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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/12/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1714 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._2
NI AR TI e dell'avv. SALMINI MARINELLA con domicilio eletto in Gallarate alla Via C.
Porta n.3, presso il difensore avv. NI AR TI;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( p. Controparte_1 iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. RODOLFI P.IVA_1
MARCO, con domicilio eletto in Milano alla via Largo Augusto 3, presso il difensore avv. RODOLFI MARCO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
esponendo quanto segue: in data 16.5.2018 ( madre dei ricorrenti) era stata
[...] Persona_1 ricoverata presso l' di Gallarate poiché aveva accusato dispnea e Controparte_1 insorgenza improvvisa di respiro rantolante;
a seguito degli accertamenti svolti, essendo emersi uno scompenso cardiaco ed un edema polmonare, era stata impostata una terapia farmacologica (vasodilatatori, diuretico, betabloccante, ACE inibitori) e la paziente aveva superato la fase critica;
successivamente la paziente era stata sottoposta in data 22.5.2018 ad ecocardiogramma transtoracico e in data 25.5.2018 a coronarografia;
durante l'intervento erano insorte complicanze (arresto cardiaco refrattario), per cui la paziente, dopo vari episodi di arresto cardiocircolatorio, era stata trasferita in urgenza, per shock cardiogeno, al reparto di anestesia e rianimazione, dove era deceduta il giorno stesso;
il marito e la sorella di hanno adito il Persona_1
Tribunale di Busto Arsizio in un giudizio civile chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
la Consulenza tecnica disposta in tale giudizio ha accertato che l'evento fatale fu conseguenziale alla dissecazione coronarica dovuta a una manovra imperita a seguito di un intervento superfluo e controindicato;
il giudice ha accertato la responsabilità della struttura ospedaliera;
la responsabilità della struttura ospedaliera è stata confermata anche in sede di appello.
- 1 - Hanno concluso quindi chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e per l'effetto hanno chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni iure proprio per l'importo pari ad euro
254.215,000 in favore di e 246.393,00 in favore di oltre interessi e rivalutazione Parte_2 Parte_1 monetaria.
Si è costituita in giudizio deducendo in via preliminare la prescrizione del diritto al Controparte_1 risarcimento del danno da parte degli attori per decorso del termine quinquennale;
nel merito, ha eccepito che in sede penale non è stata ritenuta la responsabilità della struttura ospedaliera;
ha contestato quindi la fondatezza della domanda e ha concluso chiedendo il rigetto della stessa
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti di cui in motivazione.
I ricorrenti agiscono in giudizio al fine di accertare la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione alle dedotte inadempienze nel trattamento sanitario cui è stata sottoposta , madre degli Persona_1 odierni ricorrenti.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare formulata da parte convenuta e relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno per essere decorso il termine quinquennale previsto in caso di responsabilità extracontrattuale.
Tale eccezione non merita accoglimento.
La responsabilità della struttura convenuta ha natura aquiliana e soggiace, pertanto, alla relativa disciplina in termini di prescrizione del diritto risarcitorio e onere della prova.
La natura extracontrattuale della responsabilità azionata in giudizio incide sul computo del termine prescrizionale del relativo diritto al risarcimento di tali danni.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 2947 co. 1 c.c., "Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato".
Al comma 3 del medesimo articolo è stabilito altresì che "In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (..)".
A riguardo, secondo recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “ciò che qualifica la fattispecie ai fini del calcolo della prescrizione è, da un lato, il reato che viene invocato come presupposto (lesioni colpose ovvero omicidio colposo) e, dall'altro, il titolo che sta a fondamento della domanda. Pertanto, se i congiunti agiscono iure hereditatis, essi non possono far valere altro che il reato di lesioni, perchè quello è il solo reato rispetto al quale il defunto avrebbe potuto avanzare una pretesa risarcitoria diretta;
viceversa, qualora essi agiscano iure proprio, cioè chiedendo il risarcimento di un danno diretto da loro patito per la morte del congiunto, allora è invocabile il delitto di omicidio colposo, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente più lunga valevole in sede penale è applicabile anche all'azione risarcitoria civile ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3
D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha pure spiegato che nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio
- 2 - principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole.
