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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr. Dario Colasanti Giudice
Dr.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 128/2024 n.c. promossa da
( C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Valeria Alberti;
ricorrente contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Ilaria Guglielmana;
Controparte_1 C.F._2 resistente con l'intervento di
AVV. FRANCESCA ALLEGRA, quale curatore speciale della minore Persona_1 nata il [...], nominato con provvedimento del 4.7.2024;
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 29.5.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e di seguito riportate: pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE Controparte_1
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, così giudicare:
IN PRINCIPALITA'
Rigettare la richiesta di riconoscimento di paternità da parte del Sig. Parte_1
IN SUBORDINE
Nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, si chiede che il riconoscimento di da parte del Sig. avvenga dopo un periodo di almeno 24 Persona_1 Parte_1 mesi in Comunità, con un'astinenza certificata da esami del capello trimestrale di almeno 18 mesi ed una valutazione psicologica.
In caso di riconoscimento della paternità del Sig. l'Ill.mo Tribunale Voglia: Parte_1
1) Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
Persona_1
2) Regolamentare le visite padre-figlia con le modalità più tutelanti per con l'attivazione Persona_1 dello Spazio Neutro;
3) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figliaminore Controparte_1 Persona_1 pari ad € 300, da versarsi a favore della Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a Controparte_1 rivalutazione ISTAT annuale;
4) Disporre che le spese extra assegno, nell'interesse della figlia, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o pagina 2 di 7 presso strutture private) erogati anche dal Servizio SanitarioNazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinariquali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di pagina 3 di 7 necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
5)
Rigettare la richiesta di aggiunta del cognome del Sig. a quello della madre Parte_1
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi.
Lecco, lì 16.05.2025
Avv. Ilaria Guglielmana”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 co. 4 c.c. depositato in data 15.1.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere l'autorizzazione al riconoscimento della minore nata a Persona_1
Merate il 27.02.2018, di cui ha affermato esserne il padre, nonché per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti in materia di attribuzione del cognome paterno, affidamento, diritto di visita e mantenimento della minore. A fondamento, il ricorrente ha riferito di avere avuto una relazione sentimentale con sfociata dalla fine del 2016 in una convivenza dalla quale è nata la Controparte_1 figlia minore non riconosciuta dal padre alla nascita in ragione della dipendenza da Persona_1 sostanze stupefacenti, dei percorsi comunitari intrapresi e di un periodo di detenzione. Il ricorrente ha affermato che proprio durante il periodo detentivo è riuscito a portare a termine la cura a base di metadone, per cui, uscito dal carcere, ha manifestato alla ex compagna la volontà di riconoscere la figlia.
Si è costituita in giudizio la signora chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1 riconoscimento della figlia formulata dal signor e di aggiunta del cognome Persona_1 Parte_1 del padre a quello della madre, chiedendo, in subordine, l'affidamento esclusivo della figlia Per_1 con obbligo per il padre di vedere la minore in modalità protetta e di contribuire al suo
[...] mantenimento ordinario e straordinario secondo la propria capacità economica e, comunque, a decorrere dalla sua data di nascita.
Nel corso del giudizio è stato dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di Imbersago, in coordinamento con i Servizi Sociali del Comune di Vedano al Lambro e gli altri servizi territoriali specialistici competenti, di avviare un'indagine conoscitiva sulla situazione del nucleo familiare ed è stato nominato il curatore speciale della minore, nella persona dell'avv. Francesca Allegra.
pagina 4 di 7 Con la prima relazione depositata il 17.10.2024 i Servizi Sociali hanno dato atto di aver incontrato il e hanno ricostruito la sua storia familiare caratterizzata da vissuti di dolore e sofferenza, in Parte_1 particolare dall'allontanamento in via di protezione dal nucleo famigliare d'origine, da un padre tossicodipendente, da periodi comunitari e di collocamento eterofamiliare. Hanno dato atto della tenuta della presa in carico presso il . Pt_2
Nella successiva relazione del 27.3.2025 i Servizi Sociali hanno riferito che nel mese di Parte_1 febbraio 2025 si è rivolto spontaneamente a loro dando atto che la madre senza preavvertirlo aveva disdettato il contratto di affitto della casa ove anche lui viveva, trasferendosi in Toscana, quindi della necessità di reperire un luogo ove vivere, e della perdita del lavoro a causa delle numerose assenze.
