TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20034/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice viste le note di trattazione depositate telematicamente dalle parti, sulla scorta dell'ordinanza del 10 marzo 2025, che ha disposto la celebrazione nelle modalità dell'art. 127 ter c.p.c. della presente udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 15/04/2024, poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 20034/2019 promossa da
, nato a [...] il 9 dicembre Parte_1
1966 (c.f. ) e residente in [...]
Ponte n. B/4, elettivamente domiciliato in Messina (ME), via Cesare Battisti n. 140, presso lo studio dell'Avv. Giovan
ST AC ER, che lo rappresenta e difende per procura in atti, -ATTORE-
Contro in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore (c.f. , con sede P.IVA_1
legale in Lipari (ME), Corso Vittorio Emanuele n. 227 ed ivi elettivamente domiciliato in Vico Montebello nn. 18/20,
Pag. 1 a 10 R. G. n. 20034/2019
presso lo studio dell'Avv.ta Susanna La Greca, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
-CONVENUTO– avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla
L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione, notificato il 4 maggio 2019 a mezzo posta elettronica certificata, il Sig. , dopo aver Parte_1
esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, conveniva in giudizio il condominio
[...]
esponendo che la delibera assembleare approvata in CP_1
data 17 dicembre 2018 fosse invalida perché, relativamente all'approvazione del bilancio, non preceduta dalla relazione informativa, nonché, in relazione alla modifica regolamentare avente ad oggetto la costituzione di servitù, non assentita all'unanimità. L'attore concludeva chiedendo di: “1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del punto 5) della delibera
Pag. 2 a 10 R. G. n. 20034/2019
del 17 dicembre 2018 in quanto arrecante un grave pregiudizio nei confronti della parte attrice e lesiva dei suoi diritti individuali poiché la delibera, adottata a maggioranza, doveva essere assunta all'unanimità, poiché inerente la costituzione di una servitù di sciorinio, inerente la modifica di un regolamento contrattuale e, sicuramente, deliberata senza il consenso del titolare del fondo servente.
2)Annullare i punti 1 e 5 della delibera del 17 dicembre 2018 in quanto adottati in spregio alle norme di legge sopraesposte. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Costituito in giudizio in data 9 luglio 2019, il condominio evidenziava che l'attore avesse votato l'approvazione del bilancio e che la modifica regolamentare avesse oggetto esclusivamente le modalità d'uso dei beni comuni, instando per “1. - Ritenere per vero quanto dedotto in narrativa e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda, con ogni conseguenziale effetto di legge in quanto infondata in fatto ed inammissibile in diritto. 2.- Rigettare, con la statuizione più adeguata, la domanda di parte attrice di sospendere l'efficacia esecutiva del punto 5) della delibera del 17 dicembre 2018 in quanto infondata in fatto ed inammissibile in diritto per tutte le causali meglio specificate in parte motiva, da intendersi qui interamente trascritti e riportati, e per l'effetto confermarla in ogni sua parte”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis, l'attore chiedeva dichiararsi l'inammissibilità
Pag. 3 a 10 R. G. n. 20034/2019
delle memorie istruttorie di parte convenuta, la quale si è opposta, eccependo l'inintelligibilità dell'altrui produzione fotografica. L'attore ha, altresì, formulato eccezione di inammissibilità delle note a trattazione scritta depositate d al condominio in data 3 gennaio 2022, per violazione delle prescrizioni formali, nella resistenza della controparte.
A seguito di decreto presidenziale del 7 dicembre 2022, la causa era poi stata trasferita presso la sede centrale e, precisate le conclusioni alla udienza del 15/04/2024, era disposta la discussione alla successiva udienza del 6.02.2025.
Quindi la convenuta, in sede di note conclusive, eccepi va l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice in uno alle memorie autorizzate depositate il 6 gennaio 2025.
A seguito di rinvio per carico di ruolo, il 10 ottobre 2025 era fissata altra udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti)
e così incamerata in decisione.