(così la sentenza 27 luglio 2012, n. 13407, in relazione ad una fattispecie di lesioni colpose da circolazione stradale). (In termini con giurisprudenza cita Cass. 25.03.2016, n.5964).
Nel caso concreto, applicando tale criterio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 (nella formulazione vigente ratione temporis a seguito della disciplina introdotta con l.
5.12.2005 n. 251 secondo cui “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ) e 589 c.p. primo comma ( Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni,) il termine di prescrizione risulta pari a 6 anni, ovvero non già la durata della pena massima ma quella, superiore, prevista in via generale per i delitti dalla fattispecie di prescrizione essendo stato dedotta, a carico dei sanitari, la fattispecie di omicidio colposo non aggravato.
Nel caso di specie, essendo pari a 6 anni il termine di prescrizione, la stessa è stata interrotta dalla messa in mora stragiudiziale ricevuta dalla parte resistente in data 3 maggio 2024 e quindi entro i 6 anni dal decesso della avvenuto in data 25.05.2018. Per_1
Ciò detto in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, va accertato l'an della pretesa di parte ricorrente.
Ebbene la responsabilità della struttura è stata accertata nel giudizio intentato dal marito e dalla sorella della de cuius all'esito di una consulenza ( prodotta in questa sede) i cui esiti sono stati confermati dalla Corte di Appello di Milano.
Essendo la vicenda quindi già stata esaminata da un Collegio peritale è superfluo in questa sede provvedere alla nomina di un ulteriore collegio peritale essendo irrilevante sul punto che i ricorrenti non fossero parte del giudizio in quanto la loro partecipazione al giudizio non interferisce in alcun modo sulle valutazioni circa l'operato dei medici che si sono occupati della de cuius.
Si condividono e si riportano per comodità espositiva i passaggi della sentenza della Corte di Appello in relazione alle valutazioni circa la Consulenza tecnica espletata in primo grado e ciò al fine di superare le deduzioni che la struttura ospedaliera effettua anche nel presente giudizio.
Come affermato dalla Corte “è stato ampiamente dimostrato che la tragica morte della Sig.ra sia stata Per_1 la conseguenza dell'intervento chirurgico di angioplastica, procedura interventistica superflua e controindicata in una paziente con chiara indicazione alla terapia medica e con profilo di rischio di complicanze superiore alla media e, in secondo luogo, nell'avere causato la dissecazione dell'aorta.
Sul punto, infatti, la CTU espletata in ambito civile ha potuto evidenziare che la coronografia diagnosticata fu effettuata senza alcun evento dannoso per la paziente e che l'evento avverso fatale rappresentato dalla dissecazione coronarica seguì, invece, all'intervento di rivascolarizzazione con PTCA su ramo intermedio (RI) e circonflesso(CX).
- 3 - E' poi risultato censurabile tale ultimo intervento in quanto risultava che i due rami principali ( arteria discendente anteriore e coronaria destra) per quanto diffusamente malati non presentavano stenosi critiche e, quindi, non potevano determinare di per sé stessi il quadro di ipocinesia globale del ventricolo sinistro. Una volta acquisito con la coronografia tale dato, utile sotto il profilo diagnostico differenziale, i sanitari avrebbero dovuto indirizzare la strategia clinica verso la terapia medica , tenendo in considerazione l'ipotesi di una tossicità da trastuzumab, medicinale assunto dalla paziente in chemioterapia.
Diversamente poi da quanto ritenuto dalla Struttura, è stata poi accertata la dissecazione del tronco comune, da qualificarsi iatrogena, che comportò la pressochè improvvisa obliterazione del tronco comune distale e il successivo immediato collasso emodinamico, refrattario ad ogni tentativo di supporto farmacologico e meccanico.