Dopo quella data il non si è più presentato agli incontri fissati al Servizio Sociale anche al Parte_1 fine di dar seguito alle sue iniziali richieste di aiuto né agli incontri fissati presso il . Il Servizio Pt_2
Sociale ha dato atto che il è stato in seguito contattato da un Istituto Penitenziario presso Pt_2 CP_2 il quale il sarebbe detenuto. Parte_1
La relazione psicodiagnostica datata 4.3.2025, sulla base degli accertamenti svolti prima dell'irreperibilità del ricorrente, ha evidenziato il desiderio del di riconoscere formalmente Parte_1 la figlia e ricostruire nel tempo il rapporto con lei, unitamente alla consapevolezza del superamento/controllo della dipendenza da sostanze stupefacenti e la costanza nel non commettere ulteriore reati. Oltre alle problematiche relative alla dipendenza viene evidenziata la necessità di un supporto psicologico e farmacologico rispetto agli aspetti ansioso depressivi, ai vissuti multi traumatici che hanno caratterizzato la sua vita, ai problemi di adattamento sociale e regolazione delle emozioni, elementi che nel complesso hanno portato a riscontrare la presenza di un disturbo post traumatico complesso con esito di disturbo di personalità NAS.
La sopravvenuta irreperibilità del confermata dal curatore speciale, dalla rinuncia al Parte_1 mandato da parte del difensore e dal sostanziale abbandono del presente giudizio da parte del ricorrente, ha interrotto ogni possibilità di ulteriore approfondimento volto all'accoglimento della domanda giudiziale formulata dal stesso. Parte_1
All'udienza dell'8.4.2025 il curatore speciale avv. Francesca Allegra ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento, a fronte della sopravvenuta irreperibilità del Parte_1
Acquisito d'ufficio il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti del la causa è Parte_1 stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che la domanda giudiziale di parte ricorrente non possa trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. pagina 5 di 7 Nonostante la motivazione dimostrata all'inizio del processo da parte del e l'effettivo Parte_1 inizio di un percorso volto a raggiungere un adeguato controllo della dipendenza, la successiva irreperibilità del ricorrente non consente allo stato di compiere una valutazione in termini positivi rispetto al riconoscimento della paternità.
Pur nella consapevolezza della gravità della decisione, posto che dal riconoscimento della paternità derivano diritti fondamentali anche per il minore, quale principalmente il diritto all'identità personale nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica, si ritiene che nel caso di specie, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, debba prevalere la tutela del minore, nel senso di evitare il rischio, nel caso di specie fortemente probabile, di una compromissione della salute psico fisica della minore che possa derivare a quest'ultimo dal riconoscimento della paternità (cfr. Cass. Civ. 4/2008).
A fronte della attuale situazione di assoluta irreperibilità del ricorrente e dell'abbandono dei percorsi inizialmente intrapresi, non si ravvisano i requisiti minimi per poter compiere una valutazione prognostica favorevole rispetto all'accoglimento della domanda giudiziale.
Giova precisare che mentre non può essere rimessa in discussione la decisione definitiva di accoglimento del ricorso cui sia seguito il riconoscimento, diversamente la sentenza di rigetto deve ritenersi emessa rebus sic stantibus, non potendo impedire la riproponibilità del ricorso ove vengano dedotti motivi nuovi (cfr. Cassazione civile sez. I, 21/08/1993, n.8861).
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000, ridotta la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in ragione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente.
Quanto al curatore speciale, in considerazione del fatto che la nomina si è resa necessaria a causa della proposizione del presente ricorso del in seguito divenuto irreperibile, ritiene il Tribunale Parte_1 che sussistano i presupposti per porre le spese di lite di quest'ultimo integralmente a carico del ricorrente, con la precisazione che essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato il versamento dovrà essere effettuato a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/02. Le spese di lite vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di valore indeterminato € 26.000/€ 52.000, ridotta in considerazione della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande formulate dal ricorrente;
pagina 6 di 7 - condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna a rifondere all'avv. FRANCESCA Parte_1
ALLEGRA in qualità di curatore speciale della minore le spese di lite del presente Persona_1 giudizio, che liquida in € 4.000 per compenso professionale, oltre al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge, disponendo che il relativo pagamento venga effettuato a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002;
Si comunichi alle parti.
