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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 292/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 292/2023 promossa da:
, P.I. e C.F. Parte_1
, in persona dei curatori dott. e Avv. Fabrizio Donato, P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Del Mare n. 58, presso lo studio dell'Avv.
LI D'NA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Milazzo, in via Giacomo Medici n. 15, presso lo studio dell'Avv.
NE IO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Spallieri e Giuseppe Sottile giusta procura in atti.
Convenuta
e nei confronti di
P.I. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Industriale n. 133, presso lo studio dell'Avv. Maria Garzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Terza chiamata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 N. R.G. 292/2023
Con atto di citazione ritualmente notificato, il unipersonale conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca, ex art. 67, comma 1 n. 2, L. Controparte_1
Fall. – o in subordine ai sensi del comma 2 del medesimo articolo – del “pagamento del complessivo importo di €. 389.866,00 eseguito il 4 novembre 2019 dalla “ ” Parte_1 Controparte_3 in favore della società “ quanto ad euro €. 348.532,00 a mezzo di n. 7 Controparte_1 assegni circolari della e quanto ad euro 41.354,00 con rinuncia al credito Controparte_2 di cui alla fattura n. 2019-030D5-0000805”, e conseguentemente la condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi corrispettivi dalla data del pagamento ed interessi moratori ex art. 1224, comma 3, c.c. dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione, con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: 1) “con “contratto di affitto di ramo d'azienda” stipulato il 12 aprile 2013 sotto forma di scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Per_1
da Marcianise (doc. n. 9), la società “ aveva concesso in affitto
[...] Controparte_1 alla “ , per la durata di quindici anni a decorrere dal 18 aprile 2013, il ramo Parte_1
d'azienda (avente ad oggetto la vendita di mobili, complementi di arredo e cucine componibili) esercitato, sotto l'insegna “CENTRO CONVENIENZA”, all'interno del Parco Commerciale
“CAMPANIA” di Marcianise nell'unità immobiliare contraddistinta dal numero interno 8.5. Il canone annuo veniva stabilito in euro 673.380,00, oltre i.v.a.”; 2) a garanzia del pagamento dei canoni l'affittuario si obbligava a consegnare alla concedente, per gli importi specificati in contratto, garanzia fideiussoria a prima richiesta da parte di un istituto di credito;
3) con scrittura privata del 04.11.2019 autenticata nelle firme dal Notaio (rep. n. 5564, racc. n. 3690) le parti convenivano Persona_2 la risoluzione del citato contratto;
4) con scrittura privata sottoscritta nella medesima data, “l'affittuaria riconosceva di essere debitrice, nei confronti della concedente, della somma di euro 389.886,00, IVA compresa”; 5) “in esecuzione dell'accordo di cui alla scrittura privata non autenticata del 4 novembre
2019, la “Essequattro s.r.l. - Società Unipersonale” di fatto ha corrisposto alla società “
[...]
nello stesso giorno 4 novembre 2019 il complessivo importo di € 389.866,00 nei Controparte_1 modi e termini seguenti: a) quanto ad euro €. 348.532,00 a mezzo di n. 7 assegni circolari emessi il 4 novembre 2019 dalla Banca di Credito Popolare s.p.a. in favore della società “ Controparte_1
(docc. n. 15 e n. 16). La provvista per gli assegni circolari è stata ricavata interamente dallo
[...] svincolo di due rapporti di depositi intestati alla “ (l'uno di euro 30.000,00 e l'altro Parte_1 di euro 325.000,00 contrassegnati rispettivamente con i numeri 556 e 557), i cui saldi attivi erano stati posti a garanzia delle fideiussioni (docc. n. 17 e n. 18); b) quanto ad euro 41.354,00 con rinuncia al pagina 2 di 12 N. R.G. 292/2023
credito di cui alla fattura n. 2019-030D5-0000805 (rectie: 2019-030d5-0000805)”; 7) il pagamento del complessivo importo di € 389.886,00, eseguito il 04.11.2019, è stato effettuato un mese e cinque giorni prima della presentazione della domanda di concordato preventivo del 10.12.2019.
Ciò premesso, la curatela attrice insisteva nella sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., dei pagamenti effettuati in favore di parte convenuta.
In particolare, la curatela attrice rilevava che il pagamento del complessivo importo di €. 389.866,00 sarebbe revocabile a norma dell'art. 67 comma 2 L.F., poiché il pagamento “si colloca temporalmente nell'anno anteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo, che per la consecutività delle procedure concorsuali equivale alla dichiarazione di fallimento”.
Inoltre, con riferimento al requisito soggettivo dell'azione, evidenziava che la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui versava la società debitrice può desumersi sia dalla pacifica morosità nel pagamento di sei canoni di locazione mensili (a far data da maggio 2019), sia per quanto indicato nella scrittura privata non autenticata del 04.11.2019, ove le parti davano atto dell'esposizione debitoria della nei confronti del personale dipendente;
la conoscenza Parte_1 dello stato di crisi si evincerebbe altresì dalla citata scrittura privata autenticata, ove le parti convenivano la risoluzione anticipata dal contratto di locazione per “sopravvenute necessità” della società poi fallita, oltre che dalle risultanze del bilancio relativo all'anno 2018, depositato presso la camera di commercio di Messina con prot. 19989/2019 del 18.07.2019.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 23.05.2023, La CP_1 contestava la fondatezza della domanda attorea eccependo, in primo luogo,
[...]
l'inammissibilità dell'azione avviata da controparte, posto che “la Curatela del Fallimento Parte_1 non abbia alcun tipo di legittimazione attiva per richiedere la revocatoria di un pagamento eseguito dalla , così come non vi sia alcun tipo di legittimazione passiva nel Controparte_2 presente giudizio in capo alla che non ha ricevuto alcun pagamento da parte Controparte_1 della . Quello che tutt'al più parte attrice avrebbe potuto contestare in sede revocatoria è, Parte_1 invece, l'atto con il quale la ha acquisito dalla le Controparte_2 Parte_1 somme poste a garanzia delle suddette fideiussioni (v. doc. 17 e 18 del fascicolo di parte attrice), ma non certo il pagamento effettuato dalla in favore di . CP_2 Controparte_1
Deduceva, inoltre, l'insussistenza dei presupposti per l'invocata revocatoria, atteso che l'accordo transattivo siglato tra le parti avrebbe determinato un consistente vantaggio economico in capo alla con la conseguenza che “i pagamenti eseguiti in data 4 novembre 2019 debbano Parte_1
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essere ricompresi nell'ipotesi di cui all'art. 77, comma 3, lett. A) della legge fallimentare in quanto necessari per la prosecuzione dell'attività della impresa ed effettuati nei termini d'uso, trattandosi di pagamenti di canoni di locazione scaduti da poco tempo e il cui versamento è stato oggetto di lunghe trattative terminate con un accordo vantaggioso per la ”. Parte_1
La convenuta eccepiva, inoltre, la tardività dell'azione revocatoria, rilevando che i pagamenti contestati venivano eseguiti il 04.11.2019 e che la curatela erroneamente farebbe decorrere i termini per l'azione esperita dalla domanda di concordato in bianco del 09.12.2019, domanda che veniva poi rinunciata.