Ciò che i CCTTUU imputano ai sanitari è che gli stessi hanno effettuato una procedura ad alto rischio e di improbabile utilità sul profilo di rischio e sulla prognosi della paziente, per la quale era invece indicata la terapia medica, l'immediata sospensione del trattamento con trastuzumab e la rivalutazione progressiva nel follow-up man mano che gli effetti negativi di quest'ultimo si fossero risolti.
Diversamente poi da quanto affermato dalla Struttura anche i consulenti di parte convenuta hanno riconosciuto che la causa della disfunzione ventricolare sinistra doveva essere ricercata con ogni probabilità nella cardiotossicità da farmaci chemioterapici e tale situazione ben avrebbe potuto essere superata con la terapia farmacologica senza alcuna necessità di sottoporre la paziente ad un intervento.
Non è condivisibile la censura mossa dalla Struttura secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto dar seguito alle conclusioni rassegnate dalle CTU espletate in fase penale.
Nella sentenza impugnata, infatti, si trovano le ragioni secondo le quali il Tribunale ha aderito alle conclusioni rassegnate dalla CTU in ambito civile rappresentate dal fatto che la cardiotossicità da farmaci chemioterapici non è stata adeguatamente indagata in ambito penale, così rendendo l'elaborato peritale più completo rispetto a quelli eseguiti in ambito penale.
Né possono essere condivise i rilievi mossi dalla Struttura sia al Tribunale che ai CTU del presente giudizio e ciò in quanto i CTU, hanno dato congrua e adeguata risposta alle osservazioni.
Perciò se è vero che le CTU eseguite in ambito penale sono da considerarsi prove atipiche, le medesime risultano del tutto superate da quella eseguita in ambito civile più pertinente e aderente al caso clinico e convincente sul piano dell'approccio metodologico che è stata in grado di offrire adeguate e più ampie risposte ai quesiti posti.”
Alla luce di tali considerazioni e alla luce delle risultanze della Consulenza che hanno consentito di ottenere un quadro esaustivo e completo della vicenda clinica di nell'ambito del giudizio civile Persona_1 intentato dal marito e dalla sorella, con un impianto motivazionale dettagliato, le cui conclusioni vanno condivise, va dunque accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Quanto al quantum del risarcimento va osservato quanto segue.
Sul punto va precisato che i ricorrenti agiscono per ottenere i danni patiti iure proprio.
Sul punto merita sicuramente ristoro il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
- 4 - In relazione al danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, giova premettere che con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019).
In termini generali si osserva poi che il danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale, derivante dalla lesione dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, dell'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, è risarcibile ai sensi degli artt. 2, 29, 30
Cost e 2059 c.c.
La Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale ed unitaria riparazione. In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, in altre parole, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (si veda anche Cass. n. 30997/2018).
Sempre in termini generali si osserva, poi, che secondo la prevalente giurisprudenza la morte di un congiunto, quale un genitore ( come nel caso di specie), coniuge o fratello, appartenente ad un ristretto nucleo familiare implica un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che normalmente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale. In tali ipotesi si configura la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che di regola caratterizza la vita familiare, dovendosi ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune.
Di talché, i soggetti danneggiati non devono provare il danno non patrimoniale effettivamente subito, spettando alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice.
Ricorrere alla prova presuntiva non equivale a ritenere il danno in re ipsa.
Affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti).
Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) (Cass. 29332/2017).
- 5 - Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di “valutazione equitativa”
(così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno
è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo “un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie” (Cass. n. 10579/2021).
Tale voce di danno deve essere liquidata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano 2024 in quanto nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., ord. n. 13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa).
- 6 - Sul punto si adotteranno le tabelle di Milano in quanto la Cassazione con ordinanza n. 37009/2022 ha affermato che “le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano risultano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte secondo cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto, difatti, di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, costruito attraverso una distribuzione dei punti secondo i seguenti elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Venendo al caso concreto potranno dunque agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, tenendo conto che la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore sono presumibili come particolarmente intense nel caso di perdita della figura materna e della figura del coniuge, atteso che la perdita (tra gli altri) di un coniuge e di una madre costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti.
