TAR
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06829/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02272 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06829/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6829 del 2025, proposto da AN RD,
RA NE e AT NU, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola
MP, ER IC e VA IN, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 853/2025. N. 06829/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. AN Di
CA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
n. 131/2023 del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.04.2023.
1.- Le appellanti ha proposto ricorso innanzi al TAR per la Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 131/2023 del Tribunale di Savona, pubblicata in data 27 aprile 2023, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire in favore delle appellanti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, riconoscendo l'importo di € 1.000,00 in favore di RD AN,
l'importo di € 2.000,00 in favore di NU AT e l'importo di € 2.000,00 in favore di NE RA, mediante accredito sulla “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che assicurino il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 e ai D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016.
2.- Il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del
Direttore generale del competente settore del Ministero dell'Istruzione e del Merito (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato), tenuto a provvedere nell'ulteriore N. 06829/2025 REG.RIC.
termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione della quale è stata onerata la stessa ricorrente.
Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha ritenuto di liquidarle nell'importo di € 500,00.
3.- Le appellanti, articolando plurimi profili di doglianza relativi anche a parametri normativi costituzionali, europei e convenzionali, sottopongono a censura la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta in violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 in tema di “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato dal D.M. n. 147/2022. In proposito, fa rilevare che costituisce principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite. L'art. 91
c.p.c., infatti, stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Le appellanti hanno, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo nella corretta misura prevista secondo le tabelle relative ai parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
4.- Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello.
5.- Nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
6.- L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti, dovendosi qui richiamare tra le altre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le pronunce n. 3897 del 7 maggio 2025 e n. 4431 del 22 maggio 2025, n. 6935 del 5 N. 06829/2025 REG.RIC.
agosto 2025, n. 7251 del 9 settembre 2025 e n. 9289 del 25 novembre 2025 di questa
Sezione su identica questione relativa alla liquidazione delle spese giudiziali relativamente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In conformità alle suddette pronunce, e alla consolidata giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato, rammenta anzitutto il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. St., sez. V, 4 luglio 2024, n. 5947).
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. civ., sez. II, 13 dicembre
2023, n. 34842).
In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere n. 2703 del 27 dicembre
2017 reso da questo Consiglio di Stato, Sezione consultiva, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», sicché il decreto intendeva «limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare».
La Sezione consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali N. 06829/2025 REG.RIC.
ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse alla sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia UE.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, come già la Sezione ha ritenuto nelle già richiamate sentenze, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n.
147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i numerosi, analoghi, precedenti.
7.- In conclusione, per le assorbenti ragioni esposte, anche questo Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
8.- Considerando l'esito complessivo del giudizio e le ragioni che hanno condotto alla presente decisione, come nel citato precedente n. 4331 del 22 maggio 2025 di questa
Sezione, il Ministero appellato deve essere condannato a rifondere in favore dell'appellante anche le spese del presente grado, che si liquidano in € 300,00, oltre gli accessori come per legge, tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali.
9.- Anche dette somme devono essere distratte in favore dei difensori delle appellanti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M. N. 06829/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore delle appellanti le spese del primo grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 800,00, oltre agli accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Condanna altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore dell'appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 300,00, oltre agli accessori come per legge e al contributo unificato, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
AN Di CA, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
RA Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 06829/2025 REG.RIC.
AN Di CA
Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02272 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06829/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6829 del 2025, proposto da AN RD,
RA NE e AT NU, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola
MP, ER IC e VA IN, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 853/2025. N. 06829/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. AN Di
CA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
n. 131/2023 del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.04.2023.
1.- Le appellanti ha proposto ricorso innanzi al TAR per la Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 131/2023 del Tribunale di Savona, pubblicata in data 27 aprile 2023, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a costituire in favore delle appellanti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n.
107 del 2015, riconoscendo l'importo di € 1.000,00 in favore di RD AN,
l'importo di € 2.000,00 in favore di NU AT e l'importo di € 2.000,00 in favore di NE RA, mediante accredito sulla “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” o con mezzi equivalenti che assicurino il rispetto dei vincoli di utilizzo di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 e ai D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016.
2.- Il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del
Direttore generale del competente settore del Ministero dell'Istruzione e del Merito (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato), tenuto a provvedere nell'ulteriore N. 06829/2025 REG.RIC.
termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione della quale è stata onerata la stessa ricorrente.
Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha ritenuto di liquidarle nell'importo di € 500,00.
3.- Le appellanti, articolando plurimi profili di doglianza relativi anche a parametri normativi costituzionali, europei e convenzionali, sottopongono a censura la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta in violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 in tema di “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, come modificato dal D.M. n. 147/2022. In proposito, fa rilevare che costituisce principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite. L'art. 91
c.p.c., infatti, stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Le appellanti hanno, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo nella corretta misura prevista secondo le tabelle relative ai parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
4.- Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello.
5.- Nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
6.- L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti, dovendosi qui richiamare tra le altre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le pronunce n. 3897 del 7 maggio 2025 e n. 4431 del 22 maggio 2025, n. 6935 del 5 N. 06829/2025 REG.RIC.
agosto 2025, n. 7251 del 9 settembre 2025 e n. 9289 del 25 novembre 2025 di questa
Sezione su identica questione relativa alla liquidazione delle spese giudiziali relativamente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In conformità alle suddette pronunce, e alla consolidata giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato, rammenta anzitutto il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Cons. St., sez. V, 4 luglio 2024, n. 5947).
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. civ., sez. II, 13 dicembre
2023, n. 34842).
In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere n. 2703 del 27 dicembre
2017 reso da questo Consiglio di Stato, Sezione consultiva, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», sicché il decreto intendeva «limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare».
La Sezione consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali N. 06829/2025 REG.RIC.
ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse alla sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia UE.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, come già la Sezione ha ritenuto nelle già richiamate sentenze, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n.
147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante – la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i numerosi, analoghi, precedenti.
7.- In conclusione, per le assorbenti ragioni esposte, anche questo Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
8.- Considerando l'esito complessivo del giudizio e le ragioni che hanno condotto alla presente decisione, come nel citato precedente n. 4331 del 22 maggio 2025 di questa
Sezione, il Ministero appellato deve essere condannato a rifondere in favore dell'appellante anche le spese del presente grado, che si liquidano in € 300,00, oltre gli accessori come per legge, tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado, essendo stato impugnato unicamente il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali.
9.- Anche dette somme devono essere distratte in favore dei difensori delle appellanti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M. N. 06829/2025 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore delle appellanti le spese del primo grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 800,00, oltre agli accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Condanna altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore dell'appellante le spese del presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di € 300,00, oltre agli accessori come per legge e al contributo unificato, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
AN Di CA, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
RA Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 06829/2025 REG.RIC.
AN Di CA
Marco IP
IL SEGRETARIO