Sosteneva, inoltre, che tali pagamenti erano stati effettuati con normali mezzi di pagamento, mediante denaro e compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che, quanto alla somma di € 348.532,00, la messa a disposizione delle somme a garanzia delle fideiussioni bancarie risaliva al 14 giugno 2013, in epoca ben anteriore ai termini di cui all'art. 67 L.Fall..
Deduceva, poi, l'infondatezza della domanda per carenza del requisito soggettivo, atteso che la curatela attrice non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla conoscenza, da parte della Controparte_1
dello stato di insolvenza di come comprovato dalla corrispondenza e
[...] Parte_1 dalla documentazione versata in atti.
Parte convenuta dichiarava, in ogni caso, di voler chiamare in giudizio la Controparte_2
deducendo che “qualora la domanda avanzata nel presente giudizio dovesse essere accolta e
[...] dovesse, dunque, venire meno il pagamento effettuato dalla in favore Controparte_4 della nel novembre 2019 a seguito dell'escussione delle prestate fideiussioni (euro Controparte_1
348.532,00), la prima, quale garante delle obbligazioni della , dovrà comunque essere Parte_1 condannata a corrispondere in favore della seconda quanto dovuto dalla a titolo di canoni Parte_1 di locazione e oneri accessori sino alla concorrenza della somma massima di euro 348.532,00”.
Con ordinanza del 24.05.2023, il Giudice autorizzava la citazione della Controparte_2
la quale si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 22.11.2023,
[...] contestando la domanda svolta dalla e chiedendo dichiararsi infondata la Controparte_1 chiamata in causa della deducente ovvero il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa, istruita attraverso produzione documentale, veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
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Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'azione proposta dalla curatela del fallimento deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di Parte_1 accoglimento in forza della seguente motivazione.
Giova premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall. “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. La legge, dunque, individua l'arco di tempo – corrispondente nel caso di specie ai sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento – entro cui i pagamenti, ai fini della loro revocabilità, devono collocarsi.
Ebbene, parte convenuta sostiene che, nel caso di specie, i pagamenti effettuati non siano revocabili posto che gli stessi sarebbero stati effettuati al di fuori del c.d. periodo sospetto.
Orbene, premesso il fallimento di è stato dichiarato con sentenza del 09.10.2020, è Parte_1 necessario tenere conto che in forza dell'art. 69 bis, co. 2 L. Fall., “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese” sicché, nella fattispecie in esame, il periodo sospetto rilevante ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., è rappresentato dal semestre anteriore alla data di iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato in bianco (cfr. all. 5 del fascicolo di parte attrice), collocandosi, dunque, tra il 10.06.2019 e il 10.12.2019.
Ed infatti, questo decidente ritiene applicabile al caso di specie, il principio – ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui: “in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata” (v. Cassazione civile, sez. I, 05.01.2022, n. 215; cfr. anche Cass. civ., 16.04.2018, n. 9290 secondo cui: “il fenomeno della consecuzione può venire a configurarsi anche nel caso in cui alla presentazione della domanda di concordato non abbia poi fatto seguito il decreto di ammissione alla relativa procedura”).
Per completezza di motivazione, giova evidenziare che l'intervallo di tempo intercorrente tra la proposizione di una domanda di concordato e la successiva dichiarazione di fallimento, da solo pagina 5 di 12 N. R.G. 292/2023
considerato, non osta alla configurabilità del fenomeno della consecutio, come peraltro precisato dalla
Suprema Corte secondo cui: “l'intervallo di tempo eventualmente intercorso tra la proposizione della domanda di concordato e l'apertura del fallimento non determina di per sé una soluzione di continuità fra le procedure, che costituiscono di norma espressione della medesima crisi economica dell'impresa,
a meno che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) dell'unificazione delle procedure.” (Cass. civ., Ordinanza,
11/12/2019, n. 32417).
Invero, la dichiarazione di fallimento pare essere una conseguenza del medesimo stato di crisi che aveva portato la in bonis alla presentazione della domanda di concordato c.d. in Parte_1 bianco;
segnatamente, all'interno del ricorso la società segnalava che la situazione di crisi “va sinteticamente ascritta all'andamento deficitario dei punti vendita di Roma, Caserta, Pontecagnano,
TO AN e Bari che hanno comportato un EBITDA negativo di 5 milioni di Euro circa. Detti punti vendita, come anticipato, sono stati chiusi.” e che “la Società versa in una situazione di crisi che le impedisce di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, tant'è che sono state promosse delle procedure esecutive presso terzi ed un creditore (Artilegno s.r.l.) ha, da ultimo, proposto un'istanza di fallimento”.
Ciò posto, deve osservarsi, in punto di diritto, che come chiarito dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il pagamento di una garanzia autonoma e il pagamento di una fideiussione sono entrambi revocabili, ex art. 67 comma 2 l. fall., in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del debitore principale, al ricorrere del medesimo presupposto oggettivo, rappresentato dall'esercizio della rivalsa, da parte del garante, prima della apertura della procedura concorsuale” (v. Cassazione civile, sez. I, 02/11/2017, n. 26062).
Acclarato, dunque, che il pagamento effettuato dal garante, avuto riguardo al rapporto tra debitore principale e creditore garantito, è revocabile ex art. 67, comma 2, L. Fall., occorre verificare il ricorrere dei presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso), sia soggettivi.
