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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1530/2024 promossa da:
(C.F , con il patrocinio dell'avv. AGLIANO' Parte_1 C.F._1
PIETRO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLA JESSICA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandandola cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
pagina 1 di 4 b) visite paterne secondo il seguente calendario, tenuto conto della distanza esistente tra le abitazioni dei genitori:
- tre fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera quando la riaccompagna a casa;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio,
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le giornate di Pasqua e Pasquetta;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
c) corrisponderà a per il mantenimento della figlia € 250,00 al CP_1 Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 30.7.2024 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Nello specifico, parte ricorrente ha chiesto l'affido condiviso della figlia, con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento di € 350,00, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale per sé.
Con memoria depositata in data 30.10.2024 si è costituito aderendo alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando, a sua volta, la regolamentazione in ordine alla figlia minore Il resistente, in particolare, ha chiesto l'affido condiviso della Per_1
minore, con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite materne nonché
l'obbligo delle parti di provvedere al mantenimento della figlia in via diretta.
All'esito dell'udienza del 29.11.2024, il Tribunale, con Ordinanza del 9.12.2024, ha formulato alle parti una proposta conciliativa;
proposta che è stata accettata da entrambe le parti le quali hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Siracusa in Parte_1 CP_1
data 28.7.2018 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 165, parte II, serie A, anno 2018) e dalla loro unione è nata la figlia in data 1.4.2019. Per_1
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Lodi con decreto del 16.8.2021 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse della minore.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Siracusa in data 28.7.2018 (matrimonio trascritto nel registro degli CP_1 Parte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 165, parte II, serie A, anno 2018);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale sita in Lodi, via Papa Giovanni XXIII n. 16; Parte_1
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario:
- tre fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera quando la riaccompagna a casa;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio,
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le giornate di Pasqua e Pasquetta;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 3 di 4 6) dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore l'importo mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno Per_1
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
7) pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1530/2024 promossa da:
(C.F , con il patrocinio dell'avv. AGLIANO' Parte_1 C.F._1
PIETRO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VILLA JESSICA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni domandandola cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e Per_1 assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
pagina 1 di 4 b) visite paterne secondo il seguente calendario, tenuto conto della distanza esistente tra le abitazioni dei genitori:
- tre fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera quando la riaccompagna a casa;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio,
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le giornate di Pasqua e Pasquetta;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
c) corrisponderà a per il mantenimento della figlia € 250,00 al CP_1 Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 30.7.2024 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
Nello specifico, parte ricorrente ha chiesto l'affido condiviso della figlia, con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite paterne, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento di € 350,00, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie, nonché l'assegnazione della casa coniugale per sé.
Con memoria depositata in data 30.10.2024 si è costituito aderendo alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando, a sua volta, la regolamentazione in ordine alla figlia minore Il resistente, in particolare, ha chiesto l'affido condiviso della Per_1
minore, con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite materne nonché
l'obbligo delle parti di provvedere al mantenimento della figlia in via diretta.
All'esito dell'udienza del 29.11.2024, il Tribunale, con Ordinanza del 9.12.2024, ha formulato alle parti una proposta conciliativa;
proposta che è stata accettata da entrambe le parti le quali hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Siracusa in Parte_1 CP_1
data 28.7.2018 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 165, parte II, serie A, anno 2018) e dalla loro unione è nata la figlia in data 1.4.2019. Per_1
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Lodi con decreto del 16.8.2021 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge, nonché rispondenti all'interesse della minore.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Siracusa in data 28.7.2018 (matrimonio trascritto nel registro degli CP_1 Parte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 165, parte II, serie A, anno 2018);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale sita in Lodi, via Papa Giovanni XXIII n. 16; Parte_1
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario:
- tre fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera quando la riaccompagna a casa;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio,
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le giornate di Pasqua e Pasquetta;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 3 di 4 6) dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore l'importo mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno Per_1
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
7) pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4