Alla luce degli elementi sopra indicati, il danno parentale liquidabile ai congiunti è il seguente.
Iniziando da figlio della vittima non convivente vengono in considerazione: Parte_2
-12 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 79 anni alla data del decesso (lettera “A” della tabella);
-22 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria: 40 anni alla data del decesso della madre (lettera
“B” della tabella);
-12 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti (lettera “D” della tabella”);
- 10 punti in considerazione della lettera “E” della tabella, ovvero della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
- 7 - Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Tribunale che la parte ricorrente ha allegato la mera circostanza che lo stesso ha vissuto con la madre fino a 28 anni e che comunque era dedito alla cura della stessa durante la malattia e la condivisione di festività; in ogni caso alla luce dello stretto vincolo parentale, e in mancanza di ulteriori allegazioni di fatto, in via presuntiva, si ritiene congruo attribuire 10 punti in considerazione della sofferenza sicuramente derivante dal decesso della madre che tuttavia era già in età avanzata.
Per un totale, quindi, di 56 punti, pari ad €219,016,00 (56 x 3.911,00 euro).
Venendo ad esaminare il risarcimento spettante a , figlio non convivente vengono in Parte_1 considerazione:
-12 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 79 anni alla data del decesso (lettera “A” della tabella);
-20 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria: 48 anni alla data del decesso della madre (lettera
“B” della tabella);
-12 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti (lettera “D” della tabella”);
- 10 punti in considerazione della lettera “E” della tabella, ovvero della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Tribunale che il figlio ha allegato la convivenza con la madre fino a 27 anni e la condivisione di festività; alla luce dello stretto vincolo parentale, e in mancanza di ulteriori allegazioni di fatto, in via presuntiva, si ritiene congruo attribuire 10 punti in considerazione della sofferenza sicuramente derivante dal decesso della madre che tuttavia era già in età avanzata.
Per un totale, quindi, di 54 punti, pari ad € 211.194,00 ( 54x3.911,00 euro).
Su tali somme già rivalutate all'attualità sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
- 8 - In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dai ricorrenti non possono essere riconosciuti.
Alla luce degli elementi sopra indicati, rilevato che non si ravvisano specificità nel caso concreto che non siano state tenute adeguatamente in conto nel calcolo appena esposto, anche eventualmente in riduzione o aumento rispetto alle somme che si otterrebbero con una rigida applicazione dei punti e dei valori di cui alle Tabelle, può essere riconosciuta, quindi, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, la somma di € 219.016,00 ad
[...]
e la somma di € 211.194,00 a . Pt_2 Parte_1
Le spese processuali, comprese quelle di mediazione, seguono la soccombenza di parte resistente e devono essere liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo conto dei parametri medi per la fase introduttiva e di studio della controversia, esclusa la fase istruttoria e tenendo conto dei parametri minimi per la fase decisoria consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 260.001,00 e 520.000,00 euro.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_2 Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda di parte ricorrente nei confronti dell' della CP_1 CP_1 accertando la responsabilità della stessa in relazione ai fatti oggetto di causa, e per l'effetto condanna la convenuta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, a pagare a
[...]
la somma di euro 219.016,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo e a la Pt_2 Parte_1 somma di euro 211.194,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di Controparte_1
e in solido tra loro delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 11.205,00 Parte_1 Parte_2
(di cui euro 8964,00 per compensi per la fase giudiziale, 1000,00 per compensi della mediazione ed euro
1241,00 per spese) oltre rimborso spese generali (15 %) I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 10/12/2025
Il Giudice
LO AR
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. LO AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1714 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._2
NI AR TI e dell'avv. SALMINI MARINELLA con domicilio eletto in Gallarate alla Via C.