In ordine al presupposto oggettivo dell'azione proposta nel presente procedimento è necessario precisare che ove un istituto di credito, in adempimento di garanzia fideiussoria, abbia versato al creditore garantito la somma dovuta e abbia fatto istanza di rivalsa in confronto del debitore inadempiente, poi fallito, va rigettata l'azione revocatoria del pagamento proposta dal fallimento contro detto creditore ex art. 67, comma 2, L. Fall. se non risulta il fruttuoso esito della rivalsa da parte della banca;
infatti, se il terzo che ha effettuato il pagamento nel periodo sospetto non ha, nel periodo stesso, ottenuto la rivalsa sul patrimonio del debitore poi fallito, l'adempimento della garanzia a vantaggio del pagina 6 di 12 N. R.G. 292/2023
creditore convenuto non comporta la diminuzione del patrimonio che costituisce il presupposto della revocatoria (cfr. Tribunale Milano, 24/03/2003).
Ciò posto, effettuate le opportune premesse, risulta oggetto di prova documentale (cfr. all. 13 all'atto di citazione) nonché pacifico tra le parti che l'istituto di credito garante abbia effettuato, in data
04.11.2019 ed in adempimento delle fideiussioni richiamate in atti, pagamenti in favore di
[...]
per importi di € 348.532,000 – mediante assegni circolari (cfr. estratto conto all. 15) Controparte_1
- ed € 41.354,00 – a mezzo compensazione con gli importi recati dalla fattura n. 2019-030D5-0000805
(cfr. all. 13 e 14 fascicolo parte attrice) - e dunque per complessivi € 389.886,00, sicché risulta provato l'elemento oggettivo del pagamento ad opera del fideiussore.
In via ulteriore, dall'esame delle movimentazioni sul conto corrente intrattenuto da in Parte_1 bonis con la , siccome risultanti dagli estratti conto (cfr. all. 15 del fascicolo Controparte_2 parte attrice) e dalla ulteriore documentazione versata in atti (cfr. all. 16 e 17), deve ritenersi che l'istituto di credito garante abbia esercitato fruttuosamente il regresso nei confronti della debitrice principale, donde la sussistenza degli elementi di carattere oggettivo ai fini del Parte_1 positivo esperimento dell'azione de qua.
Ed invero, l'escussione delle fideiussioni (n. 6 e n. 7 del 14.06.2013) rilasciate da Controparte_2
è avvenuta a seguito dello svincolo – e contestuale accredito sul conto corrente della
[...]
- delle somme versate nei libretti di deposito n. DV0010000556 e DV0010000557 Parte_1 presso la Banca garante (cfr. all. 17-18), operazione da ritenersi funzionalmente collegata all'escussione delle garanzie stipulate in favore di e dunque finalizzata Controparte_1 all'esercizio del regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. da parte del fideiussore.
Al riguardo, non può che rilevarsi che dalla documentazione versata in atti dal fallimento di
(v. all. 15) si evince che lo svincolo delle somme di cui ai citati libretti di deposito è Parte_1 stato effettuato in data 04.11.2019, ossia il medesimo giorno della stipula della scrittura privata intercorsa tra le parti nonché dell'emissione degli assegni circolari con il quale è stato pagato il debito nei confronti della (cfr. all. 15), manifestando dunque l'intento della Controparte_1 società debitrice di consentire la rivalsa del fideiussore a fronte della preannunciata escussione delle garanzie.
In via ulteriore, nessuna contestazione risulta svolta da parte convenuta in relazione agli importi oggetti di estinzione per compensazione con la fattura n. 2019-030D5-0000805, specificamente pattuita con la scrittura privata non autenticata del 04.11.2019.
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Destituito di fondamento, tenuto conto delle risultanze documentali, deve ritenersi quanto sostenuto da parte convenuta, secondo cui i pagamenti risulterebbero irrevocabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett.
a), L. Fall. in quanto necessari per la prosecuzione dell'attività della impresa ed effettuati nei termini d'uso. Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che costituiscono pagamenti nei termini d'uso, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a), L. Fall., quelli che sono stati eseguiti ed accettati, anche per comportamenti di fatto, con modalità diverse da quelle pattiziamente convenute tra le parti, nell'ambito di plurimi adempimenti, tali da fare ritenere instaurata una prassi, anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, n.27939).
L'affermazione della società convenuta, alla luce del citato indirizzo ermeneutico, pare sconfessata per tabulas dalla circostanza che i pagamenti oggetto del presente giudizio risultano eseguiti in favore di in forza della scrittura privata del 04.11.2019, e dunque contestualmente Controparte_1 alla stipula di accordo transattivo contestuale alla risoluzione del contratto di locazione siglata in pari data, circostanze che denotano l'insussistenza del presupposto funzionale della prosecuzione dell'attività di impresa ovvero dei pagamenti nei termini d'uso, giacché eseguiti con modalità eccezionali e non anteriormente pattuite o oggetto di prassi consolidata tra le parti.
Ritenuto, quindi, sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, e prima di passare all'esame degli ulteriori presupposti dell'azione incardinata dalla curatela della Parte_1
deve osservarsi, in punto di diritto, che nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili
[...] revocatoria ex art. 67, comma 2, L. Fall. l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
In ordine al requisito soggettivo della scientia decoctionis, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell'art.
67, comma 2, legge fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito pagina 8 di 12 N. R.G. 292/2023
i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 31.08.2021, n.
23650). Si è poi affermato che: “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens"
e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3081 del
08/02/2018; cfr. nel medesimo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019).
Ciò posto, alla luce delle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, va osservato, in relazione alla fattispecie in esame, che il quadro che risulta compendio documentale in atti è tale da far presumere che la convenuta fosse pienamente a conoscenza dello stato di crisi in cui versava la debitrice al momento dei pagamenti oggetto di revocatoria.
Rilevano in tal senso la pacifica esposizione debitoria maturata dalla per canoni non Parte_1 corrisposti, seguita – per specifica ammissione e produzione documentale di Controparte_1
– da richiesta di riduzione del canone di locazione a fronte di “perdita del 40% del nostro
[...] fatturato” (v. missiva della del 21.02.2019 – all. 10 del fascicolo di parte convenuta), Parte_1 dalla proposizione, da parte della debitrice, di un piano di rientro in relazione ai canoni scaduti e non pagati (v. all. 7 del fascicolo di parte convenuta – missiva del 17.05.2019), da solleciti di pagamento del 20.06.2019, 24.06.2019 e del 27.06.2019, e richiesta di escussione delle garanzia in caso di omesso pagamento del 16.07.2019 (v. all. 8 alla comparsa di costituzione della convenuta), ed infine dalla stipula dell'accordo transattivo del 04.11.2019, che per quanto affermato dalla stessa convenuta avrebbe “determinato un consistente vantaggio economico in capo alla ”. Parte_1
Ebbene, da quanto riportato, risulta manifesto che la al momento dei Controparte_1 pagamenti per cui è causa, aveva una conoscenza piena ed effettiva dello stato di decozione in cui versava la propria controparte contrattuale, avendone percepito gli indici sintomatici poi confluiti nelle diffide e nella stipula di un accordo transattivo “svantaggioso”, con contestuale risoluzione del contratto di locazione.
Ed invero, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della conoscenza dello stato di decozione: i sistematici ritardi nei pagamenti, la circostanza che nonostante le diffide il debito sia progressivamente aumentato sino a raggiungere il consistente importo di € 389.885,99 (cfr. all. 14 del fascicolo di parte convenuta), il fatto che nel tentativo di rientrare dall'ingente esposizione debitoria la società pagina 9 di 12 N. R.G. 292/2023
conduttrice abbia proposto un piano di rientro e, soprattutto, il dato che – percependola, evidentemente, come extrema ratio – parte convenuta abbia ritenuto necessario escutere – già in data 16.07.2019 (cfr. all. 8 al fascicolo della convenuta) - le fideiussioni onde soddisfare le proprie pretese creditorie.
In via ulteriore, anche a non voler ritenere raggiunta la prova diretta della scientia decoctionis, la curatela fallimentare ha comunque offerto plurimi indizi da cui è agevole far presumere che l'odierna convenuta, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza avrebbe potuto e dovuto percepire i sintomi rivelatori della situazione di decozione della debitrice, essendo evidente l'incapacità della di rispettare le normali scadenze del debito verso la propria locatrice, quali debiti di Parte_1
impresa che in una condizione di “salute” sarebbero stati fisiologicamente adempiuti in modo ordinario alle scadenze.
Ritenuta, dunque, anche la sussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis, l'azione revocatoria esperita dalla curatela fallimentare deve considerarsi meritevole di accoglimento, sicché, alla luce delle risultanze documentali sottoposte al vaglio del Tribunale, va dichiarata l'inefficacia, ai sensi degli articoli 67 e 69 bis L. Fall., nei confronti del fallimento attore, dei pagamenti oggetto del giudizio, effettuati sia dalla quale garante, in favore di Controparte_2 [...] nel semestre sospetto sopra individuato, per complessivi € 348.532,00, sia attraverso Controparte_1
l'estinzione per compensazione dell'importo di € 41.354,00 di cui alla fattura n. 2019-030D5-0000805, cui consegue la condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo.
Non merita invece accoglimento la richiesta del maggior danno ex art. 1224 c.c..
Al riguardo, va precisato che secondo l'ormai pacifica interpretazione fornita dalla Suprema Corte, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva sicché è solo dal momento della relativa pronuncia che sorge, in capo alla convenuta, l'obbligazione restitutoria (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, 8 luglio 1996, n. 6225).
Ed infatti, nel momento in cui è posto in essere, il pagamento, lungi dal costituire un illecito, è un atto valido ed efficace erga omnes e solo la sentenza di accoglimento dell'azione esperita dalla curatela è in grado di incidere sul piano degli effetti giuridici. In particolare, la sanzione di inefficacia dell'atto rispetto alla massa non si configura come un effetto automatico della dichiarazione di fallimento ma interviene in ragione di una ineludibile valutazione del Giudice concernente la ricorrenza in concreto dei presupposti – temporale, oggettivo, soggettivo – dell'azione. Pertanto, com'è evidente, tale valutazione non può essere anticipata al momento in cui l'atto revocando è stato compiuto.
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Ciò posto, deve rilevarsi che gli asseriti danni dedotti dalla curatela attrice sono collocati in un tempo in cui nessuna obbligazione restitutoria faceva capo all'odierna convenuta ragion per cui nessun risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento può essere accordato.
Infine, per ciò che concerne la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della Controparte_2
quale terza chiamata in causa, la stessa deve ritenersi infondata.
[...]
Ed invero, come correttamente eccepito dall'istituto di credito, attraverso la dichiarazione resa da
[...] con missiva del 04.11.2019, la stessa ha inteso rinunciare alle garanzie nn. 6 Controparte_1
e 7 del 14.06.2013 prestate dalla cui consegue il venir meno Controparte_2 dell'obbligo fideiussorio invocato in questa sede.
In via ulteriore, non può sottacersi che attraverso il pagamento dell'importo di cui all'accordo transattivo del 04.11.2019, la ha estinto integralmente l'esposizione debitoria nei Parte_1 confronti dell'odierna convenuta, con conseguente estinzione dell'obbligazione accessoria, in applicazione del principio accessorium sequitur principale. Né a sostegno della propria tesi difensiva può eccepire il venir meno del pagamento eseguito da parte di Controparte_1
atteso che è principio consolidato che l'azione revocatoria fallimentare tende – per Parte_1 quanto di interesse – a far dichiarare inefficace, nei confronti della massa fallimentare, di un pagamento il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dalla curatela, cui consegue l'inopponibilità dell'intervenuta revoca del pagamento nei confronti della quale terzo estraneo agli effetti dell'azione ex art. 67 Controparte_2
L. Fall. spiegata nell'interesse del fallimento.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto del carattere meramente documentale dell'istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 292/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 67 L. Fall. nei confronti del i Parte_1 pagamenti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di parte attrice, della somma di € 389.886,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
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- rigetta la domanda proposta da nei confronti della terza chiamata;
Controparte_1
- condanna la alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi € 9.741,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla refusione, in favore della Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 8.500,00, per compensi, oltre spese generali,
[...]
Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 25.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 292/2023 promossa da:
, P.I. e C.F. Parte_1
, in persona dei curatori dott. e Avv. Fabrizio Donato, P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, via Del Mare n. 58, presso lo studio dell'Avv.
LI D'NA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Milazzo, in via Giacomo Medici n. 15, presso lo studio dell'Avv.
