;
6. , brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data Controparte_6 20/03/1971, codice fiscale , residente in [...], 122, C.F._7 Barueri/SP, Brasile, CAP 06.404-326;
7. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/03/1995, Controparte_7 codice fiscale , residente in [...], 195, San Paolo/SP, C.F._8 Brasile, CAP 06.216-160;
8. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_8 18/01/1999, codice fiscale , residente in [...], 122, C.F._9 Barueri/SP, Brasile, CAP 06.404-326;
9. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 28/03/1980, codice Controparte_9 fiscale residente in [...], 810, AP/RS, C.F._10 Brasile, CAP 99.200-000;
10. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 30/07/1975, codice CP_10 fiscale C.F._11
11. brasiliano, minorenne, nato il [...], all'epoca del Parte_1 deposito del ricorso in AX do UL/RS, Brasile, codice fiscale , C.F._12 rappresentato dalla madre , precedentemente qualificata, e dal padre CP_10 Per_4
Dott. Giovanni Calasso 2
brasiliano, nato il [...], in [...]/RS, Brasile, codice fiscale CP_11
, C.F._13
tutti residenti in [...], 351, AP/RS, Brasile, CAP: 99.200-000;
12. , brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data Controparte_21 07/07/1981, codice fiscale residente in [...], 459, C.F._14 Curitiba/PR, Brasile, CAP 80.010-030;
13. , brasiliana, nata in [...]/BA, Brasile, in data 31/08/1984, codice CP_13 fiscale , residente in [...], 292, RE/BA, Brasile, C.F._15 CAP 47.800-364;
14. , brasiliana, nata in [...]/SC, Brasile, in data 17/07/1975, codice CP_14 fiscale , residente in [...], 205, AP/SC, Brasile, C.F._16 CAP 89.805-851;
15. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_15 23/06/1993, codice fiscale , residente in [...], C.F._17 06, Canela/RS, Brasile, CAP 95.686-092;
16. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data 10/09/1963, Controparte_16 codice fiscale , residente in [...], 198, San LD/RS, C.F._18 Brasile, CAP 93.010-360;
17. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_17 23/09/1997, codice fiscale , residente in [...], 1061, San C.F._19 LD/RS, Brasile, CAP 93.010-170;
18. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 24/01/1985, codice CP_18 fiscale , residente in [...], 179, Porto Alegre/RS, Brasile, C.F._20 CAP 90.630-130,
19. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_19 07/01/1977, codice fiscale , residente in [...], 1425, C.F._21 Umuarama/PR, Brasile, CAP 87.502-340
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_20 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Parte_1
, , ,
[...] Controparte_21 CP_13 CP_14 [...]
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
e ) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione
[...] Controparte_19 della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_20 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei
Dott. Giovanni Calasso 3
suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...], (provincia di Persona_5 Treviso) in data 01/05/1882 il quale, contraeva matrimonio con nella città di Persona_6 AP (Brasile), in data 10/08/1908 e dall'unione coniugale nascevano:
• , in data 18/01/1910, nella città di AP (Brasile) il quale Testimone_1 contraeva matrimonio con in data 03/11/1941, nella città di Parte_2 AP (Brasile) e dall'unione nascevano:
➢ , in data 08/02/1942, nella città di AP (Brasile) il quale Parte_3 contraeva matrimonio con in data 02/07/2018 e Persona_7 dall'unione nascevano:
✓ , in data 20/03/1971 il quale contraeva Controparte_6 matrimonio con in data 23/05/1992, nella città di CP_22 Tupãssi (Brasile) e dall'unione nascevano:
❖ , in data 18/03/1995, nella città di Controparte_7 DI (Brasile)
❖ , in data 18/01/1999, nella città Controparte_8 di San Paolo (Brasile)
✓ , in data 26/09/1972, nella città di Assis Controparte_3 EA (Brasile) il quale contraeva matrimonio con
[...]
in data 10/12/1999, nella città di Campo ND Persona_3 (Brasile) e dall'unione nasceva:
❖ , in data 05/10/2005, nella città di Controparte_4 Campo ND (Brasile)
➢ , in data 22/03/1943, nella città di AP (Brasile) che Persona_8 contraeva matrimonio con , in data 23/02/1963, nella città di Persona_9 AP (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
✓ , in data 10/09/1963, nella città di AP Controparte_16 (Brasile) il quale contraeva matrimonio con in data Persona_10 06/01/1990, nella città di Triunfo (Brasile) per poi divorziare nella città di San LD (Brasile), in data 24/10/2019. Dall'unione coniugale predetta nascevano:
❖ , in data 23/06/1993, nella città di Controparte_15 Porto Alegre (Brasile)
❖ , in data 23/09/1997, nella città di Controparte_17 Novo GO (Brasile).
