Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, Roberto Maio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento INPS n.490090643260 del 01/06/2022 di reiezione della domanda di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa OS LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 3 gennaio 2022 la ricorrente, società che opera nel settore delle pellicole impiegate in diversi settori industriali, richiedeva all’INPS di poter beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria CIGO, per il periodo dal 20 dicembre 2021 al 20 marzo 2022 per 13 settimane lavorative, indicando quale causale per il riconoscimento del beneficio il verificarsi di una crisi aziendale per evento imprevisto ed imprevedibile, individuato in un “ Inatteso e non preventivabile danneggiamento dei cilindri della calandra destinata alla produzione di -OMISSIS- ”.
Allegava alla istanza una relazione tecnica ed il verbale di accordo sindacale, previa anticipazione del ricorso agli ammortizzatori sociali alle organizzazioni sindacali di categoria.
In data 04 maggio 2022 l’INPS, ritenuta la carenza della Relazione Tecnica, richiedeva un supplemento istruttorio in relazione agli effetti negativi scaturiti dall’evento in danno del datore di lavoro nonché ad un’attestazione dell’azienda incaricata della riparazione del guasto circa la tipologia dell’intervento eseguito, l’imprevedibilità dell’evento e la non riconducibilità a manutenzione ordinaria.
In data 15 maggio 2022 la ricorrente trasmetteva all’INPS una relazione integrativa attestante unicamente gli effetti negativi che il guasto aveva prodotto per il datore di lavoro.
2. L’istanza veniva quindi denegata dall’INPS con provvedimento del 1 giugno 2022 in quanto ritenuti “ non sussistere i presupposti di non imputabilità alle parti e di non riferibilità né all’organizzazione né alla programmazione aziendale” anche in ragione della mancata allegazione dell’attestazione dell’azienda che ha effettuato la riparazione “con indicazione del tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto ”.
3. Con il ricorso in esame, è chiesto l’annullamento del detto diniego per i seguenti motivi di illegittimità:
- “ I.- Eccesso di potere per illogicità manifesta – travisamento dei fatti e non corretta valorizzazione dell’istruttoria esperita ” perché, contrariamente a quanto rilevato dall’Ente con la sua carente istruttoria, la domanda di CIGO presentata rispetta i requisiti di cui al D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 95442 del 15 aprile 2016, dal momento che le sospensioni dei lavori patite sono dipese dal caso fortuito, derivato da un evento (il guasto ai macchinari) imprevedibile ed eccezionale, in alcun modo imputabile a carenza di manutenzione ordinaria;
- “ II.- Eccesso di potere per difetto di motivazione; illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti ”, per aver l’Amministrazione scarsamente motivato in ordine la carenza dei presupposti di non imputabilità alle parti, di non riferibilità all’organizzazione e/o alla programmazione aziendale dell’evento dedotto quale causale, omettendo di tenere in debito conto, la costante e periodica manutenzione ordinaria del macchinario;
- “ III.- Violazione dei principi di proporzionalità dei provvedimenti amministrativi, eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà, violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia ” per aver l’Amministrazione omesso un’adeguata azione conoscitiva e valutativa del fatto necessaria ad un’istruttoria proporzionata alla complessità della decisione.
4. Si è costituito in giudizio l’INPS per resistere al ricorso avversario e chiederne il rigetto in quanto infondato.
In particolare, l’Ente resistente ha insistito sulla insussistenza nel caso di specie dei presupposti per l’ammissione dell’impresa alla CIGO, dal momento che l’interruzione dell’attività lavorativa non è dipesa da eventi transitori non imputabili all’imprenditore, né ai dipendenti, non governabili dall’impresa e comunque non prevedibili. E ciò, anche alla luce dell’attestazione di riparazione resa dal manutentore del macchinario solo in data 5 luglio 2022 e depositata in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025, fissata per la trattazione del merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
6.1. In primo luogo, va rilevato che la succinta motivazione posta a fondamento del diniego impugnato, contiene un chiaro riferimento alla mancanza dei presupposti per l’accesso al beneficio richiesto e, pertanto, diversamente da quanto dedotto in ricorso, essa consente al destinatario di comprendere le ragioni del rigetto della sua istanza.
