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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 2909/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 09/05/2025,
da con il patrocinio dell'avv. CANDIAGO ALBERTO, e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. FAVRIN MARTA Parte_2
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
25.07.2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
16.06.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2909/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
Pa ( : ), n. a CONEGLIANO (TV) il 02/04/1970, e C.F._1 [...]
(CF: , n. a MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV) Parte_2 C.F._2
il 11/10/1966, che hanno contratto matrimonio il 11.07.1992 a
EG (TV), atto trascritto al n. 24, parte II, Serie A, anno
1992, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. La figlia minore verrà affidata, in regime di Persona_1
affido condiviso, ad entrambi i genitori, con i quali avrà un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo da ciascuno di essi cura, assistenza morale e materiale, educazione ed istruzione.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità
genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi in cui la figlia rimarrà con ciascuno di essi. Le decisioni di maggior interesse relative alla cura, educazione, istruzione,
terapie sanitarie e salute di (straordinaria Persona_1
amministrazione) saranno invece assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza,
rispettandone sensibilità ed esigenze, nonché dei mutamenti che essa subirà negli anni.
3. Per non sottoporre la minore ad ulteriori tensioni rispetto a quelle indotte dalla conflittualità tra i genitori, Persona_1
rimarrà residente ed avrà collocamento prevalente presso il padre,
nella casa coniugale sita in Susegana via Vecchia Mercatelli n. 59,
al quale verrà assegnata pure la casa.
starà con la mamma, il lunedì, martedì, giovedì e Persona_1
venerdì, dall'uscita da scuola, ove la sig.ra andrà a Parte_1
prenderla, a pranzo e fino alle sedici, quando la ricorrente la riporterà dal padre ove cenerà e dormirà. Persona_1
La mattina successiva la Sig.ra si farà carico di Parte_1
accompagnare la figlia a scuola.
Il mercoledì, a causa degli impegni di lavoro della Sig.ra Parte_1
rimarrà a casa con il padre. Persona_1
trascorrerà i fine settimana alternati con i genitori, Persona_1
con la precisazione che, fintantoché non avrà superato le contingenze emotive della separazione, tornerà nella casa già coniugale a dormire nella serata del sabato.
Per quanto riguarda i compleanni, i ponti, le festività, le vacanze,
si seguirà il calendario ordinario, fatti salvi diversi accordi tra i genitori e la possibilità di trascorrere dei periodi di vacanza insieme alla figlia, previo accordo. In ogni caso saranno sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori.
4. I Sigg.ri e si faranno carico del mantenimento Parte_1 Parte_2
diretto di per i periodi i cui la figlia starà con Persona_1
ciascuno di loro.
I ricorrenti convengono, altresì, che le spese per il vestiario e le scarpe di verranno sopportate dai genitori, Persona_1
ciascuno per una metà, previo consenso di entrambi alla spesa.
Le spese mediche e straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si fa rinvio al Protocollo per il processo di famiglia del Tribunale di Treviso, saranno a carico di entrambi i genitori,
ciascuno per una metà.
5. L'assegno unico universale di € 60,00 circa mensili sarà versato a nel conto Banco Posta a lei intestato. Qualora Persona_1
l'importo dell'assegno dovesse essere superiore ad € 60,00,
l'eccedenza verrà devoluta ad una forma di risparmio, sempre intestata a . Persona_1
6. Entrambi i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
7. I coniugi si danno atto di aver convenuto le pattuizioni del presente atto al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in seguito alla separazione, con conseguente diritto all'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della
L. n.74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
8. Infine i ricorrenti si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto, nonché al rilascio di quello della figlia o di altro documento equipollente Persona_1
valido all'espatrio.” - dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di EG (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 4/9/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi