Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa notifica richiesta documentale

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione della ricorrente, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell'invio della richiesta documentale, elemento essenziale per la motivazione dell'accertamento basato su presunzioni e sulla mancata collaborazione del contribuente. Di conseguenza, l'accertamento è considerato nullo per difetto di contraddittorio preventivo e vizio motivazionale.

  • Accolto
    Omessa notifica richiesta documentale

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione della ricorrente, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell'invio della richiesta documentale, elemento essenziale per la motivazione dell'accertamento basato su presunzioni e sulla mancata collaborazione del contribuente. Di conseguenza, l'accertamento è considerato nullo per difetto di contraddittorio preventivo e vizio motivazionale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 35
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo