Versione
13 agosto 1967
13 agosto 1967
>
Versione
15 marzo 1990
15 marzo 1990
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia ai sensi dell' articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.
A questi effetti si considerano capi famiglia:
1) il padre di figli aventi l'eta' prevista dall'articolo 2;
2) la madre di figli, aventi l'eta' prevista dall'articolo 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennita' di disoccupazione, od in servizio militare, sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia.
Si considerano altresi' capi famiglia:
a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al lavoro del padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni familiari;
b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonche' quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 6-9 marzo 1990, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 14/3/1990, n. 11) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti) nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre."
A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia ai sensi dell' articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge.
A questi effetti si considerano capi famiglia:
1) il padre di figli aventi l'eta' prevista dall'articolo 2;
2) la madre di figli, aventi l'eta' prevista dall'articolo 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennita' di disoccupazione, od in servizio militare, sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia.
Si considerano altresi' capi famiglia:
a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al lavoro del padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni familiari;
b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonche' quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 6-9 marzo 1990, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 14/3/1990, n. 11) ha dichiarato "illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti) nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre."
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 09/03/1990, n. 116Provvedimento: […] E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di parita' dei coniugi sancito dagli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (in tema di assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti), nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre (cosi' come avviene dall'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977). - S. nn. 6/1980 e 105/1980. […] L'art. 1 della legge n. 585 del 1967, ai fini del diritto all'erogazione degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti ed equiparati, considera capo famiglia:Leggi di più...
- art. 29 Cost.·
- coltivatori diretti·
- illegittimità costituzionale·
- legge 585/1967·
- parità dei coniugi·
- assegni familiari·
- diritto di famiglia·
- legge 903/1977·
- parità di trattamento·
- art. 3 Cost.