Art. 1.
I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica ed abbiano maturato l'anzianita' di laurea e di servizio ai sensi dell' articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , assumono la qualifica di primari, non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca il posto.
I sanitari che a seguito di concorsi svolti sotto il vigore del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , furono assunti da amministrazioni ospedaliere con la qualifica di aiuto-dirigente o di aiuto con funzione di direzione di un servizio o che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano tale qualifica ed abbiano maturato l'anzianita' di laurea e di servizio ai sensi dell' articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso che la direzione del servizio stesso debba essere conferita a un primario in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , assumono la qualifica di primari, non appena l'amministrazione ospedaliera istituisca il posto.