NE IO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Spallieri e Giuseppe Sottile giusta procura in atti.
Convenuta
e nei confronti di
P.I. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Industriale n. 133, presso lo studio dell'Avv. Maria Garzo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Terza chiamata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione ritualmente notificato, il unipersonale conveniva in Parte_1 giudizio chiedendo pronunciarsi la revoca, ex art. 67, comma 1 n. 2, L. Controparte_1
Fall. – o in subordine ai sensi del comma 2 del medesimo articolo – del “pagamento del complessivo importo di €. 389.866,00 eseguito il 4 novembre 2019 dalla “ ” Parte_1 Controparte_3 in favore della società “ quanto ad euro €. 348.532,00 a mezzo di n. 7 Controparte_1 assegni circolari della e quanto ad euro 41.354,00 con rinuncia al credito Controparte_2 di cui alla fattura n. 2019-030D5-0000805”, e conseguentemente la condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi corrispettivi dalla data del pagamento ed interessi moratori ex art. 1224, comma 3, c.c. dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione, con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: 1) “con “contratto di affitto di ramo d'azienda” stipulato il 12 aprile 2013 sotto forma di scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Per_1
da Marcianise (doc. n. 9), la società “ aveva concesso in affitto
[...] Controparte_1 alla “ , per la durata di quindici anni a decorrere dal 18 aprile 2013, il ramo Parte_1
d'azienda (avente ad oggetto la vendita di mobili, complementi di arredo e cucine componibili) esercitato, sotto l'insegna “CENTRO CONVENIENZA”, all'interno del Parco Commerciale
“CAMPANIA” di Marcianise nell'unità immobiliare contraddistinta dal numero interno 8.5. Il canone annuo veniva stabilito in euro 673.380,00, oltre i.v.a.”; 2) a garanzia del pagamento dei canoni l'affittuario si obbligava a consegnare alla concedente, per gli importi specificati in contratto, garanzia fideiussoria a prima richiesta da parte di un istituto di credito;
3) con scrittura privata del 04.11.2019 autenticata nelle firme dal Notaio (rep. n. 5564, racc. n. 3690) le parti convenivano Persona_2 la risoluzione del citato contratto;
4) con scrittura privata sottoscritta nella medesima data, “l'affittuaria riconosceva di essere debitrice, nei confronti della concedente, della somma di euro 389.886,00, IVA compresa”; 5) “in esecuzione dell'accordo di cui alla scrittura privata non autenticata del 4 novembre
2019, la “Essequattro s.r.l. - Società Unipersonale” di fatto ha corrisposto alla società “
[...]
nello stesso giorno 4 novembre 2019 il complessivo importo di € 389.866,00 nei Controparte_1 modi e termini seguenti: a) quanto ad euro €. 348.532,00 a mezzo di n. 7 assegni circolari emessi il 4 novembre 2019 dalla Banca di Credito Popolare s.p.a. in favore della società “ Controparte_1
(docc. n. 15 e n. 16). La provvista per gli assegni circolari è stata ricavata interamente dallo
[...] svincolo di due rapporti di depositi intestati alla “ (l'uno di euro 30.000,00 e l'altro Parte_1 di euro 325.000,00 contrassegnati rispettivamente con i numeri 556 e 557), i cui saldi attivi erano stati posti a garanzia delle fideiussioni (docc. n. 17 e n. 18); b) quanto ad euro 41.354,00 con rinuncia al pagina 2 di 12 N. R.G. 292/2023
credito di cui alla fattura n. 2019-030D5-0000805 (rectie: 2019-030d5-0000805)”; 7) il pagamento del complessivo importo di € 389.886,00, eseguito il 04.11.2019, è stato effettuato un mese e cinque giorni prima della presentazione della domanda di concordato preventivo del 10.12.2019.
Ciò premesso, la curatela attrice insisteva nella sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., dei pagamenti effettuati in favore di parte convenuta.
In particolare, la curatela attrice rilevava che il pagamento del complessivo importo di €. 389.866,00 sarebbe revocabile a norma dell'art. 67 comma 2 L.F., poiché il pagamento “si colloca temporalmente nell'anno anteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo, che per la consecutività delle procedure concorsuali equivale alla dichiarazione di fallimento”.
Inoltre, con riferimento al requisito soggettivo dell'azione, evidenziava che la conoscenza da parte dell'accipiens dello stato di insolvenza in cui versava la società debitrice può desumersi sia dalla pacifica morosità nel pagamento di sei canoni di locazione mensili (a far data da maggio 2019), sia per quanto indicato nella scrittura privata non autenticata del 04.11.2019, ove le parti davano atto dell'esposizione debitoria della nei confronti del personale dipendente;
la conoscenza Parte_1 dello stato di crisi si evincerebbe altresì dalla citata scrittura privata autenticata, ove le parti convenivano la risoluzione anticipata dal contratto di locazione per “sopravvenute necessità” della società poi fallita, oltre che dalle risultanze del bilancio relativo all'anno 2018, depositato presso la camera di commercio di Messina con prot. 19989/2019 del 18.07.2019.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 23.05.2023, La CP_1 contestava la fondatezza della domanda attorea eccependo, in primo luogo,
[...]
l'inammissibilità dell'azione avviata da controparte, posto che “la Curatela del Fallimento Parte_1 non abbia alcun tipo di legittimazione attiva per richiedere la revocatoria di un pagamento eseguito dalla , così come non vi sia alcun tipo di legittimazione passiva nel Controparte_2 presente giudizio in capo alla che non ha ricevuto alcun pagamento da parte Controparte_1 della . Quello che tutt'al più parte attrice avrebbe potuto contestare in sede revocatoria è, Parte_1 invece, l'atto con il quale la ha acquisito dalla le Controparte_2 Parte_1 somme poste a garanzia delle suddette fideiussioni (v. doc. 17 e 18 del fascicolo di parte attrice), ma non certo il pagamento effettuato dalla in favore di . CP_2 Controparte_1
Deduceva, inoltre, l'insussistenza dei presupposti per l'invocata revocatoria, atteso che l'accordo transattivo siglato tra le parti avrebbe determinato un consistente vantaggio economico in capo alla con la conseguenza che “i pagamenti eseguiti in data 4 novembre 2019 debbano Parte_1
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essere ricompresi nell'ipotesi di cui all'art. 77, comma 3, lett. A) della legge fallimentare in quanto necessari per la prosecuzione dell'attività della impresa ed effettuati nei termini d'uso, trattandosi di pagamenti di canoni di locazione scaduti da poco tempo e il cui versamento è stato oggetto di lunghe trattative terminate con un accordo vantaggioso per la ”. Parte_1
La convenuta eccepiva, inoltre, la tardività dell'azione revocatoria, rilevando che i pagamenti contestati venivano eseguiti il 04.11.2019 e che la curatela erroneamente farebbe decorrere i termini per l'azione esperita dalla domanda di concordato in bianco del 09.12.2019, domanda che veniva poi rinunciata.