Porta n.3, presso il difensore avv. NI AR TI;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( p. Controparte_1 iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. RODOLFI P.IVA_1
MARCO, con domicilio eletto in Milano alla via Largo Augusto 3, presso il difensore avv. RODOLFI MARCO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
esponendo quanto segue: in data 16.5.2018 ( madre dei ricorrenti) era stata
[...] Persona_1 ricoverata presso l' di Gallarate poiché aveva accusato dispnea e Controparte_1 insorgenza improvvisa di respiro rantolante;
a seguito degli accertamenti svolti, essendo emersi uno scompenso cardiaco ed un edema polmonare, era stata impostata una terapia farmacologica (vasodilatatori, diuretico, betabloccante, ACE inibitori) e la paziente aveva superato la fase critica;
successivamente la paziente era stata sottoposta in data 22.5.2018 ad ecocardiogramma transtoracico e in data 25.5.2018 a coronarografia;
durante l'intervento erano insorte complicanze (arresto cardiaco refrattario), per cui la paziente, dopo vari episodi di arresto cardiocircolatorio, era stata trasferita in urgenza, per shock cardiogeno, al reparto di anestesia e rianimazione, dove era deceduta il giorno stesso;
il marito e la sorella di hanno adito il Persona_1
Tribunale di Busto Arsizio in un giudizio civile chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
la Consulenza tecnica disposta in tale giudizio ha accertato che l'evento fatale fu conseguenziale alla dissecazione coronarica dovuta a una manovra imperita a seguito di un intervento superfluo e controindicato;
il giudice ha accertato la responsabilità della struttura ospedaliera;
la responsabilità della struttura ospedaliera è stata confermata anche in sede di appello.
- 1 - Hanno concluso quindi chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta e per l'effetto hanno chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni iure proprio per l'importo pari ad euro
254.215,000 in favore di e 246.393,00 in favore di oltre interessi e rivalutazione Parte_2 Parte_1 monetaria.
Si è costituita in giudizio deducendo in via preliminare la prescrizione del diritto al Controparte_1 risarcimento del danno da parte degli attori per decorso del termine quinquennale;
nel merito, ha eccepito che in sede penale non è stata ritenuta la responsabilità della struttura ospedaliera;
ha contestato quindi la fondatezza della domanda e ha concluso chiedendo il rigetto della stessa
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti di cui in motivazione.
I ricorrenti agiscono in giudizio al fine di accertare la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione alle dedotte inadempienze nel trattamento sanitario cui è stata sottoposta , madre degli Persona_1 odierni ricorrenti.
Va innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare formulata da parte convenuta e relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno per essere decorso il termine quinquennale previsto in caso di responsabilità extracontrattuale.
Tale eccezione non merita accoglimento.
La responsabilità della struttura convenuta ha natura aquiliana e soggiace, pertanto, alla relativa disciplina in termini di prescrizione del diritto risarcitorio e onere della prova.
La natura extracontrattuale della responsabilità azionata in giudizio incide sul computo del termine prescrizionale del relativo diritto al risarcimento di tali danni.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 2947 co. 1 c.c., "Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato".
Al comma 3 del medesimo articolo è stabilito altresì che "In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (..)".
A riguardo, secondo recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “ciò che qualifica la fattispecie ai fini del calcolo della prescrizione è, da un lato, il reato che viene invocato come presupposto (lesioni colpose ovvero omicidio colposo) e, dall'altro, il titolo che sta a fondamento della domanda. Pertanto, se i congiunti agiscono iure hereditatis, essi non possono far valere altro che il reato di lesioni, perchè quello è il solo reato rispetto al quale il defunto avrebbe potuto avanzare una pretesa risarcitoria diretta;
viceversa, qualora essi agiscano iure proprio, cioè chiedendo il risarcimento di un danno diretto da loro patito per la morte del congiunto, allora è invocabile il delitto di omicidio colposo, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente più lunga valevole in sede penale è applicabile anche all'azione risarcitoria civile ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3
D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha pure spiegato che nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio
- 2 - principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole.
