CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 492/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang. Via Vespucc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0314012902024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0314012902024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1078/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Nessuno è comparso
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina opponendo ricorso, con richiesta di sospensione, all'avviso di accertamento n. TKF031401290/2024, emesso dal predetto ufficio di Latina e notificato a mezzo PEC in data 29 gennaio 2025, contenente il recupero, insieme ad interessi e sanzioni, di maggiori imposte Irap ed Iva per l'a.i. 2018.
L'accertamento contestato prende le mosse da richieste di documenti che l'ufficio ritiene come mai prodotti dalla ricorrente e che erano relativi ai rapporti dalla stessa intrattenuti con la società Società_1 Società_1 sulla quale l'Agenzia rilevava una serie di numerose irregolarità ed incongruenze.
Lo stesso ufficio, quindi, con l'atto accertativo opposto, rilevava l'indebita detrazione, in violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972, dell'IVA annotata in detrazione “ex art.17, co.6, lett. a)” (“reverse-charge”), nonché
l'infedele presentazione della dichiarazione IVA in violazione dell'art. 8, comma 1, del DPR n. 322/1998 e la violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 446/97, nonché degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 322/1998 in ragione dell'indeducibilità ai fini dell'IRAP in quanto “non imputabile a costo per servizi” (come qualificato in bilancio), bensì a costo sostenuto “per l'impiego di personale dipendente”, “indeducibile” ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 446/1997.
La parte invoca l'illegittimità dell'atto in quanto fondato, nelle sue motivazioni, su richieste di documenti provenienti dall'ufficio che, in realtà, contesta come mai pervenute né quindi notificate. Nel merito sostiene la genuinità dei rapporti di subappalto di cui ai contratti conclusi con la emittente fattura e che le irregolarità riscontrate in capo alla Edilizia Società_1 non sono in grado di sorreggere l'accertamento, soprattutto a fronte di pagamenti delle prestazioni ricevute debitamente pagati con tracciabilità.
L'Ufficio si costituisce ripercorrendo le varie anomalie riscontrate in capo alla società Società_1 Centro Italia Srls, tra cui l'assenza di personale dipendente, di beni strumentali, di sede operativa, nonché all'esiguità del capitale sociale, tutti elementi integranti presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno del recupero, connesso al fatto che quelle circostanze impedivano di considerare la operazioni fatturate come
“prestazioni di servizi” ex art. 3 del DPR 633/1972. In ultimo sostiene che la parte sia stata invece resa notificataria di plurime richieste documentali, prima dell'emissione dell'accertamento, come da ultimo quella via pec del 19/11/2024. Si oppone, pertanto, alla richiesta di accoglimento del ricorso, nonché, in primis, a quella di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette come nel caso in esame l'ufficio abbia legato il recupero Iva odierno ad una serie di operazioni intrattenute dalla ricorrente con la società Società_1 Società_1 i cui rapporti sarebbero stati formalizzati in contratti di subappalto datati dal 18/01/2018 al 8/11/2018. Le criticità che l'ufficio riscontra sulla società fornitrice, in uno ai rapporti di parentela che legano gli amministratori, costituirebbero circostanze che, valutate nella loro interazione, per la loro specificità e molteplicità, rappresentano presunzioni gravi, precise e concordanti che avallano la ricostruzione amministrativa secondo la quale la “EDILIZIA CENTRO ITALIA SRLS” è un soggetto “privo di una effettiva struttura aziendale organizzata”, in senso oggettivo e soggettivo, atteso che risultava mancante di una sede operativa e di beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, con l'unico “fattore predominante” relativo all'assunzione di lavoratori dipendenti, circostanza che impedisce di configurare le operazioni fatturate come “prestazioni di servizi” ex art. 3 del citato DPR 633/1972.
La parte ricorrente, tuttavia, oltre a contestare tale ricostruzione, eccepisce anche l'omessa notifica di un qualsivoglia preventivo invito a comparire o all'esibizione documentale proveniente dall'ufficio prima della emissione dell'atto.
Contrariamente a quanto dedotto dall'A.d.E. già a partire dalla comunicazione di schema di atto n.
TKFQ31401290/2024, la società evidenzia come la stessa non ebbe mai a ricevere in data 18.04.2024 alcuna PEC con cui sarebbe stata invitata ad esibire "ogni ulteriore documentazione richiesta ai fornitori in relazione a tali contratti di subappalto" ovvero "documenti di regolarità fiscale, concernenti gli obblighi fiscali e contributivi assolti dai formitori a cui, sono stati affidati i lavori in subappalto (es. DURC e/o altra documentazione probatoria)", non corrispondendo quindi a verità neppure l'ulteriore circostanza per cui
“Tuttavia, ad oggi, la società "non ha prodotto all'Ufficio" nessuna ulteriore documentazione” difettando a tal proposito il presupposto della richiesta di detta documentazione.
