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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13164 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 56234 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, – CF. el.te dom.ta in Roma, via Crescenzio Parte_1 C.F._1
n. 20 presso l'avv. Nicola Staniscia che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo.
OPPONENTE
E
, el.te dom.to presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell'istituto in Roma, v.le CP_1
Regina Margherita n. 206 e rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Morell
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sostiene l'opponente, che con atto di precetto, l'avv. Massimiliano Morelli, per conto dell' , ha intimato ad (nata a [...] il [...]) il CP_1 Parte_1
pagamento dell'importo complessivo di €. 2.563,30 che sarebbe dovuto a titolo di spese legali per essere la medesima risultata soccombente nel giudizio di cassazione definito con sentenza n. 17463/16;
-che, in verità, la concludente non ha mai avuto alcun contenzioso con l innanzi al CP_1
Supremo Collegio dal momento che la legittimata passiva della sentenza Cass. n.
17463/16 è un soggetto sconosciuto alla concludente e, segnatamente, risulta essere la sig.ra nata a [...] il [...] (cittadina argentina) che ha Parte_1
rilasciato all'avv. Salvino Greco procura consolare per intraprendere il giudizio RG.
23982/14 definito con sentenza Cass. n 17463/16 (cfr. ricorso di legittimità, procura consolare e sentenza cass. n. 17463/16
che risulta solare il marchiano errore in cui è incorso l'avv. Massimiliano Morelli difensore dell' intimando il pagamento di somme ad un soggetto omonimo;
CP_1
che le generalità dell'effettiva debitrice erano già note all' dal momento che CP_1
l'avvocatura centrale dell'istituto era costituita nel giudizio di legittimità;
che l'unico strumento per far acclarare la legittimazione passiva della concludente è
quello previsto dall'art. 615 cpc il quale, ai sensi dell'art. 618 cpc, è devoluto alla competenza per materia del tribunale dal momento che tutte le opposizioni all'esecuzione che trovino fondamento in atti di precetto intimati in base di titoli esecutivi formati in relazione a crediti di lavoro, previdenza ed assistenza devono essere decisi dal
Giudice competente ex art. 413 cpc (cfr. Cass. n. 4314/77, n. 3272/79).
2 Nessuno si costituiva per ed in data 5 giugno 2025 ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ma si riteneva l'opportunità di provvedere alla domanda di sospensione, unitamente alla trattazione del merito. La domanda sommaria risulta a questo punto assorbita dalla presente decisione.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
3 Trattasi di un importo precettato per euro €. 2.563,30 a titolo di spese legali per essere la medesima risultata soccombente nel giudizio di cassazione definito con sentenza n.
17463/16. Non si concorda con l'opponente quando afferma che per materia la competenza appartiene al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 618 poiché il titolo scaturisce da una sentenza riguardante crediti di lavoro.
Si ritiene che essendo state precettate le spese legali, il titolo segua esclusivamente le norme previste dall'art. 27 c.p.c e quindi il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'eventuale esecuzione.
Si ritiene alla luce dell'importo precettato di €. 2.563,30 che la competenza secondo il valore fosse specificamente del giudice di pace.
Tuttavia nel caso in questione, parte opposta è rimasta contumace e non ha contestato la competenza ed il giudice del tribunale (scrivente giudice) non l ha rilevata d'ufficio con il decreto ex art. 171 bis e neppure alla prima udienza di trattazione, prima di introdurre il merito, per cui la competenza si è ritualmente radicata presso il Tribunale.
Tra l'altro è opportuno precisare che il rilievo d'ufficio non è stato sollevato per motivi di opportunità e per economia processuale alla luce della evidente carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
Era opportuno dare una risposta immediata alla domanda di giustizia formulata dall'opponente, rispondere con tempestività anche alla luce della non contestazione dell' che preferiva non costituirsi ed alla luce della copiosa documentazione offerta CP_1
dall'opponente. Rimettere le parti davanti al giudice di pace avrebbe aggravato la posizione dell'opponente, il quale avrebbe rischiato l'inizio di un 'errata esecuzione nei suoi confronti con grave pregiudizio.
Tornando al merito della questione.
4 Si ritiene che parte opponente abbia documentalmente provato la carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
L'intimazione dell è stata effettuata nei confronti di (nata a CP_1 Parte_1
Guardiagrele (CH) il 17/01/46.
E' stata data la prova che la legittimata passiva della sentenza Cass. n. 17463/16 risulta essere la sig.ra nata a [...] il [...] (cittadina Parte_1
argentina).
Risulta dagli atti depositati dall'opponente che appena menzionata ha rilasciato Pt_2
all'avv. Salvino Greco procura consolare per intraprendere il giudizio RG. 23982/14
definito con sentenza Cass. n 17463/16 (cfr. ricorso di legittimità, procura consolare e sentenza Cass. n. 17463/1.
Trattasi di evidente omonimia.
Parte opposta, dal momento che l'avvocatura centrale dell'istituto era costituita nel CP_1
giudizio di legittimità avrebbe dovuto conoscere le generalità corrette.
L'opposizione va accolta e le spese di lite seguono il regime della soccombenza.
Il tenore del procedimento giustifica una liquidazione ai minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per i motivi sopra esposti e dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'opponente
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1278,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali, a favore dell'avvocato Nicola
Staniscia che si è dichiarato distrattatario.
5 Roma 24.09.2025
Il Giudice on
Dott. Raffaele Russo
6
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att. c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 56234 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, – CF. el.te dom.ta in Roma, via Crescenzio Parte_1 C.F._1
n. 20 presso l'avv. Nicola Staniscia che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo.