Ed infatti, le difese della ricorrente sono analitiche e puntuali nel contestare, nel merito, la scelta dell’INPS.
6.2. Quanto alla legittimità di tale scelta, le censure formulate dalla ricorrente non sono condivisibili, non ricorrendo nella fattispecie in esame i denunciati vizi di travisamento di fatti e difetto di istruttoria.
L’argomentazione principale si concentra sull’interpretazione ritenuta errata dell’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 148/2015 da parte dell’INPS.
In punto di diritto, vale la pena rammentare che ai sensi dell’articolo 11 d.lgs. n. 148/2015 la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria è corrisposta nei seguenti casi: «a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato».
Nel caso di specie viene in rilievo l’ipotesi sub a).
Qui il legislatore utilizza due concetti diversi:
(i) transitorietà (o temporaneità), che riguarda la durata limitata dell’evento;
(ii) non imputabilità, che è un requisito aggiuntivo e centrale, perché serve a escludere il rischio d’impresa.
L’imputabilità giuridicamente rilevante assume accezioni diverse a seconda che l’evento sia conseguenza di una condotta attiva o del risultato di un’omissione.
Per quanto qui di interesse, l’omissione rilevante consiste nel non aver adottato, per negligenza o imperizia, misure preventive idonee a ridurre l’esposizione dell’azienda agli effetti negativi di un evento prevedibile.
La giurisprudenza ha interpretato restrittivamente il presupposto, ritenendo che non lo integrano quei «fatti che rientrano nella normale alea d’impresa», «che non sfuggono “ al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d'impresa ”, o ancora «siano riconducibili alla “ erroneità delle scelte imprenditoriali ”» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 336/2020).
Questo perché «l’istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione rispetto alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 7698/2023).
In particolare, affinché non siano imputabili all’imprenditore le interruzioni dell’attività produttiva è necessario che i fatti che l’hanno causata siano «estranei non solo all’imprenditore, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 6851/2021; nello stesso senso recentemente Tar Lombardia Brescia sentenza n. 5/2024 e la giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, la sospensione/riduzione dell’attività è stata correttamente ricondotta ad un evento non imprevedibile.
Del resto la stessa relazione tecnica attesta che il danneggiamento dei cilindri della calandra (destinata alla produzione di materiale HG3D) ha avuto delle ripercussioni negative in ragione della non conformità dei cilindri disponibili a scorta perché essi stessi non conformi agli standard qualitativi.
Da tale circostanza può agevolmente ricavarsi che l’evento di guasto del macchinario, che ha generato l’intervento manutentivo dedotto a presupposto legittimante, non può ritenersi autonomo rispetto alla manutenzione ordinaria.
Quest’ultima, secondo un normale canone di diligenza esigibile, avrebbe dovuto involgere anche le parti di ricambio strategiche disponibili in magazzino in quanto la loro corretta gestione si rivela fondamentale per la continuità operativa dell’azienda e per contro, la loro indisponibilità, può causare fermi produttivi evitabili.
In tale prospettiva, la rilevata carenza di manutenzione ordinaria dei pezzi di ricambio critici costituisce un’omissione rilevante nei termini suindicati.
Né può attribuirsi efficacia escludente all’attestazione di riparazione del cilindro – pur depositata solo in giudizio – in quanto non idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il fermo dell’attività e difetto di manutenzione ordinaria delle parti strategiche di ricambio, imputabile a negligenza.
Per quanto sopra, il diniego impugnato resiste alle censure dedotte nei tre motivi di ricorso, che deve essere respinto.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO TE, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
OS LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS LI | DO TE |
IL SEGRETARIO