* * *
In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della seconda memoria istruttoria di parte convenuta.
Segnatamente, l'attore contesta la legittimazione alle re pliche della controparte sul presupposto che “dove la parte non depositi
Pag. 4 a 10 R. G. n. 20034/2019
la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento
a cui replicare o contraddire: principio di recente rimarcato dalla
Suprema Corte, in tema di controprova (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119” (cfr. pag. 3 della terza memoria istruttoria di parte attrice). Orbene, il è CP_1
facultato a controdedurre in ragione del de posito, da parte dell'attore, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. in data 4 maggio 2020. Né il diritto alla replica viene meno in ragione del mancato deposito della propria prima memoria istruttoria, ché non è da questa che, evidentemente, sor ge l'esigenza difensiva.
Ancora in via pregiudiziale, va dato atto che la produzione fotografica di parte attrice, depositata in data 25 giugno 2020, non risulta accessibile per causa imputabile alla parte, nel senso che questa non si è curata di verifica re (e provare), a seguito dell'eccezione della controparte, che fosse possibile la lettura della cartella compressa, la cui apertura, nella presente sede, è risultata impossibile con i mezzi informatici ministeriali.
Ulteriormente in via pregiudiziale, si osserva che possono dirsi ammissibili le note di trattazione scritta depositate dal convenuto in data 3 gennaio 2022, dal momento che non sono state redatte in violazione dei limiti formali previsti dal
Pag. 5 a 10 R. G. n. 20034/2019
decreto di fissazione dell'udienza e, comunque, non introducono nuovi temi di indagine, non integrando una violazione dell'altrui diritto di difesa, che è stato regolarmente esercitato.
Infine, va accolta l'eccezione, svolta dal convenuto, di tardività della produzione documentale effettuata dalla attrice in uno alla memoria conclusiva depositata il 6 gennaio 2025 , ormai in violazione delle preclusioni istruttorie, non potendo , pertanto, tale prova costituita essere posta a fondamento della decisione.
Nel merito, la domanda è infondata.
In ordine all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al
2017, in via preliminare, si osserva che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può effettivamente abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c., non è finalizzato a controllare l'opportunità
Pag. 6 a 10 R. G. n. 20034/2019
o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 22 aprile 2022, n. 12932).
Ciò posto, sebbene l'attore deduca dei vizi nel procedimento di formazione della volontà assembleare, “non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullament o, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo
l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il CP_1
primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato CP_1
all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dall a maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di
Pag. 7 a 10 R. G. n. 20034/2019
rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda” (Cass. Civ., sez. II, ord. 27 febbraio 2024, n. 5129).
Orbene, nel caso in esame, l'attore allega la presenza di un disavanzo solo in sede di note conclusive, una volta maturate le preclusioni istruttorie. In disparte l'incidenza del saldo negativo, la questione di fatto è stata introdotta in giudizio tardivamente ed è, pertanto, irrilevante ai fini della decisione, risultandone che il bilancio non possa essere censurato solo per difetto di informazione preliminare. Né la parte ha allegato di non aver avuto modo di accedere alla documentazione contabile prima del deposito della memoria conclusionale.
Quanto alla lamentata assenza della relazione obbligatoria
(rectius rendiconto condominiale previsto dall'art. 1130 bis
c.c.), va detto che il ha prodotto il documento CP_1
in questione in sede di prima memoria istruttoria , ferma l'irrilevanza di vizi meramente formalistici .
Parimenti infondata la domanda di annullamento della delibera condominiale nella parte in cui dispone la modifica dell'art. 42, lett. c, del regolamento condominiale nel senso che “è invece consentita la stenditura di panni, biancheria ed indumenti ad asciugare sui balconi e terrazze private purché non superi il pavimento del proprio terrazzo e/o balcone ed i panni , la biancheria
Pag. 8 a 10 R. G. n. 20034/2019
e gli indumenti siano ben strizzati al fine di evitare lo scolo sui balconi
e/o terrazze sottostanti e nel cortile interno”.
