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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6814/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250014149086000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/10/2025 s.r.l. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520250014149086000 notificata in data 11/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 277.332,47 a titolo di IVA 2022, conseguente a controllo automatizzato. Eccepiva: irregolare notifica della cartella (in relazione all'indirizzo di provenienza); “omessa notifica dell'atto presupposto”; difetto di motivazione circa le sanzioni;
mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo regolarità della notifica e della procedura e avvenuta notifica delle comunicazioni bonarie.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo regolare notifica della cartella da indirizzo presente in pubblici registri e regolarità della procedura di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di qualsiasi fondamento.
Preliminarmente, deve osservarsi la regolarità (e comunque la non rilevanza della questione) della notifica con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del notificante, indirizzo notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it che appare presente nel registro pubblico Ipa assieme agli indirizzi pterzi.acc. Email_4 e noreply.sicilia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it. Va osservato che la disciplina di cui alla l. 53/1994, nel testo vigente, in materia di notifiche eseguite dall'avvocato (e dal procuratore legale), è applicabile esclusivamente con riferimento a tali soggetti (avvocati e procuratori) e, esclusivamente con riferimento a tali soggetti, l'art. 3 bis disciplina le modalità di esecuzione della notifica a mezzo pec, prevedendo, ovviamente, che questa, se eseguita direttamente dall'avvocato, debba essere realizzata ad un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi e debba essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La logica della norma è evidente: solo l'inserimento in pubblici elenchi può garantire che il soggetto che notifica, oltre ad essere colui che si dichiara, sia anche un avvocato legalmente esercente la professione. Tale normativa non può trovare applicazione con riferimento alla notifica operata da soggetti pubblici istituzionali: in primo luogo perché la normativa non si riferisce a tali soggetti, ma solo ad avvocati (e procuratori legali); in secondo luogo per ragioni di logica, dal momento che, una volta certificata mediante posta elettronica la provenienza della notifica dal soggetto pubblico istituzionale, questo soggetto non deve ulteriormente provare di avere funzioni pubbliche, attesa la natura istituzionale dell'ente (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979).
Allo stesso modo privo di alcuna valenza potrebbe essere il richiamo al d.l. 179/2012, che in alcun modo prevede che la notifica da parte di enti pubblici debba essere effettuata per mezzo di indirizzi di posta elettronica inseriti in pubblici elenchi: detta norma prevede, invece, che la pubblica amministrazione ha l'onere di indicare indirizzi di posta elettronica certificata preposti a ricevere le notifiche (non ad inviare le notifiche), disciplinando, quindi le modalità di esecuzione delle notifiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Di contro la disciplina che viene in rilievo è quella di cui all'art. 26 c. 2 dpr 602/73, norma che prevede che la notifica della cartella esattoriale, degli atti della riscossione (e, ai sensi degli artt. 77 e 50 d.P.R. 602/1973, del preavviso di iscrizione ipotecaria), possa essere eseguita, senz'altro, a mezzo posta certificata all'indirizzo del contribuente risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge. Detta norma non prevede in alcun modo che la notifica a mezzo PEC debba essere effettuata per il tramite di una casella di posta inserita in elenchi particolari. Infatti la norma in esame così recita: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”, senza, dunque, alcun rifermento, neppure implicito, alle caratteristiche dell'indirizzo del notificante ed al suo inserimento in un pubblico registro.
Né argomenti di segno contrario si possono trarre dalla disposizione di cui all'art. 60 d.P.R. 600/73. Detta norma, infatti, prevede che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Il riferimento all'inserimento nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata è, dunque, unicamente relativo al destinatario, mentre nessuna prescrizione, di alcun tipo, è operata con riferimento all'indirizzo PEC dell'Autorità notificante (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979; Cass.
982/2023; Cass. 18684/2023).
In definitiva, dunque, deve ritenersi che l'inserimento dell'indirizzo di posta certificata di un ente pubblico nei pubblici elenchi non sia condizione di validità della notifica effettuata dall'ente per il tramite di detta casella di posta, essendo, invece, sufficiente che la casella di provenienza abbia natura certificata, come tale pienamente sufficiente a garantire l'identità del soggetto notificante.
Quanto al resto, come emerge dalla copia della cartella allegata, questa deriva da controllo automatizzato – ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 – della comunicazione periodica IVA 2022.
Discende che l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 14 D.P.R. 602/73, non deve essere preceduta da avviso di accertamento;
né deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, atteso che, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 ter, siffatta comunicazione ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, con la conseguenza che l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. Cass. SS.UU.17758/2016; Cass. tr., 4/7/2014, 15311; Cass. 4360/2017; Cass. 4392/2018).
Nella specie, peraltro, le comunicazioni bonarie è stata notificata alla ricorrente a mezzo pec, rilevandosi, conseguentemente, persino la temerarietà dell'eccezione.