(così la sentenza 27 luglio 2012, n. 13407, in relazione ad una fattispecie di lesioni colpose da circolazione stradale). (In termini con giurisprudenza cita Cass. 25.03.2016, n.5964).
Nel caso concreto, applicando tale criterio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 (nella formulazione vigente ratione temporis a seguito della disciplina introdotta con l.
5.12.2005 n. 251 secondo cui “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ) e 589 c.p. primo comma ( Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni,) il termine di prescrizione risulta pari a 6 anni, ovvero non già la durata della pena massima ma quella, superiore, prevista in via generale per i delitti dalla fattispecie di prescrizione essendo stato dedotta, a carico dei sanitari, la fattispecie di omicidio colposo non aggravato.
Nel caso di specie, essendo pari a 6 anni il termine di prescrizione, la stessa è stata interrotta dalla messa in mora stragiudiziale ricevuta dalla parte resistente in data 3 maggio 2024 e quindi entro i 6 anni dal decesso della avvenuto in data 25.05.2018. Per_1
Ciò detto in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, va accertato l'an della pretesa di parte ricorrente.
Ebbene la responsabilità della struttura è stata accertata nel giudizio intentato dal marito e dalla sorella della de cuius all'esito di una consulenza ( prodotta in questa sede) i cui esiti sono stati confermati dalla Corte di Appello di Milano.
Essendo la vicenda quindi già stata esaminata da un Collegio peritale è superfluo in questa sede provvedere alla nomina di un ulteriore collegio peritale essendo irrilevante sul punto che i ricorrenti non fossero parte del giudizio in quanto la loro partecipazione al giudizio non interferisce in alcun modo sulle valutazioni circa l'operato dei medici che si sono occupati della de cuius.
Si condividono e si riportano per comodità espositiva i passaggi della sentenza della Corte di Appello in relazione alle valutazioni circa la Consulenza tecnica espletata in primo grado e ciò al fine di superare le deduzioni che la struttura ospedaliera effettua anche nel presente giudizio.
Come affermato dalla Corte “è stato ampiamente dimostrato che la tragica morte della Sig.ra sia stata Per_1 la conseguenza dell'intervento chirurgico di angioplastica, procedura interventistica superflua e controindicata in una paziente con chiara indicazione alla terapia medica e con profilo di rischio di complicanze superiore alla media e, in secondo luogo, nell'avere causato la dissecazione dell'aorta.
Sul punto, infatti, la CTU espletata in ambito civile ha potuto evidenziare che la coronografia diagnosticata fu effettuata senza alcun evento dannoso per la paziente e che l'evento avverso fatale rappresentato dalla dissecazione coronarica seguì, invece, all'intervento di rivascolarizzazione con PTCA su ramo intermedio (RI) e circonflesso(CX).
- 3 - E' poi risultato censurabile tale ultimo intervento in quanto risultava che i due rami principali ( arteria discendente anteriore e coronaria destra) per quanto diffusamente malati non presentavano stenosi critiche e, quindi, non potevano determinare di per sé stessi il quadro di ipocinesia globale del ventricolo sinistro. Una volta acquisito con la coronografia tale dato, utile sotto il profilo diagnostico differenziale, i sanitari avrebbero dovuto indirizzare la strategia clinica verso la terapia medica , tenendo in considerazione l'ipotesi di una tossicità da trastuzumab, medicinale assunto dalla paziente in chemioterapia.
Diversamente poi da quanto ritenuto dalla Struttura, è stata poi accertata la dissecazione del tronco comune, da qualificarsi iatrogena, che comportò la pressochè improvvisa obliterazione del tronco comune distale e il successivo immediato collasso emodinamico, refrattario ad ogni tentativo di supporto farmacologico e meccanico.
Ciò che i CCTTUU imputano ai sanitari è che gli stessi hanno effettuato una procedura ad alto rischio e di improbabile utilità sul profilo di rischio e sulla prognosi della paziente, per la quale era invece indicata la terapia medica, l'immediata sospensione del trattamento con trastuzumab e la rivalutazione progressiva nel follow-up man mano che gli effetti negativi di quest'ultimo si fossero risolti.