Sul punto, è assorbente considerare che evitare lo scolo sulle pertinenze aggettanti di proprietà esclusiva dei condomini integra il presupposto per poter stendere la biancheria da asciugare su balconi e terrazze.
Dal momento che la delibera condominiale non consente lo stillicidio di acqua, la verificazione di tale contingenza resta governata dai rimedi a tutela della proprietà previsti dal codice civile.
La lamentata violazione dell'art. 17 del regolamento condominiale è, all'evidenza, insussistente se lo stesso atto viene modificato nel senso di consentire di stendere i panni, in osservanza del principio di non contraddizione. In altri termini, se un'attività è espressamente consentita, non rientra nel campo di applicazione del divieto generale. Quanto all'art. 42, lett. r, del regolamento, non è stata dedotta in giudizio la variazione essenziale del compendio immobiliare ad opera degli altri condomini, dovendo osservare che non ogni comune opera integri il divieto, ma quella a carattere sostanzialmente modificativo del complesso. In difetto di attività assertiva, il Giudice non può ricercare autonomamente le circostanze di fatto rilevanti in tal senso.
Per analoghe considerazioni, non consta la violazione dell'art.
Pag. 9 a 10 R. G. n. 20034/2019
1120, comma 4, c.c., non essendo state dedotte le circostanze di fatto che determinano l'alterazione del decoro architettonico. Né questa può ritenersi sussistere in re ipsa.
Con il rigetto delle domande attoree, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore indeterminabile, attesa la natura documentale della causa e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), esclusa la fase strettamente istruttoria che non si è svolta per mancanza di richieste.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G. 20034/2019:
1) rigetta le domande dell'attore ; Parte_1
2) condanna al pagamento, nei Parte_1
confronti della controparte, delle spese processuali che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Susanna La Greca.
Barcellona Pozzo Di Gotto, 19 novembre 2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
G.O.P. Francesco Montera
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice viste le note di trattazione depositate telematicamente dalle parti, sulla scorta dell'ordinanza del 10 marzo 2025, che ha disposto la celebrazione nelle modalità dell'art. 127 ter c.p.c. della presente udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 15/04/2024, poi reiterato, pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 20034/2019 promossa da
, nato a [...] il 9 dicembre Parte_1
1966 (c.f. ) e residente in [...]
Ponte n. B/4, elettivamente domiciliato in Messina (ME), via Cesare Battisti n. 140, presso lo studio dell'Avv. Giovan
ST AC ER, che lo rappresenta e difende per procura in atti, -ATTORE-
Contro in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore (c.f. , con sede P.IVA_1
legale in Lipari (ME), Corso Vittorio Emanuele n. 227 ed ivi elettivamente domiciliato in Vico Montebello nn. 18/20,
Pag. 1 a 10 R. G. n. 20034/2019
presso lo studio dell'Avv.ta Susanna La Greca, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
-CONVENUTO– avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla
L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione, notificato il 4 maggio 2019 a mezzo posta elettronica certificata, il Sig. , dopo aver Parte_1
esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, conveniva in giudizio il condominio
[...]
esponendo che la delibera assembleare approvata in CP_1
data 17 dicembre 2018 fosse invalida perché, relativamente all'approvazione del bilancio, non preceduta dalla relazione informativa, nonché, in relazione alla modifica regolamentare avente ad oggetto la costituzione di servitù, non assentita all'unanimità. L'attore concludeva chiedendo di: “1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del punto 5) della delibera
Pag. 2 a 10 R. G. n. 20034/2019
del 17 dicembre 2018 in quanto arrecante un grave pregiudizio nei confronti della parte attrice e lesiva dei suoi diritti individuali poiché la delibera, adottata a maggioranza, doveva essere assunta all'unanimità, poiché inerente la costituzione di una servitù di sciorinio, inerente la modifica di un regolamento contrattuale e, sicuramente, deliberata senza il consenso del titolare del fondo servente.