Sosteneva, inoltre, che tali pagamenti erano stati effettuati con normali mezzi di pagamento, mediante denaro e compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che, quanto alla somma di € 348.532,00, la messa a disposizione delle somme a garanzia delle fideiussioni bancarie risaliva al 14 giugno 2013, in epoca ben anteriore ai termini di cui all'art. 67 L.Fall..
Deduceva, poi, l'infondatezza della domanda per carenza del requisito soggettivo, atteso che la curatela attrice non avrebbe fornito alcuna prova in ordine alla conoscenza, da parte della Controparte_1
dello stato di insolvenza di come comprovato dalla corrispondenza e
[...] Parte_1 dalla documentazione versata in atti.
Parte convenuta dichiarava, in ogni caso, di voler chiamare in giudizio la Controparte_2
deducendo che “qualora la domanda avanzata nel presente giudizio dovesse essere accolta e
[...] dovesse, dunque, venire meno il pagamento effettuato dalla in favore Controparte_4 della nel novembre 2019 a seguito dell'escussione delle prestate fideiussioni (euro Controparte_1
348.532,00), la prima, quale garante delle obbligazioni della , dovrà comunque essere Parte_1 condannata a corrispondere in favore della seconda quanto dovuto dalla a titolo di canoni Parte_1 di locazione e oneri accessori sino alla concorrenza della somma massima di euro 348.532,00”.
Con ordinanza del 24.05.2023, il Giudice autorizzava la citazione della Controparte_2
la quale si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 22.11.2023,
[...] contestando la domanda svolta dalla e chiedendo dichiararsi infondata la Controparte_1 chiamata in causa della deducente ovvero il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa, istruita attraverso produzione documentale, veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
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Ciò posto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'azione proposta dalla curatela del fallimento deve ritenersi fondata e, pertanto, meritevole di Parte_1 accoglimento in forza della seguente motivazione.
Giova premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall. “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”. La legge, dunque, individua l'arco di tempo – corrispondente nel caso di specie ai sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento – entro cui i pagamenti, ai fini della loro revocabilità, devono collocarsi.
Ebbene, parte convenuta sostiene che, nel caso di specie, i pagamenti effettuati non siano revocabili posto che gli stessi sarebbero stati effettuati al di fuori del c.d. periodo sospetto.
Orbene, premesso il fallimento di è stato dichiarato con sentenza del 09.10.2020, è Parte_1 necessario tenere conto che in forza dell'art. 69 bis, co. 2 L. Fall., “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese” sicché, nella fattispecie in esame, il periodo sospetto rilevante ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., è rappresentato dal semestre anteriore alla data di iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato in bianco (cfr. all. 5 del fascicolo di parte attrice), collocandosi, dunque, tra il 10.06.2019 e il 10.12.2019.
Ed infatti, questo decidente ritiene applicabile al caso di specie, il principio – ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui: “in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata” (v. Cassazione civile, sez. I, 05.01.2022, n. 215; cfr. anche Cass. civ., 16.04.2018, n. 9290 secondo cui: “il fenomeno della consecuzione può venire a configurarsi anche nel caso in cui alla presentazione della domanda di concordato non abbia poi fatto seguito il decreto di ammissione alla relativa procedura”).
Per completezza di motivazione, giova evidenziare che l'intervallo di tempo intercorrente tra la proposizione di una domanda di concordato e la successiva dichiarazione di fallimento, da solo pagina 5 di 12 N. R.G. 292/2023
considerato, non osta alla configurabilità del fenomeno della consecutio, come peraltro precisato dalla
Suprema Corte secondo cui: “l'intervallo di tempo eventualmente intercorso tra la proposizione della domanda di concordato e l'apertura del fallimento non determina di per sé una soluzione di continuità fra le procedure, che costituiscono di norma espressione della medesima crisi economica dell'impresa,
a meno che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) dell'unificazione delle procedure.” (Cass. civ., Ordinanza,
11/12/2019, n. 32417).
Invero, la dichiarazione di fallimento pare essere una conseguenza del medesimo stato di crisi che aveva portato la in bonis alla presentazione della domanda di concordato c.d. in Parte_1 bianco;
segnatamente, all'interno del ricorso la società segnalava che la situazione di crisi “va sinteticamente ascritta all'andamento deficitario dei punti vendita di Roma, Caserta, Pontecagnano,
TO AN e Bari che hanno comportato un EBITDA negativo di 5 milioni di Euro circa. Detti punti vendita, come anticipato, sono stati chiusi.” e che “la Società versa in una situazione di crisi che le impedisce di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, tant'è che sono state promosse delle procedure esecutive presso terzi ed un creditore (Artilegno s.r.l.) ha, da ultimo, proposto un'istanza di fallimento”.
Ciò posto, deve osservarsi, in punto di diritto, che come chiarito dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “il pagamento di una garanzia autonoma e il pagamento di una fideiussione sono entrambi revocabili, ex art. 67 comma 2 l. fall., in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del debitore principale, al ricorrere del medesimo presupposto oggettivo, rappresentato dall'esercizio della rivalsa, da parte del garante, prima della apertura della procedura concorsuale” (v. Cassazione civile, sez. I, 02/11/2017, n. 26062).
Acclarato, dunque, che il pagamento effettuato dal garante, avuto riguardo al rapporto tra debitore principale e creditore garantito, è revocabile ex art. 67, comma 2, L. Fall., occorre verificare il ricorrere dei presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso), sia soggettivi.