Lecco, 17.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr. Dario Colasanti Giudice
Dr.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 128/2024 n.c. promossa da
( C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Valeria Alberti;
ricorrente contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Ilaria Guglielmana;
Controparte_1 C.F._2 resistente con l'intervento di
AVV. FRANCESCA ALLEGRA, quale curatore speciale della minore Persona_1 nata il [...], nominato con provvedimento del 4.7.2024;
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 29.5.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale e di seguito riportate: pagina 1 di 7 CONCLUSIONI PER LA RESISTENTE Controparte_1
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, così giudicare:
IN PRINCIPALITA'
Rigettare la richiesta di riconoscimento di paternità da parte del Sig. Parte_1
IN SUBORDINE
Nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, si chiede che il riconoscimento di da parte del Sig. avvenga dopo un periodo di almeno 24 Persona_1 Parte_1 mesi in Comunità, con un'astinenza certificata da esami del capello trimestrale di almeno 18 mesi ed una valutazione psicologica.
In caso di riconoscimento della paternità del Sig. l'Ill.mo Tribunale Voglia: Parte_1
1) Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
Persona_1
2) Regolamentare le visite padre-figlia con le modalità più tutelanti per con l'attivazione Persona_1 dello Spazio Neutro;
3) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figliaminore Controparte_1 Persona_1 pari ad € 300, da versarsi a favore della Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a Controparte_1 rivalutazione ISTAT annuale;
4) Disporre che le spese extra assegno, nell'interesse della figlia, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o pagina 2 di 7 presso strutture private) erogati anche dal Servizio SanitarioNazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinariquali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di pagina 3 di 7 necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
5)
Rigettare la richiesta di aggiunta del cognome del Sig. a quello della madre Parte_1
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi.
Lecco, lì 16.05.2025
Avv. Ilaria Guglielmana”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250 co. 4 c.c. depositato in data 15.1.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere l'autorizzazione al riconoscimento della minore nata a Persona_1
Merate il 27.02.2018, di cui ha affermato esserne il padre, nonché per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti in materia di attribuzione del cognome paterno, affidamento, diritto di visita e mantenimento della minore. A fondamento, il ricorrente ha riferito di avere avuto una relazione sentimentale con sfociata dalla fine del 2016 in una convivenza dalla quale è nata la Controparte_1 figlia minore non riconosciuta dal padre alla nascita in ragione della dipendenza da Persona_1 sostanze stupefacenti, dei percorsi comunitari intrapresi e di un periodo di detenzione. Il ricorrente ha affermato che proprio durante il periodo detentivo è riuscito a portare a termine la cura a base di metadone, per cui, uscito dal carcere, ha manifestato alla ex compagna la volontà di riconoscere la figlia.
Si è costituita in giudizio la signora chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1 riconoscimento della figlia formulata dal signor e di aggiunta del cognome Persona_1 Parte_1 del padre a quello della madre, chiedendo, in subordine, l'affidamento esclusivo della figlia Per_1 con obbligo per il padre di vedere la minore in modalità protetta e di contribuire al suo
[...] mantenimento ordinario e straordinario secondo la propria capacità economica e, comunque, a decorrere dalla sua data di nascita.
Nel corso del giudizio è stato dato incarico ai Servizi Sociali del Comune di Imbersago, in coordinamento con i Servizi Sociali del Comune di Vedano al Lambro e gli altri servizi territoriali specialistici competenti, di avviare un'indagine conoscitiva sulla situazione del nucleo familiare ed è stato nominato il curatore speciale della minore, nella persona dell'avv. Francesca Allegra.
pagina 4 di 7 Con la prima relazione depositata il 17.10.2024 i Servizi Sociali hanno dato atto di aver incontrato il e hanno ricostruito la sua storia familiare caratterizzata da vissuti di dolore e sofferenza, in Parte_1 particolare dall'allontanamento in via di protezione dal nucleo famigliare d'origine, da un padre tossicodipendente, da periodi comunitari e di collocamento eterofamiliare. Hanno dato atto della tenuta della presa in carico presso il . Pt_2
Nella successiva relazione del 27.3.2025 i Servizi Sociali hanno riferito che nel mese di Parte_1 febbraio 2025 si è rivolto spontaneamente a loro dando atto che la madre senza preavvertirlo aveva disdettato il contratto di affitto della casa ove anche lui viveva, trasferendosi in Toscana, quindi della necessità di reperire un luogo ove vivere, e della perdita del lavoro a causa delle numerose assenze.
