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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/11/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4440/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. ON IO TO - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4440/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Simeone del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi di cui al ricorso introduttivo congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 11 giugno 2025 e hanno premesso di Parte_1 Parte_2 essere genitori non coniugati del figlio minorenne (nato il [...]) . Persona_1
Gli stessi ricorrenti, dando conto della cessazione della loro relazione affettiva e di coabitazione, hanno quindi chiesto, a soluzione della crisi familiare, recepirsi i loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minorenne, la sua collocazione privilegiata e residenza (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e questioni a queste accessorie anche di natura patrimoniale.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti hanno depositato pagina 1 di 2 note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai ricorrenti, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni d'età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Nondimeno, si deve prendere atto delle condizioni concordate afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti come testualmente riportati nel ricorso introduttivo datato 9 giugno 2025 e depositato il giorno 11 giugno 2025.
Così deciso in Parma il 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON IO TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. ON IO TO - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Vassallo - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4440/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Simeone del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno presentato note scritte con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi di cui al ricorso introduttivo congiunto.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 11 giugno 2025 e hanno premesso di Parte_1 Parte_2 essere genitori non coniugati del figlio minorenne (nato il [...]) . Persona_1
Gli stessi ricorrenti, dando conto della cessazione della loro relazione affettiva e di coabitazione, hanno quindi chiesto, a soluzione della crisi familiare, recepirsi i loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minorenne, la sua collocazione privilegiata e residenza (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e questioni a queste accessorie anche di natura patrimoniale.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti hanno depositato pagina 1 di 2 note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene infatti il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai ricorrenti, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per evidenti ragioni d'età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, poi, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Nondimeno, si deve prendere atto delle condizioni concordate afferenti a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti come testualmente riportati nel ricorso introduttivo datato 9 giugno 2025 e depositato il giorno 11 giugno 2025.
Così deciso in Parma il 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
ON IO TO
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