In ordine al presupposto oggettivo dell'azione proposta nel presente procedimento è necessario precisare che ove un istituto di credito, in adempimento di garanzia fideiussoria, abbia versato al creditore garantito la somma dovuta e abbia fatto istanza di rivalsa in confronto del debitore inadempiente, poi fallito, va rigettata l'azione revocatoria del pagamento proposta dal fallimento contro detto creditore ex art. 67, comma 2, L. Fall. se non risulta il fruttuoso esito della rivalsa da parte della banca;
infatti, se il terzo che ha effettuato il pagamento nel periodo sospetto non ha, nel periodo stesso, ottenuto la rivalsa sul patrimonio del debitore poi fallito, l'adempimento della garanzia a vantaggio del pagina 6 di 12 N. R.G. 292/2023
creditore convenuto non comporta la diminuzione del patrimonio che costituisce il presupposto della revocatoria (cfr. Tribunale Milano, 24/03/2003).
Ciò posto, effettuate le opportune premesse, risulta oggetto di prova documentale (cfr. all. 13 all'atto di citazione) nonché pacifico tra le parti che l'istituto di credito garante abbia effettuato, in data
04.11.2019 ed in adempimento delle fideiussioni richiamate in atti, pagamenti in favore di
[...]
per importi di € 348.532,000 – mediante assegni circolari (cfr. estratto conto all. 15) Controparte_1
- ed € 41.354,00 – a mezzo compensazione con gli importi recati dalla fattura n. 2019-030D5-0000805
(cfr. all. 13 e 14 fascicolo parte attrice) - e dunque per complessivi € 389.886,00, sicché risulta provato l'elemento oggettivo del pagamento ad opera del fideiussore.
In via ulteriore, dall'esame delle movimentazioni sul conto corrente intrattenuto da in Parte_1 bonis con la , siccome risultanti dagli estratti conto (cfr. all. 15 del fascicolo Controparte_2 parte attrice) e dalla ulteriore documentazione versata in atti (cfr. all. 16 e 17), deve ritenersi che l'istituto di credito garante abbia esercitato fruttuosamente il regresso nei confronti della debitrice principale, donde la sussistenza degli elementi di carattere oggettivo ai fini del Parte_1 positivo esperimento dell'azione de qua.
Ed invero, l'escussione delle fideiussioni (n. 6 e n. 7 del 14.06.2013) rilasciate da Controparte_2
è avvenuta a seguito dello svincolo – e contestuale accredito sul conto corrente della
[...]
- delle somme versate nei libretti di deposito n. DV0010000556 e DV0010000557 Parte_1 presso la Banca garante (cfr. all. 17-18), operazione da ritenersi funzionalmente collegata all'escussione delle garanzie stipulate in favore di e dunque finalizzata Controparte_1 all'esercizio del regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. da parte del fideiussore.
Al riguardo, non può che rilevarsi che dalla documentazione versata in atti dal fallimento di
(v. all. 15) si evince che lo svincolo delle somme di cui ai citati libretti di deposito è Parte_1 stato effettuato in data 04.11.2019, ossia il medesimo giorno della stipula della scrittura privata intercorsa tra le parti nonché dell'emissione degli assegni circolari con il quale è stato pagato il debito nei confronti della (cfr. all. 15), manifestando dunque l'intento della Controparte_1 società debitrice di consentire la rivalsa del fideiussore a fronte della preannunciata escussione delle garanzie.
In via ulteriore, nessuna contestazione risulta svolta da parte convenuta in relazione agli importi oggetti di estinzione per compensazione con la fattura n. 2019-030D5-0000805, specificamente pattuita con la scrittura privata non autenticata del 04.11.2019.
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Destituito di fondamento, tenuto conto delle risultanze documentali, deve ritenersi quanto sostenuto da parte convenuta, secondo cui i pagamenti risulterebbero irrevocabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett.
a), L. Fall. in quanto necessari per la prosecuzione dell'attività della impresa ed effettuati nei termini d'uso. Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che costituiscono pagamenti nei termini d'uso, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a), L. Fall., quelli che sono stati eseguiti ed accettati, anche per comportamenti di fatto, con modalità diverse da quelle pattiziamente convenute tra le parti, nell'ambito di plurimi adempimenti, tali da fare ritenere instaurata una prassi, anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, n.27939).
L'affermazione della società convenuta, alla luce del citato indirizzo ermeneutico, pare sconfessata per tabulas dalla circostanza che i pagamenti oggetto del presente giudizio risultano eseguiti in favore di in forza della scrittura privata del 04.11.2019, e dunque contestualmente Controparte_1 alla stipula di accordo transattivo contestuale alla risoluzione del contratto di locazione siglata in pari data, circostanze che denotano l'insussistenza del presupposto funzionale della prosecuzione dell'attività di impresa ovvero dei pagamenti nei termini d'uso, giacché eseguiti con modalità eccezionali e non anteriormente pattuite o oggetto di prassi consolidata tra le parti.
Ritenuto, quindi, sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, e prima di passare all'esame degli ulteriori presupposti dell'azione incardinata dalla curatela della Parte_1
deve osservarsi, in punto di diritto, che nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili
[...] revocatoria ex art. 67, comma 2, L. Fall. l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens.
In ordine al requisito soggettivo della scientia decoctionis, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “La procedura concorsuale, ove solleciti la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell'art.
67, comma 2, legge fall., deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens, conoscenza che deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova può essere fornita in via diretta tramite la confessione del convenuto o tramite la prova che l'accipiens sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di insolvenza oppure in via presuntiva offrendo elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., conducano il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito pagina 8 di 12 N. R.G. 292/2023
i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore.” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 31.08.2021, n.
23650). Si è poi affermato che: “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens"
e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3081 del
08/02/2018; cfr. nel medesimo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3854 del 08/02/2019).
Ciò posto, alla luce delle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, va osservato, in relazione alla fattispecie in esame, che il quadro che risulta compendio documentale in atti è tale da far presumere che la convenuta fosse pienamente a conoscenza dello stato di crisi in cui versava la debitrice al momento dei pagamenti oggetto di revocatoria.