Diversamente poi da quanto affermato dalla Struttura anche i consulenti di parte convenuta hanno riconosciuto che la causa della disfunzione ventricolare sinistra doveva essere ricercata con ogni probabilità nella cardiotossicità da farmaci chemioterapici e tale situazione ben avrebbe potuto essere superata con la terapia farmacologica senza alcuna necessità di sottoporre la paziente ad un intervento.
Non è condivisibile la censura mossa dalla Struttura secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto dar seguito alle conclusioni rassegnate dalle CTU espletate in fase penale.
Nella sentenza impugnata, infatti, si trovano le ragioni secondo le quali il Tribunale ha aderito alle conclusioni rassegnate dalla CTU in ambito civile rappresentate dal fatto che la cardiotossicità da farmaci chemioterapici non è stata adeguatamente indagata in ambito penale, così rendendo l'elaborato peritale più completo rispetto a quelli eseguiti in ambito penale.
Né possono essere condivise i rilievi mossi dalla Struttura sia al Tribunale che ai CTU del presente giudizio e ciò in quanto i CTU, hanno dato congrua e adeguata risposta alle osservazioni.
Perciò se è vero che le CTU eseguite in ambito penale sono da considerarsi prove atipiche, le medesime risultano del tutto superate da quella eseguita in ambito civile più pertinente e aderente al caso clinico e convincente sul piano dell'approccio metodologico che è stata in grado di offrire adeguate e più ampie risposte ai quesiti posti.”
Alla luce di tali considerazioni e alla luce delle risultanze della Consulenza che hanno consentito di ottenere un quadro esaustivo e completo della vicenda clinica di nell'ambito del giudizio civile Persona_1 intentato dal marito e dalla sorella, con un impianto motivazionale dettagliato, le cui conclusioni vanno condivise, va dunque accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
Quanto al quantum del risarcimento va osservato quanto segue.
Sul punto va precisato che i ricorrenti agiscono per ottenere i danni patiti iure proprio.
Sul punto merita sicuramente ristoro il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
- 4 - In relazione al danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, giova premettere che con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019).
In termini generali si osserva poi che il danno non patrimoniale per la definitiva perdita del rapporto parentale, derivante dalla lesione dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, dell'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, è risarcibile ai sensi degli artt. 2, 29, 30
Cost e 2059 c.c.
La Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale ed unitaria riparazione. In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, in altre parole, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (si veda anche Cass. n. 30997/2018).
Sempre in termini generali si osserva, poi, che secondo la prevalente giurisprudenza la morte di un congiunto, quale un genitore ( come nel caso di specie), coniuge o fratello, appartenente ad un ristretto nucleo familiare implica un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che normalmente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale. In tali ipotesi si configura la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che di regola caratterizza la vita familiare, dovendosi ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune.
Di talché, i soggetti danneggiati non devono provare il danno non patrimoniale effettivamente subito, spettando alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice.
Ricorrere alla prova presuntiva non equivale a ritenere il danno in re ipsa.
Affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponde, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti).
Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) (Cass. 29332/2017).
- 5 - Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di “valutazione equitativa”
(così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno
è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito.
Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo “un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie” (Cass. n. 10579/2021).
Tale voce di danno deve essere liquidata sulla base delle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano 2024 in quanto nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., ord. n. 13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa).
- 6 - Sul punto si adotteranno le tabelle di Milano in quanto la Cassazione con ordinanza n. 37009/2022 ha affermato che “le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale come rielaborate dall'Osservatorio di Milano risultano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza di questa Corte secondo cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto, difatti, di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass. 10579/2021).