Per tali ragioni, inoltre, insussistente appare il difetto di motivazione, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta gli elementi di calcolo impiegati dall'ufficio accertatore tratti dalle dichiarazioni presentate dal ricorrente, dunque pienamente e dettagliatamente noti allo stesso (cfr. Cass. 15654/2020; Cass. 13499/2020;
Cass. 21804/2017; Cass. 8138/2016), nel caso di specie corrispondente agli importi che lo stesso contribuente dichiarava come dovuti e che lo stesso non avrebbe provveduto a versare: trattasi, infatti, degli importi che il ricorrente avrebbe dovuto versare a titolo di IVA, importi mai versati.
Incomprensibile, inammissibile e priva di qualsiasi fondamento è l'eccezione di difetto di motivazione con riferimento alle sanzioni, le quale sono applicate conformemente a legge, con specifica indicazione della base di calcolo.
Inammissibili e, comunque, infondate sono le eccezioni relative alla misura degli interessi. Invero il criterio di calcolo è fissato dalla legge e, come tale, immediatamente conoscibile dal contribuente, sicchè nessuna motivazione è dovuta sul punto, a maggior ragione con riferimento agli atti diversi da quelli di accertamento
(cfr. Cass. SS.UU. 22281/22). Infatti, in presenza di un saggio di interessi previsto dalla legge e dalla normativa secondaria, come tali conosciute o conoscibili, il contribuente è pienamente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale e delle modalità di calcolo della stessa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla sorte capitale dovuta ed al tempo cui questa si riferisce, rappresentando tali elementi la base di un calcolo meramente matematico conseguenziale e automatico (cfr. Cass. n.8613/2011; Cass. 27/03/2019, 8508).
Nella specie la misura degli interessi applicata appare corretta;
è indicata la base di calcolo ed il tempo cui si riferisce;
comunque, nessuna specifica eccezione viene formulata con riferimento alla puntuale determinazione ed alla misura degli interessi, salvo contestazioni e valutazioni del tutto generiche. Va peraltro osservato che eventuali irregolarità nella determinazione degli interessi non potrebbero mai determinare una nullità dell'intera cartella o del preavviso di iscrizione ipotecaria, ma solo della quota di interessi eventualmente pretesa in eccesso.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 10.200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.200,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6814/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250014149086000 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/10/2025 s.r.l. Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520250014149086000 notificata in data 11/6/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 277.332,47 a titolo di IVA 2022, conseguente a controllo automatizzato. Eccepiva: irregolare notifica della cartella (in relazione all'indirizzo di provenienza); “omessa notifica dell'atto presupposto”; difetto di motivazione circa le sanzioni;
mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo regolarità della notifica e della procedura e avvenuta notifica delle comunicazioni bonarie.
Si costituiva l'agente della riscossione assumendo regolare notifica della cartella da indirizzo presente in pubblici registri e regolarità della procedura di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di qualsiasi fondamento.
Preliminarmente, deve osservarsi la regolarità (e comunque la non rilevanza della questione) della notifica con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata del notificante, indirizzo notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it che appare presente nel registro pubblico Ipa assieme agli indirizzi pterzi.acc. Email_4 e noreply.sicilia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it. Va osservato che la disciplina di cui alla l. 53/1994, nel testo vigente, in materia di notifiche eseguite dall'avvocato (e dal procuratore legale), è applicabile esclusivamente con riferimento a tali soggetti (avvocati e procuratori) e, esclusivamente con riferimento a tali soggetti, l'art. 3 bis disciplina le modalità di esecuzione della notifica a mezzo pec, prevedendo, ovviamente, che questa, se eseguita direttamente dall'avvocato, debba essere realizzata ad un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi e debba essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. La logica della norma è evidente: solo l'inserimento in pubblici elenchi può garantire che il soggetto che notifica, oltre ad essere colui che si dichiara, sia anche un avvocato legalmente esercente la professione. Tale normativa non può trovare applicazione con riferimento alla notifica operata da soggetti pubblici istituzionali: in primo luogo perché la normativa non si riferisce a tali soggetti, ma solo ad avvocati (e procuratori legali); in secondo luogo per ragioni di logica, dal momento che, una volta certificata mediante posta elettronica la provenienza della notifica dal soggetto pubblico istituzionale, questo soggetto non deve ulteriormente provare di avere funzioni pubbliche, attesa la natura istituzionale dell'ente (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979).
