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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6784/2024 R.G. tra
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Eremita e Ivan Parte_1
Mangiullo come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall' Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2024 la ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 45-50%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ritenendo di aver diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento delle stesse, con condanna dell al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di CP_1 proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione Controparte_2 di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso,
a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 … ».
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (Angioedema ereditario (COD. 9323 – 50%); Sindrome ansioso-depressiva (COD. 2206 – 35%)) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone le sue capacità di lavoro in misura pari al 67%, inferiore al 74% e dunque insufficiente a consentire il riconoscimento anche dell'assegno mensile di assistenza (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 14.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, le conclusioni del C.T.U., seppur contestate, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6784/2024 R.G. tra
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Eremita e Ivan Parte_1
Mangiullo come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall' Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.06.2024 la ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 45-50%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ritenendo di aver diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento delle stesse, con condanna dell al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di CP_1 proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione Controparte_2 di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso,
a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 … ».
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott. ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (Angioedema ereditario (COD. 9323 – 50%); Sindrome ansioso-depressiva (COD. 2206 – 35%)) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone le sue capacità di lavoro in misura pari al 67%, inferiore al 74% e dunque insufficiente a consentire il riconoscimento anche dell'assegno mensile di assistenza (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 14.10.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, le conclusioni del C.T.U., seppur contestate, possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)