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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1087/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
SERRANO' MARIA VITTORIA, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5143/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500001986000 GIOCHI-LOTTERIE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202500001986000, notificata via pec in data 15.07.25, chiedendone l'annullamento limitatamente alle cartelle di pagamento e agli atti sottesi di seguito indicati:
1) 09420210008827171000 importo euro 30.385,42 (che si presume notificata in data 01.06.22 ente impositore Dir. Mon. Lazio e Abruzzo);
2) 09420230018653702000 importo euro 948,45 (che si presume notificata in data 24.07.2023 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
3) 09420230024435769000 importo euro 213,51 (che si presume notificata in data 18.09.2023 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
4) 09420240008498885000 importo euro 29.358,98 (che si presume notificata in data 03.04.2024 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
5) 09420240037777010000 importo euro 3.685,21 (che si presume notificata in data 22.10.2024 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
6) 09420240042629986000 importo euro 790,82 (che si presume notificata in data 26.11.2024 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
7) avviso di accertamento TD7010503386\2018 importo euro 4.158,39 che si presume notificata in data
27.12.2018 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
8) avviso di accertamento TD7010504267\2018 importo euro 3.091,07 che si presume notificata in data
27.12.2018 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
9) avviso di accertamento TD7010504286\2018 importo euro 10.306,38 che si presume notificata in data 27.12.2018 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
10) avviso di accertamento TD7010500181\2019 importo euro 9.940,54 che si presume notificata in data
28.03.2019 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
11) intimazione di pagamento n.TDIPPN002012022 importo euro 24.131,56 che si presume notificata in data 16.11.2022 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
12) intimazione di pagamento n.TDIPPN002022022 importo euro 24.626,53 che si presume notificata in data 16.11.2022 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
13) intimazione di pagamento n.TDIPPN002032022 importo euro 7.467,12 che si presume notificata in data 15.11.2022 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
14) intimazione di pagamento n.TDIPPN002042022 importo euro 9.534,59 che si presume notificata in data 15.11.2022 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
15) avviso di accertamento n.TDIPPN00200103\2023 importo euro 8.386,26 che si presume notificato in data 16.02.2023 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli
A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, all'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Reggio Calabria, alla Direzione Monopoli Lazio Roma, alla Direzione Monopoli
Campania e Calabria, la ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
- Notifica nulla ed inesistente effettuata via Pec dell'atto impugnato. Indirizzo Pec mittente non ufficiale. Indirizzo Pec destinatario professionale atto notificato non attinente alla professione e privato;
- Difetto di legittimazione in capo al ricorrente. Incertezza sulla natura del debito, tempo, luogo, motivi;
- Omessa notifica intimazione di pagamento;
- Vizi formali dell'avviso impugnato. Difetto di indicazione e motivazione. Violazione d.l.n.16/2012;
- Calcolo degli interessi e sanzioni;
- Omessa intempestiva notifica degli atti presupposti atto di accertamento sottesi e cartelle esattoriali. Violazione art. 50, comma 2,del d.p.r. 602/73;
- Illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione/decadenza del credito
Ha, pertanto, concluso per accogliersi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e producendo copiosa documentazione a supporto della pretesa.
Con successiva memoria di replica la ricorrente eccepisce la costituzione tardiva da parte di Agenzia delle
Entrate Riscossione, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta. Ribadisce, inoltre, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto unitario e inscindibile, fondato sulla sommatoria dei singoli carichi indicati pertanto l'inesigibilità o lo sgravio anche di una sola cartella, come nel caso di specie a seguito di sgravio da parte di ADM, travolge l'intero atto cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti. In via preliminare giova precisare - con riferimento alla presunta preclusione della possibilità di produzione di documenti alla luce della eccezione di tardiva costituzione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione - come sia noto che “in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24
e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 6734 del 02/04/2015). E' ormai giurisprudenza consolidata quella che dispone come: “nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto” (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. V, sentenza nr.2585/2019). In altri termini, alla parte costituita tardivamente non è preclusa la possibilità di produrre documenti;
la Suprema
Corte ha precisato come "in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.
c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d. lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie" Cass. 18103/2021. Nel caso in esame la produzione documentale di ADER avveniva nel rispetto del termine di cui all'art. 32 D. Lgs. 546/92 e, pertanto, deve ritenersi utilizzabile ai fini del decidere. Ritenuta l'utilizzabilità della documentazione prodotta, vale rilevare la regolarità e ritualità delle notifiche delle cartelle e di tutti gli atti interruttivi come da copiosa documentazione in atti.
Quanto, invece, alla cartella n. 09420210008827171000, si dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite, così come previsto dall'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022 ai sensi del quale:
“nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate” alla luce dell'intervenuto sgravio dell'atto impugnato da parte di ADM.