Allo stesso modo privo di alcuna valenza potrebbe essere il richiamo al d.l. 179/2012, che in alcun modo prevede che la notifica da parte di enti pubblici debba essere effettuata per mezzo di indirizzi di posta elettronica inseriti in pubblici elenchi: detta norma prevede, invece, che la pubblica amministrazione ha l'onere di indicare indirizzi di posta elettronica certificata preposti a ricevere le notifiche (non ad inviare le notifiche), disciplinando, quindi le modalità di esecuzione delle notifiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Di contro la disciplina che viene in rilievo è quella di cui all'art. 26 c. 2 dpr 602/73, norma che prevede che la notifica della cartella esattoriale, degli atti della riscossione (e, ai sensi degli artt. 77 e 50 d.P.R. 602/1973, del preavviso di iscrizione ipotecaria), possa essere eseguita, senz'altro, a mezzo posta certificata all'indirizzo del contribuente risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge. Detta norma non prevede in alcun modo che la notifica a mezzo PEC debba essere effettuata per il tramite di una casella di posta inserita in elenchi particolari. Infatti la norma in esame così recita: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”, senza, dunque, alcun rifermento, neppure implicito, alle caratteristiche dell'indirizzo del notificante ed al suo inserimento in un pubblico registro.
Né argomenti di segno contrario si possono trarre dalla disposizione di cui all'art. 60 d.P.R. 600/73. Detta norma, infatti, prevede che “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Il riferimento all'inserimento nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata è, dunque, unicamente relativo al destinatario, mentre nessuna prescrizione, di alcun tipo, è operata con riferimento all'indirizzo PEC dell'Autorità notificante (cfr. Cass. SS.UU. 18/5/2022, 15979; Cass.
982/2023; Cass. 18684/2023).
In definitiva, dunque, deve ritenersi che l'inserimento dell'indirizzo di posta certificata di un ente pubblico nei pubblici elenchi non sia condizione di validità della notifica effettuata dall'ente per il tramite di detta casella di posta, essendo, invece, sufficiente che la casella di provenienza abbia natura certificata, come tale pienamente sufficiente a garantire l'identità del soggetto notificante.
Quanto al resto, come emerge dalla copia della cartella allegata, questa deriva da controllo automatizzato – ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 – della comunicazione periodica IVA 2022.
Discende che l'iscrizione a ruolo, a norma dell'art. 14 D.P.R. 602/73, non deve essere preceduta da avviso di accertamento;
né deve essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta, atteso che, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 36 ter, siffatta comunicazione ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, con la conseguenza che l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. Cass. SS.UU.17758/2016; Cass. tr., 4/7/2014, 15311; Cass. 4360/2017; Cass. 4392/2018).
Nella specie, peraltro, le comunicazioni bonarie è stata notificata alla ricorrente a mezzo pec, rilevandosi, conseguentemente, persino la temerarietà dell'eccezione.
Per tali ragioni, inoltre, insussistente appare il difetto di motivazione, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta gli elementi di calcolo impiegati dall'ufficio accertatore tratti dalle dichiarazioni presentate dal ricorrente, dunque pienamente e dettagliatamente noti allo stesso (cfr. Cass. 15654/2020; Cass. 13499/2020;
Cass. 21804/2017; Cass. 8138/2016), nel caso di specie corrispondente agli importi che lo stesso contribuente dichiarava come dovuti e che lo stesso non avrebbe provveduto a versare: trattasi, infatti, degli importi che il ricorrente avrebbe dovuto versare a titolo di IVA, importi mai versati.
Incomprensibile, inammissibile e priva di qualsiasi fondamento è l'eccezione di difetto di motivazione con riferimento alle sanzioni, le quale sono applicate conformemente a legge, con specifica indicazione della base di calcolo.
Inammissibili e, comunque, infondate sono le eccezioni relative alla misura degli interessi. Invero il criterio di calcolo è fissato dalla legge e, come tale, immediatamente conoscibile dal contribuente, sicchè nessuna motivazione è dovuta sul punto, a maggior ragione con riferimento agli atti diversi da quelli di accertamento
(cfr. Cass. SS.UU. 22281/22). Infatti, in presenza di un saggio di interessi previsto dalla legge e dalla normativa secondaria, come tali conosciute o conoscibili, il contribuente è pienamente nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale e delle modalità di calcolo della stessa, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla sorte capitale dovuta ed al tempo cui questa si riferisce, rappresentando tali elementi la base di un calcolo meramente matematico conseguenziale e automatico (cfr. Cass. n.8613/2011; Cass. 27/03/2019, 8508).
Nella specie la misura degli interessi applicata appare corretta;
è indicata la base di calcolo ed il tempo cui si riferisce;
comunque, nessuna specifica eccezione viene formulata con riferimento alla puntuale determinazione ed alla misura degli interessi, salvo contestazioni e valutazioni del tutto generiche. Va peraltro osservato che eventuali irregolarità nella determinazione degli interessi non potrebbero mai determinare una nullità dell'intera cartella o del preavviso di iscrizione ipotecaria, ma solo della quota di interessi eventualmente pretesa in eccesso.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 10.200,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.200,00 oltre accessori di legge a favore di ciascuna delle resistenti costituite.