Orbene, sul punto questa Corte osserva che, da parte dell'Agenzia costituita, non è stato neppure in giudizio depositato alcun elemento dimostrativo dell'invio di richieste documentali precedente alla emissione dell'atto, il quale pure si fonda sull'omissione di esibizione documenti attribuita alla parte all'indomani della richiesta dell'ufficio.
In assenza di documentazione depositata dall'Agenzia che riteneva che tale richiesta documentale vi fosse stata, deve dirsi dalla stessa non assolto l'onere probatorio, in quanto non ha prodotto i documenti idonei a dimostrare che parte della motivazione dell'avviso di accertamento fosse basata sulla omissione all'invio di documentazione che lo stesso avesse preventivamente richiesto alla parte e valutato.
E' infatti innegabile che l'accertamento odierno si fondi anche sulla mancata esibizione documentale attribuita alla ricorrente ma in tali casi, in cui l'atto accertativo si fonda altresì su presunzioni, nel caso in cui lo stesso si basi su una mancata risposta alle richieste dell'ufficio è necessario che questo dimostri che un invito sia stato ritualmente notificato, circostanza invece specificamente contestata dalla parte ricorrente. A fronte di tale contestazione l'Agenzia non dimostra, nel presente giudizio, di aver trasmesso una specifica richiesta alla contribuente e, ciononostante, basa l'avviso sull'omessa esibizione successiva alla stessa.
Sul punto, quindi, coglie nel segno l'eccezione di parte ricorrente con cui, nel proprio atto introduttivo, lamentava la mancata notifica dell'invito ad esibire documenti sulla cui supposta omissione di risposta si arrivava a fondare l'accertamento. Ciò può essere letto sia in una ottica di omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e sia come vulnus motivazionale dell'avviso di accertamento per esser stato emesso e motivato sulla scorta di omissioni della parte in realtà contestate e non dimostrate dall'Agenzia, che non dimostra di aver inoltrato l'invito per l'avvio della fase istruttoria, con conseguente nullità derivata dell'accertamento.
Pertanto, efficacemente la parte ha contestato i presupposti dell'accertamento induttivo, poiché non sarebbe arrivata la richiesta di rendere chiarimenti ed esibire documenti, la cui mancata ottemperanza ha fatto scaturire l'accertamento de quo (cfr. Cass. n. 2624/2019). Il motivo è fondato ed assorbente, perché dagli atti emerge non esservi proprio certezza (né motivazione) sulla consegna della richiesta di esibizione e/o invito al contraddittorio e all'esibizione documentale. La condanna alle spese segue la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 oltre oneri se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese della presente lite liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 492/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang. Via Vespucc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0314012902024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0314012902024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1078/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Nessuno è comparso
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina opponendo ricorso, con richiesta di sospensione, all'avviso di accertamento n. TKF031401290/2024, emesso dal predetto ufficio di Latina e notificato a mezzo PEC in data 29 gennaio 2025, contenente il recupero, insieme ad interessi e sanzioni, di maggiori imposte Irap ed Iva per l'a.i. 2018.
L'accertamento contestato prende le mosse da richieste di documenti che l'ufficio ritiene come mai prodotti dalla ricorrente e che erano relativi ai rapporti dalla stessa intrattenuti con la società Società_1 Società_1 sulla quale l'Agenzia rilevava una serie di numerose irregolarità ed incongruenze.
Lo stesso ufficio, quindi, con l'atto accertativo opposto, rilevava l'indebita detrazione, in violazione dell'art. 19 del DPR 633/1972, dell'IVA annotata in detrazione “ex art.17, co.6, lett. a)” (“reverse-charge”), nonché
l'infedele presentazione della dichiarazione IVA in violazione dell'art. 8, comma 1, del DPR n. 322/1998 e la violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 446/97, nonché degli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 322/1998 in ragione dell'indeducibilità ai fini dell'IRAP in quanto “non imputabile a costo per servizi” (come qualificato in bilancio), bensì a costo sostenuto “per l'impiego di personale dipendente”, “indeducibile” ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 446/1997.
La parte invoca l'illegittimità dell'atto in quanto fondato, nelle sue motivazioni, su richieste di documenti provenienti dall'ufficio che, in realtà, contesta come mai pervenute né quindi notificate. Nel merito sostiene la genuinità dei rapporti di subappalto di cui ai contratti conclusi con la emittente fattura e che le irregolarità riscontrate in capo alla Edilizia Società_1 non sono in grado di sorreggere l'accertamento, soprattutto a fronte di pagamenti delle prestazioni ricevute debitamente pagati con tracciabilità.