✓ , in data 07/01/1977, nella città di AP Controparte_19 (Brasile) che contraeva matrimonio con , in data Persona_11 15/10/2004, nella città di Paraí (Brasile) e dall'unione coniugale tnasceva:
❖ , in data 07/01/2011, nella città di Parte_4 RA (Brasile)
➢ JO Bottan, in data 26/04/1944, nella città di AP (Brasile) che contraeva matrimonio con in data 18/12/1971, nella città Controparte_23 di EC (Brasile) e dall'unione coniugale nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 4
✓ , in data 24/01/1985, nella città di EC (Brasile) CP_18 che contraeva matrimonio con in data Persona_12 18/12/2014, nella città di Porto Alegre (Brasile) e dall'unione coniugale nasceva:
❖ OA Bottan Canale, in data 14/07/2017, nella città di Porto Alegre (Brasile)
➢ , in data 02/11/1946, nella città di AP (Brasile) Parte_5 che contraeva matrimonio con , in data 20/07/1968, Persona_13 nella città di AP (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
✓ , in data 07/06/1974, nella città di OR Controparte_5 AS (Brasile)
✓ , in data 17/07/1975, nella città di AP (Brasile) CP_14 e dall'unione della stessa con nasceva: Persona_14
❖ in data 31/08/2009, nella città di Persona_15 AP (Brasile)
➢ , in data 23/08/1952, nella città di AP (Brasile) che Controparte_21 contrava matrimonio con , in data 23/02/1980, nella città Persona_16 di PÉ D'ES (Brasile) per poi divorziare nella città di RE (Brasile), in data 15/10/2001 e dall'unione coniugale nascevano:
✓ , in data 07/07/1981, nella città di PÉ Controparte_21 D'ES (Brasile) che contraeva matrimonio con in Persona_17 data 14/11/2009, nella città di AV (Brasile), e dall'unione coniugale nascevano:
❖ , in data 28/01/2013, nella città di Persona_18 AV (Brasile)
❖ , in data 28/01/2013, nella città di Persona_19 AV (Brasile)
❖ , in data 15/12/2019, nella città di Persona_20 Curitiba (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 45).
✓ , in data 31/08/1984, nella città di RE CP_13 (Brasile) che contraeva matrimonio con , in Persona_21 data 04/10/2013, nella città di Curitiba (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
❖ , in data 08/07/2016, nella città Persona_22 di RE (Brasile)
❖ , in data 21/05/2018, nella città Parte_6 di RE (Brasile)
➢ , in data 08/11/1954, nella città di AP (Brasile) Parte_7 che contraeva matrimonio con , in data 11/07/1987, Persona_23 nella città di DI (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
❖ , in data 05/06/1997, nella città di Controparte_2 DI (Brasile)
❖ , in data 05/01/1999, nella città di DI Controparte_1 (Brasile)
Dott. Giovanni Calasso 5
• , in data 24/06/1918, nella città di AP (Brasile) che contraeva Parte_8 matrimonio con , in data 18/04/1942, nella città di AP (Brasile) e Persona_24 dall'unione coniugale nasceva:
➢ , in data 10/10/1953, nella città di AP (Brasile) che Parte_9 contraeva matrimonio con in data 08/03/1975, nella Persona_25 città di AP (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
✓ , in data 30/07/1975, nella città di AP CP_10 (Brasile). Dall'unione tra e CP_10 Controparte_24 nasceva:
❖ in data 22/02/2007, nella città di Parte_1 AX do UL (Brasile)
✓ , in data 28/03/1980, nella città di AP Controparte_9 (Brasile).
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_20 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...], Persona_5
(provincia di Treviso) in data 01/05/1882
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
Dott. Giovanni Calasso 6
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_20 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_20 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_20 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_20 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Silvia Faccio Venezia, 22.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
Dott. Giovanni Calasso 8
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13938 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 . Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 CP_10
11 Per_1 CP_11
12 Per_2 Controparte_12
13 CP_13
14 CP_14
15 Controparte_15
16 Controparte_16
17 Controparte_17
18 CP_18
19 Controparte_19
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_20
Dott. Giovanni Calasso 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 02.10.2023
1. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 05/01/1999, Controparte_1 codice fiscale;
C.F._1
2. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_2 05/06/1997, codice fiscale , C.F._2 entrambi residenti in [...], 63, DI/SP, Brasile, CAP 06.606-390;
3. , brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data Controparte_3 26/09/1972, codice fiscale;
C.F._3
4. , brasiliano, all'epoca del deposito del ricorso minorenne, Controparte_4 nato il [...], in [...]/MS, Brasile, codice fiscale , C.F._4 rappresentato dal padre , precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_3
, brasiliana, nata il [...], in [...]/MS, Brasile, Persona_3 codice fiscale C.F._5 tutti residenti in [...]do UL, 360, Campo ND/MS, Brasile, CAP: 79.094-440;
5. , brasiliano, nato in [...]/SC, Brasile, in data Controparte_5 07/06/1974, codice fiscale residente in [...]de C.F._6 Miranda Ramos, 179, AP/SC, Brasile, CAP 89.805-859;
6. , brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data Controparte_6 20/03/1971, codice fiscale , residente in [...], 122, C.F._7 Barueri/SP, Brasile, CAP 06.404-326;
7. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 18/03/1995, Controparte_7 codice fiscale , residente in [...], 195, San Paolo/SP, C.F._8 Brasile, CAP 06.216-160;
8. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_8 18/01/1999, codice fiscale , residente in [...], 122, C.F._9 Barueri/SP, Brasile, CAP 06.404-326;
9. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 28/03/1980, codice Controparte_9 fiscale residente in [...], 810, AP/RS, C.F._10 Brasile, CAP 99.200-000;
10. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 30/07/1975, codice CP_10 fiscale C.F._11
11. brasiliano, minorenne, nato il [...], all'epoca del Parte_1 deposito del ricorso in AX do UL/RS, Brasile, codice fiscale , C.F._12 rappresentato dalla madre , precedentemente qualificata, e dal padre CP_10 Per_4
Dott. Giovanni Calasso 2
brasiliano, nato il [...], in [...]/RS, Brasile, codice fiscale CP_11
, C.F._13
tutti residenti in [...], 351, AP/RS, Brasile, CAP: 99.200-000;
12. , brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data Controparte_21 07/07/1981, codice fiscale residente in [...], 459, C.F._14 Curitiba/PR, Brasile, CAP 80.010-030;
13. , brasiliana, nata in [...]/BA, Brasile, in data 31/08/1984, codice CP_13 fiscale , residente in [...], 292, RE/BA, Brasile, C.F._15 CAP 47.800-364;
14. , brasiliana, nata in [...]/SC, Brasile, in data 17/07/1975, codice CP_14 fiscale , residente in [...], 205, AP/SC, Brasile, C.F._16 CAP 89.805-851;
15. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_15 23/06/1993, codice fiscale , residente in [...], C.F._17 06, Canela/RS, Brasile, CAP 95.686-092;
16. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data 10/09/1963, Controparte_16 codice fiscale , residente in [...], 198, San LD/RS, C.F._18 Brasile, CAP 93.010-360;
17. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_17 23/09/1997, codice fiscale , residente in [...], 1061, San C.F._19 LD/RS, Brasile, CAP 93.010-170;
18. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 24/01/1985, codice CP_18 fiscale , residente in [...], 179, Porto Alegre/RS, Brasile, C.F._20 CAP 90.630-130,
19. , brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_19 07/01/1977, codice fiscale , residente in [...], 1425, C.F._21 Umuarama/PR, Brasile, CAP 87.502-340
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_20 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Parte_1
, , ,
[...] Controparte_21 CP_13 CP_14 [...]
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17 CP_18
e ) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione
[...] Controparte_19 della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_20 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei
Dott. Giovanni Calasso 3
suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...], (provincia di Persona_5 Treviso) in data 01/05/1882 il quale, contraeva matrimonio con nella città di Persona_6 AP (Brasile), in data 10/08/1908 e dall'unione coniugale nascevano:
• , in data 18/01/1910, nella città di AP (Brasile) il quale Testimone_1 contraeva matrimonio con in data 03/11/1941, nella città di Parte_2 AP (Brasile) e dall'unione nascevano:
➢ , in data 08/02/1942, nella città di AP (Brasile) il quale Parte_3 contraeva matrimonio con in data 02/07/2018 e Persona_7 dall'unione nascevano:
✓ , in data 20/03/1971 il quale contraeva Controparte_6 matrimonio con in data 23/05/1992, nella città di CP_22 Tupãssi (Brasile) e dall'unione nascevano:
❖ , in data 18/03/1995, nella città di Controparte_7 DI (Brasile)
❖ , in data 18/01/1999, nella città Controparte_8 di San Paolo (Brasile)
✓ , in data 26/09/1972, nella città di Assis Controparte_3 EA (Brasile) il quale contraeva matrimonio con
[...]