OPPONENTE
E
, el.te dom.to presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell'istituto in Roma, v.le CP_1
Regina Margherita n. 206 e rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Morell
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Come da verbali di causa .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sostiene l'opponente, che con atto di precetto, l'avv. Massimiliano Morelli, per conto dell' , ha intimato ad (nata a [...] il [...]) il CP_1 Parte_1
pagamento dell'importo complessivo di €. 2.563,30 che sarebbe dovuto a titolo di spese legali per essere la medesima risultata soccombente nel giudizio di cassazione definito con sentenza n. 17463/16;
-che, in verità, la concludente non ha mai avuto alcun contenzioso con l innanzi al CP_1
Supremo Collegio dal momento che la legittimata passiva della sentenza Cass. n.
17463/16 è un soggetto sconosciuto alla concludente e, segnatamente, risulta essere la sig.ra nata a [...] il [...] (cittadina argentina) che ha Parte_1
rilasciato all'avv. Salvino Greco procura consolare per intraprendere il giudizio RG.
23982/14 definito con sentenza Cass. n 17463/16 (cfr. ricorso di legittimità, procura consolare e sentenza cass. n. 17463/16
che risulta solare il marchiano errore in cui è incorso l'avv. Massimiliano Morelli difensore dell' intimando il pagamento di somme ad un soggetto omonimo;
CP_1
che le generalità dell'effettiva debitrice erano già note all' dal momento che CP_1
l'avvocatura centrale dell'istituto era costituita nel giudizio di legittimità;
che l'unico strumento per far acclarare la legittimazione passiva della concludente è
quello previsto dall'art. 615 cpc il quale, ai sensi dell'art. 618 cpc, è devoluto alla competenza per materia del tribunale dal momento che tutte le opposizioni all'esecuzione che trovino fondamento in atti di precetto intimati in base di titoli esecutivi formati in relazione a crediti di lavoro, previdenza ed assistenza devono essere decisi dal
Giudice competente ex art. 413 cpc (cfr. Cass. n. 4314/77, n. 3272/79).
2 Nessuno si costituiva per ed in data 5 giugno 2025 ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
Veniva fissata ad hoc udienza per la trattazione della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ma si riteneva l'opportunità di provvedere alla domanda di sospensione, unitamente alla trattazione del merito. La domanda sommaria risulta a questo punto assorbita dalla presente decisione.
La causa di natura documentale veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Andiamo per ordine.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Trattasi di opposizione preventiva.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7
marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
3 Trattasi di un importo precettato per euro €. 2.563,30 a titolo di spese legali per essere la medesima risultata soccombente nel giudizio di cassazione definito con sentenza n.
17463/16. Non si concorda con l'opponente quando afferma che per materia la competenza appartiene al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 618 poiché il titolo scaturisce da una sentenza riguardante crediti di lavoro.
Si ritiene che essendo state precettate le spese legali, il titolo segua esclusivamente le norme previste dall'art. 27 c.p.c e quindi il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'eventuale esecuzione.
Si ritiene alla luce dell'importo precettato di €. 2.563,30 che la competenza secondo il valore fosse specificamente del giudice di pace.
Tuttavia nel caso in questione, parte opposta è rimasta contumace e non ha contestato la competenza ed il giudice del tribunale (scrivente giudice) non l ha rilevata d'ufficio con il decreto ex art. 171 bis e neppure alla prima udienza di trattazione, prima di introdurre il merito, per cui la competenza si è ritualmente radicata presso il Tribunale.
Tra l'altro è opportuno precisare che il rilievo d'ufficio non è stato sollevato per motivi di opportunità e per economia processuale alla luce della evidente carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente.
Era opportuno dare una risposta immediata alla domanda di giustizia formulata dall'opponente, rispondere con tempestività anche alla luce della non contestazione dell' che preferiva non costituirsi ed alla luce della copiosa documentazione offerta CP_1
dall'opponente. Rimettere le parti davanti al giudice di pace avrebbe aggravato la posizione dell'opponente, il quale avrebbe rischiato l'inizio di un 'errata esecuzione nei suoi confronti con grave pregiudizio.
Tornando al merito della questione.
4 Si ritiene che parte opponente abbia documentalmente provato la carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
L'intimazione dell è stata effettuata nei confronti di (nata a CP_1 Parte_1
Guardiagrele (CH) il 17/01/46.
E' stata data la prova che la legittimata passiva della sentenza Cass. n. 17463/16 risulta essere la sig.ra nata a [...] il [...] (cittadina Parte_1
argentina).
Risulta dagli atti depositati dall'opponente che appena menzionata ha rilasciato Pt_2
all'avv. Salvino Greco procura consolare per intraprendere il giudizio RG. 23982/14
definito con sentenza Cass. n 17463/16 (cfr. ricorso di legittimità, procura consolare e sentenza Cass. n. 17463/1.
Trattasi di evidente omonimia.
Parte opposta, dal momento che l'avvocatura centrale dell'istituto era costituita nel CP_1
giudizio di legittimità avrebbe dovuto conoscere le generalità corrette.
L'opposizione va accolta e le spese di lite seguono il regime della soccombenza.
Il tenore del procedimento giustifica una liquidazione ai minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per i motivi sopra esposti e dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'opponente
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1278,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali, a favore dell'avvocato Nicola
Staniscia che si è dichiarato distrattatario.
5 Roma 24.09.2025
Il Giudice on
Dott. Raffaele Russo
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