2)Annullare i punti 1 e 5 della delibera del 17 dicembre 2018 in quanto adottati in spregio alle norme di legge sopraesposte. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Costituito in giudizio in data 9 luglio 2019, il condominio evidenziava che l'attore avesse votato l'approvazione del bilancio e che la modifica regolamentare avesse oggetto esclusivamente le modalità d'uso dei beni comuni, instando per “1. - Ritenere per vero quanto dedotto in narrativa e per l'effetto rigettare ogni avversa domanda, con ogni conseguenziale effetto di legge in quanto infondata in fatto ed inammissibile in diritto. 2.- Rigettare, con la statuizione più adeguata, la domanda di parte attrice di sospendere l'efficacia esecutiva del punto 5) della delibera del 17 dicembre 2018 in quanto infondata in fatto ed inammissibile in diritto per tutte le causali meglio specificate in parte motiva, da intendersi qui interamente trascritti e riportati, e per l'effetto confermarla in ogni sua parte”.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis, l'attore chiedeva dichiararsi l'inammissibilità
Pag. 3 a 10 R. G. n. 20034/2019
delle memorie istruttorie di parte convenuta, la quale si è opposta, eccependo l'inintelligibilità dell'altrui produzione fotografica. L'attore ha, altresì, formulato eccezione di inammissibilità delle note a trattazione scritta depositate d al condominio in data 3 gennaio 2022, per violazione delle prescrizioni formali, nella resistenza della controparte.
A seguito di decreto presidenziale del 7 dicembre 2022, la causa era poi stata trasferita presso la sede centrale e, precisate le conclusioni alla udienza del 15/04/2024, era disposta la discussione alla successiva udienza del 6.02.2025.
Quindi la convenuta, in sede di note conclusive, eccepi va l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte attrice in uno alle memorie autorizzate depositate il 6 gennaio 2025.
A seguito di rinvio per carico di ruolo, il 10 ottobre 2025 era fissata altra udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti)
e così incamerata in decisione.
* * *
In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della seconda memoria istruttoria di parte convenuta.
Segnatamente, l'attore contesta la legittimazione alle re pliche della controparte sul presupposto che “dove la parte non depositi
Pag. 4 a 10 R. G. n. 20034/2019
la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento
a cui replicare o contraddire: principio di recente rimarcato dalla
Suprema Corte, in tema di controprova (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n. 12119” (cfr. pag. 3 della terza memoria istruttoria di parte attrice). Orbene, il è CP_1
facultato a controdedurre in ragione del de posito, da parte dell'attore, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. in data 4 maggio 2020. Né il diritto alla replica viene meno in ragione del mancato deposito della propria prima memoria istruttoria, ché non è da questa che, evidentemente, sor ge l'esigenza difensiva.
Ancora in via pregiudiziale, va dato atto che la produzione fotografica di parte attrice, depositata in data 25 giugno 2020, non risulta accessibile per causa imputabile alla parte, nel senso che questa non si è curata di verifica re (e provare), a seguito dell'eccezione della controparte, che fosse possibile la lettura della cartella compressa, la cui apertura, nella presente sede, è risultata impossibile con i mezzi informatici ministeriali.
Ulteriormente in via pregiudiziale, si osserva che possono dirsi ammissibili le note di trattazione scritta depositate dal convenuto in data 3 gennaio 2022, dal momento che non sono state redatte in violazione dei limiti formali previsti dal
Pag. 5 a 10 R. G. n. 20034/2019
decreto di fissazione dell'udienza e, comunque, non introducono nuovi temi di indagine, non integrando una violazione dell'altrui diritto di difesa, che è stato regolarmente esercitato.
Infine, va accolta l'eccezione, svolta dal convenuto, di tardività della produzione documentale effettuata dalla attrice in uno alla memoria conclusiva depositata il 6 gennaio 2025 , ormai in violazione delle preclusioni istruttorie, non potendo , pertanto, tale prova costituita essere posta a fondamento della decisione.
Nel merito, la domanda è infondata.