Il sistema a punti elaborato da dette tabelle prevede nello specifico un meccanismo di determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, costruito attraverso una distribuzione dei punti secondo i seguenti elementi: a) età della vittima primaria;
b) età della vittima secondaria;
c) convivenza;
d) sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Venendo al caso concreto potranno dunque agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti - edizione 2024, tenendo conto che la componente del danno dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore sono presumibili come particolarmente intense nel caso di perdita della figura materna e della figura del coniuge, atteso che la perdita (tra gli altri) di un coniuge e di una madre costituisce sempre un evento tragico e sconvolgente per i congiunti.
Alla luce degli elementi sopra indicati, il danno parentale liquidabile ai congiunti è il seguente.
Iniziando da figlio della vittima non convivente vengono in considerazione: Parte_2
-12 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 79 anni alla data del decesso (lettera “A” della tabella);
-22 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria: 40 anni alla data del decesso della madre (lettera
“B” della tabella);
-12 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti (lettera “D” della tabella”);
- 10 punti in considerazione della lettera “E” della tabella, ovvero della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
- 7 - Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Tribunale che la parte ricorrente ha allegato la mera circostanza che lo stesso ha vissuto con la madre fino a 28 anni e che comunque era dedito alla cura della stessa durante la malattia e la condivisione di festività; in ogni caso alla luce dello stretto vincolo parentale, e in mancanza di ulteriori allegazioni di fatto, in via presuntiva, si ritiene congruo attribuire 10 punti in considerazione della sofferenza sicuramente derivante dal decesso della madre che tuttavia era già in età avanzata.
Per un totale, quindi, di 56 punti, pari ad €219,016,00 (56 x 3.911,00 euro).
Venendo ad esaminare il risarcimento spettante a , figlio non convivente vengono in Parte_1 considerazione:
-12 punti in considerazione dell'età della vittima primaria: 79 anni alla data del decesso (lettera “A” della tabella);
-20 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria: 48 anni alla data del decesso della madre (lettera
“B” della tabella);
-12 punti in considerazione della sopravvivenza di n. 2 superstiti (lettera “D” della tabella”);
- 10 punti in considerazione della lettera “E” della tabella, ovvero della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Tribunale che il figlio ha allegato la convivenza con la madre fino a 27 anni e la condivisione di festività; alla luce dello stretto vincolo parentale, e in mancanza di ulteriori allegazioni di fatto, in via presuntiva, si ritiene congruo attribuire 10 punti in considerazione della sofferenza sicuramente derivante dal decesso della madre che tuttavia era già in età avanzata.
Per un totale, quindi, di 54 punti, pari ad € 211.194,00 ( 54x3.911,00 euro).
Su tali somme già rivalutate all'attualità sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
- 8 - In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dai ricorrenti non possono essere riconosciuti.
Alla luce degli elementi sopra indicati, rilevato che non si ravvisano specificità nel caso concreto che non siano state tenute adeguatamente in conto nel calcolo appena esposto, anche eventualmente in riduzione o aumento rispetto alle somme che si otterrebbero con una rigida applicazione dei punti e dei valori di cui alle Tabelle, può essere riconosciuta, quindi, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, la somma di € 219.016,00 ad
[...]
e la somma di € 211.194,00 a . Pt_2 Parte_1
Le spese processuali, comprese quelle di mediazione, seguono la soccombenza di parte resistente e devono essere liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo conto dei parametri medi per la fase introduttiva e di studio della controversia, esclusa la fase istruttoria e tenendo conto dei parametri minimi per la fase decisoria consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 260.001,00 e 520.000,00 euro.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_2 Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda di parte ricorrente nei confronti dell' della CP_1 CP_1 accertando la responsabilità della stessa in relazione ai fatti oggetto di causa, e per l'effetto condanna la convenuta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, a pagare a
[...]
la somma di euro 219.016,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo e a la Pt_2 Parte_1 somma di euro 211.194,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di Controparte_1
e in solido tra loro delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 11.205,00 Parte_1 Parte_2
(di cui euro 8964,00 per compensi per la fase giudiziale, 1000,00 per compensi della mediazione ed euro
1241,00 per spese) oltre rimborso spese generali (15 %) I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 10/12/2025
Il Giudice
LO AR
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