Considerato che l'importo residuo del debito tributario per l'iscrizione ipotecaria (al netto del provvedimento di sgravio) è superiore alla soglia di legge (20.000 euro), si conferma la legittimità dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie parzialmente il ricorso per come in parte motiva e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro1.877,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con distrazione, per quest'ultima, nei confronti del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 10.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
SERRANO' MARIA VITTORIA, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5143/2025 depositato il 11/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 3 - Sede Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500001986000 GIOCHI-LOTTERIE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476202500001986000, notificata via pec in data 15.07.25, chiedendone l'annullamento limitatamente alle cartelle di pagamento e agli atti sottesi di seguito indicati:
1) 09420210008827171000 importo euro 30.385,42 (che si presume notificata in data 01.06.22 ente impositore Dir. Mon. Lazio e Abruzzo);
2) 09420230018653702000 importo euro 948,45 (che si presume notificata in data 24.07.2023 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
3) 09420230024435769000 importo euro 213,51 (che si presume notificata in data 18.09.2023 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
4) 09420240008498885000 importo euro 29.358,98 (che si presume notificata in data 03.04.2024 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
5) 09420240037777010000 importo euro 3.685,21 (che si presume notificata in data 22.10.2024 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
6) 09420240042629986000 importo euro 790,82 (che si presume notificata in data 26.11.2024 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC;
7) avviso di accertamento TD7010503386\2018 importo euro 4.158,39 che si presume notificata in data
27.12.2018 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
8) avviso di accertamento TD7010504267\2018 importo euro 3.091,07 che si presume notificata in data
27.12.2018 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
9) avviso di accertamento TD7010504286\2018 importo euro 10.306,38 che si presume notificata in data 27.12.2018 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
10) avviso di accertamento TD7010500181\2019 importo euro 9.940,54 che si presume notificata in data
28.03.2019 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
11) intimazione di pagamento n.TDIPPN002012022 importo euro 24.131,56 che si presume notificata in data 16.11.2022 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
12) intimazione di pagamento n.TDIPPN002022022 importo euro 24.626,53 che si presume notificata in data 16.11.2022 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
13) intimazione di pagamento n.TDIPPN002032022 importo euro 7.467,12 che si presume notificata in data 15.11.2022 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
14) intimazione di pagamento n.TDIPPN002042022 importo euro 9.534,59 che si presume notificata in data 15.11.2022 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli;
15) avviso di accertamento n.TDIPPN00200103\2023 importo euro 8.386,26 che si presume notificato in data 16.02.2023 ente impositore Agenzia Entrate Dir. Prov. di RC Ufficio Controlli
A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, all'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Reggio Calabria, alla Direzione Monopoli Lazio Roma, alla Direzione Monopoli
Campania e Calabria, la ricorrente eccepisce i seguenti motivi:
- Notifica nulla ed inesistente effettuata via Pec dell'atto impugnato. Indirizzo Pec mittente non ufficiale. Indirizzo Pec destinatario professionale atto notificato non attinente alla professione e privato;
- Difetto di legittimazione in capo al ricorrente. Incertezza sulla natura del debito, tempo, luogo, motivi;
- Omessa notifica intimazione di pagamento;
- Vizi formali dell'avviso impugnato. Difetto di indicazione e motivazione. Violazione d.l.n.16/2012;
- Calcolo degli interessi e sanzioni;
- Omessa intempestiva notifica degli atti presupposti atto di accertamento sottesi e cartelle esattoriali. Violazione art. 50, comma 2,del d.p.r. 602/73;
- Illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione/decadenza del credito
Ha, pertanto, concluso per accogliersi il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le resistenti si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e producendo copiosa documentazione a supporto della pretesa.
Con successiva memoria di replica la ricorrente eccepisce la costituzione tardiva da parte di Agenzia delle
Entrate Riscossione, con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta. Ribadisce, inoltre, che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce atto unitario e inscindibile, fondato sulla sommatoria dei singoli carichi indicati pertanto l'inesigibilità o lo sgravio anche di una sola cartella, come nel caso di specie a seguito di sgravio da parte di ADM, travolge l'intero atto cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito esposti. In via preliminare giova precisare - con riferimento alla presunta preclusione della possibilità di produzione di documenti alla luce della eccezione di tardiva costituzione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione - come sia noto che “in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24
e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 6734 del 02/04/2015). E' ormai giurisprudenza consolidata quella che dispone come: “nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto” (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. V, sentenza nr.2585/2019). In altri termini, alla parte costituita tardivamente non è preclusa la possibilità di produrre documenti;
la Suprema
Corte ha precisato come "in tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.
c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d. lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie" Cass. 18103/2021. Nel caso in esame la produzione documentale di ADER avveniva nel rispetto del termine di cui all'art. 32 D. Lgs. 546/92 e, pertanto, deve ritenersi utilizzabile ai fini del decidere. Ritenuta l'utilizzabilità della documentazione prodotta, vale rilevare la regolarità e ritualità delle notifiche delle cartelle e di tutti gli atti interruttivi come da copiosa documentazione in atti.
Quanto, invece, alla cartella n. 09420210008827171000, si dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite, così come previsto dall'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022 ai sensi del quale:
“nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate” alla luce dell'intervenuto sgravio dell'atto impugnato da parte di ADM.
Considerato che l'importo residuo del debito tributario per l'iscrizione ipotecaria (al netto del provvedimento di sgravio) è superiore alla soglia di legge (20.000 euro), si conferma la legittimità dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie parzialmente il ricorso per come in parte motiva e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro1.877,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con distrazione, per quest'ultima, nei confronti del procuratore antistatario.
Reggio Calabria, 10.02.2026