L'Ufficio si costituisce ripercorrendo le varie anomalie riscontrate in capo alla società Società_1 Centro Italia Srls, tra cui l'assenza di personale dipendente, di beni strumentali, di sede operativa, nonché all'esiguità del capitale sociale, tutti elementi integranti presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno del recupero, connesso al fatto che quelle circostanze impedivano di considerare la operazioni fatturate come
“prestazioni di servizi” ex art. 3 del DPR 633/1972. In ultimo sostiene che la parte sia stata invece resa notificataria di plurime richieste documentali, prima dell'emissione dell'accertamento, come da ultimo quella via pec del 19/11/2024. Si oppone, pertanto, alla richiesta di accoglimento del ricorso, nonché, in primis, a quella di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette come nel caso in esame l'ufficio abbia legato il recupero Iva odierno ad una serie di operazioni intrattenute dalla ricorrente con la società Società_1 Società_1 i cui rapporti sarebbero stati formalizzati in contratti di subappalto datati dal 18/01/2018 al 8/11/2018. Le criticità che l'ufficio riscontra sulla società fornitrice, in uno ai rapporti di parentela che legano gli amministratori, costituirebbero circostanze che, valutate nella loro interazione, per la loro specificità e molteplicità, rappresentano presunzioni gravi, precise e concordanti che avallano la ricostruzione amministrativa secondo la quale la “EDILIZIA CENTRO ITALIA SRLS” è un soggetto “privo di una effettiva struttura aziendale organizzata”, in senso oggettivo e soggettivo, atteso che risultava mancante di una sede operativa e di beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, con l'unico “fattore predominante” relativo all'assunzione di lavoratori dipendenti, circostanza che impedisce di configurare le operazioni fatturate come “prestazioni di servizi” ex art. 3 del citato DPR 633/1972.
La parte ricorrente, tuttavia, oltre a contestare tale ricostruzione, eccepisce anche l'omessa notifica di un qualsivoglia preventivo invito a comparire o all'esibizione documentale proveniente dall'ufficio prima della emissione dell'atto.
Contrariamente a quanto dedotto dall'A.d.E. già a partire dalla comunicazione di schema di atto n.
TKFQ31401290/2024, la società evidenzia come la stessa non ebbe mai a ricevere in data 18.04.2024 alcuna PEC con cui sarebbe stata invitata ad esibire "ogni ulteriore documentazione richiesta ai fornitori in relazione a tali contratti di subappalto" ovvero "documenti di regolarità fiscale, concernenti gli obblighi fiscali e contributivi assolti dai formitori a cui, sono stati affidati i lavori in subappalto (es. DURC e/o altra documentazione probatoria)", non corrispondendo quindi a verità neppure l'ulteriore circostanza per cui
“Tuttavia, ad oggi, la società "non ha prodotto all'Ufficio" nessuna ulteriore documentazione” difettando a tal proposito il presupposto della richiesta di detta documentazione.
Orbene, sul punto questa Corte osserva che, da parte dell'Agenzia costituita, non è stato neppure in giudizio depositato alcun elemento dimostrativo dell'invio di richieste documentali precedente alla emissione dell'atto, il quale pure si fonda sull'omissione di esibizione documenti attribuita alla parte all'indomani della richiesta dell'ufficio.
In assenza di documentazione depositata dall'Agenzia che riteneva che tale richiesta documentale vi fosse stata, deve dirsi dalla stessa non assolto l'onere probatorio, in quanto non ha prodotto i documenti idonei a dimostrare che parte della motivazione dell'avviso di accertamento fosse basata sulla omissione all'invio di documentazione che lo stesso avesse preventivamente richiesto alla parte e valutato.
E' infatti innegabile che l'accertamento odierno si fondi anche sulla mancata esibizione documentale attribuita alla ricorrente ma in tali casi, in cui l'atto accertativo si fonda altresì su presunzioni, nel caso in cui lo stesso si basi su una mancata risposta alle richieste dell'ufficio è necessario che questo dimostri che un invito sia stato ritualmente notificato, circostanza invece specificamente contestata dalla parte ricorrente. A fronte di tale contestazione l'Agenzia non dimostra, nel presente giudizio, di aver trasmesso una specifica richiesta alla contribuente e, ciononostante, basa l'avviso sull'omessa esibizione successiva alla stessa.
Sul punto, quindi, coglie nel segno l'eccezione di parte ricorrente con cui, nel proprio atto introduttivo, lamentava la mancata notifica dell'invito ad esibire documenti sulla cui supposta omissione di risposta si arrivava a fondare l'accertamento. Ciò può essere letto sia in una ottica di omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e sia come vulnus motivazionale dell'avviso di accertamento per esser stato emesso e motivato sulla scorta di omissioni della parte in realtà contestate e non dimostrate dall'Agenzia, che non dimostra di aver inoltrato l'invito per l'avvio della fase istruttoria, con conseguente nullità derivata dell'accertamento.
Pertanto, efficacemente la parte ha contestato i presupposti dell'accertamento induttivo, poiché non sarebbe arrivata la richiesta di rendere chiarimenti ed esibire documenti, la cui mancata ottemperanza ha fatto scaturire l'accertamento de quo (cfr. Cass. n. 2624/2019). Il motivo è fondato ed assorbente, perché dagli atti emerge non esservi proprio certezza (né motivazione) sulla consegna della richiesta di esibizione e/o invito al contraddittorio e all'esibizione documentale. La condanna alle spese segue la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00 oltre oneri se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese della presente lite liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri se dovuti.