Rilevano in tal senso la pacifica esposizione debitoria maturata dalla per canoni non Parte_1 corrisposti, seguita – per specifica ammissione e produzione documentale di Controparte_1
– da richiesta di riduzione del canone di locazione a fronte di “perdita del 40% del nostro
[...] fatturato” (v. missiva della del 21.02.2019 – all. 10 del fascicolo di parte convenuta), Parte_1 dalla proposizione, da parte della debitrice, di un piano di rientro in relazione ai canoni scaduti e non pagati (v. all. 7 del fascicolo di parte convenuta – missiva del 17.05.2019), da solleciti di pagamento del 20.06.2019, 24.06.2019 e del 27.06.2019, e richiesta di escussione delle garanzia in caso di omesso pagamento del 16.07.2019 (v. all. 8 alla comparsa di costituzione della convenuta), ed infine dalla stipula dell'accordo transattivo del 04.11.2019, che per quanto affermato dalla stessa convenuta avrebbe “determinato un consistente vantaggio economico in capo alla ”. Parte_1
Ebbene, da quanto riportato, risulta manifesto che la al momento dei Controparte_1 pagamenti per cui è causa, aveva una conoscenza piena ed effettiva dello stato di decozione in cui versava la propria controparte contrattuale, avendone percepito gli indici sintomatici poi confluiti nelle diffide e nella stipula di un accordo transattivo “svantaggioso”, con contestuale risoluzione del contratto di locazione.
Ed invero, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della conoscenza dello stato di decozione: i sistematici ritardi nei pagamenti, la circostanza che nonostante le diffide il debito sia progressivamente aumentato sino a raggiungere il consistente importo di € 389.885,99 (cfr. all. 14 del fascicolo di parte convenuta), il fatto che nel tentativo di rientrare dall'ingente esposizione debitoria la società pagina 9 di 12 N. R.G. 292/2023
conduttrice abbia proposto un piano di rientro e, soprattutto, il dato che – percependola, evidentemente, come extrema ratio – parte convenuta abbia ritenuto necessario escutere – già in data 16.07.2019 (cfr. all. 8 al fascicolo della convenuta) - le fideiussioni onde soddisfare le proprie pretese creditorie.
In via ulteriore, anche a non voler ritenere raggiunta la prova diretta della scientia decoctionis, la curatela fallimentare ha comunque offerto plurimi indizi da cui è agevole far presumere che l'odierna convenuta, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza avrebbe potuto e dovuto percepire i sintomi rivelatori della situazione di decozione della debitrice, essendo evidente l'incapacità della di rispettare le normali scadenze del debito verso la propria locatrice, quali debiti di Parte_1
impresa che in una condizione di “salute” sarebbero stati fisiologicamente adempiuti in modo ordinario alle scadenze.
Ritenuta, dunque, anche la sussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis, l'azione revocatoria esperita dalla curatela fallimentare deve considerarsi meritevole di accoglimento, sicché, alla luce delle risultanze documentali sottoposte al vaglio del Tribunale, va dichiarata l'inefficacia, ai sensi degli articoli 67 e 69 bis L. Fall., nei confronti del fallimento attore, dei pagamenti oggetto del giudizio, effettuati sia dalla quale garante, in favore di Controparte_2 [...] nel semestre sospetto sopra individuato, per complessivi € 348.532,00, sia attraverso Controparte_1
l'estinzione per compensazione dell'importo di € 41.354,00 di cui alla fattura n. 2019-030D5-0000805, cui consegue la condanna della convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo.
Non merita invece accoglimento la richiesta del maggior danno ex art. 1224 c.c..
Al riguardo, va precisato che secondo l'ormai pacifica interpretazione fornita dalla Suprema Corte, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva sicché è solo dal momento della relativa pronuncia che sorge, in capo alla convenuta, l'obbligazione restitutoria (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, 8 luglio 1996, n. 6225).
Ed infatti, nel momento in cui è posto in essere, il pagamento, lungi dal costituire un illecito, è un atto valido ed efficace erga omnes e solo la sentenza di accoglimento dell'azione esperita dalla curatela è in grado di incidere sul piano degli effetti giuridici. In particolare, la sanzione di inefficacia dell'atto rispetto alla massa non si configura come un effetto automatico della dichiarazione di fallimento ma interviene in ragione di una ineludibile valutazione del Giudice concernente la ricorrenza in concreto dei presupposti – temporale, oggettivo, soggettivo – dell'azione. Pertanto, com'è evidente, tale valutazione non può essere anticipata al momento in cui l'atto revocando è stato compiuto.
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Ciò posto, deve rilevarsi che gli asseriti danni dedotti dalla curatela attrice sono collocati in un tempo in cui nessuna obbligazione restitutoria faceva capo all'odierna convenuta ragion per cui nessun risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento può essere accordato.
Infine, per ciò che concerne la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della Controparte_2
quale terza chiamata in causa, la stessa deve ritenersi infondata.
[...]
Ed invero, come correttamente eccepito dall'istituto di credito, attraverso la dichiarazione resa da
[...] con missiva del 04.11.2019, la stessa ha inteso rinunciare alle garanzie nn. 6 Controparte_1
e 7 del 14.06.2013 prestate dalla cui consegue il venir meno Controparte_2 dell'obbligo fideiussorio invocato in questa sede.
In via ulteriore, non può sottacersi che attraverso il pagamento dell'importo di cui all'accordo transattivo del 04.11.2019, la ha estinto integralmente l'esposizione debitoria nei Parte_1 confronti dell'odierna convenuta, con conseguente estinzione dell'obbligazione accessoria, in applicazione del principio accessorium sequitur principale. Né a sostegno della propria tesi difensiva può eccepire il venir meno del pagamento eseguito da parte di Controparte_1
atteso che è principio consolidato che l'azione revocatoria fallimentare tende – per Parte_1 quanto di interesse – a far dichiarare inefficace, nei confronti della massa fallimentare, di un pagamento il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dalla curatela, cui consegue l'inopponibilità dell'intervenuta revoca del pagamento nei confronti della quale terzo estraneo agli effetti dell'azione ex art. 67 Controparte_2
L. Fall. spiegata nell'interesse del fallimento.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto del carattere meramente documentale dell'istruttoria - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 292/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 67 L. Fall. nei confronti del i Parte_1 pagamenti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di parte attrice, della somma di € 389.886,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
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- rigetta la domanda proposta da nei confronti della terza chiamata;
Controparte_1
- condanna la alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi € 9.741,00, di cui € 1.241,00 per esborsi ed € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- condanna alla refusione, in favore della Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 8.500,00, per compensi, oltre spese generali,
[...]
Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 25.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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