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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR LE, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 173 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MEDA KATIA, con domicilio eletto in Oderzo alla via Savonarola n.11, presso il difensore avv. MEDA
KATIA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GULLA' PAOLO, con domicilio eletto in Via Verdi n.2 Garbagnate Milanese, presso il difensore avv.
GULLA' PAOLO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo N. 1987/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 30 dicembre 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 928.867,77 oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, in virtù dii vari contratti stipulati inter partes avente ad oggetto l'incarico di progettazione, direzione lavori e redazione dell'asseverazione tecnica con riferimento ai cantieri indicati in ricorso.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto che a seguito della verifica del procedimento di Parte_1 formazione dei crediti fiscali maturati nel proprio cassetto fiscale ha individuato delle negligenze nella prestazione professionale svolta dalla parte opposta e per tale motivo non ha proceduto al pagamento di quanto richiesto.
Ha chiesto quindi di accogliere l'opposizione e per l'effetto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche, in via subordinata, in maniera parziale.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- 1 - Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente fonda la propria opposizione deducendo una serie di inadempienze da parte di Controparte_1 rilevate nel momento in cui ha verificato la regolarità del procedimento di formazione dei crediti maturati nel proprio cassetto fiscale.
Ebbene la prospettazione di parte opponente non può essere accolta.
Va innanzitutto osservato che, già in sede monitoria ( doc. 33) è stata depositata una scrittura privata ( non disconosciuta da parte opponente) stipulata tra le odierne parti del giudizio in cui si legge che “ è Parte_1 debitrice nei confronti di alla data odierna dell'importo portato dalle fatture emesse per un totale Controparte_1 di 2.694.466,25 al lordo di crediti non ancora maturati”; “a titolo di parziale pagamento del debito anzi rappresentato la società ha provveduto a cedere a crediti fiscali pari a euro Parte_1 Controparte_1
1.711.773,50 […] oltre ad anticipazioni per euro 53.824,98.”
Ebbene tali dichiarazioni costituiscono un chiaro riconoscimento di debito effettuato da parte opponente nei confronti di parte opposta.
Ed infatti come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 22948/2024” Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.”
Come noto il riconoscimento del debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale.
La presunzione di esistenza della causa debendi, che giustifica l'inversione dell'onere della prova, non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito (cfr. in termini Cass. 13322/2015).
Nel caso di specie, le ragioni che la parte opponente pone a fondamento delle sue doglianze non minano il fondamento del credito di parte opposta.
Ed infatti l'opponente vuole addebitare all'opposta delle inadempienze relative al processo di formazione dei crediti nel cassetto fiscale che però non rientrava tra le obbligazioni di parte opposta.
Ed infatti leggendo i contratti depositati in atti emerge all'articolo n. 2 che “ sono escluse (dalle prestazioni richieste al professionista n.d.r.)le verifiche fiscali e l'iter di cessione del credito spettante alla committenza”.
- 2 - Dunque, come anche eccepito da parte opposta, erano altri i soggetti che si dovevano occupare della parte fiscale e non lo Controparte_1
D'altronde, appare del tutto irragionevole che la parte opponente dapprima riconosca di avere un debito nei confronti di parte opposta, non sollevando alcuna eccezione in sede di riconoscimento del debito, e successivamente cerchi, al fine di sottrarsi al pagamento, di individuare nelle negligenze ( deducendo errori di dati e codici fiscali) nella prestazione resa da parte opposta che però non era tenuta a compiere le verifiche fiscali.
Va infine sottolineato un ultimo aspetto.
Non vi è alcuna prova che, anche se le attestazioni dei lavori effettuate dalla parte opposta fossero effettivamente errate , la parte opponente avrebbe ottenuto la maturazione dei crediti fiscali.
E' noto che, ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali e delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia, i documenti e gli adempimenti necessari sono svariati, e non vi è prova ( e neanche un principio di prova) che se la parte opposta avesse attestato i lavori nelle entità dedotte dall'opponente, quest'ultima avrebbe ottenuto i benefici fiscali, non essendo provato che in maniera ragionevolmente certa i crediti fiscali di parte opponente non siano maturati a causa di inadempienze della parte opposta.
La parte opponente d'altronde fa riferimento a conseguenze “potenzialmente dannose per ” a pagina 5 Parte_1 dell'atto di opposizione mettendo quindi anche in discussione che tali conseguenze future possano effettivamente realizzarsi.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 520.001,00 e 1.000.000,00 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1987/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio in data 30 dicembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1987/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1 tempore delle spese processuali che liquida in complessivi € 18.420,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 26/11/2025
Il Giudice
AR LE
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR LE, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 173 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MEDA KATIA, con domicilio eletto in Oderzo alla via Savonarola n.11, presso il difensore avv. MEDA
KATIA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GULLA' PAOLO, con domicilio eletto in Via Verdi n.2 Garbagnate Milanese, presso il difensore avv.
GULLA' PAOLO;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo N. 1987/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 30 dicembre 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 928.867,77 oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, in virtù dii vari contratti stipulati inter partes avente ad oggetto l'incarico di progettazione, direzione lavori e redazione dell'asseverazione tecnica con riferimento ai cantieri indicati in ricorso.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto che a seguito della verifica del procedimento di Parte_1 formazione dei crediti fiscali maturati nel proprio cassetto fiscale ha individuato delle negligenze nella prestazione professionale svolta dalla parte opposta e per tale motivo non ha proceduto al pagamento di quanto richiesto.
Ha chiesto quindi di accogliere l'opposizione e per l'effetto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, anche, in via subordinata, in maniera parziale.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
- 1 - Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente fonda la propria opposizione deducendo una serie di inadempienze da parte di Controparte_1 rilevate nel momento in cui ha verificato la regolarità del procedimento di formazione dei crediti maturati nel proprio cassetto fiscale.
Ebbene la prospettazione di parte opponente non può essere accolta.
Va innanzitutto osservato che, già in sede monitoria ( doc. 33) è stata depositata una scrittura privata ( non disconosciuta da parte opponente) stipulata tra le odierne parti del giudizio in cui si legge che “ è Parte_1 debitrice nei confronti di alla data odierna dell'importo portato dalle fatture emesse per un totale Controparte_1 di 2.694.466,25 al lordo di crediti non ancora maturati”; “a titolo di parziale pagamento del debito anzi rappresentato la società ha provveduto a cedere a crediti fiscali pari a euro Parte_1 Controparte_1
1.711.773,50 […] oltre ad anticipazioni per euro 53.824,98.”
Ebbene tali dichiarazioni costituiscono un chiaro riconoscimento di debito effettuato da parte opponente nei confronti di parte opposta.
Ed infatti come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 22948/2024” Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.”
Come noto il riconoscimento del debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale.
La presunzione di esistenza della causa debendi, che giustifica l'inversione dell'onere della prova, non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito (cfr. in termini Cass. 13322/2015).
Nel caso di specie, le ragioni che la parte opponente pone a fondamento delle sue doglianze non minano il fondamento del credito di parte opposta.
Ed infatti l'opponente vuole addebitare all'opposta delle inadempienze relative al processo di formazione dei crediti nel cassetto fiscale che però non rientrava tra le obbligazioni di parte opposta.
Ed infatti leggendo i contratti depositati in atti emerge all'articolo n. 2 che “ sono escluse (dalle prestazioni richieste al professionista n.d.r.)le verifiche fiscali e l'iter di cessione del credito spettante alla committenza”.
- 2 - Dunque, come anche eccepito da parte opposta, erano altri i soggetti che si dovevano occupare della parte fiscale e non lo Controparte_1
D'altronde, appare del tutto irragionevole che la parte opponente dapprima riconosca di avere un debito nei confronti di parte opposta, non sollevando alcuna eccezione in sede di riconoscimento del debito, e successivamente cerchi, al fine di sottrarsi al pagamento, di individuare nelle negligenze ( deducendo errori di dati e codici fiscali) nella prestazione resa da parte opposta che però non era tenuta a compiere le verifiche fiscali.
Va infine sottolineato un ultimo aspetto.
Non vi è alcuna prova che, anche se le attestazioni dei lavori effettuate dalla parte opposta fossero effettivamente errate , la parte opponente avrebbe ottenuto la maturazione dei crediti fiscali.
E' noto che, ai fini dell'ottenimento dei benefici fiscali e delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia, i documenti e gli adempimenti necessari sono svariati, e non vi è prova ( e neanche un principio di prova) che se la parte opposta avesse attestato i lavori nelle entità dedotte dall'opponente, quest'ultima avrebbe ottenuto i benefici fiscali, non essendo provato che in maniera ragionevolmente certa i crediti fiscali di parte opponente non siano maturati a causa di inadempienze della parte opposta.
La parte opponente d'altronde fa riferimento a conseguenze “potenzialmente dannose per ” a pagina 5 Parte_1 dell'atto di opposizione mettendo quindi anche in discussione che tali conseguenze future possano effettivamente realizzarsi.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 520.001,00 e 1.000.000,00 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1987/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio in data 30 dicembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1987/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Controparte_1 tempore delle spese processuali che liquida in complessivi € 18.420,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 26/11/2025
Il Giudice
AR LE
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