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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/11/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore dott.ssa Gersa GERBI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 1527/2025 per la separazione personale dei coniugi
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Agordina (BL), Frazione Chiesa n. 40, C.F. CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
Agordina (BL), Frazione Chiesa n. 40, C.F. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Kusstatscher, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti:
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 26/08/2025, Parte_1
e , premettendo di essersi uniti in matrimonio a FE in data
[...] Parte_2
18/07/2020 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 13, parte
I, anno 2020) e che dall'unione è nato in data [...] il figlio , dato atto del Persona_1 venir meno tra le parti dell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Con parere d.d. 11/09/2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Con note d.d. 01/09/2025 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e , Parte_1 Parte_2 premettendo di essersi uniti in matrimonio a FE in data 18/07/2020 (atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 13, parte I, anno 2020)
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co.
4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
(Ucraina) il 10/03/1996 e residente in [...], Frazione Chiesa n. 40, C.F.
e , nato a [...] il [...] e C.F._3 Parte_2 residente in [...], Frazione Chiesa n. 40, C.F. , i quali C.F._2 si sono uniti in matrimonio con rito civile a FE in data 18/07/2020 (atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 13, parte I, anno 2020) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Beniamino Margiotta