in data 10/12/1999, nella città di Campo ND Persona_3 (Brasile) e dall'unione nasceva:
❖ , in data 05/10/2005, nella città di Controparte_4 Campo ND (Brasile)
➢ , in data 22/03/1943, nella città di AP (Brasile) che Persona_8 contraeva matrimonio con , in data 23/02/1963, nella città di Persona_9 AP (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
✓ , in data 10/09/1963, nella città di AP Controparte_16 (Brasile) il quale contraeva matrimonio con in data Persona_10 06/01/1990, nella città di Triunfo (Brasile) per poi divorziare nella città di San LD (Brasile), in data 24/10/2019. Dall'unione coniugale predetta nascevano:
❖ , in data 23/06/1993, nella città di Controparte_15 Porto Alegre (Brasile)
❖ , in data 23/09/1997, nella città di Controparte_17 Novo GO (Brasile).
✓ , in data 07/01/1977, nella città di AP Controparte_19 (Brasile) che contraeva matrimonio con , in data Persona_11 15/10/2004, nella città di Paraí (Brasile) e dall'unione coniugale tnasceva:
❖ , in data 07/01/2011, nella città di Parte_4 RA (Brasile)
➢ JO Bottan, in data 26/04/1944, nella città di AP (Brasile) che contraeva matrimonio con in data 18/12/1971, nella città Controparte_23 di EC (Brasile) e dall'unione coniugale nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 4
✓ , in data 24/01/1985, nella città di EC (Brasile) CP_18 che contraeva matrimonio con in data Persona_12 18/12/2014, nella città di Porto Alegre (Brasile) e dall'unione coniugale nasceva:
❖ OA Bottan Canale, in data 14/07/2017, nella città di Porto Alegre (Brasile)
➢ , in data 02/11/1946, nella città di AP (Brasile) Parte_5 che contraeva matrimonio con , in data 20/07/1968, Persona_13 nella città di AP (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
✓ , in data 07/06/1974, nella città di OR Controparte_5 AS (Brasile)
✓ , in data 17/07/1975, nella città di AP (Brasile) CP_14 e dall'unione della stessa con nasceva: Persona_14
❖ in data 31/08/2009, nella città di Persona_15 AP (Brasile)
➢ , in data 23/08/1952, nella città di AP (Brasile) che Controparte_21 contrava matrimonio con , in data 23/02/1980, nella città Persona_16 di PÉ D'ES (Brasile) per poi divorziare nella città di RE (Brasile), in data 15/10/2001 e dall'unione coniugale nascevano:
✓ , in data 07/07/1981, nella città di PÉ Controparte_21 D'ES (Brasile) che contraeva matrimonio con in Persona_17 data 14/11/2009, nella città di AV (Brasile), e dall'unione coniugale nascevano:
❖ , in data 28/01/2013, nella città di Persona_18 AV (Brasile)
❖ , in data 28/01/2013, nella città di Persona_19 AV (Brasile)
❖ , in data 15/12/2019, nella città di Persona_20 Curitiba (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 45).
✓ , in data 31/08/1984, nella città di RE CP_13 (Brasile) che contraeva matrimonio con , in Persona_21 data 04/10/2013, nella città di Curitiba (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
❖ , in data 08/07/2016, nella città Persona_22 di RE (Brasile)
❖ , in data 21/05/2018, nella città Parte_6 di RE (Brasile)
➢ , in data 08/11/1954, nella città di AP (Brasile) Parte_7 che contraeva matrimonio con , in data 11/07/1987, Persona_23 nella città di DI (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
❖ , in data 05/06/1997, nella città di Controparte_2 DI (Brasile)
❖ , in data 05/01/1999, nella città di DI Controparte_1 (Brasile)
Dott. Giovanni Calasso 5
• , in data 24/06/1918, nella città di AP (Brasile) che contraeva Parte_8 matrimonio con , in data 18/04/1942, nella città di AP (Brasile) e Persona_24 dall'unione coniugale nasceva:
➢ , in data 10/10/1953, nella città di AP (Brasile) che Parte_9 contraeva matrimonio con in data 08/03/1975, nella Persona_25 città di AP (Brasile) e dall'unione coniugale nascevano:
✓ , in data 30/07/1975, nella città di AP CP_10 (Brasile). Dall'unione tra e CP_10 Controparte_24 nasceva:
❖ in data 22/02/2007, nella città di Parte_1 AX do UL (Brasile)
✓ , in data 28/03/1980, nella città di AP Controparte_9 (Brasile).
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_20 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...], Persona_5
(provincia di Treviso) in data 01/05/1882
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
Dott. Giovanni Calasso 6
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_20 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_20 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_20 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_20 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Silvia Faccio Venezia, 22.07.2025
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
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