In ordine all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al
2017, in via preliminare, si osserva che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può effettivamente abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c., non è finalizzato a controllare l'opportunità
Pag. 6 a 10 R. G. n. 20034/2019
o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 22 aprile 2022, n. 12932).
Ciò posto, sebbene l'attore deduca dei vizi nel procedimento di formazione della volontà assembleare, “non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l'annullament o, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo
l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del attore, essendo il CP_1
primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse del ad impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato CP_1
all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dall a maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di
Pag. 7 a 10 R. G. n. 20034/2019
rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda” (Cass. Civ., sez. II, ord. 27 febbraio 2024, n. 5129).
Orbene, nel caso in esame, l'attore allega la presenza di un disavanzo solo in sede di note conclusive, una volta maturate le preclusioni istruttorie. In disparte l'incidenza del saldo negativo, la questione di fatto è stata introdotta in giudizio tardivamente ed è, pertanto, irrilevante ai fini della decisione, risultandone che il bilancio non possa essere censurato solo per difetto di informazione preliminare. Né la parte ha allegato di non aver avuto modo di accedere alla documentazione contabile prima del deposito della memoria conclusionale.
Quanto alla lamentata assenza della relazione obbligatoria
(rectius rendiconto condominiale previsto dall'art. 1130 bis
c.c.), va detto che il ha prodotto il documento CP_1
in questione in sede di prima memoria istruttoria , ferma l'irrilevanza di vizi meramente formalistici .
Parimenti infondata la domanda di annullamento della delibera condominiale nella parte in cui dispone la modifica dell'art. 42, lett. c, del regolamento condominiale nel senso che “è invece consentita la stenditura di panni, biancheria ed indumenti ad asciugare sui balconi e terrazze private purché non superi il pavimento del proprio terrazzo e/o balcone ed i panni , la biancheria
Pag. 8 a 10 R. G. n. 20034/2019
e gli indumenti siano ben strizzati al fine di evitare lo scolo sui balconi
e/o terrazze sottostanti e nel cortile interno”.
Sul punto, è assorbente considerare che evitare lo scolo sulle pertinenze aggettanti di proprietà esclusiva dei condomini integra il presupposto per poter stendere la biancheria da asciugare su balconi e terrazze.
Dal momento che la delibera condominiale non consente lo stillicidio di acqua, la verificazione di tale contingenza resta governata dai rimedi a tutela della proprietà previsti dal codice civile.
La lamentata violazione dell'art. 17 del regolamento condominiale è, all'evidenza, insussistente se lo stesso atto viene modificato nel senso di consentire di stendere i panni, in osservanza del principio di non contraddizione. In altri termini, se un'attività è espressamente consentita, non rientra nel campo di applicazione del divieto generale. Quanto all'art. 42, lett. r, del regolamento, non è stata dedotta in giudizio la variazione essenziale del compendio immobiliare ad opera degli altri condomini, dovendo osservare che non ogni comune opera integri il divieto, ma quella a carattere sostanzialmente modificativo del complesso. In difetto di attività assertiva, il Giudice non può ricercare autonomamente le circostanze di fatto rilevanti in tal senso.
Per analoghe considerazioni, non consta la violazione dell'art.
Pag. 9 a 10 R. G. n. 20034/2019
1120, comma 4, c.c., non essendo state dedotte le circostanze di fatto che determinano l'alterazione del decoro architettonico. Né questa può ritenersi sussistere in re ipsa.
Con il rigetto delle domande attoree, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di valore indeterminabile, attesa la natura documentale della causa e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55), esclusa la fase strettamente istruttoria che non si è svolta per mancanza di richieste.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G. 20034/2019:
1) rigetta le domande dell'attore ; Parte_1
2) condanna al pagamento, nei Parte_1
confronti della controparte, delle spese processuali che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Susanna La Greca.
Barcellona Pozzo Di Gotto, 19 novembre 2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
G.O.P. Francesco Montera
Pag. 10 a 10