Dopo quella data il non si è più presentato agli incontri fissati al Servizio Sociale anche al Parte_1 fine di dar seguito alle sue iniziali richieste di aiuto né agli incontri fissati presso il . Il Servizio Pt_2
Sociale ha dato atto che il è stato in seguito contattato da un Istituto Penitenziario presso Pt_2 CP_2 il quale il sarebbe detenuto. Parte_1
La relazione psicodiagnostica datata 4.3.2025, sulla base degli accertamenti svolti prima dell'irreperibilità del ricorrente, ha evidenziato il desiderio del di riconoscere formalmente Parte_1 la figlia e ricostruire nel tempo il rapporto con lei, unitamente alla consapevolezza del superamento/controllo della dipendenza da sostanze stupefacenti e la costanza nel non commettere ulteriore reati. Oltre alle problematiche relative alla dipendenza viene evidenziata la necessità di un supporto psicologico e farmacologico rispetto agli aspetti ansioso depressivi, ai vissuti multi traumatici che hanno caratterizzato la sua vita, ai problemi di adattamento sociale e regolazione delle emozioni, elementi che nel complesso hanno portato a riscontrare la presenza di un disturbo post traumatico complesso con esito di disturbo di personalità NAS.
La sopravvenuta irreperibilità del confermata dal curatore speciale, dalla rinuncia al Parte_1 mandato da parte del difensore e dal sostanziale abbandono del presente giudizio da parte del ricorrente, ha interrotto ogni possibilità di ulteriore approfondimento volto all'accoglimento della domanda giudiziale formulata dal stesso. Parte_1
All'udienza dell'8.4.2025 il curatore speciale avv. Francesca Allegra ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento, a fronte della sopravvenuta irreperibilità del Parte_1
Acquisito d'ufficio il casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti del la causa è Parte_1 stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che la domanda giudiziale di parte ricorrente non possa trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. pagina 5 di 7 Nonostante la motivazione dimostrata all'inizio del processo da parte del e l'effettivo Parte_1 inizio di un percorso volto a raggiungere un adeguato controllo della dipendenza, la successiva irreperibilità del ricorrente non consente allo stato di compiere una valutazione in termini positivi rispetto al riconoscimento della paternità.
Pur nella consapevolezza della gravità della decisione, posto che dal riconoscimento della paternità derivano diritti fondamentali anche per il minore, quale principalmente il diritto all'identità personale nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica, si ritiene che nel caso di specie, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, debba prevalere la tutela del minore, nel senso di evitare il rischio, nel caso di specie fortemente probabile, di una compromissione della salute psico fisica della minore che possa derivare a quest'ultimo dal riconoscimento della paternità (cfr. Cass. Civ. 4/2008).
A fronte della attuale situazione di assoluta irreperibilità del ricorrente e dell'abbandono dei percorsi inizialmente intrapresi, non si ravvisano i requisiti minimi per poter compiere una valutazione prognostica favorevole rispetto all'accoglimento della domanda giudiziale.
Giova precisare che mentre non può essere rimessa in discussione la decisione definitiva di accoglimento del ricorso cui sia seguito il riconoscimento, diversamente la sentenza di rigetto deve ritenersi emessa rebus sic stantibus, non potendo impedire la riproponibilità del ricorso ove vengano dedotti motivi nuovi (cfr. Cassazione civile sez. I, 21/08/1993, n.8861).
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 147/22 nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000, ridotta la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale in ragione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte ricorrente.
Quanto al curatore speciale, in considerazione del fatto che la nomina si è resa necessaria a causa della proposizione del presente ricorso del in seguito divenuto irreperibile, ritiene il Tribunale Parte_1 che sussistano i presupposti per porre le spese di lite di quest'ultimo integralmente a carico del ricorrente, con la precisazione che essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato il versamento dovrà essere effettuato a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/02. Le spese di lite vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/22 nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di valore indeterminato € 26.000/€ 52.000, ridotta in considerazione della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande formulate dal ricorrente;
pagina 6 di 7 - condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 4.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna a rifondere all'avv. FRANCESCA Parte_1
ALLEGRA in qualità di curatore speciale della minore le spese di lite del presente Persona_1 giudizio, che liquida in € 4.000 per compenso professionale, oltre al 15% delle spese forfettarie, iva e cpa come per legge, disponendo che il relativo pagamento venga effettuato a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002;
Si comunichi alle parti.
Lecco, 17.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Tremolada
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